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title: "Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti"
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# Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo
assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse
provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

## Art. 2 Destinatari {#art_2}

Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse
provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

## Art. 3 Provvedimenti {#art_3}

L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati
comprendenti le seguenti fasi:
a) valutazione delle potenzialità e delle lacune;
b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;
c) accompagnamento durante le misure;
d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui
alla lettera b).

## Art. 4 Attribuzione di mandati {#art_4}

1Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente
esterno.
2L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento
formativo o professionale o prevederne di nuove.
3L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della
Divisione della formazione professionale.

## Art. 5 Organizzazione {#art_5}

Sono istituiti:
a) un coordinatore operativo di progetto;
b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:
- il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)
- il coordinatore operativo di progetto (segretario)
- il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
- il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo
- il capo della Sezione della popolazione
- il capo della Sezione del lavoro
- il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.
Competenze

## Art. 6 Coordinatore operativo di progetto {#art_6}

Il coordinatore operativo di progetto è competente a:
a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi
risultati;
1 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
2 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
3 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.
143.320
b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett.
c);
c) assistere e informare la direzione di progetto;
d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.

## Art. 7 Direzione di progetto {#art_7}

La direzione di progetto è competente a:
a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;
b) definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1;
c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l’offerta di nuove misure di integrazione e di
inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50’000.--;
offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione
governativa.

## Art. 8 Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento {#art_8}

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione
finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

## Art. 9 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie {#art_9}

La Divisione è competente a:
a) designare il coordinatore operativo di progetto;
b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.

## Art. 10 Dipartimento della sanità e della socialità {#art_10}

Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi
della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

## Art. 11 Informazione {#art_11}

Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di
Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli
stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

## Art. 12 Entrata in vigore {#art_12}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.8
Pubblicato nel BU 2009, 192.
4 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU
2011, 51.
5 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
6 Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.
7 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
8 Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.
