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title: "Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni"
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# Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle disposizioni della sezione 4
dell’ordinanza federale concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni
non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS), concernente le manifestazioni
con stimoli sonori. Esso si applica alle manifestazioni che si svolgono all’interno di edifici oppure
all’aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica.

## Art. 2 Definizioni {#art_2}

1Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento aperto al
pubblico, ricorrente o occasionale, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati
per via elettroacustica, che:
a) si tiene in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi
pubblici, o nelle sale cinematografiche;
b) si svolge all’interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti,
capannoni, tendoni, ecc.) oppure all’aperto.
2È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento:
a) per le manifestazioni di cui al capoverso 1 lettera a il gerente del locale e/o il beneficiario di un
permesso speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare
della sala cinematografica;
b) per le altre manifestazioni (cpv. 1 lett. b) colui che richiede all’autorità competente
un’autorizzazione per la manifestazione.

## Art. 3 Obbligo di notifica per gli stimoli sonori {#art_3}

1Nell’ambito della regolare richiesta di autorizzazione per le manifestazioni al Municipio,
conformemente all’articolo 7 del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro
l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF), l’organizzatore deve inoltre notificare l’eventuale
esposizione ad un livello sonoro medio superiore a 93dB(A).
2Il Municipio trasmette alla Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo, per preavviso,
le notifiche relative alle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

## Art. 4 Valutazione e controlli {#art_4}

1La Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo:
a) valuta le notifiche di svolgimento delle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a
che producono stimoli sonori e formula un preavviso al Municipio;
b) verifica la conformità dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici, utilizzati per il controllo o la
limitazione delle emissioni foniche, alle prescrizioni dell’articolo 21 e dell’allegato 4 numero
5.2.2 O-LRNIS;
c) esegue le misurazioni e i controlli;
d) può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello
sonoro;
e) può eseguire misurazioni e controlli anche per altre manifestazioni (art. 2 cpv. 1 lett. b);
f) fornisce consulenza ai Comuni e agli organizzatori.
834.250
2Il Municipio:
a) per le manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, verifica e attesta la conformità
delle misure adottate dall’organizzatore con le prescrizioni dell’O-LRNIS, nell’ambito del rilascio
dell’autorizzazione per la manifestazione;
b) esegue le misurazioni e i controlli;
c) può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello
sonoro.

## Art. 5 Inosservanza delle disposizioni {#art_5}

In caso di inosservanza dell’O-LRNIS e del presente regolamento, come pure
dell’autorizzazione di cui all’articolo 3:
a) l’autorità competente giusta l’articolo 4 adotta i provvedimenti necessari a ripristinare il rispetto
delle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 e allegato 4 numero 2, 3 e 4 O-LRNIS, con facoltà,
nei casi gravi, di ordinare la cessazione della manifestazione;
b) nel caso di esercizi pubblici, segnala inoltre la violazione all’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione per la conduzione dell’esercizio pubblico;
c) è inoltre riservata la procedura di contravvenzione giusta l’articolo 7.

## Art. 6 Vigilanza {#art_6}

Il Dipartimento del territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme della sezione 4
O-LRNIS e del presente regolamento e coordina i rapporti con l’autorità federale.

## Art. 7 Contravvenzioni {#art_7}

Nei casi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, le contravvenzioni giusta l’articolo 13
della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
del 16 giugno 2017 (LRNIS) sono perseguite dalla Divisione dell’ambiente giusta la legge di
procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Negli altri casi le contravvenzioni sono
perseguite dal Municipio.

## Art. 8 Abrogazione {#art_8}

Il regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente la protezione del
pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre
2009 è abrogato.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi ed entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2021, 326.
1 Entrata in vigore: 12 novembre 2021 - BU 2021, 326.
