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title: "Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare"
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# Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare

## Art. 1 Scopo dell'accertamento del valore immobiliare {#art_1}

I valori della sostanza immobiliare, stabiliti con l'accertamento ufficiale di stima, servono
quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi (imposte, contributi, tasse).
Oggetti della stima

## Art. 2 a) In generale {#art_2}

1L'operazione di stima ufficiale della sostanza immobiliare (in seguito: “fondi”) e delle
forze idriche, è regolata dalla presente legge.
2Sono considerati fondi ai sensi di questa legge i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti
intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.
3Sono inoltre di pertinenza di un fondo i seguenti diritti o cose ad esso durevolmente connessi:
a) le parti costitutive e gli accessori ad esso durevolmente connessi ai sensi degli art. 642, 644,
645 e 704 del Codice civile svizzero (CCS);
b) le costruzioni mobili, se è data l'intenzione della durevole appartenenza al fondo;
c) le costruzioni su fondo altrui senza un diritto di superficie per sé stante e permanente.

## Art. 3 b) Eccezioni {#art_3}

1Non soggiacciono alla stima ufficiale:
a) i fondi che non consentono uno sfruttamento e che quindi non generano reddito;
b) i fondi di proprietà del Cantone e dei Comuni, nei limiti in cui sia prevista dalla legge la loro
esenzione fiscale;
c) i fondi di proprietà della Confederazione, in quanto il diritto federale escluda la loro
imposizione;
d) i fondi di proprietà di tutte le altre corporazioni e istituzioni per le quali la legge prevede la loro
esenzione fiscale.
2Ove dovesse rendersi necessaria l'adozione di una stima ufficiale, i beni pubblici sono valutati
secondo la present e legge.

## Art. 4 c) Accessori, diritti ed oneri {#art_4}

1Nella valutazione di stima si deve tenere conto di tutti gli accessori, dei diritti e degli
oneri iscritti a registro fondiario che hanno un'incidenza rilevante sul valore venale dei fondi.
2Se di poca importanza, gli elementi di cui al cpv. 1 sono compresi nella valutazione globale del
fondo; i limiti sono fissati dal regolamento.

## Art. 5 Momento determinante per la stima {#art_5}

I fondi e le forze idriche sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel
momento della stima.

## Art. 6 Revisione generale delle stime {#art_6}

1I valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i Comuni del Cantone,
sono oggetto, una prima volta, di una revisione generale in base ad un programma definito dal
Consiglio di Stato.
2I nuovi valori di stima sono messi in vigore contemporaneamente per tutti i Comuni.
3Le revisioni generali successive sono ordinate dal Consiglio di Stato, trascorsi 20 anni dalla
messa in vigore della stima precedente.

## Art. 7 Aggiornamenti intermedi {#art_7}

1Nel periodo che intercorre fra due revisioni generali, i valori ufficiali di stima sono
oggetto di aggiornamenti intermedi con l'adozione di percentuali d'incremento o di diminuzione se,
secondo il Consiglio di Stato, i fattori influenti, sulla valutazione dei fondi, di cui all'art. 19,
registrano mutamenti rilevanti.
2Gli aggiornamenti intermedi avvengono secondo cicli quadriennali e possono concernere anche
solo singoli comprensori, come pure determinate zone di un Comune con caratteristiche analoghe.
3Il Consiglio di Stato decide gli aggiornamenti intermedi sulla base del preavviso del Servizio
competente allestito dopo una verifica estesa a tutto il Cantone.

## Art. 8 Aggiornamenti particolari {#art_8}

1I Municipi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Servizio cantonale
competente, di cui all'art. 27, di ogni costruzione nuova o riattata in seguito a notifica o a domanda
di costruzione nonché di ogni modifica del piano regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare
un aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima. La procedura è definita dal regolamento.
2La nuova stima è eseguita fondandosi sui fattori generali d'incidenza di cui all'art. 19 vigenti al
momento dell'ultima revisione generale o dell'ultimo aggiornamento intermedio ed entra in vigore
con decreto del Consiglio di Stato.

## Art. 9 Revisioni eccezionali {#art_9}

1Se le condizioni di base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei
mutamenti essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di stima manifestamente
infondati, si procede d'ufficio, su istanza di parte o del Municipio, ad una loro revisione eccezionale.
2La modifica di valore provocata dai fattori che concorrono alla variazione generale dei valori di
stima non dà luogo a revisioni eccezionali.
3Le istanze di revisione, accompagnate dal preavviso del Municipio, sono da presentare per
decisione al Consiglio di Stato.
4In caso di accoglimento il Consiglio di Stato fa ordinare una nuova stima.
CAPITOLO II
Disposizioni particolari

## Art. 10 Fondi edificabili ed edificati {#art_10}

Sono fondi edificabili secondo la presente legge quelli menzionati agli art. 15 e 23 della
Legge federale sulla pianificazione del territorio, (LPT), ossia:
a) i fondi inclusi nelle zone edificabili dei P.R., urbanizzati o destinati all'urbanizzazione entro 10-
15 anni ad eccezione di quelli assoggettati alla Legge federale sul diritto fondiario rurale del 4
ottobre 1991 (LDFR);
b) i fondi che pur essendo esterni al P.R. si presentano già edificati; essi sono da considerare
come fondi edificabili almeno per quanto concerne l'area complementare ad edifici e ricadono
quindi nelle norme di cui agli art. 24 LPT e 71 - 73 LALPT.

## Art. 11 Fondi agricoli {#art_11}

1Sono fondi agricoli giusta l'art. 16 LPT e la LDFR:
a) quelli idonei oppure adibiti all'utilizzazione agricola o orticola;
b) quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura;
c) quelli che pure essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR;
2I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento.

## Art. 12 Fondi boschivi {#art_12}

1Tutti i fondi che soggiacciono alla legislazione forestale sono considerati boschi e
stimati come tali.
2L'utilizzazione forestale di immobili è assimilata ai fini della stima a quella agricola.

## Art. 13 Revisione e aggiornamenti {#art_13}

1La revisione generale delle stime dei fondi edificabili, edificati, agricoli e boschivi
avviene contemporaneamente.
2Gli aggiornamenti intermedi possono avvenire separatamente, per singola categoria.

## Art. 14 Fondi senza destinazione specifica {#art_14}

1Il valore dei fondi senza destinazione specifica (art. 28 lett. “n” LALPT) è indicato
uniformemente per tutto il Cantone, in occasione della revisione generale delle stime.
2Tali fondi non sono oggetto di aggiornamenti intermedi, eccetto in caso di modifiche permanenti
della loro destinazione od uso.
CAPITOLO III
Criteri d'estimo per i fondi edificabili ed edificati

## Art. 15 Fondi edificabili ed edificati {#art_15}

1I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro
grado di urbanizzazione.
2I fondi edificati devono essere valutati come un'unità economica comprendente fabbricati e
relativo terreno annesso.
3A seconda dell'estensione dell'area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del
valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarità
sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale.

## Art. 16 Valore venale {#art_16}

1È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono
influire sulla singola contrattazione non vengono considerate.
2Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto
del valore metrico e di quello di reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento.
3Il regolamento contiene le necessarie tabelle con l'indicazione dei fattori applicabili ai singoli tipi di
fondi edificati e i dati che devono essere forniti dai proprietari per la verifica del risultato della stima.

## Art. 17 Valore metrico {#art_17}

1Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in
zone paragonabili.
2Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi
accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà secondo i criteri definiti dal regolamento.
3Il valore metrico del fondo edificato comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno.
Quest'ultimo può essere ridotto a dipendenza della razionalità del suo sfruttamento.

## Art. 18 Valore di reddito {#art_18}

1Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il reddito
lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell'accertamento è da calcolare sulla base del
reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato.
2Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del
proprietario o dell'eventuale usufruttuario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi
analoghi con redditi di mercato accertati e significativi.
3Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, l'autorità di stima
può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato.
4Dal reddito lordo non vengono dedotti né le spese di manutenzione, di assicurazione e di
amministrazione, né gli interessi passivi, gli ammortamenti e le imposte.
5Il tasso di capitalizzazione corrisponde al tasso medio praticato dagli istituti di credito indicati nel
regolamento per le ipoteche di primo rango, calcolato su un periodo significativo, più un tasso
aggiuntivo. I criteri di calcolo del tasso aggiuntivo sono definiti dal regolamento tenendo conto della
destinazione, della vetustà, della qualità della costruzione e degli oneri generali di gestione.

## Art. 19 Fattori generali d'incidenza {#art_19}

Sul valore di stima ufficiale incidono i seguenti fattori di carattere generale:
a) i prezzi medi dei terreni;
b) il tasso ipotecario; (vedi art. 18 cpv. 5);
c) il costo medio delle pigioni;
d) il costo medio delle costruzioni;
e) per gli impianti di produzione d'energia (forze idriche), il costo medio dell'energia; esso è
calcolato annualmente in base all'indice del prezzo dell'energia adottato dall'Azienda elettrica
ticinese.

## Art. 20 Limiti della stima immobiliare ufficiale {#art_20}

Le stime immobiliari, secondo la presente legge, seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità; esse non servono in particolare per la determinazione dei valori espropriativi, per la
quale è prevista la relativa procedura secondo la Legge di espropriazione.
CAPITOLO IV
Oggetti particolari
Fondi gravati con diritti di superficie

## Art. 21 per sé stanti e permanenti {#art_21}

1Il valore venale dei fondi gravati con diritti di superficie per sé stanti e permanenti,
corrisponde, di regola, al valore di reddito determinato mediante capitalizzazione del canone al
tasso medio praticato dagli istituti di credito, indicati nel regolamento, per le ipoteche di primo
rango su un periodo significativo.
2Nella valutazione sono inoltre considerate le condizioni contenute nel contratto di costituzione del
diritto di superficie.
3Se il diritto è concesso gratuitamente o a prezzo di favore, il valore del fondo corrisponde al valore
di reddito normalmente conseguibile. Per i fondi situati fuori della zona edificabile quest'ultimo deve
corrispondere almeno al valore di reddito agricolo.
4Se il fondo è gravato parzialmente, si effettua una valutazione separata a dipendenza della
superficie colpita dal diritto.

## Art. 22 Diritti di superficie per sé stanti e permanenti {#art_22}

Il valore venale dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti è determinato
seguendo per analogia i criteri sanciti dalla presente legge per la valutazione dei fondi, avuto inoltre
riguardo alle condizioni stabilite nel contratto di costituzione.
Fondi industriali, artigianali o

## Art. 23 con destinazione particolare {#art_23}

Per i fondi edificati destinati allo sport, al tempo libero e ad altre attività definite dal
regolamento, se non è possibile accertare un reddito lordo attendibile, il valore di stima può essere
determinato in base al valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà.

## Art. 24 Forze idriche {#art_24}

1Le forze idriche sono stimate al loro valore venale, ossia secondo il profitto
conseguibile sulla base della loro potenza e della loro continuità.
2Gli impianti direttamente destinati alla produzione dell'energia, compresi i relativi terreni, sono
inclusi nel valore venale della forza idrica.
3Gli impianti destinati solo indirettamente alla produzione dell'energia, compresi i relativi terreni,
sono stimati separatamente.
4Il regolamento precisa i criteri di valutazione.

## Art. 25 Costruzioni non finite {#art_25}

Il valore di stima di costruzioni non ancora finite viene determinato solo sulla parte di
costruzione già utilizzabile.
CAPITOLO V
Norme di procedura

## Art. 26 Autorità cantonali competenti {#art_26}

1Il Consiglio di Stato decide la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle
stime dei fondi.
2Esso fa emanare le necessarie norme di attuazione e tecniche e definisce l'autorità di vigilanza
sulle stime ufficiali.

## Art. 27 Autorità preposta {#art_27}

1Le operazioni di stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone sono eseguite
dall'autorità preposta definita dal regolamento (in seguito: “Autorità”).
2In occasione della revisione generale delle stime l'Autorità definisce, sentiti i Municipi, i valori di
riferimento-quadro per i terreni, suddivisi in comprensori con caratteristiche analoghe.
3Detti valori vengono definiti tenendo conto dei dati che sono comunicati regolarmente dagli Uffici
dei registri inerenti ad ogni nuova contrattazione nel Cantone.
4Il regolamento stabilisce la relativa procedura.

## Art. 28 Autorità comunali {#art_28}

I Municipi, in via consultiva, prestano la loro collaborazione nell'ambito dell'esecuzione
delle operazioni di stima.

## Art. 29 Dichiarazione per la revisione generale delle stime {#art_29}

1È introdotto il sistema di raccolta dati tramite formulario, quale supporto per
l'elaborazione delle stime (dichiarazione di stima).
2I proprietari, ed in genere tutti i titolari di diritti reali che possono influire sulla stima, sono tenuti a
fornire alle Autorità preposte le informazioni ed i documenti utili ai fini della determinazione dei
valori.
3Essi devono inoltre consentire, previo avviso, sopralluoghi da parte delle autorità di stima.
4Per i fondi di cui agli art. 11, 12 e 14 il sistema di raccolta dei dati è stabilito dal regolamento.

## Art. 30 Procedimento per la revisione generale delle stime {#art_30}

1La procedura di revisione inizia con la trasmissione dei formulari tramite i Municipi ai
proprietari di fondi censiti nel Cantone.
2I formulari, debitamente compilati, devono essere ritrasmessi all'Autorità tramite i Municipi da
parte degli interessati entro il termine stabilito dal regolamento.
3All'Autorità è data facoltà di effettuare verifiche dei dati trasmessi, con eventuale convocazione
degli interessati.

## Art. 31 Stima d'ufficio {#art_31}

1Se il proprietario o il titolare di diritti reali, non ottempera, nonostante diffida, ai suoi
obblighi procedurali, l'Autorità esegue la stima d'ufficio in base ad una valutazione coscienziosa.
2Le spese che ne risultano possono essere addossate, in tutto o in parte, a chi le ha rese
necessarie violando colpevolmente i suoi obblighi procedurali.

## Art. 32 Notifica della decisione di stima - pubblicazione {#art_32}

1L’Autorità, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili
o edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati,
unitamente all’avviso di pubblicazione.
2Le decisioni di stima dei fondi non edificabili e non edificati sono unicamente depositate presso la
Cancelleria comunale durante il periodo di pubblicazione previsto per gli altri fondi.
3I valori ufficiali di stima sono depositati in pubblicazione tramite i rispettivi Municipi per un periodo
di 30 giorni consecutivi. Il regolamento ne definisce le modalità d’esecuzione.

## Art. 33 Procedimento per gli aggiornamenti successivi {#art_33}

Il procedimento per gli aggiornamenti intermedi, particolari o eccezionali è determinato
dal regolamento.

## Art. 34 Reclamo {#art_34}

1I proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all'Autorità contro
ogni nuova determinazione o aggiornamento di stima, entro 30 giorni dalla scadenza della
pubblicazione.
2Il reclamo, debitamente motivato, dev'essere presentato tramite il Municipio.
3Il reclamo non ha effetto sospensivo.
4Reclami tardivi non sono ammessi. La restituzione dei termini è data se è provato che
l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o
ad altri motivi gravi riguardanti il proprietario o il suo rappresentante.

## Art. 35 Trasmissione dei reclami {#art_35}

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione i Municipi trasmettono
all'Autorità i reclami ricevuti, con facoltà di formulare osservazioni.
1 Art. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 64.
Errata corrige: BU 2007, 693.

## Art. 36 Decisione su reclamo {#art_36}

1L'Autorità evade i reclami, procedendo in base al principio della massima ufficiale
nell'assunzione delle prove.
2L'Autorità può anche riformare a danno del proprietario o di altro titolare di diritti reali una
decisione che si rilevasse, a seguito della procedura di reclamo, manifestamente errata.
Ricorso al Tribunale

## Art. 37 di espropriazione2 {#art_37}

1Contro la decisione dell’autorità è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro il
termine di trenta giorni.
2Non si fa luogo a scambio di allegati; se lo reputa necessario, il Tribunale può chiedere
chiarimenti od osservazioni all’Autorità.
Ricorso al Tribunale

## Art. 38 cantonale amministrativo4 {#art_38}

Contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro il termine di trenta giorni.

## Art. 39 Procedura {#art_39}

1Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili gli art. 36 e
38 cpv. 1 lett. a) della Legge cantonale di espropriazione, nonché la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.7
2La procedura è retta dalla massima ufficiale.
3Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova.
4Il ricorso non ha effetto sospensivo.
5Il Tribunale non è vincolato dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo
danno.
6La tassa di giustizia è messa a carico della parte soccombente.

## Art. 40 Adozione generale delle stime {#art_40}

Tutti i valori di stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone sono definiti in
base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento determinante stabilito dal Consiglio di
Stato, il quale fissa pure l'entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima e di ogni ulteriore
aggiornamento.

## Art. 41 Rettifica d'errori {#art_41}

1Gli errori di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute
in giudicato possono essere rettificati in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio, dall'autorità
che li ha commessi.
2La rettifica d'errori o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla
notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.

## Art. 42 Modifica straordinaria della stima {#art_42}

1Il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio,
a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili.
2La modifica della stima o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla
notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
2 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
3 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185; precedenti modifiche: BU
2000, 282; BU 2005, 143.
4 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
5 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185; precedente modifica: BU
2005, 143.
6 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.
7 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

## Art. 43 Contravvenzioni {#art_43}

1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che
gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima,
in particolare:
a) non consegna il formulario per la raccolta dei dati;
b) non adempie all'obbligo di fornire informazioni e documenti oppure non consente sopralluoghi;
c) non compare alle convocazioni,
è punito con una multa fino a fr. 5000.-- al massimo per bene immobile.
2Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una decisione di stima sia
indebitamente omessa o sia manifestamente inattendibile, è punito con una multa fino ad un
massimo di fr. 30 000.-- per bene immobile.
3La multa è inflitta dall’autorità definita dal regolamento. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di
procedura per le contravvenzioni.8

## Art. 44 Prescrizione {#art_44}

1La procedura di contravvenzione si prescrive:
a) in due anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli
obblighi procedurali di cui all'art. 43, cpv. 1;
b) in dieci anni per i casi menzionati all'art. 43, cpv. 2 dopo il termine fissato per la presentazione
della dichiarazione di stima di cui all'art. 29.
2La prescrizione è interrotta da ogni atto procedurale relativo alla contravvenzione, ma non può
protrarsi complessivamente per più della metà della durata iniziale.
CAPITOLO VI
Perequazione
Art. 45 ...9
CAPITOLO VII
Norme transitorie e finali

## Art. 46 Operazioni di stima in corso {#art_46}

1Le operazioni di stima in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge
vengono concluse in base al diritto previgente.
2La stima dei fabbricati nuovi e dei terreni interessati da modifiche di piano regolatore o di altro
genere, sino a che non sia iniziata la revisione generale di cui all'art. 6 avviene in base al diritto
previgente.
3Contro la decisione su reclamo dell’Ufficio cantonale di stima è dato ricorso al Tribunale di
espropriazione.10
Stime previgenti

## Art. 47 a) Revisioni generali {#art_47}

1Le stime delle revisioni generali esistenti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il
1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.11
2…12

## Art. 48 b) Fabbricati nuovi o riattati {#art_48}

1Le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella
misura seguente:
8 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
9 Art. annullato con sentenza 20 marzo 1998 dal Tribunale federale. DTF 124 I 159.
10 Cpv. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
11 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
12 Cpv. abrogato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il
1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995, 1.1.1997.13
2Nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima dell’1.1.1991, i proprietari
interessati possono chiedere all’Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una
diminuzione del 30% della variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata
in vigore dal 1.1.1991 in poi.14

## Art. 49 c) Pubblicazione e entrata in vigore {#art_49}

1Il Consiglio di Stato stabilisce nell'ambito dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 2, l'entrata in
vigore dei valori di perequazione previsti dagli articoli 47 e 48.
2Esso pubblica l'elenco dei comuni interessati con i relativi valori di perequazione nel Foglio
ufficiale cantonale.
3I valori di perequazione rimangono in vigore fintanto che sono sostituiti dalle stime allestite in base
alle revisioni generali previste dall'art. 6.

## Art. 50 Messa in vigore, abrogazioni {#art_50}

1Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge,
unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.15
Pubblicata nel BU 1996, 470 e BU 1997, 44.
13 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
14 Cpv. modificato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
15 Entrata in vigore: 1 gennaio 1997 - BU 1996, 479.
