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title: "Regolamento sulla protezione dei beni culturali"
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# Regolamento sulla protezione dei beni culturali

## Art. 1 a) bene culturale {#art_1}

(art. 2) 1Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei
beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici,
gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.
2Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i
libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d’arte o d’arredo.

## Art. 2 b) bene d’interesse cantonale {#art_2}

(art. 3) 1Appartengono alla categoria dei beni immobili d’interesse cantonale quelli che
rivestono interesse per l’intera collettività cantonale e che sono protetti per decisione cantonale.
c) bene d’interesse locale
2Appartengono alla categoria degli immobili d’interesse locale quelli che rivestono interesse per
una collettività locale e che sono protetti per decisione dell’autorità locale.

## Art. 3 d) bene degno di protezione {#art_3}

(art. 15) Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei
quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.

## Art. 4 Riconoscimento di istituzioni culturali {#art_4}

(art. 4) 1Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente
le seguenti condizioni:
a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;
b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;
c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell’istituzione, il
suo corretto funzionamento e un’adeguata conservazione del patrimonio.
2L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata
dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.
3Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell’UBC,
sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).
TITOLO II
Misure di promozione

## Art. 5 Informazione e consulenza {#art_5}

(art. 6/7) 1L’UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali,
collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le
associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.
2L’UBC elabora direttive concernenti la corretta modalità di conservazione e protezione dei beni
culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne
faccia richiesta.
3Nell’ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l’UBC prende contatto, in
particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.
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Contributo finanziario alla conservazione

## Art. 6 a) definizioni {#art_6}

(art. 8) 1Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e
di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di
regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.
2Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al
mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
3Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla
valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
4Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e
alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie,
sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).

## Art. 7 b) domanda {#art_7}

(art. 8) 1La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d’interesse
cantonale, ed eccezionalmente per interventi ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 della Legge, deve essere
presentata all’UBC.
2La domanda deve essere corredata del progetto d’intervento, della documentazione tecnica, del
preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta
dell’UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all’istruzione della pratica.
3Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o
di altri enti locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il
Consiglio di Stato può stabilire d’ufficio la sua quota di partecipazione.

## Art. 8 c) competenze {#art_8}

(art. 9) Il Consiglio di Stato decide sui contributi nella forma di garanzia statale al
finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.

## Art. 9 d) condizioni e oneri {#art_9}

(art. 10) L’erogazione del contributo può essere subordinata segnatamente alle seguenti
condizioni:
a) il rispetto delle direttive dell’UBC riguardo alle modalità di manutenzione, di conservazione e
di restauro;
b) l’esecuzione dei lavori sotto la vigilanza dell’UBC e della CBC;
c) la stipulazione di contratti di manutenzione periodica che garantiscano una manutenzione
regolare;
d) l’obbligo di consentire la fruizione pubblica del bene protetto.

## Art. 10 e) erogazione {#art_10}

(art. 10) 1Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla
base delle liquidazioni finali, approvate dall’UBC; queste devono essere corredate delle fatture
saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita
conformemente alle direttive dell’UBC.
2Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

## Art. 11 f) restituzione {#art_11}

(art. 11 e 12) 1La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l’ipoteca legale a
garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell’UBC.
2Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l’UBC ne dà immediato avviso al proprietario
e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.
3Il Consiglio di Stato decide sull’obbligo, sull’importo e sul termine di restituzione; per giustificati
motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.
TITOLO III
Misure di protezione
Capitolo 1
Protezione preventiva

## Art. 12 Obblighi di informazione {#art_12}

(art. 15) 1L’UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento di cui all’art. 34 del presente
Regolamento.
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2La scoperta di un bene culturale o l’esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere
tempestivamente notificati all’UBC e al Municipio del luogo i quali debbono darne immediata
comunicazione al Dipartimento competente.

## Art. 13 Ispezione {#art_13}

(art. 16) Autorità competenti ai sensi dell’art. 16 della legge sono l’UBC e il Municipio del
luogo.

## Art. 14 Provvisionali {#art_14}

(art. 17) 1Il Dipartimento è competente a ordinare misure provvisionali in caso di beni
culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
2Il Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC emana le misure
provvisionali in caso di beni degni di protezione.
Capitolo 2
Istituzione della protezione
Sezione I
Beni immobili

## Art. 15 Procedura {#art_15}

(art. 20) 1Il Municipio, nell’ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la
sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.
2Il Dipartimento, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, indica - di regola
nell’esame preliminare - quali sono gli immobili d’interesse cantonale da proteggere e si esprime
sulle proposte relative ai beni d’interesse locale.
3Negli altri casi la Sezione dello sviluppo territoriale (SST), su proposta dell’UBC e sentito il
preavviso della CBC, invita il Municipio ad avviare la procedura di variante per l’istituzione della
protezione dei beni d’interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia
della pianificazione giusta gli art. 56 ss. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
(Lst), in particolare la zona di pianificazione.1
4Se il Comune si oppone o resta inattivo, il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il piano
sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst.2
5Il Consiglio di Stato, in sede d’approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni
immobili d’interesse cantonale e approva la protezione di quelli d’interesse locale.

## Art. 16 Modalità e contenuti {#art_16}

(art. 22) 1Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono:
a) i beni culturali di interesse cantonale, comprese le zone archeologiche:
- quelle protette, nelle quali sono presenti beni archeologici;
- quelle di interesse archeologico, nelle quali ogni intervento suscettibile di modificare lo
stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori all’UBC,
che decide sui provvedimenti del caso, informando l’istante e il Municipio;
b) i beni culturali d’interesse locale;
c) gli eventuali perimetri di rispetto.
2Le norme d’attuazione:
- definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda di inventario,
- indicano i criteri di intervento sui beni protetti e all’interno dei perimetri di rispetto.
Sezione II
Beni mobili
Procedura
a) su proposta del Dipartimento o a richiesta

## Art. 17 del proprietario {#art_17}

(art. 21) 1L’UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all’art.
35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l’istituzione della
protezione dei beni mobili.
1 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647; precedente modifica: BU
2006, 180.
2 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
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2Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all’UBC che il suo bene venga posto
sotto protezione. L’UBC, sentito il preavviso della CBC, formula la sua proposta all’attenzione del
Consiglio di Stato.

## Art. 18 Forma {#art_18}

(art. 21) 1I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l’interesse alla
protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione
della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.
2Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione
debbono essere modificati.
Capitolo 3
Effetti della protezione
Interventi su beni protetti

## Art. 19 a) di interesse cantonale {#art_19}

(art. 24) 1La domanda di autorizzazione all’intervento dovrà di regola essere corredata
della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita conformemente alle direttive
dell’UBC.
2In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a
chiedere per iscritto all’UBC la consultazione preliminare da parte della CBC prima di procedere
all’elaborazione di studi e progetti.
3L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all’autorizzazione di intervento. I lavori non
potranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte dell’UBC.

## Art. 20 b) immobili di interesse locale {#art_20}

(art. 25) Il proprietario di un immobile protetto d’interesse locale deve notificare all’UBC il
progetto di intervento al piú tardi con la domanda o la notifica di costruzione; l’UBC si pronuncia
nei termini di legge.

## Art. 21 Alienazioni {#art_21}

(art. 26) 1La notifica di cui all’art. 26 della legge va inoltrata all’UBC.
2In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all’UBC ed al Municipio del
domicilio dell’alienante.
3Devono essere indicati la causa, il prezzo dell’alienazione e le generalità complete del nuovo
proprietario.

## Art. 22 Beni mobili di proprietà di enti pubblici {#art_22}

(art. 27) 1L’ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all’UBC la richiesta di
vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell’acquirente.
2L’autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la
conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali.
3L’UBC rilascia l’autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.

## Art. 23 Cambiamenti di ubicazione di beni mobili {#art_23}

(art. 29) 1Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per
iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.
2Il proprietario di un bene protetto deve presentare all’UBC la domanda scritta di esportazione
fuori dal Cantone.
3L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.
Capitolo 4
Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici

## Art. 24 Diritto di prelazione su beni mobili protetti {#art_24}

(art. 31) 1Con la notifica dell’alienazione decorre il termine per l’esercizio del diritto di
prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve
comunicare immediatamente all’UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i
giustificativi.
2Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della
CBC.
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3Su richiesta dell’UBC il Comune deve determinarsi sull’eventuale esercizio del suo diritto di
prelazione; in caso di rinuncia all’esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune,
l’UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all’acquisto.
Deposito legale

## Art. 25 a) di stampati {#art_25}

(art. 33) 1L’istituto competente per il deposito degli stampati è l’Archivio di Stato.
b) di riproduzioni di immagini e suoni
2L’obbligo del deposito si estende alla grafica d’arte, alla riproduzione di immagini o suoni su
nastro magnetico o su altro supporto.
3Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura
complessiva inferiore a cinquanta esemplari.
4Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.-- è dovuto un indennizzo pari
all’eccedenza di costo.
Capitolo 5
Protezione speciale di beni archeologici

## Art. 26 Scavi archeologici {#art_26}

(art. 34 cpv. 3, 35) 1Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni,
sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di
emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.
2La decisione e l’esecuzione di scavi archeologici preventivi o d’emergenza competono all’UBC.

## Art. 27 Concessione di scavo {#art_27}

(art. 36 e 37) 1La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere
presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti:
a) comprovata motivazione scientifica
b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente
c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento
d) programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell’area interessata dallo scavo e
della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce
e) l’accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio
e i vicini coinvolti del programma di scavo.
2La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC,
sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.
3La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.

## Art. 28 Proprietà dei reperti {#art_28}

(art. 38) 1I reperti archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del
fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro
protezione.
2L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide sull’eventuale trasferimento.

## Art. 29 Indennità {#art_29}

(art. 39) 1L’importo dell’indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri
danni da indennizzare è stabilito d’intesa tra il proprietario e la SST sino a concorrenza di fr.
10'000.--.3
2Oltre questo importo l’indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC, sentito il
preavviso della CBC.
3Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei
danni e i relativi documenti giustificativi.
Capitolo 6
Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe

## Art. 30 Competenze e organizzazione {#art_30}

(art. 41) 1La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il
quale si avvale della consulenza dell’UBC.
3 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
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2L’Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l’UBC,
promuove l’attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; esso
collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le
Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.
3Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il
Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative
Capitolo 1
Inventario

## Art. 31 Censimento {#art_31}

L’UBC raccoglie e coordina, in collaborazione con gli altri servizi cantonali, tutte le
informazioni relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale; il
censimento è costantemente aggiornato.

## Art. 32 Inventario {#art_32}

(art. 42 e 43) 1L’UBC elabora e tiene a giorno l’inventario dei beni culturali protetti.
Scheda informativa
2La scheda informativa deve indicare almeno:
a) la denominazione del bene;
b) l’ubicazione;
c) la proprietà;
d) la descrizione, il motivo e l’estensione della tutela.

## Art. 33 Accesso ai dati {#art_33}

Per l’accesso ai dati del censimento si applica per analogia l’art. 43 cpv. 2 della legge.
Capitolo 2
Competenze e organizzazione

## Art. 34 In generale {#art_34}

(art. 44 e 47) La protezione dei beni culturali spetta:
a) ai servizi e organismi del Cantone;
b) ai Municipi;
c) alle istituzioni culturali riconosciute.

## Art. 35 Servizi e organismi con compiti di tutela {#art_35}

I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono:
- la Commissione dei beni culturali (CBC)
- l’Ufficio dei beni culturali (UBC)
- l’Archivio di Stato (AdS)
- il Museo cantonale d’arte (MA) e la Pinacoteca Züst (PZ)
- il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)
- la Sezione della logistica (SL)
- l’Ufficio Protezione Civile e della Difesa Integrata (UPCiDI).

## Art. 36 Collaborazione tra servizi e organismi {#art_36}

1L’AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l’UPCiDI collaborano con l’UBC, segnatamente:
a) fornendo l’elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura;
b) proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell’art. 4 della legge;
c) proponendo misure provvisionali ai sensi dell’art. 17 della legge;
d) autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee;
e) nel caso dell’UPCiDI, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive
sull’applicazione della legge.
2Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l’UBC nella protezione dei
beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.
445.110
3Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro;
esso si compone di un delegato ciascuno del DT, DFE, DECS, DI, presieduto dal capo della
Sezione dello sviluppo territoriale.4

## Art. 37 Commissione dei beni culturali; competenze {#art_37}

(art. 45) 1Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla
legge:
a) la consulenza al Consiglio di Stato sulla politica di protezione dei beni culturali
b) la consulenza e la collaborazione ai comuni in materia di tutela dei beni culturali
c) la designazione di uno o piú delegati per l’esame di temi specifici
d) la proposta di assegnazione, a persone di riconosciuta competenza, di mandati di studio o di
allestimento di perizie su temi di particolare importanza o controversi.
2Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.
3Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in
sua assenza, del vicepresidente.
4La segreteria è attribuita all’UBC.

## Art. 38 Ufficio beni culturali {#art_38}

1L’applicazione della Legge spetta all’Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le
competenze che gli sono assegnate dalla Legge e dal Regolamento.
2L’Ufficio si compone di tre servizi:
a) il Servizio inventario;
b) il Servizio monumenti;
c) il Servizio archeologia.

## Art. 39 Entrata in vigore {#art_39}

Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore5 con la sua pubblicazione.
Pubblicato nel BU 2004, 174.
4 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
5 Entrata in vigore: 9 aprile 2004 - BU 2004, 171.
