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title: "Regolamento sull’ordine pubblico"
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provisions: 9
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# Regolamento sull’ordine pubblico

## Art. 1 Competenza {#art_1}

1I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti
di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti
municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
2Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie
comunali.

## Art. 2 Importi {#art_2}

1Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti
importi di multa:
a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–
b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–
c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1’000.–
d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–
f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–
g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–
h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–
i) …3
l) …4
2…5
3In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate
o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori
a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP.6

## Art. 3 Formularistica {#art_3}

Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica
allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

## Art. 4 Istruzioni {#art_4}

Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei
municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle
procedure contravvenzionali.

## Art. 5 Dati centralizzati {#art_5}

I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una
centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della
recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro
rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.
1 Titolo modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
2 Ingresso modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
3 Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
4 Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
5 Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
6 Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
550.250

## Art. 6 Deferimento {#art_6}

1I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:
a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze
concrete;
b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a
una multa per la medesima infrazione;
c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali
federali o cantonali.
2L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia
comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di
procedura penale (CPP).

## Art. 7 Anticipata garanzia {#art_7}

1Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese
procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i
reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
2La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia
e sottoscritta dal denunciato.

## Art. 8 Norme comunali {#art_8}

Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° luglio 2016.
Pubblicato nel BU 2016, 197.
7 Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
