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title: "Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici"
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# Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1Questo regolamento disciplina la chirurgia ambulatoriale praticata nelle sale operatorie
annesse agli studi medici.
2In particolare esso stabilisce i requisiti costruttivi, l’arredamento, la strumentazione e le condizioni
d’esercizio delle sale operatorie, annesse agli studi medici.
3Il regolamento non si applica agli studi medici in cui si effettuano esclusivamente interventi
appartenenti alla “chirurgia minore”, in anestesia locale.

## Art. 2 Definizione {#art_2}

Per sale operatorie secondo questo regolamento si intendono, oltre alla sala
propriamente detta in cui vengono eseguiti gli interventi chirurgici anche i locali attigui, gli spazi e le
strutture previste dagli articoli seguenti.

## Art. 3 Pazienti ambulatoriali {#art_3}

1Nelle sale operatorie annesse agli studi medici possono essere effettuati solo
interventi che, per loro natura e per le condizioni dei pazienti che vi si sottopongono, non
richiedono una successiva degenza ospedaliera.
2Sono riservate le situazioni impreviste e d’emergenza.

## Art. 4 Qualità {#art_4}

1Le sale operatorie devono essere qualitativamente adeguate agli interventi che
vengono eseguiti.
2È fatto riferimento alle direttive dell’Istituto svizzero degli Ospedali (ISO).

## Art. 5 Categorie di sale {#art_5}

Sono ammesse le seguenti categorie di sale in cui sono eseguiti:
a) interventi con anestesia locale, loco-regionale, troncolare, in blocco di plessi o simili;
b) oltre a quelli sub a), interventi in anestesia generale o per blocchi nervosi centrali
(rachianestesie).

## Art. 6 Requisiti costruttivi {#art_6}

Le sale operatorie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 5 devono avere i seguenti
requisiti costruttivi:
a) superficie utile della sala propriamente detta non inferiore a 13 mq;
b) pareti e pavimenti con superfici lavabili e disinfettabili;
c) pavimento con rivestimento antistatico;
d) collegamenti interni piani e senza scalini, con porte di dimensioni sufficienti per il passaggio di
una barella;
e) collegamenti verso l’esterno tali da permettere il comodo trasferimento di un paziente in
barella;
f) sistema di ventilazione (aria sterile) adeguato al tipo di interventi praticato;
g) vano di preparazione e di risveglio adiacente;
h) locale di sterilizzazione e di preparazione degli strumenti;
i) locale di raccolta e pulizia del materiale usato, con vuotatoio e entrata separata;
l) spogliatoio e servizi per il personale e per i pazienti deambulanti, all’interno della sala
operatoria.
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Impianti e attrezzature

## Art. 7 a) generali {#art_7}

1Le sale operatorie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 5 devono essere dotate dei
seguenti impianti e attrezzature:
a) tavolo operatorio orientabile (elettrico, idraulico o meccanico), con possibilità di
“trendelenburg” rapido;
b) lampada orientabile e di potenza compresa fra i 25.000 e i 60.000 lux;
c) carrello di emergenza, con defribillatore, set di intubazione, ambu e aspiratore;
d) autoclavi per la sterilizzazione degli strumenti;
e) frigoriferi per la conservazione del sangue e di altri prodotti deperibili;
f) apparecchiatura elettrogena di emergenza;
g) negatoscopio per radiografie;
h) bombole di ossigeno con erogatori;
i) stock sufficiente di medicamenti e perfusioni.
2Eccezioni medicalmente giustificate possono essere autorizzate dal Medico cantonale.

## Art. 8 b) delle sale in cui viene praticata l’anestesia generale {#art_8}

Le sale operatorie in cui vengono praticati interventi in anestesia generale, previsti dalla
lettera b) dell’art. 5 devono essere dotati anche di:
a) apparecchiatura d’anestesia corredata dei dispositivi di monitoraggio delle funzioni vitali
(elettrocardiogramma, misura della pressione arteriosa, capnometro, pulsiossimetro);
b) installazione fissa per la distribuzione di gas anestetico e ossigeno, in sala operatoria e di
risveglio;
c) apparecchio di radiologia peroperatorio se richiesto dal tipo di interventi e di anestesia
praticati.

## Art. 9 Strumenti {#art_9}

Le sale operatorie devono disporre della strumentazione chirurgica adeguata al tipo di
interventi praticati.

## Art. 10 Disponibilità ulteriori {#art_10}

Le sale operatorie devono avere la possibilità di ottenere rapidamente:
a) preparati di sangue;
b) esami ematologici (emoglobina, tempo di protrombina, chimica ematologica, emogasanalisi
ecc.) da un laboratorio diretto da un medico e da persona con formazione FAMH in
ematologia;
c) i referti di eventuali biopsie estemporanee;
d) il trasferimento del paziente in una struttura ospedaliera.

## Art. 11 Protezione antincendio {#art_11}

Fanno stato le prescrizioni antincendio intitolate “Installation de ventilation et de
climatisation” e “Hôpitaux et établissements médico-sociaux” dell’Associazione degli enti cantonali
di assicurazione contro gli incendi, Berna e le norme legali antincendio delle costruzioni.

## Art. 12 Eliminazione rifiuti e depurazione acque {#art_12}

Fanno stato le prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica, le disposizioni del
Medico cantonale e del Dipartimento del territorio e, per i prodotti di pulizia, di disinfezione e
sterilizzazione, le normative federali sulle sostanze pericolose per l’ambiente e sull’inquinamento
atmosferico.
Formazione del personale:

## Art. 13 a) chirurgo {#art_13}

Gli interventi di chirurgia ambulatoriale devono essere effettuati in presenza, sotto la
diretta vigilanza e la responsabilità di un medico specialista nella relativa branca chirurgica.

## Art. 14 b) assistenti {#art_14}

Il chirurgo operatore deve essere assistito da un numero adeguato di assistenti e/o da
personale paramedico con formazione idonea.
c) anestesista
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## Art. 15 {#art_15}

1L’anestesia generale e per blocchi nervosi centrali deve essere eseguita in presenza,
sotto la diretta vigilanza e la responsabilità, di un medico specialista in anestesiologia, il quale deve
pure assicurare un’adeguata sorveglianza dei pazienti in fase di risveglio e fino alla dimissione,
decisa di comune accordo con l’operatore.
2Non è richiesta la presenza di un anestesista per gli interventi eseguiti in anestesia locale,
locoregionale, troncolare, in blocco di plessi o simili da un chirurgo operatore esperto.
3Per quanto previsto da questo regolamento, sono applicabili le norme e le raccomandazioni della
Società svizzera di anestesiologia (SSAR).

## Art. 16 Picchetto {#art_16}

1Il titolare della sala operatoria è tenuto, in relazione all’intervento eseguito, a garantire
un servizio medico di picchetto per le emergenze anche dopo il rientro a domicilio del paziente
operato.
2In caso di interventi in anestesia generale, l’anestesista deve essere coinvolto nel servizio di
picchetto direttamente o tramite l’operatore.

## Art. 17 Studi di odontoiatria {#art_17}

Gli artt. 7 lett. c), 8 lett. a) e 15 di questo regolamento si applicano anche agli studi di
medici dentisti, in cui si eseguono interventi in anestesia generale.
Autorità competenti e procedura

## Art. 18 a) Ufficio di sanità {#art_18}

L’Ufficio di sanità approva i piani costruttivi delle sale operatorie annesse agli studi
medici valendosi della consulenza scientifica del Medico cantonale.
b) Medico cantonale
1. collaudo

## Art. 19 {#art_19}

Il Medico cantonale, sentito l’avviso dell’Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT),
esegue il collaudo iniziale della sala operatoria e ne accerta l’idoneità.
2. provvedimenti

## Art. 20 {#art_20}

1Egli può ordinare in ogni tempo le modifiche necessarie per ottenere il rispetto dei
requisiti e delle condizioni stabiliti da questo regolamento e per tutelare la salute dei pazienti.
2In caso di non conformità ai requisiti prescritti dal regolamento e di pericolo per la salute dei
pazienti, può ordinare la messa fuori esercizio totale o parziale della sala o di attrezzature e
impianti, e limitare il tipo di interventi praticati.

## Art. 21 c) periti {#art_21}

Nello svolgimento dei compiti stabiliti da questo regolamento, il Medico cantonale e
l’Ufficio di sanità possono valersi della collaborazione di periti esterni.

## Art. 22 d) obbligo di notifica {#art_22}

La costruzione di una sala operatoria per la chirurgia ambulatoriale deve essere
preventivamente notificata all’Ufficio di sanità per l’approvazione dei piani.

## Art. 23 e) collaudo preventivo {#art_23}

La messa in esercizio è subordinata all’esito soddisfacente della visita di collaudo del
Medico cantonale.

## Art. 24 f) attestato d’idoneità {#art_24}

L’esito positivo del collaudo e il riconoscimento dell’idoneità della sala per interventi in
anestesia locale o generale, sono dichiarati in un apposito attestato.

## Art. 25 Deroghe {#art_25}

Deroghe ai requisiti costruttivi previsti dall’art. 6 possono essere consentite per le sale
operatorie già in esercizio al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento purché non sia
messa in pericolo la sicurezza e la salute del paziente.
Norma transitoria
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## Art. 26 {#art_26}

Gli impianti e le attrezzature (artt. 7 e 8) delle sale operatorie già in esercizio devono
essere adeguate a questo regolamento e dichiarate idonee entro un anno dalla sua entrata in
vigore.

## Art. 27 Entrata in vigore {#art_27}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 1996, 19 e 63.
1 Entrata in vigore: 23 gennaio 1996 - BU 1996, 19.
