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title: "Legge concernente il rinnovo di abitazioni"
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provisions: 27
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# Legge concernente il rinnovo di abitazioni

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il Cantone favorisce, mediante l’assegnazione di sussidi il rinnovo di abitazioni, allo scopo
di salvaguardare gli spazi abitativi e migliorare la qualità delle condizioni d’abitazione.

## Art. 2 Competenze {#art_2}

1Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidiamento.
2…2
3Il Dipartimento vigila sull’applicazione del presente decreto.

## Art. 3 Mezzi finanziari {#art_3}

Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del presente decreto è stanziato
un credito di fr. 9’000’000.- ritenuti dei versamenti annui massimi di fr. 900’000.-.

## Art. 4 Sussidi {#art_4}

Il sussidio cantonale è destinato a finanziare parzialmente i costi del capitale investito nel
rinnovo.

## Art. 5 Beneficiari {#art_5}

1Possono beneficiare del sussidio i proprietari di abitazioni idonee al rinnovo ai sensi
degli articoli 6, 7 e 8.
2L’aiuto è concesso per il rinnovo di abitazioni destinate alle persone di condizioni economiche
modeste.
3Il Consiglio di Stato definisce i limiti di reddito e di sostanza per regolamento.

## Art. 6 Condizioni {#art_6}

1I sussidi cantonali sono concessi solo per il rinnovo di abitazioni, escluse le residenze
secondarie, costruite almeno 25 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
2L’istanza di sussidio può essere presa in considerazione solo se corredata dalla relativa
autorizzazione cantonale a costruire e dalla licenza edilizia comunale (art. 45 legge edilizia
cantonale) o dalla notifica dei lavori al Municipio (art. 36 regolamento di applicazione della legge
edilizia).
3Sono concessi sussidi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di sussidio. L’inizio
anticipato è permesso in casi particolari solo previa autorizzazione scritta del Dipartimento.

## Art. 7 Costi sussidiabili {#art_7}

1Sono sussidiabili esclusivamente i costi dei lavori di rinnovo o intesi a creare sufficiente
spazio abitativo in abitazioni esistenti, in misura compresa fra fr. 5’000.- e fr. 50’000.-.
1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
2 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
862.100
2Se i costi del rinnovo superano i fr. 50’000.- la parte di spesa eccedente questa somma non viene
presa in considerazione per il calcolo del sussidio.
3Il costo del rinnovo non deve superare il costo di una costruzione a nuovo sostitutiva.

## Art. 8 Costi non sussidiabili {#art_8}

1Non sono sussidiabili le spese di manutenzione e di riparazioni ordinarie.
2Non sono parimenti sussidiabili le installazioni di lusso quali piscine, saune, installazioni sanitarie
particolarmente costose, ecc.

## Art. 9 Ammontare {#art_9}

Il sussidio cantonale è costituito da un contributo annuo alla rimunerazione del capitale
pari al 4,5% dei costi sussidiabili, per un periodo di 10 anni.

## Art. 10 Procedura {#art_10}

1La domanda di sussidio deve essere inoltrata al Dipartimento.
2Il regolamento stabilisce i documenti da presentare.

## Art. 11 Distribuzione regionale degli interventi {#art_11}

1Al fine di garantire un’equa distribuzione regionale degli interventi, l’ammontare dei
sussidi concessi per lavori di rinnovo effettuati in zone urbane non potrà superare i 2/3 della somma
stanziata con il presente decreto.
2Il Consiglio di Stato definisce la zona urbana per regolamento.

## Art. 12 Pagamento dei sussidi {#art_12}

1Il calcolo del sussidio è effettuato in base al preventivo.
2Il consuntivo deve essere presentato entro 20 mesi dalla risoluzione governativa di sussidiamento.
3Decorso questo termine il diritto al sussidio decade.
4Il Dipartimento approva i conti ed effettua i pagamenti secondo le modalità previste dall’articolo 9,
entro il primo trimestre d’ogni anno successivo all’approvazione stessa.
Capitolo II
Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche

## Art. 13 Principio {#art_13}

Le abitazioni il cui rinnovo è sussidiato dal Cantone, sottostanno per la durata dei
pagamenti del sussidio, al controllo delle pigioni e delle condizioni economiche di chi occupa
l’abitazione come proprietario o come inquilino.

## Art. 14 Pigione ammessa {#art_14}

Dopo il rinnovo la pigione si compone di:
a) la pigione prima del rinnovo, riservato l’art. 16,
b) gli interessi dei costi di rinnovo dedotti i sussidi.

## Art. 15 Base di calcolo {#art_15}

L’interesse del capitale per il costo del rinnovo è calcolato al massimo, ai tassi ipotecari
praticati dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Il capitale proprio è rimunerato al tasso
d’interesse della seconda ipoteca della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

## Art. 16 Prima determinazione {#art_16}

Il Dipartimento stabilisce la pigione ammessa per l’abitazione rinnovata. In particolare se
la pigione prima del rinnovo risulta abusiva, conformemente alla legislazione federale, o troppo
elevata rispetto a quella in uso nella località, essa va ridotta per la determinazione della pigione dopo
il rinnovo.

## Art. 17 Aumento e diminuzione {#art_17}

1Ogni aumento di pigione deve essere preventivamente notificato al Dipartimento per
l’approvazione.
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2Se il tasso ipotecario viene ridotto dopo che è stata fissata la pigione per l’abitazione rinnovata,
l’affitto è ridotto di conseguenza senza rispetto delle scadenze contrattuali, al più tardi alla fine del
mese successivo alla diminuzione del tasso ipotecario.
Capitolo III
Distrazione, alienazione e restituzione dei sussidi

## Art. 18 Distrazione della destinazione {#art_18}

1Abitazioni rinnovate con il sussidio cantonale non possono essere sottratte alla
destinazione per 15 anni a partire dal versamento della prima rata del sussidio.
2Su richiesta motivata del proprietario e ove non esiste un rilevante interesse contrario al
mantenimento del divieto di distrazione dalla destinazione, il Consiglio di Stato può autorizzare il
cambiamento di destinazione ritenuta la cessazione immediata della concessione dei sussidi.

## Art. 19 Alienazione {#art_19}

1L’alienazione di un’abitazione rinnovata con i sussidi cantonali è soggetta ad
autorizzazione.
2L’iscrizione a registro fondiario di eventuali trapassi di proprietà non può essere effettuata senza la
preventiva autorizzazione del Consiglio di Stato.
3Detta autorizzazione è concessa quando il compratore si sottopone, con dichiarazione scritta, alle
norme inerenti al controllo delle pigioni conformemente al presente decreto.

## Art. 20 Iscrizione a Registro fondiario {#art_20}

A garanzia delle prescrizioni di cui agli articoli 18 cpv. 1 e 19 cpv. 1 è annotata a Registro
fondiario una limitazione di diritto pubblico della facoltà di disporre della proprietà della durata
rispettivamente di 15 e 10 anni.

## Art. 21 Sospensione del sussidio {#art_21}

1Il pagamento annuo dei sussidi è sospeso quando un alloggio rinnovato rimane sfitto per
un periodo superiore a un anno.
2Il pagamento annuo dei sussidi è pure sospeso quando il reddito o la sostanza di chi occupa
l’alloggio rinnovato supera i limiti fissati dal regolamento.

## Art. 22 Restituzione dei sussidi {#art_22}

Il Consiglio di Stato, entro 15 anni dal versamento della prima rata del sussidio, ordina la
restituzione di tutti i sussidi:
a) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
b) quando il beneficiario non si attenga alle disposizioni di questa legge ed alle condizioni
specifiche fissate in base ad essa;
c) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione inveritiera o con documentazione falsa.
2È riservata l’azione penale.
Capitolo IV
Ricorsi

## Art. 23 Ricorsi {#art_23}

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 24 Cumulo con altri sussidi {#art_24}

I sussidi concessi in base al presente decreto non sono cumulabili con altri fatta
eccezione per quelli concessi in base al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e
del paesaggio.
Precedenti decisioni
3 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
862.100

## Art. 25 {#art_25}

I sussidi già concessi con risoluzione del Consiglio di Stato, fondati sul decreto legislativo
5 dicembre 1955, saranno liquidati conformemente a tale decreto.

## Art. 26 Norma abrogativa {#art_26}

È abrogato l’art. 2 lett. a) e b) del decreto legislativo concernente l’azione di risanamento
del suolo e dell’abitato del 5 dicembre 1955.

## Art. 27 Entrata in vigore {#art_27}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e fissa la
data dell’entrata in vigore.
Messo in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.
Pubblicato nel BU 1979, 25.
