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title: "6.1.1 Ordinanza municipale di applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano, del 19 giugno 2024"
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# 6.1.1 Ordinanza municipale di applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano, del 19 giugno 2024

## Art. 1 Disposizioni introduttive {#art_1}

Campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina le procedure esecutive previste dal
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di
Lugano.

## Art. 2 {#art_2}

Competenza
1 La Divisione socialità, Ufficio intervento sociale, è competente per
emanare le decisioni in merito alle richieste di contributi elargiti sulla base
del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di
Lugano del 2 ottobre 2023, come pure per mettere in atto la procedura di
restituzione e di rimborso.
2 la concessione di condoni e la messa in perdita in caso di recupero
impossibile è di esclusiva competenza del Municipio.
3 Per i casi di rigore (art. 8 del Regolamento) riguardanti importi fino a CHF
1’000.--, è competente l’Ufficio intervento sociale.
CAPITOLO II

## Art. 3 Procedura di richiesta di prestazioni in ambito sociale {#art_3}

Domanda
La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e per iscritto al Municipio,
Divisione socialità, Ufficio intervento sociale. La stessa deve essere corredata
dalla documentazione specifica e attinente al tipo di contributo richiesto.
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## Art. 4 P. 2 di 8 {#art_4}

Documentazione
L’Ufficio intervento sociale ha il diritto di chiedere la seguente
documentazione per tutti i componenti dell’unità di riferimento:
- dichiarazione di svincolo sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni
dell’unità di riferimento;
- per i cittadini stranieri: copia del permesso oppure autodichiarazione
comprovante che il permesso non è stato rilasciato sulla base di
un’attestazione sottoscritta da terzi che garantiva il sostentamento del
richiedente;
- costi dell’assicurazione malattia (polizze assicurative);
- costi delle spese per l’alloggio (contratto d’affitto, notifiche d’aumento,
interessi ipotecari, conguaglio, spese accessorie, ecc.);
- documentazione attestante eventuali altre spese fisse correnti;
- documentazione attestante tutti i redditi (certificati di salario, rendite,
indennità, alimenti, prestazioni cantonali, assegni famigliari, ecc.);
- documentazione attestante tutta la sostanza (titoli, capitali, assicurazioni
sulla vita, proprietà fondiarie, ecc.);
- estratto conto con i movimenti degli ultimi sei mesi ed i relativi saldi;
- ultima decisione di tassazione;
- attestazione relativa al regolare pagamento delle imposte comunali negli
ultimi tre anni o autodichiarazione;
- ogni altro documento attestante la situazione economica e personale del
richiedente.

## Art. 5 {#art_5}

Conseguenze in caso di mancata presentazione
1 In mancanza della documentazione necessaria per l’accertamento del
diritto, il richiedente viene sollecitato a dare seguito a quanto richiesto.
2 In caso di ulteriore mancato ossequio, la domanda viene respinta dopo un
periodo di tre mesi dall’ultimo richiamo.
CAPITOLO III

## Art. 6 Restituzioni, rimborsi, condoni e perdite {#art_6}

Principio
Le modalità di erogazione delle prestazioni comunali in ambito sociale e la
loro restituzione, come pure l’importo delle rate di rimborso, sono definite in
sede di decisione di accoglimento della prestazione.

## Art. 7 {#art_7}

Restituzione
1 Nel caso di prestazioni indebitamente percepite, si deve procedere di
principio alla richiesta di restituzione.
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2 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario
ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche della sua unità di riferimento al momento della
decisione di restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
gravoso.

## Art. 8 {#art_8}

Assistenza tra parenti
Il Municipio ha diritto di regresso sui parenti tenuti all’obbligo di assistenza ai
sensi dell’art. 328 CCS.

## Art. 9 {#art_9}

Rimborsi
1 Se una persona è in mora con la restituzione di un aiuto concesso dietro
rimborso, senza averne giustificato i motivi, il Municipio può negare ogni
ulteriore aiuto.
2 Il rimborso può essere richiesto nei seguenti casi:
a. Se la prestazione riguarda un deposito di garanzia per l’alloggio (fino al
momento della restituzione totale e relativo annullamento della cessione).
b. Se la prestazione è stata concessa nell’attesa del riconoscimento o del
versamento di prestazioni cantonali o federali (escluse le persone che
hanno già depositato una domanda di prestazione assistenziale).
c. Se la prestazione è stata concessa nell’attesa del versamento del salario o
dell’indennità da assicurazioni.
d. Se dall’analisi della situazione finanziaria, pur considerando la restituzione,
risulta un reddito disponibile residuale superiore ai parametri con
situazione agiata.
e. Se l’intervento è stato effettuato sulla base di un’oggettiva richiesta, ma
che successivamente è stata riconosciuta la medesima prestazione tramite
altri enti o associazioni.
f. Qualsiasi altra situazione in cui il rimborso appare giustificato e la
situazione finanziaria del beneficiario lo permette.
Art. 1 0 Rimborso delle spese per l’alloggio e del deposito di garanzia
1 Per i depositi di garanzia per l’alloggio la prestazione viene di principio
concessa con obbligo di rimborso e di sottoscrizione della relativa
cessione da parte del proprietario dell’abitazione o di chi lo rappresenta.
2 La cessione decade quando il beneficiario ha rimborsato l’intera
prestazione concessa.
Art. 1 1 Condono
Il rimborso può essere condonato, in tutto o in parte, se dall’analisi della
situazione economica figura che il beneficiario non è più in grado di
ottemperare agli accordi pattuiti, in quanto il provvedimento costituirebbe
un onere troppo gravoso.
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Art. 1 2 Richiesta di condono
Il beneficiario può presentare una richiesta di condono comprovando che la
propria situazione finanziaria comporta che il rimborso costituirebbe un
onere troppo gravoso.
Art. 1 3 Perdita
Laddove il recupero non è possibile, la prestazione erogata può essere
messa in perdita d’ufficio.
CAPITOLO IV
Prestazioni in ambito di spese per servizi funebri e di
sepoltura
Art. 1 4 Principi e scopo
1 Ogni persona ha diritto ad un’adeguata sepoltura a tutela della sua
dignità umana.
2 Le spese funerarie costituiscono un debito della successione. Il patrimonio
del defunto deve quindi, di principio, finanziare tali spese.
3 La presente Ordinanza disciplina le modalità di partecipazione del
Comune alle spese per servizi funebri e di sepoltura di suoi cittadini non
beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, che sono deceduti senza
lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.
Art. 1 5 Oggetto del contributo
1 Il contributo comunale è volto a coprire unicamente le spese per servizi
funebri e di sepoltura che non sono già coperte da altri enti, pubblici o
privati, quali in particolare l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
cantonale, assicurazioni, associazioni, fondazioni, o altri enti.
2 La beneficiaria finale del contributo è la successione medesima.
Art. 1 6 Spese riconosciute
Sono considerate spese per servizi funebri e di sepoltura riconosciute:
a. Per un funerale “classico” con funzione religiosa in un luogo di culto, e
fino ad un massimo di CHF 4’600.--:
- cofano, compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con
cuscino, maniglie e viti di chiusura ed altro materiale accessorio;
- preparazione igienica della salma e vestizione;
- allestimento di un luogo per le visite compreso di un minimo di
decorazioni, in alternativa collocazione della salma in un luogo adeguato
in attesa delle esequie;
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- svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso
veicolo (carro funebre) per il trasporto, e qualsiasi ulteriore mezzo
necessario su tutto il territorio ticinese;
- messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
- tutte le formalità burocratiche necessarie;
- per la cremazione: fornitura e ritiro dell’urna cineraria standard e messa a
disposizione dei legittimi eredi;
- per la sepoltura: fornitura di una croce con epigrafe del defunto quale
segno da collocare sulla fossa (per altre religioni o credi: analoga
fornitura da concordare con i legittimi eredi o con chi ne fa le veci).
b. Per un funerale “semplice” con rito direttamente al crematorio o sale
del commiato, e fino ad un massimo di CHF 3’300.--:
- cofano per la cremazione, compreso materiale assorbente al suo interno,
imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura ed altro materiale
accessorio;
- preparazione igienica della salma e vestizione;
- collocamento della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie;
- svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso
veicolo (carro funebre) per il trasporto al crematorio o in sala del
commiato, e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il territorio
ticinese;
- messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
- tutte le formalità burocratiche necessarie;
- fornitura e ritiro dell’urna cineraria standard e messa a disposizione dei
legittimi eredi.
Art. 1 7 Supplementi riconosciuti
Sono considerati dei supplementi alle spese riconosciuti:
- la tassa di cremazione con o senza noleggio della sala per cerimonie;
- la tassa per il noleggio della camera mortuaria o della cella frigo (secondo
le tariffe delle strutture comunali o private autorizzate dall’Ufficio della
sanità, o di altri enti quali chiese o strutture medicalizzate) per un massimo
di tre giorni;
- le tasse ospedaliere;
- le tasse per concessioni cimiteriali ed altre tasse comunali;
- il costo dell’iscrizione del loculo cinerario;
- il costo della fossa.
Art. 1 8 Spese particolari
Spese particolari, legate a religioni, culti o credi diversi, devono essere
preventivamente segnalate all’Ufficio intervento sociale giustificandole e
quantificando la spesa necessaria. La mancata segnalazione può comportare
il non riconoscimento di questi costi supplementari.
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Art. 1 9 Limiti
1 Ogni caso è valutato seguendo le disposizioni in vigore emanate
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, unitamente all’art. 20
cpv. 1 lett. g. Las, in vigore al momento del decesso, fino ad un massimo
di CHF 4'600.--.
2 Il funerale non deve superare ragionevolmente la spese minima possibile.
Ogni spesa superflua in tal senso resta a carico del richiedente.
Art. 20 Spese non riconosciute
Non sono riconosciute le spese relative agli annunci funebri, quelle relative ai
fiori e ad ogni altra decorazione, nonché tutto quanto non è espressamente
riconosciuto dalle norme della presente Ordinanza.
Art. 21 Sostanza relitta
1 L’eventuale sostanza relitta dalla persona defunta va a diminuzione della
prestazione comunale senza riguardo ai limiti definiti nella presente
Ordinanza.
2 Se vi è una rinuncia ereditaria da parte di tutti i parenti, viene richiesta una
copia del decreto della Pretura che attesti tale rinuncia.
3 Il rimborso effettuato a favore del Comune da parte del competente
Ufficio fallimenti, nei casi di liquidità della successione relitta, viene
considerato contabilmente come eccedenza.
4 Nel caso di mancata liquidità della successione, il parziale o mancato
recupero della prestazione già concessa, viene contabilmente riconosciuta
a fondo perso, senza essere contabilizzata come perdita.
Art. 22 Vincoli degli eredi
1 La prestazione non viene concessa qualora gli eredi (o anche solo uno di
essi) in linea discendente o ascendente, dispongano di mezzi sufficienti
per coprire le spese, ed in particolare:
a. qualora dispongano di un reddito imponibile superiore a CHF 35'000.--
per persone sole e a CHF 45'000.-- per unità di riferimento di due
persone, più CHF 5'000.-- per ogni figlio minorenne o persona a carico;
b. qualora posseggano una sostanza netta superiore a CHF 10'000.-- (le
deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse) per
persone sole, a CHF 20'000.-- per unità di riferimento di due persone,
più CHF 5'000.-- per ogni figlio minorenne o persona a carico.
2 In caso vi siano più eredi, i redditi e le sostanze vengono sommati.
3 Per le persone che non dispongono di una decisione di tassazione, il
reddito e la sostanza sono valutati sulla base dei documenti forniti dal
richiedente.
4 La rinuncia ereditaria da parte dei parenti non influisce sulla decisione di
concessione del contributo.
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Art. 23 Legittimazione
1 Sono legittimati a chiedere il contributo comunale in particolare il coniuge
superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, i fratelli e sorelle, i
curatori, i responsabili dell’istituto in cui il defunto era degente, la ditta di
pompe funebri incaricata del picchetto, ed ogni altra persona che dimostri
di aver anticipato delle spese riconosciute dalla presente Ordinanza.
2 Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti, la
procedura è avviata d’ufficio su segnalazione del caso.
Art. 24 Documentazione per prestazioni per servizi funebri e di sepoltura
1 La documentazione specifica da presentare per questo genere di
contributo è la seguente:
- copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale, incluse le fatture per
le tasse;
- ultima decisione di tassazione del richiedente o degli eredi che ne fanno
richiesta (o in alternativa la documentazione comprovante la situazione
economica attuale);
- documentazione attestante tutti i redditi per gli eredi non soggetti alla
dichiarazione d’imposta;
- documentazione attestate tutte le spese correnti;
- estratto conto del defunto al momento del decesso con i movimenti degli
ultimi sei mesi ed i relativi saldi in aggiunta a quelli degli eredi;
- certificato ereditario o attestazione della rinuncia all’eredità (rilasciati dalla
Pretura competente);
- ogni altro documento attestante la situazione economica del defunto.
2 Per le conseguenze in caso di mancata presentazione della
documentazione, vale quanto prescritto all’art. 5.
Art. 25 Esecuzione
1 Il contributo è accordato in base all’importo effettivo delle spese
comprovate, in ossequio a quanto previsto dagli articoli precedenti.
2 Il versamento viene effettuato di regola direttamente al fornitore di
servizio.
3 Solo in casi eccezionali le prestazioni vengono rimborsate all’erede o alla
persona che si è messa a disposizione per organizzare le esequie.
CAPITOLO V
Disposizioni finali
Art. 26 Rimedi di diritto
1 Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell’amministrazione, contro
le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo scritto al Municipio
entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.
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2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni.
Art. 27 Abrogazioni ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.
Essa entra in vigore il 1° settembre 2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 1 9 giugno 2024.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20 giugno e il
21 agosto 2024.
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