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title: "Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata"
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provisions: 11
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# Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata

## Art. 1 Contenuto {#art_1}

Il presente decreto regola il prelievo di un’imposta di culto da parte delle Parrocchie
della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e delle Comunità regionali della
Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di
culto.

## Art. 2 Base di calcolo {#art_2}

L’imposta di culto è basata:
a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
b) sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come
pure dei fondi di investimento immobiliare.

## Art. 3 Calcolo dell’imposta {#art_3}

L’imposta di culto è prelevata in percento dell’imposta cantonale ordinaria del
medesimo anno. L’aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall’Assemblea
parrocchiale, rispettivamente dall’Assemblea della Comunità evangelica regionale.

## Art. 4 Modalità di prelievo; rimedi giuridici {#art_4}

Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell’imposta e per i
rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l’imposta comunale. Il Consiglio di Stato
stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell’imposta di culto nel caso in cui i coniugi o i
partner registrati appartengono a chiese nazionali diverse. Nel caso di imponibilità di un solo
coniuge o partner registrato, la quota attribuibile a ogni singolo coniuge o partner registrato
corrisponde al 50% dell’imposta cantonale ordinaria.

## Art. 5 Assoggettamento {#art_5}

All’imposta sono assoggettate tutte le persone iscritte all’inizio dell’anno civile nel
catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale.

## Art. 6 Catalogo tributario {#art_6}

Il catalogo tributario attesta i soggetti all’imposta di culto; ossia:
a) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità
evangelica regionale, appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito
alla Chiesa evangelica riformata, che non avranno dichiarato l’esenzione;
b) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità
evangelica regionale non appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o per adesione
alla Chiesa evangelica riformata, che hanno dichiarato la volontà di assoggettarsi
all’imposta;
c) le persone giuridiche che risultano contribuenti nel comprensorio della Parrocchia cattolica
o della Comunità evangelica regionale in forza delle disposizioni e nelle proporzioni del
1 Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
643.100
riparto intercomunale dell’imposta ordinaria cantonale, se non avranno dichiarato
l’esenzione.
Tenuta e pubblicazione

## Art. 7 del catalogo tributario {#art_7}

1Il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di Chiesa, allestisce e aggiorna
il catalogo tributario. La decisione di iscrizione nel catalogo tributario va intimata per iscritto a
ogni contribuente entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento. Terminata la procedura
di allestimento, il catalogo viene pubblicato per la durata di un mese presso la sede della
Parrocchia, rispettivamente del Consiglio di Chiesa.
2Le cancellerie comunali devono fornire ai Consigli parrocchiali, rispettivamente al Consiglio di
Chiesa, le informazioni necessarie all’allestimento del catalogo tributario, in particolare l’elenco
dei contribuenti assoggettati nel Comune.
Dichiarazione di esenzione

## Art. 8 o di assoggettamento {#art_8}

Le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare, il primo anno entro un mese
dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario, a valere per l’anno stesso, ed
in seguito in ogni tempo, a valere per l’anno civile successivo, l’esenzione dall’imposta,
rispettivamente l’assoggettamento, giusta l’art. 5 attraverso istanza scritta da inoltrare al
Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.

## Art. 9 Applicazione {#art_9}

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
1993.

## Art. 11 Abrogazione {#art_11}

Con l’entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l’art. 273 della
Legge tributaria del 28 settembre 1976 e relativa modifica del 25 febbraio 1992 che rimane in
vigore limitatamente alle imposte di culto dovute per gli anni precedenti il 1993.
Pubblicato nel BU 1992, 417.
