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title: "Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona"
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# Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

## Art. 1 {#art_1}

Il terreno contornante i castelli di Bellinzona e adiacente alle mura, alle torri, ecc. da
qualunque lato, è dichiarato zona di protezione, nel senso che, entro i limiti della zona stessa,
nessuno potrà eseguire costruzioni le quali, a giudizio delle autorità competenti, possano
danneggiare l’aspetto, diminuire la luce od in qualsiasi altro modo offendere la dignità e la bellezza
dei monumenti suddetti.

## Art. 2 {#art_2}

La larghezza della zona di protezione nei suoi singoli tratti sarà determinata dal Consiglio
di Stato dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della
commissione cantonale dei monumenti. Ne sarà data quindi comunicazione al municipio di
Bellinzona ed agli interessati e ne sarà eseguito un rilievo grafico, una copia del quale dovrà essere

## Art. 3 conservata presso l’ufficio tecnico della città di Bellinzona.1 {#art_3}

Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricostruzione, d’innalzamento, ecc., entro i limiti
della zona, dovrà essere previamente sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà,
su proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione dei
monumenti.

## Art. 4 {#art_4}

È vietato così ai privati come al comune ed a qualsiasi altro ente di fissare sui castelli,
sulle torri e sulle mura antenne per sostegno d’impianti elettrici ed ogni altra opera, di qualsiasi
genere, anche se di carattere provvisorio. Gl’impianti ora esistenti dovranno essere rimossi entro il
corrente anno.

## Art. 5 {#art_5}

Nessuna piantagione d’alberi d’alto fusto potrà essere fatta entro i limiti della zona senza
il consenso del Consiglio di Stato, il quale avrà in ogni tempo la facoltà di ordinare che gli alberi
dannosi all’integrità od all’aspetto delle opere suddette siano moderati o tolti.

## Art. 6 {#art_6}

Appena esaurita la revisione dei precarii, tutte le costruzioni addossate alle mura o ai
castelli che non risultassero giustificate da sufficienti diritti dovranno essere rimosse.

## Art. 7 {#art_7}

Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità, i ricorsi, valgono le disposizioni
della legge 15 aprile 19462 e del regolamento 7 gennaio 19473.

## Art. 8 {#art_8}

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU il 21 maggio 1926.
1 Il 19.XI.1927 il Consiglio di Stato decreta:
2 Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 1946, 43 e BU
1947, 13.
3 Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 1946, 43 e BU
1947, 13.
