---
title: "Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche"
id: bd4c2975-bbc7-41c8-ac12-9d09b168fe31
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "770.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/454
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/bd4c2975-bbc7-41c8-ac12-9d09b168fe31
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22086/de
read_on: 2026-10-23
sha256: cccac820260fddca3f849975e7da530ea6e75b5b16cae79f345b9537da003c64
provisions: 11
---

# Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della Legge sulle funi
metalliche del 17 dicembre 2009.

## Art. 2 Autorità competenti {#art_2}

1La Sezione forestale:
a) verifica dal punto di vista formale le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica
ai sensi dell’art. 3 della legge e le trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
b) istituisce e tiene aggiornata la banca dati cantonale prevista dall’art. 3 della legge;
c) ordina la rimozione degli impianti in disuso o non più a beneficio di un’autorizzazione;
d) fa rimuovere, previa diffida, gli impianti in disuso e senza proprietario conosciuto che
costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea o intralciano la gestione del bosco;
e) persegue e giudica le contravvenzioni previste dalla legge;
f) nell’ambito del campo di applicazione del presente regolamento, adotta i provvedimenti e
prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altri servizi.
2Gli Uffici forestali di circondario:
a) ricevono le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della
legge e le verificano dal punto di vista formale e tecnico;
b) esaminano le richieste di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio di un impianto a
fune metallica e curano la relativa procedura istruttoria;
c) rilasciano l’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica;
d) ricevono la comunicazione dell’avvenuto smantellamento di un impianto a fune metallica;
e) svolgono il compito di vigilanza previsto dalla legge.

## Art. 3 Banca dati cantonale {#art_3}

1Nella banca dati cantonale sono inseriti i dati relativi a tutti gli impianti a fune metallica
e i dati relativi ai cavi portanti delle condotte aeree ritenuti importanti per la sicurezza della
navigazione aerea.
2Sono importanti i cavi portanti che si trovano su terreno particolarmente esposto, come ad
esempio quelli che attraversano valli, superano pareti rocciose o che si trovano su luoghi
potenzialmente idonei a operazioni con mezzi aerei, anche in prossimità del suolo.

## Art. 4 Autorizzazione d’esercizio {#art_4}

1La domanda di autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica va inoltrata
all’Ufficio forestale di circondario, mediante il formulario ufficiale, unitamente a una copia dei
seguenti documenti:
a) autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile per ostacoli alla navigazione aerea (se
necessaria);
b) licenza edilizia e avviso cantonale;
c) autocertificazione tecnica dell’impianto (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge);
d) certificato assicurativo per la copertura della responsabilità civile per l’impianto (art. 5 cpv. 2
lett. d della legge);
e) garanzia per la copertura dei costi di rimozione (art. 5 cpv. 2 della legge);
f) contratti di servitù con i proprietari dei fondi dove sorgono i manufatti e dei fondi sorvolati (art.
5 cpv. 2 lett. e della legge).
2La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, unitamente ai documenti indicati alle lettere c), d) ed e)
del precedente capoverso, va inoltrata mediante il formulario ufficiale all’Ufficio forestale di
circondario almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.
770.110

## Art. 5 Necessità dell’impianto {#art_5}

L’impianto a fune metallica è considerato necessario ai sensi dell’art. 5 lett b della
legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad
altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.

## Art. 6 Copertura assicurativa {#art_6}

1Il proprietario dell’impianto deve essere a beneficio di un’assicurazione che copre le
conseguenze della responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto di fr. 2’000’000.--.
2L’importo dell’assicurazione può essere aumentato fino a fr. 5’000’000.-- se l’impianto sorvola
immobili di valore considerevole.

## Art. 7 Garanzie {#art_7}

A garanzia della copertura dei costi di rimozione dell’impianto, in casi motivati, l’Ufficio
forestale di circondario può chiedere al proprietario di fornire una garanzia bancaria o assicurativa
a prima richiesta o il deposito di una caparra su un conto vincolato per un valore da definire in
base ai presumibili costi di rimozione dell’impianto.

## Art. 8 Tasse {#art_8}

1Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione il proprietario dell’impianto è tenuto a
pagare una tassa base di fr. 100.-- e, in base ai dati tecnici, i seguenti supplementi:
a) supplemento per impianto soggetto a notifica UFAC: fr. 60.--;
b) supplemento per impianto con altezza massima superiore a 6 metri: fr. 30.--;
c) supplemento per impianto con lunghezza massima orizzontale superiore a 30 metri: fr. 20.--.
2Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono intesi per anno di validità dell’autorizzazione.
3Restano riservate le tasse amministrative o di decisione previste dalla legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.1

## Art. 9 Ricorsi {#art_9}

Contro le decisioni della Sezione forestale e degli Uffici forestali di circondario rese in
applicazione della legge e del regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
30 giorni dalla notifica.

## Art. 10 Norma abrogativa {#art_10}

Le Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’impianto di fili a sbalzo e
teleferiche del 28 settembre 1982 sono abrogate.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.3
Pubblicato nel BU 2010, 390.
1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
2 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
3 Entrata in vigore: 10 settembre 2010 - BU 2010, 390.
