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title: "Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia"
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provisions: 13
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# Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità per la concessione dei
crediti federali a favore del programma d'impulso di cui all’articolo 50a della legge federale
sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) per la sostituzione di impianti di riscaldamento a olio
combustibile, gas naturale ed elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante
energie rinnovabili, come pure per misure volte a migliorare l’efficienza energetica.

## Art. 2 Credito disponibile {#art_2}

1Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1 i fondi disponibili sono versati
annualmente sotto forma di contributo di base pro capite ai Cantoni, ai quali compete l'esecuzione.
2L'erogazione dei fondi è subordinata alla disponibilità dei fondi federali.
Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura

## Art. 3 Autorità competenti {#art_3}

1Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione
della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi le
decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è
del Consiglio di Stato.
2In ogni caso la SPAAS istruisce la pratica, adotta i necessari provvedimenti istruttori ed esegue i
controlli.
3Nell’applicazione del presente decreto esecutivo le autorità competenti possono avvalersi di enti e
specialisti esterni.
4Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti
incentivati e la loro ubicazione.

## Art. 4 Procedura {#art_4}

1Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta
la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet
www.ti.ch/incentivi. In particolare:
a) modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);
b) modulo di dichiarazione di fine lavori.
2L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del
modulo di dichiarazione di fine lavori.
3La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di
inoltro del modulo di richiesta di incentivo.
4La SPAAS può in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure
a terzi.
Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi
741.250

## Art. 5 Condizioni generali {#art_5}

1La concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di
realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
2Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al
beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di
annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 10.
3Se non indicato diversamente, per l’ottenimento dell’incentivo fanno stato le prescrizioni definite
nell'allegato 6a dell'ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017.
4Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla
decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti
incentivati è confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.
5Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone così come gli edifici soggetti all’esenzione
dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.
6Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità
finanziaria non è sufficiente.
7L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti
al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 11.
8Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo non
sono cumulabili con altri incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi
per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la
promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024 e dal decreto esecutivo
concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18
dicembre 2024.
9Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi per gli articoli da 6 a 11, rispettivamente 24 mesi per
l’articolo 12, dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro
conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori,
debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. A seguito di una richiesta
motivata, la SPAAS può prorogare i termini di decadenza indicati.

## Art. 6 Sostituzione con impianti di riscaldamento a legna automatici {#art_6}

Per la sostituzione con un impianto di riscaldamento a legna automatico è accordato un
incentivo di fr. 360/kWth.

## Art. 7 Sostituzione con una pompa di calore aria/acqua {#art_7}

Per la sostituzione con una pompa di calore aria/acqua è accordato un incentivo di fr.
7'000 + fr. 180/kWth.
Sostituzione con una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua

## Art. 8 {#art_8}

Per la sostituzione con una pompa di calore salamoia/acqua o acqua/acqua è accordato
un incentivo di fr. 4'800 + fr. 360/ kWth.

## Art. 9 Sostituzione con un allacciamento a una rete di teleriscaldamento {#art_9}

Per la sostituzione con allacciamento a una rete di teleriscaldamento è accordato un
incentivo di fr. 8'000 + fr. 40/kWth.
Installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e ampliamento di impianti esistenti

## Art. 10 {#art_10}

Per l’installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e l’ampliamento di impianti
esistenti è accordato un incentivo di fr. 2'400 + fr. 1'000/kWth.
Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale ed elettrici a

## Art. 11 resistenza decentralizzati privi di sistema idraulico di distribuzione {#art_11}

Per la sostituzione di impianti di riscaldamento a combustibili fossili o di riscaldamenti
elettrici a resistenza decentralizzati privi di sistema idraulico di distribuzione con un riscaldamento
principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore
sono accordati i seguenti incentivi:
- per una superficie di riferimento energetico (SRE) di al massimo 250 m2: fr. 15'000;
- per una superficie di riferimento energetico (SRE) di oltre 250 m2: fr. 60/m2 di SRE.

## Art. 12 Miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro dell'edificio {#art_12}

1Per il raggiungimento dopo il risanamento della classe C o superiore alla voce
«efficienza energetica dell’involucro» del certificato energetico degli edifici CECE è accordato un
741.250
incentivo di fr. 30/m2 per singolo elemento costruttivo che risulta essere al beneficio degli incentivi
di cui all'articolo 7 del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la
decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la
promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
2La richiesta di incentivo di cui al capoverso 1 deve essere corredata da un rapporto di consulenza
CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad
edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di
analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio federale dell’energia, pubblicato nel sito internet
www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE
dell’edificio risanato.
Capitolo quarto
Disposizioni finali

## Art. 13 Entrata in vigore {#art_13}

1Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.
2Esso decade con il termine del programma d'impulso di cui all'articolo 50a LEne.
Pubblicato nel BU 2025, 4.
