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title: "Concordato concernente la Scuola tecnica superiore svizzera d’agraria"
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# Concordato concernente la Scuola tecnica superiore svizzera d’agraria

## Art. 1 Obbligo dei Cantoni {#art_1}

1Conformemente alle disposizioni che seguono, i Cantoni s’impegnano di creare una
scuola tecnica superiore d’agricoltura e di mantenerla per un periodo indeterminato.
2La sede della STSA è a Zollikofen/Berna.

## Art. 2 Scopo e principi generali {#art_2}

1La STSA persegue i seguenti scopi:
a) formazione di persone per l’esercizio di professioni tecnico-agronomiche e di professioni
tecnico-agronomiche superiori che non richiedono studi universitari;
b) aggiornamento e perfezionamento dei quadri.2
2L’insegnamento presso la STSA è impartito nelle lingue tedesca e francese per i corsi generali, e
nel limite delle possibilità, quando la frequenza è sufficiente, anche per i corsi speciali.
3Nel limite del possibile si cercherà di ridurre l’onere finanziario per gli studenti, segnatamente
mediante il convitto facoltativo e l’assegnazione di borse di studio.
4I posti della STSA sono ripartiti fra i Cantoni secondo una chiave (allegato I) che tiene conto della
popolazione rurale e della superficie agricola utilizzata, escluse le foreste ed i pascoli. Le cifre della
chiave di ripartizione sono rivedute ogni 10 anni sulla base dei censimenti più recenti.3
5Il numero degli allievi stranieri non deve, di regola, superare il 10 per cento dei posti disponibili.

## Art. 3 Obblighi del Cantone di domicilio {#art_3}

1Il Cantone di Berna si obbliga, con riserva dell’approvazione popolare:
a) di pagare un contributo di 2,5 milioni di franchi alle spese di costruzione e attrezzatura;
b) di mettere gratuitamente a disposizione per la costruzione della STSA e degli edifici annessi
una parcella di 400 are della località denominata “Meielen” nel Comune di Zollikofen. Su detta
parcella grava per 99 anni un diritto di superficie in favore della STSA;
c) di mettere a disposizione della STSA durante 99 anni, una parcella di 83 are, in località
“Pistolenacker”, nel Comune di Zollikofen, per le esercitazioni agromeccaniche;
d) di mettere a disposizione della STSA, durante 99 anni, sul territorio della Scuola cantonale
d’agricoltura di Rütti, nel Comune di Zollikofen, fino a 400 are di terreno coltivo per
esperimenti agricoli sempreché sia osservata una normale rotazione delle coltivazioni. Dopo la
valutazione dei risultati, il raccolto è proprietà della Scuola d’agricoltura di Rütti;
e) di mettere a disposizione della STSA, contro compenso, il bestiame, le macchine, i laboratori
ed i locali od altri settori della Scuola di economia lattiera e d’agricoltura di Rütti sempreché
non sia recato disturbo all’insegnamento di quest’ultima. I direttori delle due scuole
s’intendono circa l’uso del terreno;
f) di allestire, fino ai limiti della STSA, le vie d’accesso carrozzabili e asfaltate, le tubazioni
dell’acqua, le linee elettriche e telefoniche come anche le canalizzazioni di spurgo a partire da
detti limiti;
g) di liberare la STSA dagli oneri fiscali cantonali e comunali.
2La Scuola d’agricoltura di Rütti può, in compenso, disporre, gratuitamente e d’intesa col direttore
dell’istituto, del raccolto delle parcelle menzionate alle lettere b) e c) oppure delle superfici non
utilizzate dalla STSA.
1 Titolo mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
2 Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
3 Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
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3Il Cantone di Berna si assume le funzioni e le responsabilità del committente per conto
dell’istituzione concordataria in collaborazione con l’amministrazione menzionata all’articolo 10.

## Art. 4 Spese di costruzione e copertura {#art_4}

1Le spese di 8,5 milioni di franchi per la costruzione, l’adattamento e l’attrezzatura della
STSA, sono ripartite come segue:
- Confederazione 3 milioni di franchi
- Cantone di Berna (contributo di base) 2,5 milioni di franchi
- Cantoni, secondo la chiave di
ripartizione
3 milioni di franchi
Totale 8,5 milioni di franchi
2La chiave di ripartizione allegata al presente concordato (allegato II) è allestita in funzione:
a) alla popolazione rurale nell’anno 1950;
b) alla superficie agricola utilizzata nel 1955, esclusi le foreste ed i pascoli;
c) all’indice della capacità finanziaria dei Cantoni nel 1961.
3Un eventuale aumento delle spese sarà ripartito fra i Cantoni conformemente alla chiave di cui al
capoverso 2. Un’eventuale eccedenza sarà impiegata conformemente all’articolo 6 capoverso 1
lettera a).
4La quotaparte dei Cantoni che non partecipano al concordato sarà attinta presso una banca sotto
forma di mutuo ipotecario sui beni immobili della STSA. La restituzione del mutuo avviene
all’adesione di altri Cantoni e secondo le modalità stabilite all’articolo 17 capoverso 1.

## Art. 5 Spese annue e copertura {#art_5}

1Le spese annue comprendono quelle d’esercizio della STSA, le riserve e i fondi di cui
all’articolo 6.
2Le spese annue sono coperte come segue:
a) tasse scolastiche e rette;
b) contributi federale e cantonali;
c) entrate da corsi speciali, conferenze e altre manifestazioni;
d) saldo attivo dell’esercizio precedente;
e) altre eventuali risorse.
3Alfine di coprire parzialmente le spese della STSA, i Cantoni pagano un contributo annuo di 1500
franchi per posto. Questa quota è pagata indipendentemente dalla frequenza effettiva ai corsi.
4Le spese annue nette (dopo deduzione delle entrate soprammenzionate) sono ripartite fra i
Cantoni secondo il numero degli allievi espresso in allievo-giorno per i corsi superiori a 6 giorni. Fa
stato il Cantone di domicilio dell’allievo (art. 26 CC).
5Gli allievi stranieri pagano una tassa suppletiva.

## Art. 6 Riserve e fondi {#art_6}

1Al momento dell’entrata in vigore del presente concordato si creeranno le riserve che
seguono:
A. Riserva per la manutenzione dei beni immobiliari
Essa si costituisce mediante il versamento dell’ 1 per cento del valore iniziale delle costruzioni
ed è prelevata suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo 5, o
mediante altre risorse.
B. Riserva per il rinnovamento delle installazioni
Essa è destinata al rinnovamento dell’impianto scolastico e segnatamente del parco
macchine, e al miglioramento delle attrezzature. Essa è costituita da quanto segue:
- un contributo annuo del 7 per cento sul valore iniziale delle macchine e del materiale
scolastico, prelevato suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo
5;
- donazioni, lasciti ed altri contributi di benefattori, non destinati ad uno scopo determinato;
- altre eventuali risorse.
C. Fondi per le borse di studio
Il fondo serve per il pagamento di borse, soggiorni e viaggi di studio degli allievi.
Esso è costituito dai lasciti e contributi dei benefattori della STSA.
2Il Consiglio (art. 9) può creare altre riserve e fondi.
3I contributi annui di cui al capoverso 1 lettere a) e b) sono calcolati sull’ammontare delle spese per
le costruzioni e le macchine. L’indice base è quello dell’anno 1961.
4I capitali saranno investiti in cartevalori sicurissime. Il reddito è aggiunto alle rispettive riserve.
5Il Consiglio può modificare, secondo l’ammontare delle riserve, i saggi di cui sopra.
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## Art. 7 Casi speciali {#art_7}

1Gli allievi domiciliati nei Cantoni che non fanno parte del concordato devono pagare:
a) la loro quota di partecipazione alle spese annue nette, conformemente all’articolo 5 cpv. 4;
b) un contributo base stabilito secondo un ordinamento interno.
2I Cantoni non partecipanti al concordato sono pregati di assumere a loro carico le quote di cui al
capoverso 1, degli allievi domiciliati nel loro territorio.

## Art. 8 Organi {#art_8}

1Gli organi del concordato sono:
a) il Consiglio;
b) l’Amministrazione;
c) la Commissione di gestione.
2Le nomine avvengono ogni quadriennio. I membri sono rieleggibili sempreché non abbiano
compiuto il sessantottesimo anno al momento della nomina.

## Art. 9 Il Consiglio del concordato {#art_9}

1Il Consiglio si compone come segue:
a) Cantoni partecipanti al concordato, ciascuno 1 membro
b) Confederazione 2 membri
c) SPF Zurigo, Divisione dell’agricoltura 1 membro
d) Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e
degli ingegneri in derrate alimentari 2 membri
e) Associazione svizzera degli agro-tecnici 2 membri
Per ogni membro si designa un sostituto. I membri ed i loro sostituti sono nominati dalle istanze
delegatrici.4
2Le attribuzioni del Consiglio sono le seguenti:
- nomina del presidente, vice presidente e segretario;
- nomina dei membri dell’Amministrazione;
- nomina, ogni biennio, di un membro della Commissione di gestione e di un supplente,
presentati dai Cantoni;
- approvazione dei programmi di studio e di lavoro e del bilancio di previsione della STSA;
- approvazione del rapporto d’esercizio e dei conti della STSA;
- allestimento dell’ordinamento interno e dei salari;
- deliberazioni su qualsiasi trattanda regolarmente menzionata nell’ordine del giorno.
3Il Consiglio si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria ogni
qualvolta che un quarto dei membri o l’Amministrazione lo richiedano. Le decisioni avvengono per
maggioranza semplice dei presenti.
4Le convocazioni devono essere inviate almeno 3 settimane prima della seduta. Il Consiglio può
deliberare solo sulle trattande menzionate nell’ordine del giorno.

## Art. 10 L’Amministrazione {#art_10}

1L’Amministrazione si compone come segue:
a) Confederazione 1 membro
b) Cantone di domicilio 1 membro
c) altri Cantoni (di cui uno romando o il Ticino) 2 membri
d) Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e
degli ingegneri in derrate alimentari 1 membro
I membri dell’Amministrazione possono essere scelti fuori dal Consiglio. L’Amministrazione si
autocostituisce.5
1bisDi regola, il direttore partecipa alle sedute dell’Amministrazione. Egli ha diritto di voto
consultivo.6
1terPer i problemi inerenti alla formazione e all’esercizio scolastico, possono segnatamente essere
invitati con voto consultivo:
a) un rappresentante della conferenza dei docenti;
b) un rappresentante dell’Associazione svizzera degli agro-tecnici.7
2Le attribuzioni dell’Amministrazione sono le seguenti:
4 Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
5 Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
6 Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
7 Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
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- nomina del direttore, del vicedirettore, dei professori, degli assistenti e del personale della
STSA, determinazione di capitolati d’oneri e dei salari nel limite dell’ordinamento in vigore;
- rappresentanza della STSA presso i terzi;
- amministrazione dei fondi speciali;
- decisioni concernenti le spese previste superiori ai 5000 franchi;
- decisioni concernenti spese non previste fino a 2000 franchi con riserva della copertura;
- vigilanza sul funzionamento dell’istituto;
- preparazione delle sedute del Consiglio;
- risoluzione definitiva delle eventuali controversie sorte tra il personale della STSA;
- altri compiti stabiliti dagli ordinamenti interni.

## Art. 11 La Commissione di gestione {#art_11}

1La Commissione ha i compiti seguenti:
- verificare i conti;
- verificare che lo svolgimento dell’esercizio della STSA sia conforme alle decisioni del
Consiglio o dell’Amministrazione;
- fare rapporto al Consiglio.
2La Commissione è composta come segue:
- Confederazione 1 membro
- Cantoni 2 membri e 2 sostituti
3Ogni biennio, il membro rappresentante dei Cantoni che è stato più a lungo in carica deve ritirarsi
e il sostituto più anziano di nomina gli succede. I Cantoni rappresentanti nell’Amministrazione non
possono essere contemporaneamente rappresentati nella Commissione di gestione.

## Art. 12 Relazioni tra le diverse istituzioni e la STSA {#art_12}

1Le relazioni tra la STSA e le istituzioni, corsi e conferenze che essa dovesse ospitare,
sono oggetto d’un regolamento approvato dall’Amministrazione e dagli organi competenti di dette
istituzioni.
2Le prestazioni della STSA devono essere retribuite secondo le condizioni prestabilite. Di regola la
STSA non fornisce prestazioni gratuite.
3L’Amministrazione decide circa i corsi, le riunioni e manifestazioni che possono svolgersi presso
la STSA e ne stabilisce le condizioni.

## Art. 13 Centrale intercantonale del materiale per l’insegnamento agricolo {#art_13}

La STSA ospita gratuitamente la Centrale. Questa è amministrata dall’Associazione
svizzera degli ingegneri agronomi.

## Art. 14 Seminario pedagogico {#art_14}

1Il seminario pedagogico per la formazione degli insegnanti d’agricoltura ha la sua sede
presso la STSA. L’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi ne è responsabile della
direzione.
2Il direttore o il vicedirettore della STSA dirige, per quanto possibile, il seminario.

## Art. 15 Corsi internazionali {#art_15}

La STSA può essere chiamata a collaborare ai corsi internazionali organizzati dalla
Confederazione o da essa promossi.

## Art. 16 Versamento dei contributi cantonali {#art_16}

I Cantoni partecipanti al concordato s’impegnano di versare:
a) subito dopo la legalizzazione della loro adesione, la quota parte alle spese di costruzione (art.
4);
b) all’inizio di ogni anno, la somma dovuta per i posti riservati (art. 5 cpv. 3);
c) dopo 30 giorni dalla presentazione dei conti, la quotaparte per le spese annue (art. 5 cpv. 4).

## Art. 17 Adesione e disdetta {#art_17}

1I Cantoni che vogliono aderire al concordato, dopo la sua entrata in vigore, pagano la
quotaparte secondo la chiave di ripartizione, deduzione fatta però della metà dei loro contributi alle
spese di costruzione giusta l’articolo 7 capoverso 2.
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2I Cantoni che hanno aderito al concordato possono inoltrare la disdetta alla fine dell’anno,
osservando un termine di due anni. Il capitale versato non è restituito.
3Le domande d’adesione e le disdette devono essere fatte al Consiglio federale che le trasmetterà
alla Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura, al Consiglio del concordato e ai Cantoni
membri.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

Il concordato entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio federale e la
pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali. Esso è valido appena che le sottoscrizioni dei
Cantoni alle spese di costruzione hanno raggiunto la somma di 4 milioni di franchi.8
Allegato I9
Chiave di ripartizione dei posti riservati della STSA
Cantone Popolazione
rurale 1970
Superficie agricola
utilizzata 1969
Ripartizione
dei posti 1973
Indennità
forfetaria annuale
ZH 30’323 80’038 9 13’500
BE 93’414 228’539 26 39’000
LU 41’424 80’502 10 15’000
UR 4’091 5’851 1 1’500
SZ 11’617 25’025 3 4’500
OW 4’867 8’160 1 1’500
NW 3’577 6’623 1 1’500
GL 2’591 7’189 1 1’500
ZG 4’558 11’508 1 1’500
FR 27’944 78’952 8 12’000
SO 10’108 33’498 3 4’500
BS 95 381 1 1’500
BL 6 201 19’409 2 3’000
SH 4’121 13’062 1 1’500
AR 5’105 12’756 1 1’500
AI 3’655 7’558 1 1’500
SG 33’325 75’240 9 13’500
GR 17’966 55’737 6 9’000
AG 25’565 65’768 7 10’500
TG 22’261 54’484 6 9’000
TI 7’132 15’922 2 3’000
VD 31’808 110’155 11 16’500
VS 21’606 32’739 5 7’500
NE 6’220 31’124 3 4’500
GE 2’973 11’531 1 1’500
Totale 422’547 1’071’751 120 180’000
Allegato II
Chiave di ripartizione (in 1000 franchi) del finanziamento
di 8,5 milioni di franchi per le spese di costruzione della STSA
A. Parte della Confederazione
B. Parte del Cantone sede (Berna)
A 3000
B 2500
ZH 435
BE 622
LU 174
UR 15
SZ 38
8 Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni.
Adesione del Cantone Ticino con DL 26.10.1964 - BU 1964, 170.
9 Tabella mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
915.200
OW 9
NW 26
GL 27
ZG 40
FR 127
SO 107
BS 10
BL 76
SH 40
AR 30
AI 7
SG 181
GR 90
AG 229
TG 117
TI 52
VD 301
VS 84
NE 92
GE 70
