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title: "Legge sulla videosorveglianza pubblica"
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provisions: 17
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# Legge sulla videosorveglianza pubblica

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini
in relazione alla videosorveglianza pubblica e alle relative elaborazioni di dati personali.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

1La presente legge si applica a enti e istituzioni statali e parastatali cantonali e locali, alle
Chiese e comunità religiose ufficialmente riconosciute dallo Stato e a privati che assumono compiti
di diritto pubblico, qualora attuino la videosorveglianza sul demanio pubblico o su beni amministrativi
per il mantenimento e la promozione della sicurezza e dell’ordine pubblico, per la tutela della
pubblica salute e dell’igiene o per assicurare la logistica.
2Non soggiacciono alla presente legge, in particolare:
a) gli organi di polizia cantonale e comunale che attuano la videosorveglianza pubblica in
applicazione della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) e della legge sulla
collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
b) gli organi di polizia che attuano la videosorveglianza in applicazione della legge sull’ese–
cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2020 (LEPM);
c) gli enti e le istituzioni che attuano la videosorveglianza per scopi diversi da quelli previsti al
capoverso 1.

## Art. 3 Riserva di altre leggi {#art_3}

Per aspetti delle elaborazioni di dati legate alla videosorveglianza pubblica che non sono
disciplinati dalla presente legge, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione.

## Art. 4 Definizioni {#art_4}

Ai sensi della presente legge, i seguenti termini significano:
a) titolare dell’elaborazione: autorità o organo che decide o legifera segnatamente in merito agli
strumenti, agli scopi, all’estensione e alle modalità della sorveglianza pubblica, ai dati elaborati,
alla durata di conservazione e alle misure di sicurezza. Inoltre, è organo che vigila
sull’applicazione della presente legge e che risponde in caso di violazione;
b) mandatario: responsabile dell’elaborazione e del trattamento dei dati su mandato del titolare
dell'elaborazione.
c) videosorveglianza osservativa: attività di vigilare a distanza su un luogo pubblico, per una
visione in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di monitorare
e, se del caso, ripristinare il traffico di autoveicoli;
d) videosorveglianza dissuasiva (o preventiva e repressiva): attività di vigilare a distanza, su un
luogo, un bene amministrativo o un’infrastruttura pubblica, con registrazione e conservazione
dei segnali d’immagine per una durata prestabilita. È finalizzata alla prevenzione di atti illeciti,
di minacce o di turbamenti alla sicurezza o all’ordine pubblico, tramite la posa ben riconoscibile
di videocamere di sorveglianza, nonché alla ricostruzione e al perseguimento di infrazioni
tramite analisi delle immagini successiva alla loro commissione;
e) videosorveglianza invasiva: attività di vigilare in tempo reale, in chiaro, con o senza
registrazione d’immagini, allo scopo di gestire gli accessi di persone o veicoli a beni
amministrativi o a strutture pubbliche.
550.300
Capitolo secondo
Modalità della videosorveglianza

## Art. 5 Videosorveglianza osservativa {#art_5}

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare
in modalità osservativa un luogo accessibile al pubblico, se ciò è idoneo e necessario a garantire la
supervisione e la gestione del traffico ai sensi dell’articolo 4 lettera c.
2È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di
applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato
delle persone.

## Art. 6 Videosorveglianza dissuasiva {#art_6}

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare
in modalità dissuasiva un luogo o un bene amministrativo accessibile al pubblico e conservare le
relative immagini, se ciò è idoneo e necessario a garantire la prevenzione di turbamenti alla
sicurezza o all’ordine pubblico, alla pubblica salute e igiene e a ricostruire, se del caso, le
responsabilità.
2Le immagini possono essere analizzate successivamente a un evento rilevante per la sicurezza o
l’ordine pubblico, la pubblica salute e igiene per la ricostruzione di responsabilità e per il
perseguimento di reati o infrazioni amministrative.
3L'introduzione della videosorveglianza dissuasiva deve essere preceduta da una valutazione
dell'idoneità e dell'efficacia della misura.
4La videosorveglianza dissuasiva non si giustifica, in particolare, quando:
a) gli scopi perseguiti possono essere pienamente raggiunti anche con l’ausilio di misure meno
incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci per il raggiungimento dello scopo;
b) avviene alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, oppure implica la
raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione.
5È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di
applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato
delle persone.

## Art. 7 Videosorveglianza invasiva {#art_7}

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare
in modalità invasiva l’accesso a beni amministrativi pubblici, se ciò è idoneo e necessario a gestire
gli accessi ai sensi dell’articolo 4 lettera e.
2È consentita la registrazione audio ma non l'impiego di applicativi/strumenti per il riconoscimento
automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.
Capitolo terzo
Principi generali

## Art. 8 Finalità {#art_8}

1I dati personali non possono essere utilizzati per scopi che esulano da quelli previsti
dagli articoli 5-7 della presente legge.
2La raccolta indiscriminata di dati (fishing expedition) è vietata. Il trattamento dei dati deve avvenire
nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità chiaramente definite.

## Art. 9 Proporzionalità {#art_9}

1La videosorveglianza deve essere proporzionata, in particolare per quanto riguarda lo
scopo perseguito, gli strumenti utilizzati, le modalità di attuazione, l’estensione territoriale e
temporale e la cerchia di personale abilitato alla gestione e all’accesso agli impianti di
videosorveglianza, ai programmi informatici ivi correlati e alle immagini registrate.
2Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono
schermati da filtri della privacy.
3La proporzionalità della videosorveglianza deve essere valutata prima dell'implementazione e
periodicamente rivalutata.

## Art. 10 Esattezza {#art_10}

Il titolare deve garantire l’esattezza dei dati elaborati, in particolare la correttezza,
l’autenticità, la veridicità e la completezza.
550.300

## Art. 11 Trasparenza {#art_11}

1Il titolare garantisce un’adeguata informazione sulla videosorveglianza, segnatamente
con cartelli indicatori possibilmente prima dell’entrata nel campo di visione delle singole
videocamere e in prossimità delle stesse.
2L’informazione concerne almeno la presenza della videocamera, il titolare e la base legale.
3In caso di videosorveglianza del sedime scolastico, gli allievi e/o i loro rappresentanti legali devono
essere informati in modo adeguato, trasparente e completo anche sulle tempistiche, sui luoghi e
sulle modalità della videosorveglianza.

## Art. 12 Sicurezza dei dati {#art_12}

1I titolari e gli eventuali mandatari devono garantire, sin dalla progettazione di un sistema
di videosorveglianza pubblica, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l’autenticità dei dati
elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative. In particolare, devono proteggere i dati
contro la perdita, l’abuso e il danneggiamento.
2Le misure tecniche e organizzative devono essere adeguate allo stato della tecnica, alla natura e
all’estensione dell’elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità del rischio che
l’elaborazione implica.
3In particolare, devono essere limitati gli accessi alle registrazioni tramite credenziali di accesso
personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato e devono essere giornalizzati gli
accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate a possibili abusi dei dati.
Capitolo quarto
Organizzazione, trasmissione e archiviazione dei dati

## Art. 13 Disposizioni materiali e vigilanza {#art_13}

1Il titolare emana le disposizioni materiali necessarie all’esecuzione della presente legge.
Definisce, in particolare:
a) lo scopo della videosorveglianza;
b) la tipologia di strumenti di videosorveglianza da utilizzare;
c) il mandato di esecuzione della videosorveglianza;
d) i luoghi soggetti a videosorveglianza;
e) le modalità e le condizioni della videosorveglianza;
f) la durata di conservazione dei dati;
g) i diritti di accesso ai dati;
h) le misure di sicurezza.
2Vigila periodicamente sulla corretta applicazione e sul rispetto della presente legge e delle
disposizioni materiali d’esecuzione.

## Art. 14 Trasmissione di dati a terzi {#art_14}

1Di principio, le registrazioni non sono trasmesse a terzi.
2Rimane riservata la collaborazione tra polizie sulla base di specifiche norme di assistenza
amministrativa.
3Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le registrazioni possono essere trasmesse
alle competenti autorità, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di
terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
4Le richieste di accesso e le operazioni di elaborazione dei dati devono essere tracciabili e conformi
alle disposizioni applicabili.

## Art. 15 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati {#art_15}

1Le registrazioni sono conservate fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze
di utilizzazione e che, pertanto, siano necessarie per gli scopi per i quali sono state lecitamente
raccolte o elaborate.
2Rimane riservata la conservazione da parte del titolare di una copia delle registrazioni in caso di
procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.
3Al termine del periodo di conservazione, i dati devono essere cancellati in modo automatico e
definitivo tramite sistemi idonei a garantirne l'irrecuperabilità.

## Art. 16 Disposizioni penali {#art_16}

Le infrazioni sono perseguite secondo il diritto penale federale applicabile.
Capitolo quinto
550.300
Disposizioni finali

## Art. 17 Entrata in vigore {#art_17}

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore1.
Pubblicata nel BU 2026, 119.
1 Entrata in vigore: 1° luglio 2026 - BU 2026, 119.
