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title: "Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino"
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# Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

## Art. 1 Generalità {#art_1}

1L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a
norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).
2L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

## Art. 2 Sede, recapito {#art_2}

1L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.
2Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

## Art. 3 Scopo {#art_3}

L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi
della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta
concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.

## Art. 4 Compiti {#art_4}

1L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali
dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore
dell’amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli
avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come
nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che
servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.
2L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni
per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge.
II Adesione

## Art. 5 Membri attivi {#art_5}

Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e
all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro
registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.

## Art. 6 Membri passivi {#art_6}

1Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la
professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.
2La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.
3I membri passivi non hanno diritto di voto.
4Essi pagano la metà della tassa annuale.

## Art. 7 Membri onorari {#art_7}

1Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di
quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi
dell’Ordine.
2Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla
qualità di membro attivo.

## Art. 8 Iscrizione all’Ordine {#art_8}

1La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato
dell’Ordine.
2Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le
decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte
le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.

## Art. 9 Tassa annuale {#art_9}

1I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio
dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.
951.205
2Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.

## Art. 10 Perdita della qualità di membro {#art_10}

L’avvocato perde la qualità di membro:
– se non paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto,
– se viene radiato dal registro cantonale degli avvocati,
– se viene radiato dall’albo UE / AELS,
– se viene escluso dall’Ordine,
– in caso di morte;

## Art. 11 Motivi di esclusione {#art_11}

1Sono motivi di esclusione:
– la violazione grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che
regolano la professione d’avvocato;
– qualsiasi agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine.
2L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.

## Art. 12 Patrimonio sociale {#art_12}

1Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali
sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi.
2Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e
qualsiasi responsabilità personale dei membri.
3Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti
dall’Ordine.
III Organizzazione

## Art. 13 Organi {#art_13}

Organi dell'Ordine sono:
– l'Assemblea generale,
– il Consiglio dell’Ordine,
– la Commissione di revisione.
IV Assemblea generale

## Art. 14 Competenze {#art_14}

1L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.
2Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice
Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla
gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

## Art. 15 Assemblea generale ordinaria {#art_15}

L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

## Art. 16 Assemblea generale straordinaria {#art_16}

L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga
opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.

## Art. 17 Convocazione {#art_17}

Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire
almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.

## Art. 18 Deliberazioni {#art_18}

L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali
fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.
V Consiglio dell’Ordine

## Art. 19 Composizione e organizzazione {#art_19}

1Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine.
951.205
2E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti
dall’Assemblea generale.
3Per il resto si organizza in modo autonomo.

## Art. 20 Carica {#art_20}

1I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono di regola rieleggibili per due
periodi di mandato.
2In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo
corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

## Art. 21 Competenze {#art_21}

1Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad
altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine.
2E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi.
3Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole
professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.
4La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.

## Art. 22 Convocazioni e deliberazioni {#art_22}

1Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché
siano presenti almeno quattro membri.
2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro
si opponga.

## Art. 23 Tesoriere {#art_23}

Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione
finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla
situazione finanziaria.

## Art. 24 Rappresentanza {#art_24}

L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente
o del Tesoriere.

## Art. 25 Segretario generale {#art_25}

Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente
e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il
segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.

## Art. 26 Commissione di revisione {#art_26}

1La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.
2Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua
competenza.
VI Norme generali e finali

## Art. 27 Indennità {#art_27}

1Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre
al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice
corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello.
2Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.

## Art. 28 Diritto suppletorio {#art_28}

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

## Art. 29 Disposizione finale {#art_29}

Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 27 maggio 2025 entra immediatamente
in vigore, abrogando quello 17 maggio 2018.
Pubblicato nel BU 2026, 93.
