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title: "Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri"
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# Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti
d’identità dei cittadini svizzeri.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

Il Consiglio di Stato:
a) designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i
documenti d’identità;
b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle
normative federali;
c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e
quelle comunali;
d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.

## Art. 3 Accordo intercantonale {#art_3}

Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una
convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.

## Art. 4 Rimedi di diritto {#art_4}

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicata nel BU 2003, 57.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
