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title: "Regolamento sul sostegno alla cultura"
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# Regolamento sul sostegno alla cultura

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’applicazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (LCult) e del presente
regolamento e può emanare delle direttive specifiche.

## Art. 2 Istituti e programmi culturali {#art_2}

1Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono:
a) l’Archivio di Stato;
b) le Biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese;
c) il Centro di dialettologia e di etnografia;
d) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst;
e) il Museo cantonale di Storia naturale;
f) il Parco botanico delle Isole di Brissago.
2Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono:
a) l’Orchestra della Svizzera italiana;
b) il Locarno Film Festival;
c) il Museo d’arte della Svizzera italiana Lugano;
d) la Fondazione Monte Verità;
e) la Fonoteca nazionale;
f) la Bibliomedia Svizzera.
3Gli istituti e i programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la
gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di
importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono
fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’articolo 12 capoverso 1 della legge.
Capitolo secondo
Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane

## Art. 3 Strumenti {#art_3}

1La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite:
a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale;
b) il sostegno alle pubblicazioni;
c) l’istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.
2Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e
considera tutti gli elementi di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge.
3Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del capitolo terzo.
4L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’articolo 7.

## Art. 4 Tutela del patrimonio {#art_4}

Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e
immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a della legge avviene
mediante il sostegno all’editoria, l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione,
conservazione o restauro e di tutti gli interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto
disposto dal programma quadriennale.
Misure puntuali e programmi a termine
400.110

## Art. 5 {#art_5}

1La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione
che valorizzino l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all’articolo 9
capoverso 2 lettera b della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o
l’approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell’ambito del programma
quadriennale.
2Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica
indipendente.

## Art. 6 Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali {#art_6}

1Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati
alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge
avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni
puntuali nell’ambito del programma quadriennale.
2Una parte degli eventi di cui al capoverso 1, nei quali la rappresentanza dell’italianità e della cultura
ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei
confini cantonali.

## Art. 7 Premi e borse per la creazione e produzione artistica {#art_7}

1Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione
artistica legati alla cultura e lingua italiane.
2La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente
designata dal Dipartimento.
Gestione e ripartizione dell’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua

## Art. 8 italiane {#art_8}

1L’Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento.
2Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere
prioritariamente i progetti previsti dal programma quadriennale. Esso è pure utilizzato per sostenere
la creazione artistica, l’edizione e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3, nonché
i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all’articolo 7.
3Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti
annuali da presentare alle competenti istanze federali.
Capitolo terzo
Accreditamento e contributi ad attività, progetti, creazioni, produzioni e pubblicazioni
culturali

## Art. 9 Accreditamento {#art_9}

1Per accreditamento si intende il riconoscimento formale del Dipartimento di un’attività,
un progetto, una creazione, produzione o pubblicazione in termini di valenza, accessibilità e
partecipazione culturali. Esso è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o
indiretto cantonali ed è a tempo determinato.
2Per l’accreditamento sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri:
a) grado di qualità scientifica o artistica espresso;
b) inserimento nel panorama culturale cantonale;
c) sostenibilità e proporzionalità finanziaria;
d) solidità e sostenibilità organizzativa;
e) capacità di consolidarsi nel tempo.
3L’accreditamento è deciso dal Dipartimento sulla base di un preavviso espresso dalla Commissione
culturale consultiva di cui al capitolo settimo.

## Art. 10 Richiesta di contributo {#art_10}

1La richiesta di contributo è presentata tramite un formulario ufficiale durante la finestra
d’inoltro stabilita dalla Divisione della cultura e degli studi universitari, completa di eventuali allegati
richiesti e indirizzata alla Divisione indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di accreditamento. Ai fini della valutazione della pratica, l’Ufficio può richiedere allegati
supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso di cui all’articolo 9 capoverso 3, il Dipartimento decide sull’accreditamento e trasmette la richiesta all’autorità competente a decidere sul contributo per le sue
incombenze. Quest’ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola.
440.110
4Per l’inoltro di richieste per le quali non sia disponibile un formulario ufficiale la Divisione prevede
un iter separato.

## Art. 11 Richiedenti e beneficiari {#art_11}

1Rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici, gli enti privati e gli operatori
culturali aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni.
2Inoltre rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici o privati per le domande che:
a) coinvolgono artisti, scrittori, registi, compositori, produttori o autori aventi sede o domicilio in
Ticino da almeno tre anni;
b) hanno un forte legame tematico con il Ticino;
c) rivestono un’importanza per il Cantone.
3Di regola il richiedente del contributo per le attività e per i progetti culturali è l’organizzatore, quello
del contributo per le creazioni è l’autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per
le pubblicazioni è l’editore.
4Di regola i beneficiari dei contributi sono i richiedenti.

## Art. 12 Criteri di esclusione {#art_12}

1È esclusa l’entrata in materia relativa a richieste inerenti ad attività di formazione e a
residenze artistiche svolte in Ticino da residenti nel Cantone, ad eccezione di quanto prevede il
capitolo nono.
2Una richiesta non è sostenibile se presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ha chiaro scopo pornografico, propagandistico, partitico o di proselitismo, o promuove in
maniera diretta o indiretta atteggiamenti antisociali come la segregazione, la discriminazione o
la violenza;
b) riguarda attività che rientrano in un curriculum scolastico oppure in una formazione di base o
continua, a eccezione di quanto specificato dall’articolo 36 e dall’articolo 40;
c) riguarda principalmente infrastrutture, attrezzature o la gestione operativa di istituzioni culturali,
archivi e collezioni.

## Art. 13 Entità del contributo {#art_13}

1Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo,
indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all’articolo 12 capoverso 1 della legge.
2Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e
le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica
utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili.
3Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili.
4Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50 per cento dei costi
computabili.
5Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili;
alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l’acquisto di
copie.
6Il contributo massimo è di 200'000 franchi; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di
Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori.
7Per le richieste di carattere professionale, il lavoro volontario può essere riconosciuto per un
massimo del 10 per cento dei costi computabili, quantificato a una tariffa oraria di 25 franchi.
Capitolo quarto
Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali

## Art. 14 Contributo {#art_14}

1Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni particolarmente meritevoli invitati a
partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un
contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di 5'000 franchi.
2Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni prescelti quali ospiti in atelier d’artisti al di fuori del
Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfettario fino a un massimo di 3'000
franchi.
3Il sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali è concesso su
preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.
Capitolo quinto
Opere d’arte
400.110

## Art. 15 Acquisto e commissione di opere d’arte {#art_15}

1Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d’arte, denominata «collezione
cantonale». Il Dipartimento può delegarne la cura, la catalogazione e la gestione al Museo d’arte
della Svizzera italiana.
2L’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale avviene:
a) da parte del Museo d’arte della Svizzera italiana e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni
Züst, nei limiti del preventivo annuale;
b) da parte della Divisione, su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo
settimo, nei limiti del preventivo annuale.
3L’acquisto o la commissione di opere d’arte si indirizzerà di regola verso creazioni di artisti ticinesi
o residenti in Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a
documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di
regola le opere d’arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant’anni.

## Art. 16 Edifici e luoghi pubblici {#art_16}

1Gli edifici e luoghi pubblici del Cantone prevedono un arredo di opere d’arte definito
caso per caso.
2Le opere d’arte ivi collocate:
a) sono create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno
tre anni;
b) sono acquistate facendo capo ad un’apposita posta di preventivo dell’investimento;
c) sono attinte dalla collezione cantonale.
Capitolo sesto
Conferenza cantonale della cultura

## Art. 17 Organizzazione {#art_17}

1La Conferenza cantonale della cultura è composta, oltre che dal presidente, da quattro
rappresentanti del Cantone, otto rappresentanti dei Comuni, due rappresentanti di enti privati attivi
nel sostegno alla cultura e due rappresentanti di enti attivi nell’ambito della cultura indipendente.
2I membri sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
3La Conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l’anno.
4L’attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il
segretariato è assicurato dalla Divisione.
5Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle
quattro componenti di cui al capoverso 1.

## Art. 18 Compiti {#art_18}

1La Conferenza segnatamente:
a) partecipa alla discussione sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della
legge e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica
culturale cantonale, quella delle città del Cantone, quella degli altri Comuni e quella dei privati
attivi in questo settore;
b) promuove misure per favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità;
c) promuove in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore
culturale;
d) favorisce la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone.
2Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in
ambito culturale, in particolare dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino.
3Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e
della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.
Capitolo settimo
Commissione culturale consultiva
Sezione 1
Organizzazione e funzionamento
Organizzazione
440.110

## Art. 19 {#art_19}

1La Commissione culturale consultiva è composta da sette a nove membri nominati dal
Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori.
2Per l’adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari.
3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido
anche per le sottocommissioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e per gli esperti. Il segretariato è
assicurato dalla Divisione.
4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

## Art. 20 Compiti {#art_20}

La Commissione ha i seguenti compiti:
a) preavvisare la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali
nonché delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento
all’indirizzo del Dipartimento;
b) proporre nuove iniziative in materia di promozione culturale;
c) partecipare alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone, in particolare
sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge;
d) fungere da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 2;
e) segnalare al Dipartimento o alla Conferenza problematiche settoriali emergenti che meritano
approfondimenti.

## Art. 21 Sottocommissioni ed esperti {#art_21}

1Per i preavvisi di cui all’articolo 20 che richiedono competenze specifiche, la
Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti:
a) sottocommissione arti sceniche e performative;
b) sottocommissione arti visive;
c) sottocommissione cinema e audiovisivi;
d) sottocommissione festival, associazioni e riviste;
e) sottocommissione letteratura e pubblicazioni;
f) sottocommissione musica.
2Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte da
ulteriori due–cinque membri nominati dal Dipartimento.
3Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione.
4Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del
preventivo di spesa annuale.
5Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso
demandati per parere a detti servizi.
6Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Sezione 2
Disposizioni generali

## Art. 22 Fattori positivi per la valutazione {#art_22}

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza
di uno o più dei fattori elencati è considerata positivamente:
a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: spiccata originalità, coinvolgimento di
professionisti, presenza di collaborazioni rilevanti;
b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: unicità dell’offerta culturale, forte legame
con tutto il territorio, misure a sostegno dell’accessibilità, visibilità nazionale e internazionale,
promozione delle nuove leve;
c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: carattere professionale del richiedente,
cofinanziamento da parte di enti pubblici;
d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela professionale, conformità delle
retribuzioni alle indicazioni delle federazioni di categoria, equa rappresentanza di genere;
e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: attività pregresse di comprovato apprezzamento,
pianificazione strategica a medio e lungo termine, collaborazioni rilevanti rinnovate negli anni.
Fattori negativi per la valutazione
400.110

## Art. 23 {#art_23}

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza
di uno o più dei fattori elencati è considerata negativamente:
a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: scarsa coerenza nella proposta, marginale
rilevanza della componente culturale;
b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: offerta ridondante per il settore culturale,
scarso legame con il territorio, scelte penalizzanti per l’accessibilità;
c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: squilibrio economico, inappropriatezza del
budget, scarsa qualità del finanziamento;
d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela insufficiente, inadeguatezza
delle retribuzioni, inadeguata rappresentanza di genere;
e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: mancato rinnovo di collaborazioni rilevanti.

## Art. 24 Costi non computabili {#art_24}

1Non sono computabili i costi già riconosciuti tramite altri sostegni cantonali diretti o
indiretti per la medesima attività.
2Non sono computabili i costi legati a premi e concorsi.

## Art. 25 Sostegno a progetti di mediazione {#art_25}

1Per l’entrata in materia sono considerate le richieste di mediazione con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono il coinvolgimento di figure professionali;
b) rendono comprensibile l’offerta culturale;
c) raggiungono un pubblico differenziato;
d) favoriscono l’inclusione e la partecipazione.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste relative ad attività pedagogiche o di formazione.
Sezione 3
Sottocommissione arti sceniche e performative

## Art. 26 Sostegno all’attività annuale {#art_26}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche
dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di
attività di rappresentazione di spettacoli autoprodotti.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.

## Art. 27 Sostegno alle stagioni, rassegne e festival {#art_27}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone
giuridiche.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che non includano nella programmazione produzioni o
attività realizzate da soggetti ticinesi diversi dall’organizzatore.

## Art. 28 Sostegno alle produzioni {#art_28}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un
minimo di tre rappresentazioni sul territorio cantonale.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste non presentate dal produttore principale.
Sezione 4
Sottocommissione arti visive

## Art. 29 Sostegno all’attività annuale {#art_29}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di
assicurare lo svolgimento continuativo di attività;
b) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;
c) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza
scopo di lucro.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.
440.110
3Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso
beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base
all’articolo 30.

## Art. 30 Sostegno all’attività espositiva {#art_30}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;
b) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza
scopo di lucro.
2Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso
beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base
all’articolo 29.

## Art. 31 Sostegno alla creazione {#art_31}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono
l’esposizione al pubblico presso una sede espositiva di comprovata rilevanza culturale.

## Art. 32 Acquisto di opere {#art_32}

1L’acquisto di opere avviene di regola in occasione di mostre presso sedi riconosciute.
2È possibile al massimo un acquisto ogni cinque anni di opere dello stesso artista.
3È possibile l’acquisto di libri e cartelle d’artista a tiratura limitata.
Sezione 5
Sottocommissione cinema e audiovisivi

## Art. 33 Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici {#art_33}

1Per l’entrata in materia sono considerate richieste inoltrate per festival e rassegne che
si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato di accompagnamento e durante i quali si
proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore culturale.
2Inoltre le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all’articolo 23 della legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per
proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale possono richiedere un contributo alle
spese sostenute.

## Art. 34 Sostegno alla produzione {#art_34}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste concernenti:
a) produzioni e coproduzioni di lungometraggi e cortometraggi di finzione o documentari;
b) opere di animazione, serie o web series;
c) podcast audio o video.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste inerenti produzioni:
a) non professionali;
b) in cui l’autore o il regista lavora per un diffusore a un tasso d’impiego superiore al 50 per cento.
3Per i prodotti audiovisivi possono essere erogati contributi per le spese derivanti dalla
sottotitolazione, dall’audiodescrizione o di doppiaggio.

## Art. 35 Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica {#art_35}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche che
hanno per scopo la diffusione dell’arte cinematografica e sono dotate di una struttura organizzativa
stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività.

## Art. 36 Sostegno ai lavori finali di diploma {#art_36}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste da parte di:
a) scuole specializzate sul cinema con sede in Ticino, per il sostegno di lavori inerenti
all’ottenimento del diploma finale;
b) case di produzione con sede in Ticino, per il sostegno di lavori realizzati da studenti ticinesi o
residenti nel Cantone da almeno tre anni finalizzati all’ottenimento del diploma finale presso
scuole specializzate sul cinema.
2Il contributo massimo per richiesta è di 10'000 franchi.
Sezione 6
400.110
Sottocommissione festival, associazioni e riviste

## Art. 37 Sostegno all’attività annuale {#art_37}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche con
le seguenti caratteristiche:
a) sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento
continuativo di attività culturali o nel campo delle scienze umane;
b) hanno finalità culturali o nel campo delle scienze umane espresse negli statuti.

## Art. 38 Sostegno ai festival culturali {#art_38}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone
giuridiche che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato scientifico o di
accompagnamento.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste:
a) di enti già sostenuti dal Cantone sulla base dell’articolo 2 capoverso 2;
b) di enti autonomi di diritto pubblico di natura accademica o professionale;
c) inerenti eventi che si svolgono fuori dal Cantone, a eccezione di quelli legati alla promozione
della lingua italiana o inclusi in un programma di scambio culturale.

## Art. 39 Sostegno alle riviste culturali {#art_39}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di
assicurare lo svolgimento continuativo di attività di pubblicazione;
b) riguardano riviste di carattere storico, letterario, artistico o culturale;
c) si avvalgono di un comitato scientifico.
Sezione 7
Sottocommissione letteratura e pubblicazioni

## Art. 40 Sostegno alle pubblicazioni {#art_40}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un
editore.
2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) non presentano elementi di novità e il cui contenuto è già presente sul mercato librario svizzero;
b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie, fatto salvo quanto previsto dal capoverso
3;
c) riguardano cataloghi di mostre.
3È possibile l’entrata in materia per richieste di pubblicazione di lavori di dottorato di alta valutazione
in una collana universitaria o di pari livello.
4Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.

## Art. 41 Sostegno alle traduzioni {#art_41}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un
traduttore professionista e presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) favoriscono la diffusione di tematiche d’interesse culturale per il Ticino;
b) prevedono la traduzione in altre lingue di testi di autori ticinesi o residenti in Ticino da almeno
tre anni.
2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) riguardano traduzioni già disponibili nel mercato librario;
b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie.
3Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.
Sezione 8
Sottocommissione musica

## Art. 42 Sostegno all’attività annuale {#art_42}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche
dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di
attività di rappresentazione di un repertorio proprio e originale.
440.110
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.

## Art. 43 Sostegno alle stagioni {#art_43}

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno dieci appuntamenti in Ticino coerente per ambito di genere.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste in cui gli organizzatori sono coinvolti anche come artisti.

## Art. 44 Sostegno alle rassegne {#art_44}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno quattro appuntamenti in Ticino coerente per stile, tema, genere od organico
musicale.

## Art. 45 Sostegno ai festival {#art_45}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno tre giornate in Ticino con un minimo di due concerti al giorno.

## Art. 46 Sostegno alla creazione {#art_46}

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono una distribuzione;
b) coinvolgono almeno un ente professionale;
c) concernono un repertorio nuovo e inedito di artisti con pregresse pubblicazioni o concerti.
Capitolo ottavo
Fondo cantonale per la cinematografia e contributi

## Art. 47 Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia {#art_47}

1Il Fondo cantonale per la cinematografia di cui agli articoli 34 e 35 della legge
sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:
a) 60 per cento dell’importo quale aiuto alla creazione e diffusione di prodotti audiovisivi;
b) 40 per cento dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.
2Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al capoverso 1 lettera a non raggiunga
250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla
parte di cui al capoverso 1 lettera b per decisione della Divisione.

## Art. 48 Premio biennale {#art_48}

1Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese di cui all’articolo 10a capoverso 2
della legge ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica
in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le istituzioni del settore a livello federale e cantonale.
2Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

## Art. 49 Contributi alle imprese di proiezione {#art_49}

1Nei limiti dei crediti stanziati annualmente è decisa l’assegnazione dei contributi di cui
all’articolo 10a capoverso 3 della legge:
a) per i casi di cui alla lettera a, una volta ogni tre anni per beneficiario, a concorso della copertura
dell’eventuale disavanzo computabile fino a un massimo di 50'000 franchi;
b) per i casi di cui alla lettera b, per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e
attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30 per cento
delle spese effettive computabili;
c) per i casi di cui alla lettera c, considerate la rilevanza territoriale e l’offerta esistente, per un
massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili;
d) per i casi di cui alla lettera d, per quanto previsto dall’articolo 33 capoverso 2.
2Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.

## Art. 50 Libertà di proiezione {#art_50}

I responsabili di imprese di proiezione devono rispettare la legislazione federale in
materia.
Istanze
400.110

## Art. 51 {#art_51}

Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura
cinematografica e la promozione dell’offerta, devono essere presentate alla Divisione ed essere
debitamente documentate.

## Art. 52 Commissioni consultive {#art_52}

1La Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo è competente a rilasciare
i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 1 della legge.
2Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge la Divisione può
avvalersi della consulenza di esperti.
Capitolo nono
Promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
Sezione 1
Enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale extrascolastica a indirizzo non
professionale

## Art. 53 Definizione e categorie {#art_53}

1Gli enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale non professionale sono
persone giuridiche che offrono insegnamento musicale non professionalizzante esterno al percorso
scolastico.
2L’insegnamento musicale degli enti formatori a beneficio degli allievi residenti in Ticino di età
inferiore a 25 anni (di seguito allievi computabili) può essere oggetto di sussidio secondo tre diverse
categorie, sulla base del percorso e della modalità didattica prevalente:
a) formazione individuale;
b) formazione bandistica;
c) formazione corale.

## Art. 54 Riconoscimento {#art_54}

1Il riconoscimento del Dipartimento è obbligatorio per gli enti formatori che intendono
beneficiare del sussidio alla formazione individuale oppure richiedono il sostegno diretto previsto
all’articolo 10 lettera h della legge.
2Il riconoscimento è possibile quando essi:
a) hanno una personalità giuridica propria e utilizzano una sede idonea alle loro attività;
b) hanno da almeno due anni un minimo di 100 allievi computabili;
c) offrono l’insegnamento impartito da docenti qualificati;
d) offrono un volume di attività annuale per allievo della durata minima di: 17 ore effettive di lezione
per la formazione individuale; 37 ore effettive comprensive di lezioni pratiche e teoriche per la
formazione bandistica di base; 51 ore effettive di lezione per la formazione corale;
e) erogano salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti
di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore;
f) prevedono per un’ora effettiva di lezione una tariffa a carico degli allievi computabili non
superiore al 150 per cento della retribuzione lorda oraria dei docenti;
g) hanno un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.
3Il riconoscimento è a tempo determinato; il Dipartimento verifica periodicamente le condizioni per
il suo mantenimento.
Sezione 2
Commissione per la formazione musicale extrascolastica

## Art. 55 Organizzazione {#art_55}

1La Commissione per la formazione musicale extrascolastica è composta da sette
membri nominati dal Dipartimento, di cui uno esperto in promozione dei talenti musicali, secondo la
seguente ripartizione:
a) un esperto di educazione musicale scolastica in rappresentanza del Cantone;
b) un rappresentante della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;
c) un rappresentante della Federazione Bandistica Ticinese;
d) un rappresentante della Federazione Ticino Cori;
e) un rappresentante dei docenti di musica degli enti formatori;
f) un rappresentante dell’Associazione dei Comuni Ticinesi;
g) un rappresentante della Conferenza Cantonale dei Genitori o dell’Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani.
440.110
2Per l’adempimento di compiti specifici della Commissione possono essere associati esperti
ausiliari.
3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il
segretariato è assicurato dalla Divisione.
4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

## Art. 56 Compiti {#art_56}

1La Commissione ha i seguenti compiti:
a) preavvisare la validità delle attività e dei progetti in ambito di formazione musicale
extrascolastica a indirizzo del Dipartimento;
b) preavvisare la validità dell’offerta formativa degli enti formatori a indirizzo del Dipartimento;
c) partecipare alle riflessioni del Dipartimento volte a definire criteri e buone pratiche inerenti al
proprio settore;
d) monitorare l’attività delle federazioni di cui all’articolo 58 e degli enti formatori beneficiari di
sostegno ai sensi dell’articolo 10 lettera h della legge;
e) segnalare al Dipartimento problematiche settoriali che meritano approfondimenti.
2Allo scopo di assolvere il compito di cui al capoverso 1 lettera d, il rappresentante del Cantone può
effettuare dei sopralluoghi periodici presso gli enti formatori beneficiari di sostegno.
Sezione 3
Federazioni

## Art. 57 Criteri di riconoscimento per le federazioni {#art_57}

Le federazioni riconosciute sono enti appartenenti al rispettivo sistema nazionale con
funzione di associazione mantello per la specifica realtà ticinese.

## Art. 58 Federazioni riconosciute {#art_58}

Le federazioni riconosciute sono:
a) per la formazione individuale, la Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;
b) per la formazione bandistica, la Federazione Bandistica Ticinese;
c) per la formazione corale, la Federazione Ticino Cori.

## Art. 59 Compiti {#art_59}

1I compiti principali delle federazioni riconosciute sono:
a) fungere da intermediarie tra gli enti formatori e il Dipartimento;
b) fornire i dati relativi alle attività degli enti formatori federati secondo le modalità stabilite dal
Dipartimento tramite direttive;
c) supervisionare le attività degli enti formatori rappresentati e verificare l’applicazione delle
disposizioni inerenti alla promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non
professionale.
2I dati forniti dalle federazioni per gli scopi previsti dalla legge e dal regolamento saranno elaborati
ai fini di tali norme da parte dell’Ufficio del sostegno alla cultura. Tutti i dati saranno conservati in
un’apposita banca dati denominata BDscuolemusica per la durata necessaria agli scopi e
successivamente per dieci anni.
Sezione 4
Procedure di richiesta

## Art. 60 Richiesta di riconoscimento {#art_60}

1La richiesta di riconoscimento è presentata da un ente formatore tramite un formulario
ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale
extrascolastica.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di riconoscimento. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi
entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul riconoscimento
e comunica la decisione al richiedente motivandola.
Richiesta di contributo diretto e contratto di prestazione
400.110

## Art. 61 {#art_61}

1La richiesta di contributo diretto è presentata da un ente formatore riconosciuto dal
Dipartimento tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla
Commissione per la formazione musicale extrascolastica.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di richiesta di contributo diretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari
da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo
diretto e stipula un contratto di prestazione con il beneficiario o gli comunica la decisione
motivandola.

## Art. 62 Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione {#art_62}

1La richiesta di contributo indiretto è presentata alla Divisione da una federazione
riconosciuta e aggrega le attività di diversi enti formatori all’interno di un unico piano di
finanziamento. La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale
extrascolastica per un preavviso.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di richiesta di contributo indiretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari
da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo alla
federazione riconosciuta e stipula con essa un contratto di prestazione o le comunica la decisione
motivandola.
Sezione 5
Contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

## Art. 63 Ripartizione dei contributi {#art_63}

1I contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
sono annualmente ripartiti secondo le seguenti categorie:
a) un contributo destinato a garantire l’accessibilità e la qualità della formazione (contributo alla
formazione);
b) un contributo destinato alla differenziazione delle tariffe per le famiglie a basso reddito
(contributo tariffe inclusive);
c) un contributo destinato all’espletamento di oneri amministrativi (contributo amministrativo).
2Essi sono erogabili a copertura di attività per le quali non è realizzato un utile.
3Per enti formatori riconosciuti con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera
forfettaria.
4I contributi di cui al capoverso 1 sono erogati dal Fondo Swisslos.

## Art. 64 Contributo alla formazione {#art_64}

1È calcolato a seconda della categoria di formazione di cui all’articolo 53 capoverso 2
sulla base di una quantificazione standardizzata che include le seguenti voci:
a) personale docente;
b) salari amministrativi;
c) salari di direzione;
d) oneri sociali;
e) riduzione tariffale per le famiglie.
2È erogato a copertura dei costi giustificati fino a un massimo del 40 per cento per le voci al
capoverso 1 lettere a, b, c, d; in maniera forfettaria per la lettera e.
3Per ogni allievo computabile sono annualmente riconoscibili un massimo di 17 ore effettive di
formazione individuale.
4È definito un massimo dei costi riconoscibili annualmente per allievo computabile.
5Per la formazione individuale prevede degli incentivi a sostegno della qualità dell’insegnamento.
6Sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento:
a) le quantificazioni standardizzate di cui al capoverso 1;
b) le modalità di giustificazione dei costi di cui al capoverso 2;
c) il massimo dei costi riconoscibili per allievo di cui al capoverso 4;
d) gli incentivi a sostegno della qualità di cui al capoverso 5.

## Art. 65 Contributo tariffe inclusive {#art_65}

1È calcolato su base forfettaria.
440.110
2È riservato a coprire i costi relativi agli allievi computabili i quali o per i quali le famiglie già
beneficiano di specifici sussidi da parte del Cantone e che beneficiano di una tariffa ridotta.
3È erogato all’ente formatore a copertura della tariffa annuale a carico della famiglia per un allievo
computabile, fino a un massimo del 90 per cento.
4Il Dipartimento stabilisce tramite direttive la quantificazione forfettaria di cui al capoverso 1 e i
sussidi di cui al capoverso 2.

## Art. 66 Contributo amministrativo {#art_66}

1È riservato alle federazioni che effettuano una richiesta di contributo indiretto.
2È calcolato sulla base del lavoro amministrativo di cui la federazione si fa carico per:
a) fornire i dati degli enti formatori federati;
b) controllare l’attività degli enti formatori federati;
c) ridistribuire i contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
agli enti formatori secondo le indicazioni concordate con il Dipartimento;
d) erogare servizi a beneficio degli enti formatori federati.
3È erogato a copertura dei costi riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento.

## Art. 67 Contributo ai Comuni {#art_67}

1Il contributo ai Comuni che sussidiano le famiglie degli allievi degli enti formatori
riconosciuti è erogato dal Fondo Swisslos.
2Esso è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 25 anni.
Capitolo decimo
Competenze decisionali e obblighi dei beneficiari di contributo

## Art. 68 Autorità competenti in materia di contributi {#art_68}

1Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:
a) al capo ufficio fino a 10'000 franchi;
b) al capo divisione/capo sezione e al capo ufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a
30'000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento e al capo ufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a
100'000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## Art. 69 Obbligo di informare e di collaborare {#art_69}

1I beneficiari di contributo sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme
di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.
2Essi sono pure tenuti ad informare la Divisione su eventuali mutamenti di tutte le condizioni presenti
al momento della richiesta.
3Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si
inserisca al meglio nella politica culturale e di formazione musicale extrascolastica ticinese.
4Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono i dati
statistici richiesti alla Divisione entro i termini stabiliti.
Capitolo undicesimo
Disposizioni finali

## Art. 70 Abrogazione {#art_70}

Sono abrogati:
a) il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013;
b) il regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010.

## Art. 71 Entrata in vigore {#art_71}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 254.
