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title: "Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale"
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# Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale

## Art. 1 {#art_1}

Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è subordinato direttamente al Consiglio di
Stato ed attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

## Art. 2 {#art_2}

1Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato istruisce il ricorso e assume le prove ai
sensi degli articoli 25 e 81 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e
allestisce i progetti di decisione sui ricorsi:
a) inoltrati al Consiglio di Stato contro le decisioni dei Dipartimenti, dei loro servizi e di quelli
direttamente sottoposti al Consiglio di Stato (ricorsi gerarchici);
b) inoltrati contro le risoluzioni degli enti autonomi di diritto pubblico (comuni, patriziati, consorzi
e altri enti).2
2Fanno eccezione i ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, che sono trattati
dal Dipartimento del territorio.
3Nel caso di ricorso, in particolare gerarchico, i Dipartimenti o le sue Unità subordinate si
esprimono nei confronti del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato esclusivamente in sede di
istruttoria.

## Art. 3 {#art_3}

Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato risponde del suo operato unicamente al
Collegio governativo.

## Art. 4 {#art_4}

1I singoli membri del Consiglio di Stato si astengono dal chiedere o fornire informazioni
che esulino da comunicazioni di natura procedurale attinenti alla litispendenza, relativamente ai
ricorsi affidati per istruttoria al Servizio dei ricorsi. Tale principio vale pure per i rispettivi
collaboratori.
2Le richieste di informazione vanno trasmesse per evasione solo alla Direzione del Servizio dei
ricorsi. Esse vengono annotate nel singolo incarto.
3Il Servizio dei ricorsi, ed in particolare il giurista incaricato dell’istruttoria, si astiene dal fornire
informazioni sul caso in esame che esulino dalle esigenze di carattere istruttorio e limitatamente
alle parti in causa.

## Art. 5 {#art_5}

1I progetti di decisione sono trasmessi al Consiglio di Stato, per la più prossima seduta,
con l’elenco deleghe tramite il Cancelliere dello Stato.
2I progetti di decisione che propongono un cambiamento di giurisprudenza o prassi,
rispettivamente che coinvolgono personalmente Consiglieri di Stato o funzionari vanno
espressamente menzionati nel sopraccitato elenco.

## Art. 6 {#art_6}

1I progetti di decisione ed i relativi incarti possono essere ritirati e presi in esame dal
Consigliere di Stato che ne fa richiesta, per esame e valutazione, soltanto all’atto della
presentazione nell’elenco deleghe, con relativa menzione su tale documento; il Servizio dei ricorsi
ripropone al Consiglio di Stato, con specifica annotazione nell’elenco deleghe, il progetto di
decisione ritirato, nella sua versione originaria, entro un mese dal suo ritiro.
2Il Collegio governativo alla più prossima seduta, su richiesta del Consigliere di Stato che ha
ritirato un progetto, può chiedere al Servizio dei ricorsi di procedere ad ulteriori atti istruttori,
accertamenti o alla presentazione di modifiche sia nei considerandi che nel dispositivo nel caso in
1 Ingresso modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.
2 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.
172.230
cui ciò sia giuridicamente sostenibile; in tali casi il Governo ritorna il progetto al Servizio dei ricorsi,
impartendogli specifiche direttive scritte.
3Alla più prossima seduta esso ripropone il progetto dopo approfondimento, segnalando eventuali
modifiche con specifica annotazione nell’elenco deleghe.

## Art. 7 {#art_7}

1Nei casi di ricorsi gerarchici contro decisioni adottate e firmate da un membro del
Governo nella sua veste di Direttore di Dipartimento, il Consigliere di Stato interessato può
esprimersi nella fase istruttoria nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ma deve astenersi
dalla deliberazione del Collegio; tale obbligo non esiste nel caso di ricorsi contro decisioni di Unità
amministrative subordinate, per le quali il Direttore di Dipartimento non ha avuto modo di
pronunciarsi direttamente.
2Il Consigliere di Stato interessato personalmente ad un ricorso indirizzato al Collegio governativo
segnala immediatamente il caso al Servizio dei ricorsi e viceversa, astenendosi dal formulare
osservazioni e dal deliberare nel Collegio.
3Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in sede di presentazione del progetto di decisione al
Consiglio di Stato, menziona i casi sopraccitati nei considerandi della sentenza e li segnala
nell’elenco deleghe quale astensione.
4I casi sopradescritti vengono annotati nel protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Stato.

## Art. 8 {#art_8}

1Le comunicazioni relative a sentenze emanate dal Consiglio di Stato in veste di
Autorità giudiziaria sono riservate ai destinatari della decisione nell’ambito della procedura di
intimazione.
2L’informazione ai media viene stabilita di volta in volta se l’interesse generale o la particolarità
della fattispecie lo richiedono. La stessa deve comunque avvenire ad intimazione effettuata.

## Art. 9 {#art_9}

Il presente regolamento abroga il DE che modifica l’aggregazione del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato del 25 marzo 1992, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 260.
