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title: "Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante"
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# Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di
proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai
consumatori.
Autorità di applicazione

## Art. 3 a) Consiglio di Stato {#art_3}

Il Consiglio di Stato è competente:
a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri
dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di
legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);
g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di
esecuzione.

## Art. 4 b) Municipi {#art_4}

1I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative
sul commercio ambulante.
2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di
commercio ambulante.

## Art. 5 c) associazioni di categoria {#art_5}

1Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono
dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione
delle irregolarità rilevate.
2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

## Art. 6 Disciplinamento comunale di fiere e mercati {#art_6}

1I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo
pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento
comunale.

## Art. 7 Entrata in vigore {#art_7}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.
945.300
Pubblicata nel BU 2023, 251.
