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title: "Legge sulle strade"
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# Legge sulle strade

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.
2I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.
3Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.2

## Art. 2 Definizione {#art_2}

1Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza
motore o dei pedoni.
2Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.
3Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà,
possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.
4…3

## Art. 3 Delimitazione delle strade {#art_3}

1Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a
un’adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi
di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature
per l’esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione
delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente
pretendere che il confinante le utilizzi.
2Sono inoltre considerate strade pubbliche le attrezzature d’importanza cantonale o regionale
destinate al traffico veicolare, quali i posteggi d’interscambio, i terminali bus, i centri di manutenzione
e di polizia, i posti doganali e i centri per il traffico pesante.
Attribuzioni generali

## Art. 4 a) strade cantonali5 {#art_4}

1Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade
d’importanza generale, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano
i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento
dell’abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale.
2Il Cantone può delegare ai comuni o ad altri enti pubblici, con il loro accordo, determinati compiti
cantonali.
b) strade locali7
1 Legge modificata e riordinata dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 436. Vedi inoltre il
messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 e il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361. Precedenti modifiche: vedi note
in calce alla legge.
2 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
3 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
4 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
5 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
6 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
7 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

## Art. 5 {#art_5}

1I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione, alla sistemazione e alla
manutenzione delle altre strade, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che
garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l’insieme dei fondi.
2Il Cantone può sostituirsi ai comuni o agli altri enti locali nell’adempimento dei loro compiti.
Catasto delle strade
Art. 5a9 1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto delle strade cantonali.
2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto di strada
cantonale.
3Esso è pubblico e ha soltanto un valore informativo.

## Art. 6 Concezione delle strade {#art_6}

1Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri
economici e ambientali.11
2Devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone e
dei beni, curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico
e le cause di molestia per l’ambiente.
3Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi
pubblici adiacenti, nonché tenere conto dei principi che favoriscono la permeabilità del suolo, la
ritenzione e il riutilizzo dell’acqua, la biodiversità e il contenimento delle isole di calore.12
4Dev’essere verificata la compatibilità con le esigenze della protezione dell’ambiente, contemperate
con interessi contrastanti come l’impiego economico della proprietà privata.
5Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le norme tecniche emanate da enti intercantonali o da
associazioni professionali.
6Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola devono
essere favoriti i provvedimenti atti a migliorare la mobilità lenta.
Distanza dalle strade
Art. 6a13 1Le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono
indicate nei piani regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, riservate le norme
speciali applicabili all’interno dei nuclei, per le strade cantonali tali linee sono fissate a quattro metri
dal ciglio.
2Qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti
devono essere realizzati ad almeno quattro metri dal ciglio.
3Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici possono autorizzare a titolo precario la realizzazione di
nuovi edifici o impianti oppure la loro trasformazione a distanze inferiori qualora non vi si oppongano
interessi pubblici e segnatamente nel caso in cui la sicurezza stradale non ne risulti pregiudicata.
4L’autorizzazione a titolo precario è di regola rilasciata in modo coordinato con la licenza edilizia e
può essere menzionata nel registro fondiario a cura dell’ente pubblico.
Capitolo II
Pianificazione delle strade

## Art. 7 Strade cantonali14 {#art_7}

1Il piano cantonale dei trasporti previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e
finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è lo strumento per
promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia stradale.
2Il progetto stradale previsto all’art. 10 deve essere allestito ed attuato secondo la pianificazione di
cui al cpv. 1.
Strade locali16
8 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
9 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
10 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
11 Cpv. modficato dalla L 23.3.2026; in vigore dal 29.5.2026 - BU 2026, 165.
12 Cpv. modficato dalla L 23.3.2026; in vigore dal 29.5.2026 - BU 2026, 165.
13 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
14 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
15 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
16 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

## Art. 8 {#art_8}

I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del Piano
regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei
comuni vicini.
Informazione e partecipazione
Art. 8a18 1Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano
un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.
2Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti
della funzione di una strada già pianificata.
Capitolo III
Costruzioni delle strade
A. Strade cantonali

## Art. 9 Competenze {#art_9}

1La costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.
2Ai comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la
pubblicazione e la realizzazione di opere stradali cantonali. Per queste opere è applicabile la
procedura di progetto stradale comunale di cui agli art. 30 e seguenti.

## Art. 10 Progetto stradale {#art_10}

1Il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade
cantonali.
2Il progetto stradale indica:
a) il tracciato delle strade, l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste,
principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi;
b) le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni;
c) le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall’art. 3.
3Il progetto stradale è allestito dal Dipartimento con la collaborazione dei comuni interessati. Esso
è coordinato con il progetto della relativa segnaletica.

## Art. 11 Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale {#art_11}

La disponibilità dell’area stradale può essere salvaguardata mediante le misure di
salvaguardia della pianificazione previste dalla LST.
Zona di riserva stradale
Art. 11a22 1Il Consiglio di Stato può destinare a strada le superfici necessarie per la futura
realizzazione di opere stradali tramite lo strumento del piano di utilizzazione cantonale ai sensi degli
art. 44 e seguenti LST.
2La zona di riserva stradale ha l’effetto di riservare definitivamente le superfici necessarie senza
conferire all’opera pubblica utilità.
Finanziamento

## Art. 12 a) principio {#art_12}

Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade
cantonali con mezzi propri, contributi singoli e globali della Confederazione, contributi dei Comuni e
contributi di miglioria.
b) contributo dei Comuni
17 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
18 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
19 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
20 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
21 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2011, 542.
22 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
23 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

## Art. 13 {#art_13}

1I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro
un vantaggio, come il miglioramento della viabilità, la soppressione o la riduzione delle immissioni,
la sicurezza della circolazione locale e la possibilità di una migliore utilizzazione dei fondi.
2Nello stabilire il contributo si deve tenere conto del vantaggio e della capacità economica del
Comune.24
3L’ammontare del contributo comunale non può superare il 50% della spesa, dedotti eventuali
sussidi federali.
4Il contributo è dovuto di regola a opera ultimata, sulla scorta della liquidazione finale approvata dal
Consiglio di Stato.
5Quando l’ammontare è di una certa importanza possono essere chiesti acconti, calcolati sulla
scorta del preventivo o di liquidazioni provvisorie.
c) contributi di miglioria
Art. 13a25 1Nel caso in cui una nuova opera procuri dei vantaggi particolari il Cantone è tenuto a
prelevare contributi di miglioria conformemente alla legge sui contributi di miglioria del 24 aprile
1990.
2Costituiscono segnatamente dei vantaggi particolari:
a) la realizzazione di accessi a fondi privati;
b) la costruzione di rotonde e altre sistemazioni stradali che favoriscono l’accesso ai fondi di terzi
o che sono necessarie per rendere compatibile il traffico generato dalle opere di terzi con quello
delle strade cantonali.
3La procedura di approvazione della convenzione prevista dall’art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi
di miglioria non è applicabile.

## Art. 14 d) ricorsi {#art_14}

1Il Dipartimento notifica ai Comuni interessati il piano di riparto delle spese unitamente
al progetto stradale e agli altri atti.
2Contro il piano di riparto delle spese i Comuni possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione
all’autorità competente secondo l’art. 15.

## Art. 15 e) stanziamento dei crediti ed evasione dei ricorsi {#art_15}

1Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di
finanziamento. La richiesta di credito deve essere accompagnata dal progetto stradale.
2Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi
ricorsi dei comuni.26
Procedura d’approvazione del progetto stradale: avvio e diritto applicabile

## Art. 16 {#art_16}

1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio
alla procedura d’approvazione del progetto stradale.
2La procedura d’approvazione del progetto stradale è retta dalle disposizioni della presente legge
e, in subordine, da quelle della legge di espropriazione (Lespr).
3Nel caso di progetti per cui è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente, per le modalità
ed i termini di pubblicazione, opposizione e ricorso valgono le disposizioni della relativa legislazione
federale e cantonale.
1. Procedura ordinaria

## Art. 17 a) esame preliminare {#art_17}

1Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale, accompagnato da:
a) una relazione sull’opera;
b) un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e l’eventuale
rettifica dei confini;
c) una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno
di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la
superficie oggetto dell’espropriazione;
d) le offerte d’indennità;
e) il programma di realizzazione.
24 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
25 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
26 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
2Il Consiglio di Stato esamina se la documentazione è completa e se è allestita secondo le
prescrizioni.

## Art. 18 b) pubblicazione {#art_18}

1Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio di Stato, il Dipartimento pubblica il progetto
stradale presso le cancellerie dei comuni, dove è previsto d’eseguire l’opera, per 30 giorni, durante
i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza.27
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate
sul terreno con picchetti e modine.
3Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel
quale si rendono noti:
a) la pubblicazione del progetto stradale, l’elenco degli atti esposti e il periodo d’esposizione;
b) la diffida agli interessati a notificare per iscritto al Consiglio di Stato, entro il termine
d’esposizione:
aa) le opposizioni all’espropriazione;
bb) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;
cc)le domande d’ampliamento dell’espropriazione;
dd) le pretese d’indennità.
L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr, citandone il testo.
4La pubblicazione del progetto stradale ha gli effetti del bando d’espropriazione giusta gli art. 33 s.
Lespr.

## Art. 19 c) avviso personale {#art_19}

1Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere
intimata la diffida di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b), unitamente ad un estratto della tabella
d’espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario.
2Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le
notificazioni decorre dall’intimazione dell’avviso.

## Art. 20 d) opposizioni {#art_20}

1Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al progetto stradale presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare
opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che
esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell’ambiente, del
paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
4Il diritto d’opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio.

## Art. 21 e) domande di natura espropriativa {#art_21}

1Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto
d’espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei piani, d’ampliamento
dell’espropriazione e d’indennità.
2È riservata la facoltà di inoltrare al Consiglio di Stato domande tardive giusta gli art. 31 e 32 Lespr.

## Art. 22 f) esperimento di conciliazione {#art_22}

Il Consiglio di Stato può sempre convocare gli interessati per un esperimento di
conciliazione.

## Art. 23 g) approvazione del progetto stradale {#art_23}

1Il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.
2Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione
globale del progetto.
2. Procedura semplificata

## Art. 24 {#art_24}

1La procedura semplificata di approvazione del progetto stradale è applicata a:
27 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
28 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
a) progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati
chiaramente individuabili;
b) costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non
lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla
pianificazione del territorio e sull’ambiente e sul paesaggio;
c) costruzioni e impianti che saranno rimossi entro tre anni al più tardi;
d) casi di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione del progetto stradale che concernono
pochi interessati chiaramente individuabili.
2In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
3Il progetto stradale non è pubblicato né depositato pubblicamente. Il Dipartimento può ordinare il
picchettamento e la modinatura.
4Il Dipartimento notifica il progetto stradale ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non
abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel contempo esso pubblica sul Foglio
ufficiale e all’albo comunale un avviso contenente una descrizione dell’opera, l’intenzione di
realizzarla tramite procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare
opposizione.
5In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell’avviso, il
Dipartimento approva il progetto stradale mediante una decisione immediatamente esecutiva.
6Negli altri casi esso trasmette l’incarto al Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva
il progetto stradale.
7Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
3. Ricorso

## Art. 25 {#art_25}

La decisione di approvazione del progetto stradale e le altre decisioni del Consiglio di
Stato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30
giorni. Il Tribunale decide con piena cognizione. Per il resto valgono le norme della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
4. Acquisto del terreno

## Art. 26 {#art_26}

1Quando l’acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del
progetto stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura
d’approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d’espropriazione ai sensi della Lespr.
Vengono discusse soltanto le pretese annunciate, riservato l’art. 32 Lespr.
2Il Dipartimento trasmette al Tribunale d’espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi
toccati dall’espropriazione, la tabella d’espropriazione e le pretese annunciate.
3Il Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della
decisione d’approvazione del progetto stradale esecutiva. Si presume che, senza l’anticipata
immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si
applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.30
4Se è in corso un raggruppamento, lo Stato può chiedere l’attribuzione dei terreni necessari per
l’esecuzione di tutte le opere previste dal piano direttore nel quadro della procedura prevista dall’art.
22 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.
Altri oneri comunali

## Art. 27 a) immissione acque nelle canalizzazioni {#art_27}

I comuni e gli altri enti pubblici devono tollerare nelle loro canalizzazioni lo scolo delle
acque delle strade cantonali nella misura in cui le canalizzazioni esistenti lo permettono;
l’immissione è esente da tasse.

## Art. 28 b) impianti di illuminazione {#art_28}

1All’interno delle zone edificabili l’illuminazione delle strade è di regola compito dei
Comuni.
2Il Cantone esegue gli impianti nell’interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone
edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni.
Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici
29 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
30 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
31 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

## Art. 29 {#art_29}

1Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di
moderazione del traffico, di sopra e sottopassi e l’impianto di segnali luminosi eseguiti dai Comuni
sulle strade cantonali, fino ad un massimo del 50%, quando queste opere giovano in maniera
rilevante alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
2La percentuale sussidiabile è determinata in funzione del vantaggio, dell’importanza dell’opera,
della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
3L’ammontare del credito disponibile per tali sussidi è stabilito dal Gran Consiglio in sede di
preventivo.
B. Strade comunali

## Art. 30 Progetto stradale comunale {#art_30}

1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio dà avvio alla
procedura d’approvazione del progetto stradale comunale.
2Il progetto stradale comunale indica quanto previsto all’art. 10 cpv. 2 lett. a) e b).
3Esso deve essere corredato dagli atti elencati all’art. 17 cpv. 1.
Procedura

## Art. 31 a) principio {#art_31}

1Oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35, si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2
e 3 e da 18 a 26.
2Il Municipio sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro
attribuite dagli art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b), 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima frase e
cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2.

## Art. 32 b) pubblicazione {#art_32}

1Il Municipio pubblica il progetto stradale comunale presso la cancelleria comunale per
30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza. Gli atti sono pure
inviati al Dipartimento.33
2Le richieste di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b) devono essere notificate al Municipio.

## Art. 33 c) opposizioni {#art_33}

1Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani
regolatori, ed in particolare sulla pubblica utilità.
2Al Dipartimento è riconosciuta la facoltà di formulare opposizione. Si applica per analogia l’art. 7
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3Per l’esame del progetto stradale comunale il Dipartimento può prelevare una tassa amministrativa
da un minimo di fr. 100.– ad un massimo di fr. 1000.– qualora necessitino delle verifiche o degli
approfondimenti particolari.

## Art. 34 d) approvazione del progetto stradale comunale {#art_34}

Il Municipio approva il progetto stradale comunale e decide simultaneamente sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.

## Art. 35 e) ricorso {#art_35}

1Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni
del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
il termine di trenta giorni.
3Il Dipartimento ha facoltà di ricorso.

## Art. 36 Migliorie {#art_36}

1Le migliorie non necessitano di base pianificatoria e possono essere attuate
direttamente tramite un progetto stradale comunale.
32 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
33 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
34 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2009, 79.
35 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
36 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
2Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e
protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e della funzione
della strada.
C. Altre strade37
Art. 36a38 Nella misura in cui il contenuto e l’approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o
aperte al pubblico non sono regolati da leggi speciali è applicabile per analogia la procedura stabilita
dagli articoli 30 e seguenti.
Capitolo IV
Manutenzione delle strade
Manutenzione

## Art. 37 a) criteri {#art_37}

1Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti,
tenuto conto della loro destinazione.
2La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni
cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo.

## Art. 38 b) oneri {#art_38}

1La manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico incombe al proprietario,
salvo disposizione o patto contrario.
2Se un trasporto provoca un’usura anormale della strada, il proprietario può chiedere a chi
l’organizza o lo esegue la copertura delle spese di riparazione. Egli può pure chiedere, se del caso,
la copertura delle spese di pulizia.
3I Comuni possono, in via eccezionale, obbligare i privati a contribuire alla manutenzione di strade
e sentieri comunali che non adempiono a scopi d’interesse generale; questi oneri possono in
particolare essere stabiliti dai piani regolatori.

## Art. 39 c) oneri speciali dei Comuni {#art_39}

1Delle strade cantonali situate all’interno delle zone edificabili i Comuni devono
provvedere:
– alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi
pedonali, compreso il servizio invernale;
– all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di
segnaletica luminosa;
– alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
– alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di
trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
– alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
2I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati
sulle strade cantonali.
3Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e
segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili
e/o nelle zone urbane.

## Art. 40 Rapporti con il trasporto pubblico40 {#art_40}

I comuni e gli altri enti pubblici informano preventivamente e concordano con il
Dipartimento e l’impresa di trasporto interessata gli eventuali interventi suscettibili di ostacolare o
rendere disagevole il passaggio di veicoli addetti al servizio di trasporto pubblico.
Capitolo V
Trasferimento e abbandono di strade
Trasferimento
37 Lett. introdotta dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
38 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
39 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
40 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
41 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

## Art. 41 a) coattivo {#art_41}

1Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche
necessarie per l’adempimento di compiti di portata generale, come pure il trasferimento ai Comuni
di strade pubbliche che hanno prevalentemente interesse per il traffico locale.
2Le condizioni sono stabilite dal decreto legislativo.

## Art. 42 b) volontario {#art_42}

1Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta
d’importanza cantonale.42
2La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio.
3Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere
adeguati sussidi, sia per lavori di miglioria che di manutenzione.

## Art. 43 Abbandono {#art_43}

1Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono.
2La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali.
3Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla
pubblicazione, che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a
favore delle persone che assicurano l’uso pubblico della strada. In questo caso la cessione avviene
di regola a titolo gratuito.43
4Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far
parte dei beni patrimoniali del Cantone. In tale evenienza, salvo disposizione contraria del
Dipartimento, essa è chiusa al pubblico.44
Capitolo Va
Percorsi ciclabili45
Pianificazione
Art. 43a46 1Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale
tramite il Piano cantonale dei trasporti previsto dall’art. 7.
2I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali.
Attuazione
Art. 43b47 1Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee.
Qualora queste strade appartengano a terzi, l’ente pubblico competente è tenuto a raccogliere
preventivamente l’accordo dei proprietari e, nella misura in cui le stesse non fossero aperte al
pubblico, acquisire i diritti d’uso necessari.
2L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto
federale oppure dalle norme tecniche emanate da associazioni professionali e dichiarate vincolanti
dal Consiglio di Stato. La posa della segnaletica di direzione è in ogni caso approvata dal Consiglio
di Stato.
3Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente
provvede alla realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie ciclabili e simili) e
ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura stabilita da questa legge.
4I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità
cantonale può, previo accordo, delegare questo compito ai comuni oppure ad altri enti di diritto
pubblico o privato. Per il finanziamento di questi percorsi fanno stato gli art. 12, 13, 14 e 15.
5I comuni attuano a loro spese i percorsi locali.
Manutenzione
Art. 43c48 1La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore
delle opere secondo criteri tecnici ed economici progrediti, assicurare la piena capacità di transito
nonché la massima sicurezza per il ciclista nel rispetto anche dell’ambiente circostante.
42 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
43 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
44 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
45 Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
46 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
47 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
48 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2Essa comprende, oltre agli interventi elencati all’art. 37 capoverso 2, pure la manutenzione della
segnaletica e dell’illuminazione.
3I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati
sulle strade cantonali all’esterno delle zone edificabili, la cui manutenzione è di competenza del
Cantone.
4Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati all’esterno
delle zone edificabili e che non fanno capo alle strade cantonali, il Cantone versa ai comuni
interessati dei contributi determinati in funzione della tipologia degli interventi necessari per
assicurare gli standard di cui al capoverso 1.
Catasto dei percorsi ciclabili
Art. 43d49 1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I
comuni forniscono le informazioni relative ai percorsi da loro attuati.
2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la
segnaletica.
Capitolo VI
Norme di polizia
Uso delle strade

## Art. 44 a) a scopo di circolazione {#art_44}

1L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla
legislazione federale sulla circolazione stradale.
2Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade
cantonali, riservato il diritto federale.50
3I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo
quanto previsto dalla legge organica comunale o da altre leggi cantonali.

## Art. 45 b) per altri bisogni {#art_45}

1L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito,
previo ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla
destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.
2Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione:
a) la realizzazione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione dell’accesso a fondi privati;
b) il deposito, anche temporaneo, di materiale;
c) l’immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
d) la posa di condotte aeree o sotterranee;
e) l’occupazione con aree di cantiere;
f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;
g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.
3Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di
sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di
fornire in ogni momento le informazioni sull’ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella
forma e secondo le modalità definite nel regolamento.
4Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la
concessione, o anche revocarle, senza che l’avente diritto possa pretendere un’indennità qualsiasi.
5Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti
comunali.
6Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali
fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.
Chiusure di strade

## Art. 46 a) nel periodo invernale {#art_46}

1Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse
nel periodo invernale, dandone comunicazione pubblica; la decisione è definitiva.52
49 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
50 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
51 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
52 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia
negli albi comunali.
3La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico.
4Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto
generale di circolazione».

## Art. 47 b) per lavori {#art_47}

Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è
indispensabile per l’esecuzione di lavori.
c) per altri motivi
Art. 47a53 1La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è
subordinata all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei
competenti servizi cantonali.
3In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazione stradale.

## Art. 48 Accessi {#art_48}

1La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione
della strada e con la sicurezza del traffico.
2Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella
gerarchicamente inferiore.
3Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della
sicurezza e della fluidità del traffico.
4Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della
stessa può esigere dal proprietario la sua modifica o, qualora esistano altre possibilità di accesso,
la sua chiusura.54

## Art. 49 Scavi, edifici e impianti55 {#art_49}

1Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la
strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio
agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo, segnatamente tramite l’immissione
o lo scolo di acque.
2Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione.
3Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non
compromettere la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina
devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire
direttamente quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non agisca con
la necessaria sollecitudine.

## Art. 50 Ostacoli alla circolazione57 {#art_50}

1Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è
vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a
dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla
sicurezza della circolazione.
2Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla circolazione.
Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.
3Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo
privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente.
Art. 51-52 …59
Centri commerciali
53 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
54 Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
55 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
56 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
57 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
58 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
59 Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

## Art. 53 {#art_53}

1La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di
almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le
seguenti condizioni:
a) la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto
segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova
costruzione in particolare;
b) la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico;
c) il numero dei posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione;
d) il proprietario assume le spese per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture necessarie
per l’allacciamento del centro, in particolare per l’adattamento della rete stradale interessata;
gli oneri sono stabiliti nel permesso di costruzione o in una decisione preliminare separata,
oppure in una speciale convenzione.
2Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono
applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi.
Capitolo VII
Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici60

## Art. 54 Vigilanza61 {#art_54}

1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge.
2In caso di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituirsi alle
competenze del Comune.
3Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale.
Contravvenzioni
Art. 54a63 1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi.
2Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la
legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
3Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale.

## Art. 55 Ricorsi {#art_55}

1Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è dato
ricorso al Consiglio di Stato.
2-3…64
Capitolo VIII65
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 56 Progetto stradale66 {#art_56}

La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali
approvati. Nell’ambito del progetto stradale non sono ammesse opposizioni al principio
dell’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione di piani generali pubblicati dopo la
modifica legislativa in vigore dal 15 marzo 1995.

## Art. 57 {#art_57}

…67

## Art. 58 Entrata in vigore {#art_58}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
60 Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
61 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
62 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
63 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
64 Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
65 Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
66 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
67 Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2006,
575.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.68
Pubblicata nel BU 1983, 133.
68 Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1°
gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 384; 1994, 98 - 317; 1995, 159;
1997, 185; 2003, 156.
