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title: "2.5.16 Ordinanza municipale concernente l'uso del Centro sportivo al Maglio del 12 giugno 2025"
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# 2.5.16 Ordinanza municipale concernente l'uso del Centro sportivo al Maglio del 12 giugno 2025

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Oggetto
1 Il Centro sportivo Al Maglio (in seguito il Centro) si trova sui fondi 265 e
71 2 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Canobbio e sui fondi 267
e 270 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Lugano.
2 Il Centro comprende:
a. Un campo principale in sintetico per allenamenti e partite con relativa
buvette;
b. due campi sintetici e un campo in erba naturale per allenamenti e
partite dei settori giovanili e calcio regionale;
c. gli spogliatoi e le relative infrastrutture;
d. un autosilo;
e. aree giochi e fitness;
f. un parco, provvisto di prati, piante ornamentali o alberature e un
biotope.
3 L’applicazione della presente ordinanza compete al Municipio del
Comune di Lugano, con il coinvolgimento del Municipio di Canobbio
laddove esplicitamente indicato.
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CAPITOLO 2

## Art. 2 Uso delle aree del centro {#art_2}

Principio
1 Tutte le aree in cui è suddiviso il Centro indicate all’art. 1 cpv. 2 della
presente ordinanza devono essere utilizzate conformemente alla loro
destinazione e nel rispetto del diritto degli altri utenti.
2 Gli utenti sono tenuti a seguire le norme impartite dal personale di
servizio.

## Art. 3 {#art_3}

Uso delle strutture e delle attrezzature
1 Gli spazi del Centro sono messi a disposizione delle società sportive con
sede nei Comuni di Lugano e di Canobbio e che esercitano la propria
attività con particolare attenzione ai settori giovanili.
2 L’utilizzo da parte di società con sede in Comuni terzi può essere
concesso unicamente nel caso in cui non ostacoli l’attività delle società di
cui al cpv. 1 .
3 L’uso delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è aperto al pubblico e non
soggiace ad autorizzazione.
4 Il Municipio può sospendere o annullare, con effetto immediato, le
autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente
Ordinanza o qualora le esigenze municipali lo richiedessero.

## Art. 4 {#art_4}

Accesso e uso dei campi da calcio e alle relative infrastrutture
1 I campi da calcio sono di principio riservati esclusivamente alle
manifestazioni ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre delle società
sportive.
2 Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Divisione Sport della
Città di Lugano, che informa preventivamente il Municipio di Canobbio.
3 Le società sportive sono tenute a vegliare sull’uso improprio degli impianti
e ad indirizzare il pubblico negli spazi predisposti.

## Art. 5 {#art_5}

Accesso al parco ed alle aree giochi
Il parco urbano e le aree giochi devono essere utilizzati conformemente alla
loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

## Art. 6 {#art_6}

Accesso all’autosilo
L’accesso all’autosilo è regolamentato dall’Ordinanza municipale
concernente le agevolazioni e le tariffe di parcheggio del 22 agosto 2022 del
Comune di Lugano.
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CAPITOLO 3

## Art. 7 Gestione, manutenzione e accesso al Centro {#art_7}

Gestione e manutenzione ordinaria dei campi da calcio e delle
infrastrutture
1 La gestione e la manutenzione ordinaria del Centro sono di competenza
della Divisione Sport della Città di Lugano.
2 La Divisione sport coordina l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature del
Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessarie per
il loro costante buon funzionamento.
3 Per eventuali problematiche che dovessero sorgere e necessitano di
interazione con il Comune di Canobbio, si attiva un tavolo di lavoro
formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da due
rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.2 della
convenzione allegata.

## Art. 8 {#art_8}

Gestione e manutenzione straordinaria dei campi da calcio e delle
infrastrutture
Le fasi di gestione e manutenzione straordinaria sono di competenza di un
tavolo di lavoro formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da
tre rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.3 della
convenzione allegata.

## Art. 9 {#art_9}

Gestione e manutenzione del parco
La manutenzione delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è di competenza della
Città di Lugano.

## Art. 10 {#art_10}

Accesso al Centro e circolazione
1 All’interno del Centro è riservata la precedenza ai pedoni.
2 L’accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili sono
autorizzati esclusivamente per manutenzione, primo intervento ed a quelli
per persone disabili. La circolazione deve avvenire a passo d’uomo.
3 Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che
vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente devono circolare a
passo d’uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.
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CAPITOLO 4

## Art. 11 Orari, norme di comportamento e divieti {#art_11}

Orari di apertura
1 Le aree del Centro di cui all’art. 1 lett. a), b) e c) sono accessibili durante
gli orari indicati sulla segnaletica esposta all’ingresso o presente sul posto.
2 All’interno del Centro è applicabile l’Ordinanza municipale sulla
repressione dei rumori molesti e inutili del Comune di Canobbio del 26
marzo 2018.

## Art. 12 {#art_12}

Eventi e manifestazioni speciali
Il Municipio di Lugano, con il preventivo accordo del Municipio di Canobbio,
può autorizzare eccezioni agli orari di apertura del centro in occasione di
attività culturali e sportive e ricreative.

## Art. 13 {#art_13}

Aree verdi
1 Tutte le aree del parco sono calpestabili, ad eccezione delle aree
destinate a verde ornamentale, frutteto e di quelle appositamente
segnalate.
2 È vietato raccogliere, asportare o danneggiare alberi o altre parti della
vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere.

## Art. 14 {#art_14}

Area fitness
1 L’utilizzo delle attrezzature fitness avviene sotto l’esclusiva responsabilità
dell’utilizzatore, è raccomandato a partire dal quattordicesimo anno di età
e non deve arrecare disturbo ad altri utenti.
2 Le attrezzature devono essere usate conformemente al loro scopo,
prestando particolare attenzione alle descritte modalità di utilizzo.

## Art. 15 {#art_15}

Rifiuti e littering
1 È vietato qualsiasi comportamento contrario al Regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti del Comune di Canobbio. I rifiuti devono essere
depositati negli appositi contenitori.
2 In particolare, è vietato qualsiasi comportamento contrario all’art. 7 e le
contravvenzioni verranno punite conformemente a quanto stabilito
dall’art. 20.

## Art. 16 {#art_16}

Divieto di fumare
All’interno del Centro vige il divieto generalizzato di fumare, ad eccezione
degli spazi appositamente autorizzati e segnalati.
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## Art. 17 P. 5 di 1 2 {#art_17}

Presenza di cani
1 Nel Centro è consentito l’accesso ai cani, a condizione che i proprietari o
detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le
precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone
o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola.
2 Nelle aree definite dall’art. 1 lett. a), b) e c) è vietato l’accesso ai cani, ad
eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono
impiegati dalla polizia o da servizi di vigilanza privata per motivi di
Servizio.
3 Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme
dell’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del Comune di Canobbio
del 1 5 aprile 201 0.
CAPITOLO 5

## Art. 18 Responsabilità e assicurazioni {#art_18}

Responsabilità
1 Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni,
lesioni a persone o cose, nonché furti che dovessero succedere durante la
pratica delle attività che si svolgono al Centro.
2 Ogni utente del Centro è responsabile per i danni causati alle strutture
durante il periodo dell’autorizzazione.

## Art. 19 {#art_19}

Norme assicurative
1 In caso di eventi o manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di
persone può essere richiesta un’assicurazione temporanea di
responsabilità civile.
2 I responsabili delle società sportive sono direttamente responsabili
dell’ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature
durante le ore in cui le stesse sono messe a loro disposizione.
CAPITOLO 6

## Art. 20 Disposizioni comuni {#art_20}

Infrazioni
1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con una multa fino a
CHF 1 0'000.00.
2 La procedura di contravvenzione è disciplinata dagli art. 1 45 e seguenti
LOC.
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3 Restano riservate le norme di diritto penale e civile in caso di
danneggiamento.

## Art. 21 {#art_21}

Vigilanza
1 La Polizia Ceresio Nord è competente per l’attività di vigilanza e
constatazione delle infrazioni per il comparto del Centro.
2 La gestione di eventi a forte richiamo di pubblico, rispettivamente che
necessitano di un servizio di mantenimento dell’ordine pubblico (MO), è di
competenza della Polizia Città di Lugano, in coordinamento con la Polizia
Ceresio Nord.
3 La Polizia Città di Lugano supporta in via sussidiaria l’azione della Polizia
Ceresio Nord. Resta riservata l’applicazione degli accordi di cui alla
Convenzione di Polizia Regione III.
4 È data facoltà di affidare compiti di vigilanza a società private
ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

## Art. 22 {#art_22}

Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni delegate a una divisione del Comune è data facoltà di
reclamo al Municipio nel termine di 1 5 giorni.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 30 giorni.
3 La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013.

## Art. 23 {#art_23}

Entrata in vigore
1 L’entrata in vigore della presente Ordinanza sarà fissata dal Municipio di
Lugano e corrisponderà con l’entrata in funzione del Centro.
2 L’Ordinanza entrerà in vigore per un periodo di prova di un anno, al
termine del quale essa diventerà definitiva, previo accordo dei Municipi di
entrambi i Comuni.
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
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Risoluzione municipale del 1 2 giugno 2025.
Pubblicata agli albi comunali dal 1 6 giugno al 1 8 agosto 2025.
Nella seduta del 23 ottobre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il
1 ° gennaio 2026.
Allegato:
Convenzione stipulata tra il Comune di Canobbio e il Comune di Lugano
regolante i reciproci rapporti per la progettazione, realizzazione e utilizzazione
del nuovo centro sportivo Al Maglio, adottata dai rispettivi consigli comunali il
29 marzo 2021.
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