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title: "Regolamento dei dipendenti dello Stato"
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# Regolamento dei dipendenti dello Stato

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Questo regolamento si applica a tutti i dipendenti del Cantone sottoposti alla legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e retribuiti
secondo la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).
2Sono riservate le disposizioni concernenti singole categorie di dipendenti contenute nella
legislazione speciale.
3Le seguenti disposizioni si applicano per analogia e nel limite delle norme settoriali anche ai docenti
comunali.
4Per gli operatori scolastici specializzati, se non diversamente indicato nel presente regolamento,
valgono le disposizioni previste per i docenti.
Capitolo secondo
Responsabilità

## Art. 2 Servizi centrali del personale {#art_2}

1Sono servizi centrali per la gestione del personale ai sensi di questo regolamento:
a) per gli impiegati secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a) LORD: la Sezione delle risorse umane del
Dipartimento delle finanze e dell’economia;
b) per i docenti cantonali secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. b) LORD: la Sezione amministrativa del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
c) per i dipendenti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS): la relativa direzione.
2Ai servizi centrali compete la formulazione di proposte relative alla politica generale del personale,
la consulenza e il supporto ai funzionari dirigenti nonché il controllo in generale dell’applicazione
delle norme.
3In caso di mancato rispetto delle norme del diritto del personale da parte dei funzionari dirigenti, ai
servizi centrali è data la competenza di effettuare una segnalazione al rispettivo funzionario dirigente
superiore.
4La sezione delle scuole comunali3 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
nell’ambito della gestione del personale docente comunale, svolge un ruolo di coordinamento e di
consulenza secondo le leggi specifiche.

## Art. 3 Funzionario dirigente {#art_3}

1Funzionario dirigente è il responsabile di una o più unità amministrative così previste
dagli organigrammi dei dipartimenti, delle Magistrature permanenti e dell’Ufficio presidenziale del
Gran Consiglio. Queste funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato.
2Ogni dipendente ha un proprio funzionario dirigente. Il Consigliere di Stato esercita direttamente
tale funzione nei confronti dei Direttori di divisione, dei Segretari generali e degli altri dipendenti a
lui direttamente subordinati, con facoltà di delega.
1 Titolo modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
2 Ingresso modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
3 Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU
2017, 462.
3In mancanza di un supplente predesignato, spetta al funzionario dirigente superiore assicurare
senza interruzione l’esercizio della funzione dirigente presso ciascuna unità.
4Al funzionario dirigente compete la gestione del personale attribuito. I servizi centrali intervengono
sussidiariamente.
5Al funzionario dirigente è data la competenza di richiamare verbalmente o per iscritto i propri
collaboratori in caso di inadempienze di poco conto.
Capitolo terzo
Concorsi
Procedura di concorso

## Art. 4 In generale {#art_4}

1I servizi centrali curano la pubblicazione sul Foglio ufficiale o interna dei bandi di
concorso; raccolgono e sottopongono all’autorità di nomina tutti i documenti relativi.
2Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali
derivanti dalla valutazione analitica delle funzioni e le condizioni di assunzione.4
3Le funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato.
4Ogni funzione messa a concorso è designata al maschile e al femminile.
5Non sono sottoposti alla pubblicazione del concorso:
a) le promozioni per le funzioni di carriera interna alle singole unità amministrative;
b) i trasferimenti interni a pari funzione;
c) i casi specifici dove l’autorità di nomina decide di rinunciare al pubblico concorso;
d) una quota di almeno 1/6 dei posti di apprendistato, dedicati a giovani con problemi di
formazione, da individuare da parte dei servizi centrali in collaborazione con la Divisione della
formazione professionale o la Divisione della scuola.5

## Art. 5 Docenti {#art_5}

1La graduatoria per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali è allestita
sulla base della valutazione dell’attività del docente.
2A parità di risultato della graduatoria per i docenti cantonali fa stato, di regola, l’anzianità di servizio.
3La nomina dei docenti comunali avviene in conformità alla procedura di assunzione.
4Per i docenti di nazionalità straniera, l’autorizzazione di cui all’art. 4 LORD deve essere chiesta
unicamente per i candidati che sono cittadini dei paesi non aderenti all’Unione europea o
all’Associazione europea di libero scambio.
5Nel caso di abilitazione non ottenuta in Ticino, l’autorizzazione di cui all’art. 4 LORD è subordinata
a una buona conoscenza della lingua italiana.

## Art. 6 Documentazione {#art_6}

1Il bando di concorso definisce le condizioni di partecipazione e di assunzione, le
modalità di presentazione della candidatura e i documenti richiesti.
2Quando il bando stabilisce la presentazione della candidatura in forma elettronica, la stessa va
sottoposta tramite l’apposito sistema informatico.
3Le autocertificazioni richieste dai servizi centrali del personale devono essere firmate in originale;
possono essere trasmesse dal candidato, in forma elettronica, sotto forma di scansione oppure
immagine.
4I servizi centrali possono richiedere in ogni tempo la presentazione dei documenti originali, che in
tal caso saranno restituiti al concorrente.

## Art. 7 Titoli di studio {#art_7}

1Le funzioni di collaboratore scientifico di I, giurista di I, giurista redattore di I, economista
di I, psicologo di I, specialista in scienze forensi di I e perito organizzatore di I possono essere
attribuite unicamente a candidati in possesso di titoli di studio accademici completi: licenza
universitaria, laurea, master universitario consecutivo oppure scuola universitaria professionale
(Bachelor + Master 270/300 crediti ECTS).
4 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
5 Lett. modificata dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
2La funzione di collaboratore tecnico, collaboratore scientifico di II, economista di II, psicologo di II
e perito organizzatore di II può essere attribuita unicamente a candidati in possesso di almeno un
bachelor oppure di una laurea breve.6

## Art. 8 Preavviso medico {#art_8}

In caso di elementi sullo stato di salute dei candidati che possono comportare delle
criticità in relazione all’esercizio della funzione, il Servizio medico del personale fornisce un
preavviso sull’idoneità all’attenzione dell’autorità di nomina.
Capitolo quarto
Gestione del personale

## Art. 9 Atto di nomina o d’incarico {#art_9}

1L’atto di nomina o d’incarico indica la funzione, la classe con i relativi aumenti di
stipendio, la relativa voce contabile e il grado d’occupazione.
2Esso prevede inoltre la sede e l’attribuzione di servizio iniziali, gli eventuali obblighi e le condizioni
particolari relativi alla funzione, nonché se la funzione è svolta in lavoro ripartito (job sharing).
3Per l’incarico è inoltre indicata la durata dello stesso.

## Art. 10 Sede di servizio {#art_10}

1Per sede di servizio s’intende il luogo dove il dipendente svolge regolarmente le proprie
funzioni.
2Il domicilio civile diverso dalla sede di servizio non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a
indennità o ad altre agevolazioni.
3Gli impiegati possono avere più sedi di servizio a dipendenza del luogo in cui svolgono le proprie
funzioni; ciò non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a indennità o ad altre agevolazioni.
4Per i docenti la sede di servizio è dove prestano la maggior parte delle ore di attività.
5La modifica della sede di servizio è di competenza del funzionario dirigente dell’unità
amministrativa di riferimento; la comunicazione del cambiamento di sede di servizio deve avvenire
con un preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta.

## Art. 11 Descrizione della funzione {#art_11}

1Il funzionario dirigente è responsabile dell’allestimento della descrizione della funzione.
2La descrizione della funzione è un documento integrativo dell’atto di nomina o d’incarico e deve
essere presentata dal funzionario dirigente al dipendente entro un mese dall’entrata in servizio. La
descrizione della funzione deve essere trasmessa, firmata da entrambi, ai servizi centrali.
3Per i docenti la descrizione della funzione tiene conto dell’art. 78 LORD.
4La descrizione della funzione deve essere tempestivamente adeguata alle mutazioni dei compiti
richiesti dalla funzione. La procedura è analoga a quella definita dal cpv. 2.
5La descrizione della funzione è inoltre parte integrante della documentazione di richiesta di
pubblicazione del bando di concorso.

## Art. 12 Tempo parziale e lavoro ripartito {#art_12}

1Chi occupa un posto a tempo parziale, deve assoggettarsi alla necessità di presenza
secondo le esigenze di servizio.
2Il lavoro ripartito (job sharing) consiste nella divisione complementare e consensuale del medesimo
posto di lavoro.
3In questo caso la ripartizione dell’attività lavorativa così come la presenza alternativa sul posto di
lavoro è concordata tra i dipendenti che si dividono i compiti e soggiace all’approvazione del
funzionario dirigente.
4Il cambiamento perdurante e significativo dei piani di presenza deve essere comunicato da parte
del funzionario dirigente con preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta.

## Art. 13 Persone disabili e casi sociali {#art_13}

1Le persone disabili o con problemi sociali che possono essere integrate
professionalmente nell’Amministrazione cantonale, ma non rispondono o non rispondono appieno
ai requisiti della funzione, sono assunte con un contratto di lavoro di durata indeterminata in base
al regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 23 settembre 2020 (RPASt).7
6 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
7 Cpv. modificato dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201.
2I dipendenti dello Stato che successivamente al periodo di prova divengono persone disabili o con
problemi sociali devono essere mantenuti nella medesima funzione o reintegrati in un’altra funzione
per quanto ciò sia ragionevolmente esigibile, grazie anche alle misure di cui all’art. 5a LORD; se
non rispondono o non rispondono appieno ai requisiti della funzione il loro rapporto d’impiego è
mutato in contratto ausiliario come da cpv. 1.
3La quota delle persone di cui ai cpv. 1 e 2 deve tendere al 3% del totale del personale.
4Le spese salariali per questa categoria di dipendenti sono gestite separatamente in base a una
pianificazione pluriennale volta a raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 3. I salari sono definiti tenendo
in considerazione le ordinarie scale salariali, l’effettiva produttività della persona disabile o con
problemi sociali, nonché le singole situazioni inerenti ai redditi percepiti dalle assicurazioni sociali.

## Art. 14 Mobilità interna {#art_14}

1Per mobilità interna s’intende il trasferimento a un’altra unità amministrativa o autorità
giudiziaria a parità di funzione e classificazione; questo può avvenire tramite concorso interno
oppure trasferimento concordato tra le parti.
2Per i trasferimenti all’interno della stessa unità amministrativa, è competente il rispettivo funzionario
dirigente; tra unità all’interno della stessa divisione, è competente il Direttore di divisione; tra sezioni
direttamente subordinate al Direttore del dipartimento, è competente il Direttore del dipartimento o
il Segretario generale; tra divisioni, è competente il Direttore del dipartimento; tra dipartimenti è
competente il Consiglio di Stato; tra le Magistrature permanenti sono competenti la Commissione
amministrativa per il Tribunale d’appello, il Procuratore generale, il presidente del Tribunale
cantonale di espropriazione, il presidente della Pretura penale, il presidente dei Giudici dei
provvedimenti coercitivi, i Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, il presidente della Pretura
di Lugano, il Magistrato dei minorenni.

## Art. 15 Sostituzione di impiegati {#art_15}

1Per periodi di assenza di impiegati inferiori a 90 giorni non viene concessa alcuna
sostituzione.
2Per periodi superiori, la sostituzione può essere concessa dalla Sezione delle risorse umane, su
richiesta motivata e preavvisata dal rispettivo Direttore di divisione, dal Segretario generale, e dalla
Direzione IAS per la propria unità amministrativa.
3Deroghe al cpv. 1 sono decise di volta in volta dalla Sezione delle risorse umane, sentito il rispettivo
Direttore di divisione e Segretario generale, dalla Direzione IAS per la propria unità amministrativa
e, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal
Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della
Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della
Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni.
Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso
Art. 15a8 1Al capo area e/o ai capi servizio dell’Area della gestione amministrativa della Sezione
delle risorse umane, al servizio giuridico del DECS per i docenti cantonali e al segretario comunale
o - dove presente - al responsabile delle risorse umane del comune, al segretario generale del
Tribunale d’appello, al Segretario generale del Ministero pubblico, al Presidente del Tribunale
cantonale di espropriazione, al Presidente della Pretura penale, al Presidente dell’Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi, al Presidente della Pretura di Lugano, ai Pretori dei distretti, al
Magistrato dei minorenni è conferito il ruolo di responsabili della gestione della documentazione.9
2I responsabili della gestione della documentazione garantiscono in particolare autonomia,
imparzialità e confidenzialità.
3Al momento del decesso o della scomparsa di un dipendente pubblico, il funzionario dirigente o il
suo sostituto informano la Sezione delle risorse umane. Quest’ultima coinvolge il responsabile della
gestione della documentazione di cui al cpv. 1.
4I responsabili della gestione della documentazione dispongono la messa in sicurezza:
a) della postazione di lavoro elettronica del dipendente, tramite il Centro sistemi informativi;
b) dell’ufficio o della postazione di lavoro del dipendente, tramite il funzionario dirigente o il suo
sostituto.
5Previo ottenimento delle credenziali di accesso da parte del Centro sistemi informativi, i
responsabili della gestione della documentazione, congiuntamente con il funzionario dirigente o il
8 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 328.
9 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148.
suo sostituto, accedono all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in questione e suddividono
la documentazione nelle seguenti categorie:
a) documenti ufficiali appartenenti all’unità amministrativa;
b) documenti personali e privati.
6I documenti inerenti l’adempimento del compito pubblico sono messi a disposizione dell’unità
amministrativa.
7I documenti personali o privati sono conservati secondo la volontà nota o presumibile del
dipendente. Nel caso in cui tale volontà non sia nota o presumibile, i documenti vengono conservati
presso i responsabili della gestione della documentazione, in forma cartacea o elettronica. La
conservazione è garantita per una durata di 10 anni dal momento del decesso o della scomparsa
del dipendente, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati. In seguito, i dati sono distrutti,
a meno che non sia pendente una richiesta di accesso conformemente al cpv. 8, oppure una
procedura civile, penale o amministrativa.
8In caso di richiesta di accesso di terzi ai documenti personali e privati, i responsabili della gestione
della documentazione vi danno seguito, se è dato un interesse e non vi si oppongono interessi
preponderanti di congiunti del dipendente deceduto o di terzi. L’interesse è presunto in caso di
stretta parentela o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona
deceduta.
Capitolo quinto
Doveri di servizio

## Art. 16 Occupazione accessoria per gli impiegati {#art_16}

1L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione accessoria sono di
competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale, sentito il rispettivo funzionario
dirigente, oppure, in mancanza di essi, dall’autorità di nomina.
2L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali.

## Art. 17 Occupazione accessoria per i docenti {#art_17}

1Per i docenti cantonali l’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione
accessoria sono di competenza del servizio centrale sentiti i Direttori scolastici per i docenti o i
capogruppo per i docenti di sostegno ed in entrambi i casi il superiore diretto.
2Per i docenti comunali l’autorizzazione e la revoca sono di competenza dell’autorità di nomina,
sentiti i Direttori scolastici.

## Art. 18 Carica pubblica {#art_18}

1La carica pubblica va esercitata nel limite del possibile durante il tempo libero; in tal
caso non dà diritto a nessun compenso o recupero.
2La candidatura a una carica pubblica che può implicare un particolare impegno durante il tempo di
lavoro, in particolare quella di municipale, deve essere preventivamente comunicata al funzionario
dirigente che formula un preavviso.
3L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di una carica pubblica ad elezione avvenuta sono di
competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale in caso di subordinazione diretta
delle Sezioni al Direttore del dipartimento, sentito il rispettivo funzionario dirigente, oppure, in
mancanza di essi, dell’autorità di nomina.
4L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali.
5Per i docenti comunali l’autorizzazione è di competenza dell’autorità di nomina, sentiti i Direttori
scolastici o gli ispettorati scolastici.
Servizio militare, servizio di protezione civile, servizio sostitutivo e G+S; indennità perdita di

## Art. 19 guadagno (IPG) {#art_19}

1In caso di servizio militare obbligatorio, servizio protezione civile obbligatorio o servizio
civile sostitutivo svizzero il dipendente deve avvertire il funzionario dirigente non appena gli è nota
la chiamata, producendo su richiesta l’ordine di marcia.
2Per le assenze, dovute a congedo pagato, per le quali è previsto il pagamento dell’indennità per
perdita di guadagno, il dipendente è tenuto a trasmettere all’Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni il formulario IPG entro 15 giorni dal termine del servizio comandato.
Accettazione di doni o inviti10
10 Nota marginale modificata dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201.

## Art. 20 {#art_20}

1I dipendenti rifiutano doni, profitti pecuniari o inviti suscettibili di compromettere la loro
indipendenza o capacità di agire.
2È ammessa da parte del dipendente l’accettazione di piccoli doni o altri profitti pecuniari rientranti
negli usi sociali il cui valore non supera fr. 100.–.11
3Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche
piccoli doni, altri profitti o inviti se:
a) sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo
decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
b) non può essere esclusa una relazione tra il dono, il profitto o l’invito e il processo di acquisto o
decisionale.
4In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità
dell’accettazione di doni o profitti.
5I dipendenti rifiutano inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli
inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del rispettivo funzionario dirigente
almeno a livello di Direttore di divisione, Segretario generale oppure, in assenza di quest’ultimi,
dall’autorità di nomina.
6Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti se:
a) sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo
decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
b) non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale.
7In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità
dell’accettazione di inviti.

## Art. 21 Obbligo di notifica e d’informazione {#art_21}

1Tutti i dipendenti sono tenuti a notificare e a documentare ai servizi centrali i fatti rilevanti
per il rapporto d’impiego e di retribuzione quali, segnatamente, i cambiamenti dello stato di famiglia,
di domicilio o d’indirizzo.
2I beneficiari delle indennità definite da leggi o regolamenti sono tenuti a notificare immediatamente
all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni i fatti suscettibili di fondare, modificare o estinguere il
diritto alla percezione. Le indennità indebitamente percepite sono compensate sullo stipendio,
riservate le eventuali sanzioni disciplinari.
3I beneficiari di indennità che omettono la notifica, perdono il diritto al rimborso trascorsi sei mesi
dalla fine del mese in cui si è verificato l’evento.

## Art. 22 Fumo {#art_22}

1All’interno dell’Amministrazione cantonale e delle Magistrature permanenti così come
nei veicoli dello Stato è vietato fumare.
2È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell’ambiente,
debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati.
Capitolo sesto
Assenze / Presenze

## Art. 23 In generale {#art_23}

1I funzionari dirigenti sono responsabili del controllo delle presenze/assenze dei loro
collaboratori.
2Il dipendente deve chiedere l’autorizzazione al suo funzionario dirigente per tutte le assenze
programmabili, quali congedi, scali ore, affari personali e per ragioni di servizio (missioni).
3Ai docenti delle scuole cantonali, in caso di assenza per affari personali autorizzata dal rispettivo
funzionario dirigente, non viene effettuata alcuna riduzione sullo stipendio per le assenze fino a un
massimo di tre giorni, se nel corso dell’anno scolastico le ore perse d’insegnamento vengono
recuperate.
4Per i docenti cantonali la direzione di istituto comunica alla Sezione amministrativa quando e come
sono state recuperate le ore perse.

## Art. 24 Medico del personale {#art_24}

1Il Medico del personale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità
amministrativa:
a) autorizzano eccezioni ai divieti prescritti all’art. 26 cpv. 1 lett. b);
11 Cpv. modificato dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 178.
b) autorizzano preventivamente la fisioterapia e le altre cure mediche riconosciute
dall’assicurazione di base contro le malattie (LAMal); la domanda va presentata con la
necessaria documentazione medica almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse;
c) decidono previa richiesta scritta, con l’allegazione di un certificato medico dal primo giorno della
presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia
o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio
per problemi di salute o l’ospedalizzazione; per i docenti il recupero è limitato ai congedi per
gratifica;
d) possono chiedere al dipendente l’invio, tramite il suo medico curante, di un certificato medico
particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l’inabilità lavorativa;
e) eseguono autonomamente visite mediche di controllo o ne dispongono l’esecuzione d’intesa
con i servizi centrali del personale;
f) valutano se un’assenza per malattia è giustificata; nel caso contrario informano il funzionario
dirigente ed il servizio centrale.
2Il dipendente può essere tenuto a sottoporsi a visite mediche che permettano la valutazione della
sua abilità lavorativa.
3Il Consiglio di Stato può designare, a sostegno del Medico del personale, dei medici di fiducia.

## Art. 25 Assenze per visita medica o simili {#art_25}

1Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto
delle esigenze di servizio.
2Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.

## Art. 26 Assenze per malattia e infortunio {#art_26}

1Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio:
a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
b) non può uscire dall’abitazione o dall’istituto di cura tra le 22.00 e le 07.00, se l’inabilità lavorativa
è del 100%;
c) può effettuare vacanze durante un periodo d’inabilità lavorativa per malattia e/o infortunio
(totale o parziale), usufruendo dei propri giorni di vacanza o di gratifica come pure mediante
scalo ore, ore straordinarie o eccedenze mensili, previa autorizzazione del medico curante e
per i casi di infortunio anche dell’assicurazione LAINF. All’Ufficio del medico del personale deve
essere trasmesso un certificato medico, che attesti che la vacanza non compromette la
guarigione e/o lo stato di salute, completo delle date di partenza e ritorno. La vacanza
interrompe il conteggio dei giorni di malattia e/o infortunio e pertanto i giorni di assenza per il
periodo di vacanza sono computati quali giorni interi (sia di vacanza o gratifica che di scalo ore
o eccedenze mensili) anche in caso di inabilità lavorativa parziale. Per i docenti con il termine
vacanza si intende gratifica per anzianità;12
d) deve, se l’assenza supera tre giorni consecutivi (festivi compresi), esibire un certificato
d’inabilità lavorativa su modulo ufficiale redatto da un medico autorizzato a esercitare in
Svizzera. Impiegati e docenti devono far pervenire il modulo ufficiale al Servizio medico del
personale entro una settimana dall’inizio dell’assenza.
2Il primo certificato medico d’inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi
compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30
giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.
3Il funzionario dirigente deve mantenere regolarmente, documentandoli, i contatti con il
collaboratore assente.
4Il funzionario dirigente o i servizi centrali del personale possono richiedere il certificato medico
d’inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si
ripetono con frequenza.
5I servizi centrali del personale possono, autonomamente o su richiesta dei funzionari dirigenti,
procedere a controlli diretti delle assenze.

## Art. 27 Assenze arbitrarie {#art_27}

1Le assenze effettuate senza autorizzazione o giustificazione sono considerate
arbitrarie.
2La competenza a stabilire l’assenza arbitraria spetta al funzionario dirigente.
3Il dipendente deve essere sentito.
4Le assenze arbitrarie sono computate sullo stipendio del mese successivo all’accertamento.
12 Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
5Resta riservata la procedura disciplinare.

## Art. 28 Vacanze impiegati {#art_28}

1Per gli impiegati la data e la durata delle vacanze, entro i limiti previsti dall’art. 41 LORD,
devono essere preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di
servizio e dei desideri dell’interessato.
2Le vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto
d’impiego ove, per esigenze di servizio, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto
essere godute.13
3La riduzione delle vacanze nei casi previsti dall’art. 43 LORD avviene, nella misura in cui non vi è
colpa del dipendente, sul diritto dell’anno in cui si è verificato l’evento che comporta la riduzione.
Nel caso in cui il dipendente, per sua colpa o negligenza, abbia superato il limite dei giorni di vacanza
di diritto previsto dall’art. 41 LORD, la compensazione avviene entro l’anno successivo con
corrispondente riduzione del nuovo diritto.14
4…15
5Nel caso di sospensione dalla funzione il dipendente non matura il diritto alle vacanze.

## Art. 29 Vacanze docenti {#art_29}

1La cessazione del rapporto d’impiego del docente coincide di regola con la fine dell’anno
scolastico.
2Nel caso di cessazione nel corso dell’anno scolastico il diritto al pagamento per vacanze non
godute dal docente è dato, fino a un massimo di quattro settimane, soltanto se interviene:
a) nel corso del primo anno d’impiego;
b) da aprile a giugno negli anni successivi.
3Agli operatori scolastici specializzati sono applicabili i disposti di cui all’art. 79b LORD. Richiamato
l’art. 59 cpv. 4 LORD, il rapporto di lavoro cessa di regola il 31 luglio. Nel calcolo dello stipendio
viene conteggiato il rimborso delle vacanze maturate fino al 15 agosto16.
Capitolo settimo
Congedi

## Art. 30 Congedi in generale {#art_30}

1I congedi totali o parziali, pagati o non pagati, devono essere effettuati nei termini
massimi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
2Il ritardo nella presentazione della domanda può essere considerato per la negazione o il rinvio
dell’autorizzazione.
3Copia delle decisioni va tempestivamente trasmessa ai servizi centrali del personale e all’Ufficio
degli stipendi e delle assicurazioni.
4La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5L’eventuale congedo non pagato giusta l’art. 47 cpv. 3 LORD inizia a decorrere dal termine del
congedo maternità. Il posticipo di tale congedo è concesso per il consumo di diritti maturati, che
decadrebbero nel corso del congedo.17
6Il dipendente può beneficiare di un congedo non pagato totale di tre anni al massimo nell’arco
dell’intero rapporto d’impiego o, in via eccezionale previa autorizzazione dei servizi centrali,
l’equivalente per un massimo di 6 anni se il congedo è preso parzialmente.
7Il diritto al congedo non pagato è proporzionato al grado d’occupazione del dipendente al momento
della relativa decisione.

## Art. 31 Congedi pagati {#art_31}

1Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui
inizia l’evento.
2La richiesta dei congedi di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d) LORD deve essere sottoposta con
ragionevole anticipo al proprio funzionario dirigente, accompagnata dalla relativa attestazione.
3Per gli impiegati i congedi pagati vengono decisi dal servizio centrale su preavviso dei funzionari
dirigenti, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il
13 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
14 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
15 Cpv. abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
16 Cpv. modificato dal R 5.6.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 137.
17 Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 62.
Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di
espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti
coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano,
dal Magistrato dei minorenni.
4Per i docenti cantonali i congedi dell’art. 47 e 48 LORD vengono decisi dal servizio centrale su
preavviso del Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o per i docenti di sostegno su
preavviso del capogruppo, e del superiore diretto, mentre i congedi dell’art. 46 LORD vengono decisi
dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o per i docenti di sostegno dal capogruppo.
5Per i docenti comunali i congedi dell’art. 46, 47 e 48 LORD vengono decisi dall’autorità di nomina
su preavviso del Direttore scolastico o dell’Ispettorato scolastico.
6Le assenze giustificate dei congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), f), fbis), g), h), ibis), l), m),
n), 47 e 48 LORD devono essere comunicate tempestivamente al proprio funzionario dirigente o al
Direttore dell’istituto scolastico.18
7Per gli impiegati i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), fbis), g), h), m) LORD sono
godibili anche in ore, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. ibis LORD (congedo di assistenza
a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni
consecutivi o in singole giornate.19
8Per i docenti i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), fbis), g), h), m) LORD sono godibili
solo in giorni consecutivi, in singole giornate o in mezze giornate, mentre il congedo di cui all’art. 46
cpv. 1 lett. ibis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia
o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate.20

## Art. 32 Congedi pagati per affari sindacali {#art_32}

1Per gli impiegati i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono
concessi nel seguente modo:
a) per i membri di comitato fino a 12 giorni all’anno;
b) per gli affiliati ordinari fino a 5 giorni all’anno.
2Per i docenti i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono concessi nel seguente
modo:
a) per i membri di comitato: fino a 12 giorni all’anno se non vi è cumulo dei giorni di congedo. Se
vi è cumulo dei giorni di congedo, fino ad un massimo del 20% di un’unità a tempo pieno
attribuibile annualmente ad una persona per sindacato; la percentuale viene stabilita in base al
numero di affiliati docenti cantonali e comunali attivi il 1° marzo dell’anno che precede l’anno
scolastico per il quale è chiesto il congedo;
b) per gli affiliati ordinari fino a 2 giorni all’anno.

## Art. 33 Congedi pagati per volontariato {#art_33}

1Per volontariato sociale s’intende:
a) prestazioni a favore di persone degenti in case di cura, ospedali, case per anziani o prestazioni
a favore di persone che beneficiano di cure a domicilio e nell’ambito della relativa
organizzazione per la cura a domicilio;
b) prestazioni a favore di persone con handicap fisici o mentali;
c) prestazioni nell’ambito di soccorso in caso di catastrofe, d’incidente o di pronto intervento;
d) trasporti a scopo umanitario;
e) prestazioni a favore della formazione e dell’animazione delle attività giovanili ai sensi della
legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025
(LGioCo).21
2Le prestazioni indicate al cpv. 1 sono intese non remunerate dall’ente o associazione responsabile
dell’organizzazione del volontariato.

## Art. 34 Congedi pagati per sportivi d’élite {#art_34}

Possono beneficiare del congedo per l’attività di sportivo d’élite i possessori della Swiss
Olympic Card.
Congedi pagati per matrimonio, unione registrata, decessi, nascite figli
18 Cpv. modificato dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
19 Cpv. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
20 Cpv. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
21 Lett. modificata dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 46.

## Art. 35 {#art_35}

1Per gli impiegati i congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), g) e h) LORD devono
essere consumati entro 30 giorni dall’evento. Il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l LORD
(congedo di paternità) deve essere consumato, in settimane o in giorni, entro sei mesi dall’evento.22
2Per i docenti i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD vengono di principio
consumati subito. Se non si oppongono esigenze di servizio, previa autorizzazione del servizio
centrale, i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD possono essere consumati
successivamente, in ogni caso entro 30 giorni dall’evento per i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv.
1 lett. e), g), h), entro 6 mesi dall’evento per il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l) (congedo
di paternità).23
3Per i docenti il diritto al recupero decade se l’evento si verifica durante le vacanze scolastiche e i
giorni di diritto si estinguono all’interno delle stesse. Se i giorni di diritto non si estinguono, i giorni
rimanenti prolungano le vacanze scolastiche.
Congedi pagati per malattia grave in famiglia e assistenza ai familiari
Art. 35a24 1Per malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD (congedo per malattia grave
in famiglia) s’intende una situazione medica grave con pericolo imminente di vita, come ad esempio
il ricovero in un reparto di cure intense, un’operazione ad alto rischio, una fase terminale di una
grave malattia. Non costituisce malattia grave una malattia a decorso cronico, ad eccezione di un
acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo imminente di
vita.
2Per problemi di salute ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD (congedo di assistenza) s’intendono
i problemi di salute che non rientrano nella malattia grave, ad esempio infortunio, malattia non grave
ai sensi del cpv. 1, disabilità.
3Per familiare ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD s’intende il coniuge, il partner registrato, i
figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i suoceri, il partner che convive con il lavoratore nella medesima
economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s’intendono coloro con i quali
è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile.
4Il familiare ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD deve necessitare di assistenza, vale a dire non
essere autosufficiente e dipendere dall’aiuto di terzi.
5Chi richiede di poter beneficiare del congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD (congedo di
assistenza) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare di età superiore ai 15 anni o al
partner con problemi di salute deve comprovare che l’assistenza nel caso specifico non può essere
prestata da altri membri della famiglia o da terzi. Il fatto che un’altra persona abbia diritto al congedo
non esclude di per sé il diritto stesso.
6La malattia grave di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD, i problemi di salute e la necessità di assistenza
di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD devono essere comprovati da un certificato medico allestito su
modulo ufficiale.

## Art. 36 Congedi diversi {#art_36}

I congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. m) e n) LORD non sono differibili.

## Art. 37 Congedo per dipendenti occupati a turni {#art_37}

1I dipendenti occupati a turni hanno diritto almeno a 102 giorni di congedo all’anno
comprese le festività previste dalla legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino.
2Le singole unità amministrative regolano, in modo autonomo, la compensazione dei congedi
annuali, ritenuto che il dipendente goda di regola 8,5 giorni effettivi di congedo al mese equamente
ripartiti.
3Il dipendente che entra o che lascia il servizio nel corso dell’anno, ha diritto a un numero di giorni
di congedo annuale proporzionale alla durata del servizio prestato.
4Il diritto ai congedi si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.
5I congedi sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.

## Art. 38 Congedi non pagati per aggiornamento e perfezionamento {#art_38}

Per i congedi non pagati richiesti per l’aggiornamento, il perfezionamento e la
riqualificazione professionale, valgono le disposizioni dello specifico regolamento.
Altri congedi non pagati per gli impiegati
22 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 176.
23 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 176.
24 Art. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.

## Art. 39 {#art_39}

1Per gli impiegati la concessione di congedi non pagati che non sono di diritto è decisa
dal funzionario dirigente.
2Per i congedi non pagati superiori a 3 mesi consecutivi la decisione spetta al Direttore della
rispettiva divisione o al Segretario generale, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, alla
Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, al Procuratore generale, al presidente del
Tribunale cantonale di espropriazione, al presidente della Pretura penale, al presidente dei Giudici
dei provvedimenti coercitivi, ai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, al presidente della
Pretura di Lugano, al Magistrato dei minorenni.
3La richiesta di un congedo non pagato deve essere presentata al funzionario dirigente almeno 2
mesi prima dell’inizio del congedo.

## Art. 40 Altri congedi non pagati per i docenti {#art_40}

1Per i docenti cantonali la concessione di congedi non pagati è decisa dal Direttore
dell’istituto scolastico della sede di servizio o, per i docenti di sostegno, dal capogruppo.
2Per i congedi superiori a tre mesi consecutivi la concessione è di competenza della Sezione
amministrativa, sentiti il Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o il capogruppo per i
docenti di sostegno, e i superiori diretti.
3Per i docenti comunali la concessione di congedi non pagati è decisa dall’autorità di nomina, sentiti
il Direttore o l’Ispettorato scolastico.
4Per i docenti che intendono usufruire di un congedo non pagato superiore a 3 mesi, la richiesta
deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno scolastico che precede il congedo.
Capitolo ottavo
Procedura disciplinare

## Art. 41 Inchiesta disciplinare {#art_41}

1Le informazioni preliminari in materia disciplinare sono raccolte dal funzionario
dirigente; i servizi centrali possono prestare assistenza o subentrare, se richiesto, nell’esecuzione.
2Quando dalle informazioni preliminari i fatti risultino evidenti o ammessi e siano stati rispettati i diritti del
dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD, la decisione di sanzione disciplinare di competenza del
funzionario dirigente, del Direttore di divisione o dei Segretari generali è resa senza formale apertura di
un’inchiesta e con motivazione sommaria. Sono riservati più formali accertamenti e una motivazione
sostanziata in sede di ricorso.
3Il dipendente interpellato a titolo di informazioni preliminari può chiedere che sia aperta una formale
inchiesta a suo carico.
4Quando dalle informazioni preliminari il caso appaia di una gravità che eccede l’adeguatezza delle
sanzioni delegate all’art. 42 del presente regolamento, il funzionario dirigente, rispettivamente il
Direttore divisione o il Segretario generale, è tenuto a coinvolgere il servizio centrale interessato,
che richiede all’Autorità di nomina la formale apertura d’inchiesta.
5La formale apertura d’inchiesta compete al Consiglio di Stato, che designa chi la conduce. La
delega a specialisti esterni rimane eccezionale e dev’essere giustificata da interessi preminenti
dell’Amministrazione.
6Copia delle decisioni disciplinari va trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato.

## Art. 42 Autorità competenti {#art_42}

1Nei casi in cui l’inchiesta non è aperta dall’Autorità di nomina il funzionario dirigente ha
la competenza di infliggere un ammonimento.
2La competenza di infliggere una multa fino a fr. 500.– spetta al Direttore di divisione o al Segretario
generale.
3In caso di esclusione o di ricusazione, la competenza è attribuita al livello dirigente superiore o, se
del caso, esercitata dall’Autorità di nomina.
4Sono riservate le attribuzioni speciali di competenze previste da altre norme.
5Le decisioni di sanzioni disciplinari prese in delega di competenze devono in ogni caso rispettare i
diritti del dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD.
6Copia delle decisioni disciplinari deve essere trasmessa al servizio centrale e al dipartimento
interessato.
Capitolo nono
Attestato di servizio e Commissione conciliativa

## Art. 43 Attestato di servizio {#art_43}

1L’attestato di servizio, steso dal rispettivo funzionario dirigente, è controfirmato e
trasmesso al dipendente dai servizi centrali del personale; per le Magistrature permanenti, l’attestato
è allestito dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale,
dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal
presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano,
dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni.
2Nel caso in cui vi fossero più funzionari dirigenti interessati alla stesura del documento, il
coordinamento e la redazione finale sono assicurati dai servizi centrali del personale.
3Il dipendente può richiedere in ogni momento un attestato intermedio.

## Art. 44 Commissione conciliativa {#art_44}

1La commissione è composta da cinque membri, due designati dal Consiglio di Stato,
due designati dalle Associazioni del personale e da un presidente designato di comune accordo.
2La commissione resta in carica quattro anni. La sua elezione avviene entro il 31 dicembre dell’anno
in cui è eletto il Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3Il presidente indice l’udienza di conciliazione e comunica al più presto all’Autorità di nomina l’esito
della stessa.
4In caso di mancata conciliazione il verbale d’udienza va consegnato immediatamente alle parti vale
quale formale comunicazione.
Capitolo decimo
Stipendio

## Art. 45 Classificazione delle funzioni {#art_45}

1Per gli impiegati la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione
delle risorse umane sulla base di uno strumento di valutazione analitica delle funzioni basato su
criteri quali: la formazione, l’esperienza professionale, la responsabilità, le esigenze a livello di
comunicazione, le esigenze a livello di capacità e autonomia nella risoluzione di problemi, la
specificità delle attività e le condizioni di esercizio della funzione.
2Per i docenti cantonali la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione
amministrativa del DECS tenuto conto della formazione e dell’esperienza nell’ambito formativo e/o
professionale.
3Per i docenti delle scuole comunali la classe di stipendio è stabilita dalla Sezione delle scuole
comunali.25

## Art. 46 Modalità di pagamento dello stipendio {#art_46}

Lo stipendio viene accreditato su di un conto corrente personale postale o bancario in
Svizzera. L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, rispettivamente la Direzione IAS per la propria
unità amministrativa, possono accordare eccezioni.
Art. 47 ...26

## Art. 48 Indennità di refezione per docenti {#art_48}

1Ai docenti di scuola elementare e media per l’assistenza alla refezione degli allievi è
riconosciuto, oltre al pasto gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora.27
2Ai docenti di scuola speciale per l’assistenza alla refezione degli allievi è riconosciuto, oltre al pasto
gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora se gli allievi godono di sufficiente
autonomia e di 45 franchi all’ora nel caso opposto. La definizione del grado di autonomia è affidata
al servizio competente.28
3Lo stipendio di 16 franchi all’ora può essere riconosciuto anche a terze persone (sorveglianti)
chiamate ad assistere gli allievi durante le pause pranzo del mezzogiorno; per l’assistenza agli allievi
delle scuole speciali lo stipendio che può essere riconosciuto è di 27.50 franchi all’ora.29
25 Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU
2017, 462.
26 Art. abrogato dal R 28.5.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 193.
27 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
28 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
29 Cpv. modificato dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201; precedente modifica: BU 2020,
230.

## Art. 49 Supplementi di stipendio {#art_49}

1I supplementi di stipendio, proposti dal funzionario dirigente, sono valutati e preavvisati
preventivamente dalla Sezione delle risorse umane, dalla Sezione amministrativa del DECS e dalla
Direzione IAS per la propria unità amministrativa se i seguenti criteri sono soddisfatti in modo
cumulativo:
a) estensione temporanea di responsabilità che esulano in modo evidente dalle mansioni
contenute nella descrizione della funzione;
b) aumento significativo della complessità di compiti aggiuntivi assunti;
c) i compiti assunti non rientrano nel novero delle supplenze di cui all’art. 26 LStip.
2I supplementi di stipendio coprono unicamente la durata dell’estensione temporale delle
responsabilità di cui al cpv. 1.

## Art. 50 Durata e calcolo del diritto allo stipendio {#art_50}

1Il diritto allo stipendio è sospeso o ridotto durante i periodi di sospensione dalla carica
con privazione totale o parziale dello stipendio, durante i congedi totali o parziali non pagati e nei
casi di assenza arbitraria. Il diritto allo stipendio è ridotto o cessa nei casi di assenza per malattia e
infortunio superiori ai limiti stabiliti dall’art. 30 LStip.
2I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il
dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo.
3Per gli impiegati le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo:
ore effettive di assenza x salario mensile lordo
ore dovute mensili.
4Per gli impiegati, la retribuzione delle vacanze non godute avviene secondo la seguente formula:
giorni di vacanza x 1.4 x stipendio mensile
30.
5Per i docenti le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo:
ore effettive di assenza x stipendio mensile lordo
ore dovute nell’anno scolastico / 12.
6Lo stipendio versato in caso di prestazioni dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare o
di altre assicurazioni per perdita di guadagno, non può eccedere lo stipendio netto abitualmente
erogato.30

## Art. 51 Stipendio iniziale {#art_51}

1Di principio, gli impiegati alla prima esperienza lavorativa, riservati i casi regolati ai cpv.
8 e 9 oppure le circostanze speciali nel quadro dell’art. 9 cpv. 4 LStip, sono inseriti nella classe di
riferimento con zero aumenti; fanno eccezione gli impiegati attribuiti alla classe 1, che sono inseriti
al secondo aumento.31
2L’autorità di nomina può riconoscere, ai candidati con esperienza professionale, degli aumenti
annuali calcolati secondo i criteri indicati nei cpv. seguenti, riservate le circostanze speciali secondo
l’art. 9 cpv. 4 LStip.32
3Gli anni interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire dal
minimo salariale previsto per la classe di riferimento.
4Per gli impiegati gli anni di esperienza utile sono conteggiati nel seguente modo:
– esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
– esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del
servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza
relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.33
5Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero corrispondente di aumenti
rispetto allo stipendio iniziale valido di cui al cpv. 8.
5bisPer le funzioni sottoelencate, il conteggio del numero di aumenti calcolati in base all’esperienza
utile riconosciuta avviene nella rispettiva funzione di II. I candidati ai quali, in applicazione dei cpv.
2-5 sono riconosciuti almeno 15 aumenti, possono essere immediatamente promossi alla funzione
di I se soddisfano i requisiti dell’art. 7:34
Funzione Classe
30 Cpv. introdotto dal R 20.5.2026; in vigore dal 22.5.2026 - BU 2026, 164.
31 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
32 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
33 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
34 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2020,
377.
Funzione Classe
Ispettore/trice giurista II 10
Segretario/a assessore II 10
Segretario/a giudiziario/a II 10
Cancelliere/a II 10
Segretario/a redattore/trice II 10
Capo équipe II 9
Capo progetto II 9
Capo settore II 9
Collaboratore/trice scientifico/a II 9
Consulente informatico II 9
Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9
Economista II 9
Giurista II 9
Giurista redattore/trice II 9
Informatico aziendale II 9
Ispettore/trice enti locali II 9
Perito/a organizzatore/trice II 9
Pianificatore/trice di architetture II 9
Pianificatore/trice in logistica II 9
Progettista II 9
Psicologo/a II 9
Relationship manager II 9
Revisore II 9
Sistemista II 9
Specialista scienze forensi II 9
6La Sezione delle risorse umane, rispettivamente la Direzione IAS per la propria unità
amministrativa, in base a quanto prospettato dal funzionario dirigente, determinano la proposta di
stipendio iniziale degli impiegati all’indirizzo dell’Autorità di nomina.
7Il Consiglio di Stato considera i minimi salariali di una categoria professionale se essi corrispondono
a funzioni che esercitano compiti strettamente analoghi e in condizioni quadro lavorative
paragonabili al contesto dell’Amministrazione cantonale.
8Per le seguenti funzioni lo stipendio iniziale minimo è definito secondo la tabella sottostante:
Funzione Classe Aumenti
Aiuto cucina 1 3
Personale ai servizi alberghieri 1 3
Personale ai servizi generali 1 3
Ausiliario/a d’ospedale 2 1
Cuoco/a 2 3
Operaio/a 2 3
Aiuto infermiere/a 3 3
Operatore/trice socioassistenziale 3 3
Cuoco/a per la dieta 3 5
Infermiere/a 4 5
Tecnico/a in analisi biomediche 4 4
Operatore/trice sociale I 6 5
9Il salario iniziale dei docenti senza esperienza è definito secondo la tabella sottostante:35
Funzione Classe Aumenti
Operatore/trice socioassistenziale della pedagogia speciale 3 3
Collaboratore/trice per l’insegnamento delle parti pratiche integrate 4 4
Docente di scuola comunale senza refezione 5 2
Docente di scuola comunale 6 5
Docente per unità scolastiche differenziate senza titolo accademico 6 5
Docente di lingua e integrazione 6 5
Operatore/trice della differenziazione curricolare 6 5
Educatore/trice (con diploma) 6 5
35 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 244 e 247; precedenti modifiche:
BU 2017, 483; BU 2020, 204, 377 e 379.
Funzione Classe Aumenti
Collaboratore/trice per il laboratorio informatico 7 3
Operatore/trice pedagogico/a per l’integrazione 7 3
Ispettore/trice di formazione senza titolo 7 3
Docente Centro federale d’asilo 7 4
Docente SP senza titolo 7 5
Docente SSS senza titolo 8 4
Docente per unità scolastiche differenziate con master 8 4
Docente SP con titolo terziario B 8 3
Logopedista della pedagogia speciale 8 4
Pedagogista con orientamento pedagogia precoce 8 4
Psicopedagogista 8 4
Psicomotricista della pedagogia speciale 8 4
Ispettore/trice di formazione con titolo terziario B 8 3
Docente di sostegno pedagogico scuole comunali 8 4
Logopedista SI SE 8 4
Psicomotricista SI SE 8 4
Docente di sostegno pedagogico SME 8 4
Docente SME 8 4
Docente di scuola speciale 8 4
Ergoterapista 8 4
Assistente delle scuole comunali 9 2
Capo laboratorio SAM SSA con titolo SSS (senza titolo specifico) 9 2
Vicedirettore/trice SME 9 2
Vicedirettore/trice di scuola speciale 9 2
Docente di musica strumentale 9 2
Ispettore/trice di formazione con titolo accademico (BA o MA) 9 2
Docente SSS con titolo terziario B 9 2
Docente SP con titolo accademico (BA o MA) 9 2
Vicedirettore/trice di centro professionale 10 2
Capo laboratorio SAM 10 2
Docente SSS con titolo accademico (BA o MA) 10 3
Docente SMS 10 3
Esperto/a 10 3
Esperto/a della scuola dell’obbligo 10 3
Direttore/trice di scuola speciale 11 2
Direttore/trice SME (FD) 11 2
Vicedirettore/trice di centro professionale con SSS 11 2
Direttore/trice di centro professionale (FD) 11 3
Vicedirettore/trice SMS 11 3
Direttore/trice di centro professionale con SSS (FD) 12 2
Direttore/trice SMS (FD) 13 1
10Ai docenti cantonali con esperienza nel settore dell’insegnamento in scuole pubbliche o private in
Svizzera o all’estero o in settori professionali o aziendali affini alla disciplina di insegnamento ed
assunti nel rispetto del bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei
seguenti criteri:
– esperienza d’insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
– esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d’insegnamento non
affine alla materia insegnata: coefficiente 0,5. Per i docenti di materie di conoscenze
professionali senza titolo di studio terziario A, i primi 5 anni di esperienza non vengono
conteggiati;
l’esperienza senza relazione con la disciplina d’insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Non
sono riconosciuti periodi di supplenza o di mandato.
L’esperienza pregressa non è considerata nel caso di docenti assunti senza un titolo pedagogico
così come definito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per i
settori ove quest’ultimo è requisito di assunzione, e più in generale nel caso di assunzioni sulla base
dell’art. 12 cpv. 4 LORD. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero
corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui
al cpv. 9. Il Consiglio di Stato fissa tramite risoluzione governativa i dettagli di applicazione della
norma.36

## Art. 52 Riduzione stipendio iniziale dei docenti {#art_52}

1Per i docenti l’assenza di un titolo di studio pedagogico così come definito dalla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione comporta una riduzione
corrispondente a due aumenti di stipendio per rapporto a quanto indicato nell’art. 51 cpv. 9 per i
settori ove il titolo è requisito di assunzione.
2Nel caso la funzione prevedesse una classe di stipendio minima con meno di due aumenti, la
riduzione di cui al cpv. 1 va applicata ricercando l’importo in una classe di riferimento inferiore.
3L’autorità di nomina fissa il termine entro il quale il docente deve acquisire il necessario titolo di
studio pedagogico.

## Art. 53 Valutazione periodica {#art_53}

1La valutazione periodica degli impiegati, giusta l’art. 21 LORD, è applicata unicamente
al personale nominato e a quello incaricato.
2Il funzionario dirigente valuta regolarmente la qualità e quantità del lavoro svolto in base a criteri
predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull’arco dell’anno, dandone riscontro a
quest’ultimo.
3Una volta all’anno, si effettua la valutazione periodica.
4Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell’impiegato, segnatamente i compiti
previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento.
5La valutazione periodica è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata
concessione dell’aumento annuo all’impiegato e alle promozioni di cui all’art. 54.
6Ai docenti si applicano le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990 inerenti alle loro
valutazioni; il rapporto di valutazione è elemento determinante per la decisione in merito alla
mancata concessione dell’aumento annuo al docente e alle promozioni di cui all’art. 54.

## Art. 54 Promozioni {#art_54}

1Il passaggio a una funzione superiore può avvenire tramite concorso oppure
promozione di carriera. Il passaggio a una funzione superiore basato sul numero di aumenti è
definito promozione di carriera per anzianità. Il passaggio a una funzione superiore basato sulle
responsabilità e sui compiti è definito promozione di carriera per ruolo.
2Le promozioni di carriera per ruolo sono proposte dal funzionario dirigente in applicazione dei
disposti di cui al cpv. 9; le promozioni di carriera per anzianità possono avvenire:
– su proposta della Sezione delle risorse umane per i funzionari;
– su proposta della Sezione amministrativa per i docenti;
– su proposta della Direzione dell’IAS per la propria unità amministrativa, sentito il funzionario
dirigente;
– per le Magistrature permanenti, su proposta della Commissione amministrativa per il Tribunale
d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione,
del presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei
Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del
Magistrato dei minorenni.
3…
4In caso di promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è
calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato
all’aumento superiore previsto dalla nuova classe.38
5La Sezione delle risorse umane per gli impiegati, della Sezione amministrativa per i docenti,
rispettivamente della Direzione IAS per la propria unità amministrativa, in base alla proposta del
funzionario dirigente, determinano nei casi di promozione lo stipendio all’indirizzo dell’autorità di
nomina competente.39
6Le promozioni di carriera hanno luogo unicamente al 1° gennaio.
36 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
37 Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377; precedenti modifiche: BU 2017,
401; BU 2019, 108.
38 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
39 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
6bisPer le promozioni di carriera relative agli agenti di polizia è considerata la data di nomina al
termine della Scuola di polizia.40
7Le condizioni di promozione della Divisione delle contribuzioni, della Polizia cantonale, delle
Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni sociali sono fissate in base a specifica
regolamentazione del Consiglio di Stato.
8Il passaggio dalla funzione di II alla funzione di I, sia su concorso sia a seguito della promozione di
carriera, può avvenire se cumulativamente sono soddisfatti – per le funzioni sottoelencate – i
seguenti principi:
– il collaboratore soddisfa i requisiti dell’art. 7 del presente regolamento,
– il collaboratore ha raggiunto almeno 15 aumenti,
– il collaboratore ha raggiunto in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla
funzione e ha assunto un comportamento corretto.41
Funzione Classe
Ispettore/trice giurista II 10
Segretario/a assessore II 10
Segretario/a giudiziario/a II 10
Cancelliere/a II 10
Segretario/a redattore/trice 10
Capo équipe II 9
Capo progetto II 9
Capo settore II 9
Collaboratore/trice scientifico/a II 9
Consulente informatico/a II 9
Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9
Economista II 9
Giurista II 9
Giurista redattore/trice II 9
Informatico/a aziendale II 9
Ispettore/trice enti locali II 9
Perito/a organizzatore/trice II 9
Pianificatore/trice di architetture II 9
Pianificatore/trice in logistica II 9
Progettista II 9
Psicologo/a II 9
Relationship manager II 9
Revisore II 9
Sistemista II 9
Specialista scienze forensi II 9
9Per gli impiegati, ogni promozione di carriera per ruolo deve essere sottoposta alla Sezione delle
risorse umane, che la preavvisa sulla base delle responsabilità e dei requisiti minimi contenuti nelle
schede di valutazione delle funzioni. La richiesta deve presentare i motivi a supporto della modifica
del ruolo nell’organico e la descrizione della funzione. Il collaboratore proposto deve aver raggiunto
in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla funzione e avere assunto un
comportamento corretto.

## Art. 55 Trasferimento a funzione inferiore {#art_55}

1In caso di soppressione di posto, derivante dall’abbandono del compito, da
riorganizzazione interna o da un trasferimento del compito all’esterno dell’Amministrazione
cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali o di inabilità lavorativa, il titolare che viene
trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di 2 anni.42
2…43
Premio per prestazioni eccezionali
40 Cpv. introdotto dal R 27.3.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2019, 108.
41 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2019,
108.
42 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 349; precedente modifica: BU
2019, 108.
43 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.

## Art. 56 {#art_56}

1…44
2Il Consiglio di Stato può stabilire annualmente l’importo complessivo disponibile a scopo di premio
per prestazioni eccezionali.
3Il premio versato, convertito in corsi o perfezionamento professionale oppure consumato in tempo
libero, non può superare il 5% del salario annuo del destinatario, riferito al periodo in cui è stata
prodotta la prestazione eccezionale, rispettivamente 10 giorni di congedo pagato.

## Art. 57 Conversione tredicesima in giorni di congedo {#art_57}

1Il congedo totale corrisponde a 22 giorni lavorativi rapportati al grado d’occupazione.
2La concessione è subordinata al preavviso favorevole del funzionario dirigente, che ne verifica la
compatibilità con le esigenze di servizio e con il consumo di altri diritti del dipendente.
3La decisione su preavviso del funzionario dirigente è di competenza dei servizi centrali; per le
Magistrature permanenti la competenza è della Commissione amministrativa per il Tribunale
d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del
presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei Pretori
ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del Magistrato dei
minorenni.
4I diritti concessi, ma non consumati, vengono computati sul salario del mese di gennaio dell’anno
seguente.

## Art. 58 Gratifica per anzianità di servizio {#art_58}

1Il diritto alla gratifica è proporzionale al grado d’occupazione del giorno in cui matura il
diritto.
2Per i docenti il congedo pagato per gratifica può essere frazionato, al massimo, in 4 blocchi di una
settimana ed è da consumare entro i 5 anni successivi.
3La decisione relativa alla concessione del congedo pagato compete ai servizi centrali.
4…45
5…46

## Art. 59 Lavoro straordinario {#art_59}

1Il diritto al ricupero del lavoro straordinario per gli impiegati è riconosciuto dal funzionario
dirigente, che deve prendere a carico l’organizzazione del recupero, e comunicato dallo stesso ai
servizi centrali, al più tardi entro 30 giorni dal termine della prestazione che lo ha originato.
2Il diritto al consumo delle ore straordinarie decade dopo dodici mesi dall’evento che lo ha originato.
3Restano riservate le possibilità di pagamento delle ore di lavoro straordinario alle condizioni di cui
agli articoli 71 cpv. 3 LORD e 23 LStip.

## Art. 60 Indennità per supplenze {#art_60}

1Con la supplenza di cui all’art. 26 LStip, un impiegato assume transitoriamente le
responsabilità di una funzione di categoria superiore, oltre a quelle previste per la propria funzione.
2La supplenza degli impiegati è subordinata all’autorizzazione della Sezione delle risorse umane.
3Una funzione può essere supplita anche da più impiegati; in tal caso l’indennità è ridotta
proporzionalmente alla supplenza prestata.
4L’indennità per supplenza non è assicurabile ai fini della previdenza professionale e non crea diritti
acquisiti.
5Il conferimento dell’indennità di supplenza esclude la sostituzione del supplito e del supplente con
personale ausiliario.
6In caso di supplenze che si concludono nel corso di un mese, la relativa remunerazione avviene
pro rata temporis.
7La supplenza temporanea di un dipendente comporta il diritto per il supplente a un’indennità
mensile stabilita in base alle seguenti fasce di classificazione della funzione del supplito:
– dalla classe di funzione 2 alla classe di funzione 5: fr. 200.– mensili;
– dalla classe di funzione 6 alla classe di funzione 8: fr. 300.– mensili;
– dalla classe di funzione 9 alla classe di funzione 11: fr. 400.– mensili;
– dalla classe di funzione 12 alla classe di funzione 20: fr. 500.– mensili.
44 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
45 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108.
46 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108; precedente modifica: BU 2019,
108.
8Per i docenti restano riservate le disposizioni del regolamento sulle supplenze dei docenti del 13
febbraio 1996 e le altre norme applicabili.

## Art. 61 Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego {#art_61}

1Per il calcolo dell’indennità di uscita fanno stato gli anni interi di servizio prestati. I
congedi non pagati non vengono computati.
2Nei casi di grado d’occupazione parziale durante gli anni di servizio prestati, per il calcolo
dell’indennità di uscita giusta l’art. 27 LStip, viene computato il grado di occupazione medio.

## Art. 62 Rifiuto indennità di uscita {#art_62}

1Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono rifiutate nei casi in cui al dipendente venga
offerto un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o privato.
2Per posto di lavoro adeguato si intende quello conforme alle capacità, e/o qualifiche professionali
del dipendente.
3Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono ridotte quando alternativamente o cumulativamente:
a) al dipendente viene offerto un posto parzialmente adeguato;
b) quando il posto di lavoro adeguato o parzialmente adeguato è a tempo parziale;
c) quando il dipendente intraprende un’attività indipendente.
4La riduzione tiene conto della presumibile differenza di stipendio tra il posto di lavoro precedente e
quello nuovo; quando il posto di lavoro offerto è a tempo parziale sia esso adeguato o parzialmente
adeguato l’indennità è ridotta fino ad un massimo del 50%, tenendo conto del presumibile guadagno.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionale

## Art. 63 {#art_63}

1Il computo dei giorni di assenza inizia a partire dal primo giorno di inabilità lavorativa
totale o parziale, causata da malattia, infortunio non professionale o cura medica autorizzata.47
2Durante il periodo di osservazione sono computate tutte le inabilità lavorative, anche parziali, degli
ultimi 900 giorni; ogni evento di malattia, infortunio non professionale come pure ogni cura medica
autorizzata dal Servizio medico del personale corrispondono a un giorno di assenza.48
3Il diritto allo stipendio viene determinato in base alla differenza tra il massimo dei giorni di
pagamento previsti dalla legge e i giorni calcolati in base al cpv. 1. La decisione di riduzione del
diritto allo stipendio secondo l’art. 34 LStip spetta ai servizi centrali; la stessa è applicata alla parte
di stipendio corrispondente al grado d’inabilità lavorativa.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionale

## Art. 64 {#art_64}

1I giorni di inabilità lavorativa per infortunio o malattia professionale non vengono
sommati ai giorni di inabilità lavorativa per malattia o infortunio non professionale, ma conteggiati
separatamente.
2In caso di riduzione, fa stato l’indicazione dell’art. 63 cpv. 3.

## Art. 65 Stipendi e indennità in caso di rendimento ridotto {#art_65}

1La determinazione della capacità di rendimento avviene sulla base di una decisione AI
cresciuta in giudicato.
2Il rapporto d’impiego viene modificato adottando una delle due seguenti varianti:
a) aumento del grado di occupazione parziale (sino al max. del 100%) mantenendo invariato lo
stipendio;
b) mantenimento del grado di occupazione invariato, con uno stipendio inferiore corrispondente
alla capacità di rendimento.
3Il riesame periodico dell’evoluzione del rendimento è di competenza del funzionario dirigente.

## Art. 66 Recupero in caso di compensi non dovuti {#art_66}

La procedura per il recupero di compensi non dovuti è di competenza dell’Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni.

## Art. 67 Surrogazione {#art_67}

1I dipendenti interessati sono tenuti a collaborare attivamente con lo Stato nell’esercizio
del diritto di regresso segnatamente tramite l’immediata notifica all’Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni dell’evento e dei fatti rilevanti quali il terzo responsabile e le circostanze dell’infortunio,
il corretto adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle assicurazioni, il rifiuto di
47 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
48 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
sottoscrivere transazioni di risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell’Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni e, se richiesto, la cessione dei propri diritti allo Stato fino a concorrenza
dello stipendio ricevuto.
2L’omissione colpevole di tali obblighi da parte del dipendente interessato può comportare l’obbligo
di risarcimento nei confronti dello Stato.
3La surrogazione è limitata alle prestazioni e pretese connesse all’incapacità lavorativa o di
guadagno nella funzione o in una funzione sostitutiva del dipendente.

## Art. 68 Protezione giuridica {#art_68}

1Nell’ambito di un procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato a seguito di
atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato può assumere, fino a
concorrenza massima di 30'000.-- franchi per singolo caso, la copertura delle spese necessarie per
la difesa del dipendente. Questa disposizione si applica anche in caso di querela o denuncia penale
sporta da un pubblico dipendente per danni subiti nell’esercizio della sua funzione.
2La prestazione di cui al cpv. 1 è sempre subordinata all’assenza di possibilità di copertura di tali
spese da parte di terzi privati o assicurazioni, e in particolare dell’assicurazione RC dello Stato o
della protezione giuridica privata; essa non è cedibile.
3Le spese di cui al cpv. 1 vengono rimborsate integralmente al momento in cui sono cresciuti in
giudicato il decreto di non luogo a procedere, il decreto di abbandono o la sentenza di totale
proscioglimento dall’accusa. In caso di querela o denuncia penale sporta da un pubblico dipendente,
il rimborso interviene al momento della decisione definitiva pronunciata nei confronti del querelato.
4In caso di parziale responsabilità del dipendente, se ne tiene conto nel calcolo del rimborso. Lo
stesso vale nei casi in cui la vertenza non si conclude con una decisione giudiziale.
5È riservata la facoltà del Consiglio di Stato di concedere acconti sulle spese di patrocinio penale.
6Sono dipendenti dello Stato ai sensi del presente articolo:
a) gli impiegati e i docenti ai sensi dell’art. 1 LORD;
b) il personale ausiliario ai sensi dell’art. 20 LORD;
c) i collaboratori personali dei Consiglieri di Stato ai sensi dell’art. 19 LORD.
7I cpv. 1 e 3 del presente articolo non si applicano agli agenti di polizia, per i quali fanno stato le
norme sulla protezione giuridica fissate nel regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990.
Capitolo undicesimo
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 69 Periodo malattia {#art_69}

Il periodo di osservazione inizia con il primo evento di malattia, dalla data di entrata in
vigore della LStip.

## Art. 70 Promozioni in nuova funzione {#art_70}

In caso di promozione del dipendente con cambio di funzione, su concorso, in seguito
alla rivalutazione della funzione e secondo regolamenti specifici della Polizia cantonale, della
Divisione delle contribuzioni, delle Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni
sociali, il dipendente è agganciato alla nuova funzione e classe corrispondente.

## Art. 71 Funzioni al beneficio di un’indennità manuale {#art_71}

Dipendenti in funzioni che beneficiano di un’indennità per la funzione manuale sono
agganciati alla nuova classe considerando tale importo supplementare sul salario attuale.

## Art. 72 Salario determinante per l’aggancio alla nuova classe {#art_72}

L’ultimo salario versato costituisce lo stipendio determinante per posizionare il
dipendente nella nuova scala stipendi.
Congedo per anzianità di servizio
Art. 72a50 Ai collaboratori che andranno in pensione nel corso del 2024 e che per esigenze di
servizio non sono riusciti a consumare l’intero o una parte del congedo per anzianità di servizio,
quest’ultimo verrà riconosciuto in denaro.

## Art. 73 Abrogazione {#art_73}

Il regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 è abrogato.
49 Art. modificato dal R 17.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 401.
50 Art. introdotto dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108.

## Art. 74 Entrata in vigore {#art_74}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 233.
