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title: "Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali"
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# Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali

## Art. 1 Istituzione e compiti {#art_1}

1Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).
2Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la
Divisione della formazione professionale e si occupa:
a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;
b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento
riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;
c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di
seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;
d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e
grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk»
per istituti e docenti;
e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti
e gli esperti di materia;
f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali
didattici e RDA;
g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri
scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione
necessaria e sorvegliandone l’operato;
h) di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di
supporti multimediali;
i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;
j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in
collaborazione con il Centro sistemi informativi;
k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware
e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;
l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

## Art. 2 Organizzazione {#art_2}

1Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:
a) servizi di documentazione e attività culturali;
b) risorse digitali per l’apprendimento;
c) servizi web e multimediali;
d) servizi informatici.
2Il direttore del CERDD:
a) ne dirige e coordina l’attività;
b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili
agli scopi del centro;
c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

## Art. 3 Sede e sottosede {#art_3}

La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.

## Art. 4 Collaborazione {#art_4}

1Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della
formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il
400.160
Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi
informativi e la Sezione della logistica.
2Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come
esposizioni, conferenze o seminari.

## Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria1 {#art_5}

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come
segue:
a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;
b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

## Art. 6 Entrata in vigore3 {#art_6}

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014, 505.
1 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
2 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
3 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
