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title: "Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese"
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provisions: 16
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# Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese

## Art. 1 (art. 6 cpv. 2 LAET) {#art_1}

Nell’ambito dell’esercizio dell’alta vigilanza sull’Azienda elettrica ticinese (in seguito:
AET) da parte del Gran Consiglio è istituita una commissione di controllo denominata «Commissione
del controllo del mandato pubblico dell’AET» (in seguito: Commissione).

## Art. 2 {#art_2}

1La Commissione designa, all’inizio del suo mandato, un presidente, un vicepresidente
e un segretario.
2Il presidente, il vicepresidente ed il segretario formano l’Ufficio presidenziale.

## Art. 3 {#art_3}

1Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’astensione dal voto non è ammessa. In caso di parità decide il voto del presidente o, in sua
assenza, quello del vicepresidente.
2La Commissione allestisce un verbale delle sedute e un protocollo delle decisioni, che vengono
conservati in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati. Copia del verbale viene trasmesso
unicamente ai membri della Commissione.

## Art. 4 {#art_4}

1I membri sono rieleggibili.
2La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell’energia.1
3La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di
amministrazione dell’AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione,
distribuzione e commercio di energia.
4I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e sulle
deliberazioni.

## Art. 5 {#art_5}

La Commissione svolge i compiti previsti dalla legge, secondo la procedura fissata nel
presente regolamento.

## Art. 6 {#art_6}

1Per singoli oggetti, la Commissione può coinvolgere l’intera Commissione speciale
dell’energia2, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interessi.
2In tal caso, anche i membri della Commissione speciale dell’energia3 sono sottoposti alle condizioni
e agli obblighi previsti dall’art. 6 cpv. 3 LAET.

## Art. 7 {#art_7}

I documenti e le informazioni acquisiti dalla Commissione sottostanno al principio della
riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale. Essi non possono essere trasmessi o
divulgati a terzi.

## Art. 8 {#art_8}

La Commissione speciale dell’energia4, sentito il Consiglio di Stato, decide circa
l’informazione da trasmettere al Gran Consiglio.

## Art. 9 {#art_9}

Le indennità dei membri della Commissione sono stabilite secondo le norme vigenti per
le Commissioni del Gran Consiglio.
Copertura per la responsabilità civile professionale
1 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
2 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
3 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
4 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
743.110

## Art. 10 (art. 17 cpv. 3 LAET) {#art_10}

Per la responsabilità civile professionale dei membri del Consiglio di amministrazione,
AET provvede a un’adeguata copertura assicurativa (minimo 10 milioni di franchi).
Esonero dalle imposte; compenso e riparto

## Art. 11 (art. 19 LAET) {#art_11}

Dall’indennità a titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti
assunti o costruiti dall’azienda, fissata a franchi 13,60 per anno e per kW lordo dalla LAET, è dedotta
in primo luogo la somma necessaria a corrispondere un’indennità di franchi 5.- per testa di
popolazione residente nei Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di fr. 8750.–.

## Art. 12 {#art_12}

La somma da ripartire ai sensi dell’art. 11 non può essere superiore alla metà
dell’indennità a titolo di compenso disponibile. Qualora la superi, sono decurtati in primo luogo e
proporzionalmente gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune e, per la rimanenza, i
minimi medesimi.

## Art. 13 {#art_13}

Nel caso di impianti sovrastanti l’uno all’altro e appartenenti a diverse aziende, l’indennità
corrisposta per testa di popolazione residente è decurtata degli importi provenienti da terzi in modo
da non superare complessivamente i franchi 5.- per abitante ed il massimo di fr. 8750.–. L’indennità
non distribuita a questo titolo, viene aggiunta alla porzione residua per l’ulteriore riparto.

## Art. 14 {#art_14}

L’indennità a titolo di compenso residua è assegnata per il 50%, in ragione delle stime
ufficiali. L’ulteriore 50% è attribuita:
– per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in
proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua
nelle giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
– per il 40% ai medesimi Comuni, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma delle
singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate per i
rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.

## Art. 15 Disposizioni abrogative {#art_15}

Il regolamento della commissione del controllo del mandato pubblico dell’AET del 4
settembre 2007 e il regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda elettrica ticinese del 29 aprile 2014 sono abrogati.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.5
Pubblicato nel BU 2016, 508.
5 Entrata in vigore: 9 dicembre 2016 - BU 2016, 508.
