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title: "Legge sui territori interessati da pericoli naturali"
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# Legge sui territori interessati da pericoli naturali

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei
provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali.
2Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.

## Art. 2 Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici {#art_2}

1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite
regolamento i dettagli della legge ed emana le necessarie direttive.
2Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure
di gestione dei rischi (art. 12).

## Art. 3 Informazione {#art_3}

Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione.
TITOLO II
Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

## Art. 4 Piano delle zone di pericolo {#art_4}

1Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.
2Il PZP è composto dai seguenti documenti:
a) catasto degli eventi conosciuti;
b) carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi
rilevanti;
c) carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone;
d) relazione tecnica.
3Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di
risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento).
Procedura

## Art. 5 a) allestimento {#art_5}

1Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di
esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati.
2Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo
naturale, oppure a tappe, per una o più di esse.

## Art. 6 b) pubblicazione, osservazioni {#art_6}

1Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il PZP è pubblicato presso
i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.
2Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può
formulare osservazioni.
c) adozione
701.500

## Art. 7 {#art_7}

1Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se
ciò non pregiudica la sua valutazione globale.
2L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

## Art. 8 d) ricorso {#art_8}

1Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono
applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## Art. 9 Effetti {#art_9}

1Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per
l’adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali.
2Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

## Art. 10 Modifica del PZP {#art_10}

1Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di
pericolo.
2Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.
3Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.

## Art. 11 Menzione {#art_11}

Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per
ogni singolo fondo.
TITOLO III
Gestione del rischio

## Art. 12 Principio {#art_12}

1Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali
considerevoli, sono adottate le adeguate misure di gestione del rischio.
2In particolare:
a) i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di
prevenzione a carattere pianificatorio;
b) sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative
ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio;
c) sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli
edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire
altrimenti la necessaria sicurezza;
d) le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte
rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione;
e) le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a
perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali;
f) sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.
3Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.

## Art. 13 Compiti {#art_13}

1L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei
Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali.
2L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in
cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito:
a) dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;
b) dei Consorzi costituiti a tale scopo;
c) dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure
dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro
sicurezza;
d) dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso
d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
3L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12
cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi.
4Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del
13 marzo 1991.
701.500
5I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2
lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi
di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.

## Art. 14 {#art_14}

…1
TITOLO IV
Inosservanza della legge e rimedi giuridici

## Art. 15 Intervento sostitutivo {#art_15}

In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può
intervenire in via sostitutiva.

## Art. 16 Ricorsi {#art_16}

Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo; è applicabile la LPAmm.
TITOLO V
Norme transitorie e finali

## Art. 17 Diritto intertemporale {#art_17}

1I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.
2I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la
procedura del diritto anteriore; per il resto, fa stato questa legge.
3Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore,
fino a che non saranno sostituiti dalle misure di gestione del rischio secondo questa legge.

## Art. 18 Abrogazione {#art_18}

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.

## Art. 19 Entrata in vigore {#art_19}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicata nel BU 2017, 221.
1 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244.
2 Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 221.
