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title: "Regolamento sulle supplenze dei docenti"
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# Regolamento sulle supplenze dei docenti

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e
comunali di ogni ordine e grado.
2Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

## Art. 2 Supplenza interna {#art_2}

1Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non
retribuite ad opera di altri docenti della sede.
2Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

## Art. 3 Criteri di scelta {#art_3}

1Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini
di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di
studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.
2A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in
condizione economica più sfavorita.1
3La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti
nei capoversi precedenti.
4Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.2

## Art. 4 Competenza {#art_4}

1L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le
competenze definite dalle norme per le scuole comunali.
2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali
fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art.
3.3

## Art. 5 Retribuzione {#art_5}

1I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del
seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:
a) 1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione;
b) 1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa
tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli
educatori (scuola media);
c) 1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La
stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali);4
d) 1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con
bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario
B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli
psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di
musica strumentale (scuole medie superiori);5
1 Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
2 Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2004,
162.
3 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
4 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
5 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
406.160
e) 1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor
o master.6
2La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità
per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento
del supplente o di altro motivo.

## Art. 6 Diritto suppletorio e incarico {#art_6}

1Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice
delle obbligazioni.
2...8
3Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge
sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.

## Art. 7 Norme finali {#art_7}

1Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine
e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.
2Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.
Pubblicato nel BU 1996, 59.
6 Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005,
273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.
7 Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.
8 Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2015,
82.
