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title: "Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione"
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provisions: 19
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# Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

## Art. 1 Definizioni3 {#art_1}

1Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o
le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio
civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
2Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in
seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che,
con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati
nell’allegato.

## Art. 2 {#art_2}

…5
Albo

## Art. 3 a) Istituzione {#art_3}

A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese
di costruzione e degli operatori specialisti.
b) Iscrizione
Art. 3a7 1Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti
all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
2Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro
dirigente effettivo.
3È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi
dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce
l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.

## Art. 4 Effetti dell’iscrizione {#art_4}

1L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti
all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di
modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone
senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature
importanti.
1 Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
2 Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
3 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
4 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
5 Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
6 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
7 Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
8 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
705.500
3Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di
fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.
4Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
5Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
Requisiti

## Art. 5 a) professionali9 {#art_5}

1Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di
costruzione:
a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola
politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro
REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica
superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti
nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei
tecnici dell’edilizia;
e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.
2Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:
a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di
tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente
o superiore;
b) i titolari di un attestato di capo muratore;
c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i
titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse
pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.
3In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di
cantiere.
b) personali
Art. 5a11 I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti
personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità
professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni,
dichiarato in fallimento;
e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad
esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

## Art. 6 Obblighi particolari12 {#art_6}

Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:
a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non
domiciliati;
e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi
di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle
imposte alla fonte;
f) non prestarsi a fare da prestanome.
9 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
10 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
11 Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
12 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
13 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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## Art. 7 Imprese estere14 {#art_7}

1Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono
documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
2Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
3Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della
professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti
professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.
4Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi
cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti
collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato
dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro
mezzo di prova idoneo.
5Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio
subordinata alla garanzia della reciprocità.
TITOLO II
Commissione di vigilanza

## Art. 8 Commissione di vigilanza {#art_8}

1Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si
compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi
membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due
rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei
lavoratori.
2Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua
organizzazione.
TITOLO III
Albo

## Art. 9 Iscrizione e cancellazione {#art_9}

1Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da
presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
2La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.

## Art. 10 Contenuto {#art_10}

Gli albi sono suddivisi in due parti:
a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo
dispone dei requisiti professionali conformemente all’art. 5;
b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione
previsto dall’art. 18a cpv. 1.

## Art. 11 Tenuta a giorno e pubblicità {#art_11}

Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:
a) alla tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni,
delle radiazioni e delle rinunce;
c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle imprese e
degli operatori iscritti;
d) a rilasciare i relativi estratti.

## Art. 12 Modifiche {#art_12}

1Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa
influire sulla tenuta dell’albo.19
14 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
15 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
16 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
17 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
18 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
19 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
705.500
2Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il
cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

## Art. 13 Cancellazione per perdita dei requisiti {#art_13}

Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti
della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

## Art. 14 Tasse {#art_14}

Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo sono soggette ad una tassa
secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può
ammontare al massimo a fr. 2’000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all’anno.

## Art. 15 {#art_15}

…22
TITOLO IV
Disposizioni penali, procedurali e finali23

## Art. 16 Sanzioni {#art_16}

1La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di
vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
c) la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).24
2La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di
committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di
subappaltatore.25
4Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati
nell’esercizio della loro funzione.
5L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.

## Art. 17 Procedura {#art_17}

1Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.26
2L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.27
3…28
4Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
Rimedi di diritto
Art. 17a29 Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.

## Art. 18 Obbligo del Municipio {#art_18}

1Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla
Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
2Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore
siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
3In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
20 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
21 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU
2013, 487.
22 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
23 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
24 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
25 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
26 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
27 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
28 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
29 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
30 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
705.500
Norme transitorie
Art. 18a31 1Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:
a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già
iscritte al 1° gennaio 2014;
b) agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui
all’art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.
2Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno
2014.
3Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati
dall’art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.32

## Art. 19 Entrata in vigore {#art_19}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge,
unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.33
Pubblicata nel BU 1998, 123.
ALLEGATO34
I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono:
– la posa d’acciaio d’armatura (ferraioli),
– l’esecuzione di casserature,
– l’esecuzione di murature in cotto e pietra,
– l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).
31 Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
32 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
33 Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
34 Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
