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title: "Legge sui cani"
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# Legge sui cani

## Art. 1 Scopi {#art_1}

La presente legge ha lo scopo di assicurare l’identificazione della popolazione canina
conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il
problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.
Delega di compiti a terzi
Art. 1a2 1Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l’adempimento di compiti
derivanti dalla presente legge.
2Esso ne definisce la modalità di finanziamento.
Identificazione e registrazione

## Art. 2 a) procedura {#art_2}

1I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle
epizoozie.
2...3
3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

## Art. 3 b) controllo {#art_3}

1I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione.
A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.
2Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente
all’articolo 2.
3Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la
protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento
a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di
successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario
o, in via subordinata, del detentore.

## Art. 4 Tassa sui cani4 {#art_4}

1I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al
pagamento di una tassa annuale.
2La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75
franchi ed un importo massimo di 125 franchi.
3Il Comune è competente per il prelievo della tassa.
4Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
Devoluzione
1 Titolo modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
2 Art. introdotto dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
3 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
4 Nota marginale modificata dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
5 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2014,
160.
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Art. 4a6 Il gettito della tassa sui cani è così devoluto:
a) 25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali;
b) 40 franchi allo Stato;
c) la quota rimanente, compresa tra 10 e 60 franchi, al Comune.

## Art. 5 Responsabilità civile {#art_5}

Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità
civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne
fissa l’importo minimo.
Gestione dei cani

## Art. 6 a) requisiti posti al detentore {#art_6}

1Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa
di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica
o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.
2Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

## Art. 7 b) obblighi del detentore {#art_7}

1Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del
proprio cane.
2Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere
alle persone o ad altri animali.
3La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
4Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se
richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.
5Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all’articolo 14 possono essere condotti soltanto
individualmente.
6Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

## Art. 8 c) obblighi del proprietario {#art_8}

In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado
di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

## Art. 9 d) prevenzione e informazione {#art_9}

1La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l’informazione, l’istruzione dei
proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l’emanazione di adeguate normative comunali.
2Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l’informazione ad altri enti o a privati.

## Art. 10 Strutture igienico-sanitarie {#art_10}

1I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta
degli escrementi dei cani.
2I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi
contenitori.

## Art. 11 Normative comunali {#art_11}

1I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio
comprensorio, in applicazione della presente legge e delle disposizioni di polizia locale della
legge organica comunale.
2Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai
cani.
3All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie
affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.
Capitolo secondo8
Formazione obbligatoria
6 Art. introdotto dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
7 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
8 Capitolo introdotto dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
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Sezione 19
Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale
Corso di base per la detenzione di cani
Art. 11a10 1Prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono
frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di
avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni.
2Il costo per il corso di base per la detenzione di cani è a carico del partecipante.
Sezione 211
Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

## Art. 12 Corso d’istruzione {#art_12}

1I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono frequentare con il proprio cane un corso
d’istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità
di revoca dell’autorizzazione di detenzione.
2Il costo per il corso d’istruzione è a carico del partecipante.
3Il Consiglio di Stato:
a) fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d’istruzione;
b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi d’istruzione e gli istruttori cinofili;
c) può delegare il compito di organizzare i corsi d’istruzione e di rilasciare l’attestato di
partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo.

## Art. 13 Test attitudinali e attestato di capacità13 {#art_13}

1I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono superare due test attitudinali per ottenere
l’attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell’autorizzazione di detenzione.
1bisA chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure
di polizia secondo l’articolo 18.
1terA chi non ottiene l’attestato di capacità possono essere imposte:
a) la perizia secondo l’articolo 17;
b) le misure di polizia secondo l’articolo 18;
c) l’obbligo di frequentare un nuovo corso d’istruzione;
d) l’obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato conseguimento
dell’attestato di capacità.
2I costi delle misure secondo il capoverso 1bis e 1ter sono a carico del detentore.
3Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.
Capitolo terzo
Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi
Razze vietabili

## Art. 14 Autorizzazione di detenzione {#art_14}

Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è
vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio
dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per
oggetto:
- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;
- l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall’acquisto del cane.

## Art. 15 Cani pericolosi {#art_15}

1Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere
l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.
2I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
9 Sezione introdotta dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
10 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2025, 393 e BU 2026, 147.
11 Sezione introdotta dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
12 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
13 Nota marginale modificata dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
14 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
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## Art. 16 Notifiche, controlli e accertamenti {#art_16}

1I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli
istruttori di cani sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all’art. 15.
L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.
2I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la
presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.

## Art. 17 Perizie {#art_17}

1L’autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le
attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.
2I costi della perizia sono a carico del detentore.
2bisLo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
3Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.

## Art. 18 Misure di polizia e diritto di accesso {#art_18}

1L’autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi:
a) l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di
ordine gestionale;
b) l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
c) la visita veterinaria;
d) l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
e) il sequestro temporaneo degli animali;
f) la confisca degli animali;
g) l’eutanasia degli animali;
h) il divieto di tenuta di animali;
i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.
2L’autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In
tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.
3Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell’esecuzione della presente legge.
4I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un
deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

## Art. 19 Collaborazione con terzi {#art_19}

1Per la messa in atto delle misure di polizia l’autorità competente può avvalersi della
collaborazione dei Comuni.
2L’autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei
veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.
Capitolo quarto
Disposizioni varie

## Art. 20 Finanziamento {#art_20}

1Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della
tassa di cui all’art. 4.
2Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge
attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei
loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

## Art. 21 Disposizioni penali {#art_21}

1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative
norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.
2Le contravvenzioni di cui agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2–5, 10 capoverso 2, 11 e 11a sono
perseguite e giudicate dai Comuni.
3Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall’autorità cantonale competente.
15 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
16 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
17 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
18 Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU
2010, 260.
482.300
3bisL’importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al Fondo per il soccorso degli
animali.
4Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale
proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.

## Art. 22 Multe disciplinari {#art_22}

1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare
e ne stabilisce l’importo.
2Le multe disciplinari sono riscosse dall’autorità competente per il perseguimento penale.
3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.
Capitolo quinto
Norme abrogative e finali

## Art. 23 Norme abrogative {#art_23}

La legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

## Art. 24 Entrata in vigore {#art_24}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.20
Pubblicata nel BU 2009, 121.
19 Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2013,
478.
20 Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.
