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title: "Regolamento sull’agricoltura"
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# Regolamento sull’agricoltura

## Art. 1 Competenza generale {#art_1}

L’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è delegata alla
Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia fatto salvo quanto stabilito
negli articoli 2–4.

## Art. 2 Competenze dell’Ufficio della gestione dei dati agricoli {#art_2}

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA):
a) coordinare il rilevamento dei dati strutturali nel settore agricolo;
b) tenere aggiornato il catasto viticolo e il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia;
c) concedere i pagamenti diretti e altri contributi di diritto federale e occuparsi dei rispettivi
versamenti;
d) concedere i contributi di declività, d’estivazione, per la biodiversità e la qualità del paesaggio,
per l’agricoltura biologica e per la promozione della zootecnia indigena (art. 20–23 LAgr);
e) concedere il contributo cantonale alle condotte veterinarie (art. 25a LAgr);
f) concedere il contributo alle casse di assicurazione del bestiame (art. 27 LAgr).
Competenze del Servizio fitosanitario
Art. 2a6 I compiti in ambito fitosanitario di cui all’articolo 29 LAgr sono delegati al Servizio
fitosanitario.

## Art. 3 Competenze dell’Ufficio dello sviluppo agricolo {#art_3}

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dello sviluppo agricolo (USA):
a) concedere gli aiuti finanziari per miglioramenti strutturali (art. 6 LAgr);8
b) far pubblicare le domande di aiuti agli investimenti (art. 8b cpv. 2 LAgr);9
c) postergare le ipoteche a garanzia dei crediti di costruzione (art. 8c cpv. 4 LAgr);
d) concedere i contributi di avvicendamento generazionale (art. 15, 16 e 18 LAgr);
e) concedere i crediti di riqualifica professionale in agricoltura (art. 19 LAgr);
f) autorizzare la gestione di un terreno incolto (art. 30 LAgr);
g) autorizzare i prestiti garantiti da pegno immobiliare e postergare l’ipoteca legale (art. 42 cpv. 2
LAgr).
Competenze dell’Ufficio della consulenza agricola
1 Titolo modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
2 Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU
2021, 177.
3 Titolo modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
4 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
5 Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2010,
169; BU 2015, 421.
6 Art. introdotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
7 Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2010,
169; BU 2015, 421.
8 Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
9 Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
Art. 3a10 I compiti di cui all’articolo 5 LAgr, compresa segnatamente la concessione di contributi
per l’adozione di misure protezione delle greggi, sono delegati all’Ufficio della consulenza agricola
(UCA).

## Art. 4 Competenze dell’Azienda agraria cantonale {#art_4}

L’Azienda agraria cantonale è competente per decidere su temi che concernono la sua
attività produttiva, divulgativa, sperimentale e di collaborazione con le associazioni del settore
agroalimentare.
TITOLO II

## Art. 5 Miglioramenti strutturali {#art_5}

…12

## Art. 6 Condizioni {#art_6}

1…
2Per gli aiuti finanziari per miglioramenti strutturali di cui all’articolo 6 LAgr si applica un volume di
lavoro aziendale corrispondente ad almeno 0,5 unità standard di manodopera (in seguito USM) per
le aree a rischio.
3Gli oggetti già sussidiati in precedenza dal Cantone nell’ambito di miglioramenti strutturali possono
beneficiare di ulteriori aiuti per l’acquisto o il risanamento di edifici di economia rurale a condizione
che siano trascorsi almeno venti anni dal pagamento del saldo cantonale o che sia già stato
rimborsato l’importo calcolato sulla base del rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella
effettiva ai sensi dell’articolo 110.
4Il termine di 20 anni di cui al capoverso 3 non si applica agli ampliamenti aziendali o alle
ricostruzioni di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni
previste dal presente regolamento sono adempiute.
5Per i progetti di sviluppo regionale (in seguito PSR) si applicano le disposizioni dell’ordinanza sui
miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt).
Piano finanziario
Art. 6a14 1La copertura dei costi e la sostenibilità finanziaria dei provvedimenti per i quali è
richiesto il contributo devono essere dimostrate da un piano finanziario da allestire prima della
decisione di concessione del contributo.
2Per gli enti di diritto pubblico la copertura dei costi di cui al capoverso 1 può essere garantita anche
solo entro il versamento del contributo.

## Art. 7 Elenco delle opere {#art_7}

Sono considerati miglioramenti strutturali gli interventi atti a realizzare nel Cantone i
seguenti provvedimenti:
a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale compresi gli
impianti fissi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, nonché per suini,
pollame e volatili. In particolare:
– stalle
– fienili
– rimesse
– depositi
– depositi per concimi aziendali ed eventuali relative coperture
– recinti fissi presso il centro aziendale
– impianti per la mungitura
– gru fienile
10 Art. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
11 Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
12 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
13 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2021, 323; BU 2023, 372.
14 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2017, 454.
15 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
– impianti di essicazione foraggio
– impianti di disidratazione dei concimi aziendali
– impianto elettrico e sanitario
– impianto di smaltimento del siero
– corte per l’uscita regolare all’aperto di bovini limitatamente alle esigenze fissate
dall’ordinanza sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD);
b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento dell’abitazione per il capoazienda, al massimo
un’abitazione per azienda, nelle regioni di montagna nonché la trasformazione e il risanamento
nelle altre zone;
c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi
meccanici in particolare movimenti di materiale, modellamenti dei terreni, opere di accesso ai
fondi e di prosciugamento, seminagioni;
d) la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione, ove necessario, dei seguenti edifici e
impianti alpestri:
– abitazione dell’alpigiano e del personale
– cantina per i prodotti caseari
– stalla o ricovero per il bestiame
– impianto per la gestione dei concimi aziendali incluso il miscelatore
– locale e impianto per la lavorazione dei prodotti caseari
– piazzali di attesa prima e dopo la mungitura
– l’impianto per mungitura fisso o mobile adeguato alle necessità dell’alpe
– porcile
– deposito dei concimi aziendali ed eventuali relative coperture
– deposito materiale
– impianto di smaltimento di siero
– lattodotto
– recinti fissi nei pressi del centro dell’azienda alpestre;
e) l’acquisto da terzi, che non siano parenti in linea diretta o suoceri del beneficiario, da parte di
un proprietario o affittuario di un’azienda, in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di
economia rurale, di edifici alpestri, di abitazioni per il capoazienda, di stabili per lo stoccaggio,
la lavorazione e la vendita diretta della produzione agricola secondo le disposizioni
pianificatorie. Possono essere finanziati eventuali risanamenti. L’oggetto di acquisto e la
maggioranza della superficie agricola utile dell’azienda devono essere alla distanza di percorso
dal centro aziendale stabilita nelle disposizioni sul calcolo del volume di lavoro di cui
dell’OMSt;16
f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi, in particolare l’allontanamento della
vegetazione indesiderata e del pietrame così come la seminagione;17
g) la costruzione, il risanamento e l’adeguamento di strade, sentieri, teleferiche e altri impianti di
collegamento con interesse agricolo;
h) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione
e la vendita della produzione agricola, incluse l’impiantistica e le installazioni fisse;
i) l’approvvigionamento idrico limitatamente all’interessenza agricola:
– acquedotti e abbeveratoi su alpi e maggenghi
– allacciamenti alla rete dell’acqua potabile delle aziende gestite tutto l’anno (escluse le
abitazioni), delle aziende d’estivazione e quelle site sui maggenghi;
j) l’approvvigionamento di energia limitatamente all’interessenza agricola (escluse le abitazioni)
alle aziende gestite tutto l’anno, d’estivazione e site sui maggenghi per mezzo:
– della costruzione di impianti fissi di produzione di energia rinnovabile e sugli alpeggi di
generatori
– degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia;
k) impianti fissi di irrigazione;
l) la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;
m) il ripristino e la protezione di opere del genio rurale, di terreni coltivi (prati e campi), di pascoli e
vigneti danneggiati da eventi naturali. Vanno tenute in considerazione le prestazioni assicurative e
quelle del Fondo Svizzero d’aiuto per danni non assicurabili causati dalle forze della natura. I
contributi sono ridotti proporzionalmente;
n) il ripristino periodico inteso come intervento da eseguire a intervalli regolari di 8-12 anni, volto
a preservare il valore e la sostanza di strade e sentieri a servizio di zone con interessenza
16 Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2021, 323.
17 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
agricola; i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti a brevi intervalli (una o più volte all’anno)
non danno diritto ai contributi;
o) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del
centro aziendale, ritenuta una distanza stradale di 15 km al massimo;
p) nel caso di mancanza di collegamenti appropriati, le misure atte a favorire il trasporto (dal fondo
valle all’alpe e viceversa come pure tra le corti dell’alpe) unicamente dei prodotti alpestri, del
materiale necessario alla gestione dell’alpe e dei maiali sugli alpeggi con lattifere (ritenute al
massimo 3 giornate per stagione), come pure il trasporto del fieno dai maggenghi (ritenute al
massimo 2 giornate per stagione);18
q) il ripristino di opere rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico, in particolare muri a
secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo e sistemazione dei corsi d’acqua al fine di un’ottimale
utilizzazione dei fondi agricoli;
r) la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre con fondamenta fisse per l’orticoltura;
s) la costruzione, la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli per intraprendere
un’attività accessoria agrituristica in stretto legame con l’attività svolta nell’azienda agricola,
ritenuto al massimo una superficie utile di 100 mq. Le prestazioni offerte dall’azienda
comprendono la ristorazione e il pernottamento nell’azienda. I prodotti venduti devono
provenire prevalentemente dall’azienda rispettivamente dal territorio cantonale;
t) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
u) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;
v) gli studi di fattibilità;19
w) l’acquisto di macchinari nuovi per la foraggicoltura a due assi semoventi e le relative
attrezzature accessorie del valore minimo di 50'000 franchi;
x) interventi edilizi, installazioni, macchine e veicoli tesi a conseguire obiettivi ecologici e
ambientali previsti nell’OMSt, segnatamente al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca e di
evitare delle immissioni puntuali di prodotti fitosanitari e proteggere il clima;20
y) progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la
loro realizzazione.21

## Art. 8 Aliquote del contributo {#art_8}

1Per le opere di cui all’articolo 7 lettera a sono concessi i seguenti contributi:
a) per gli edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi vengono concessi i seguenti contributi
forfettari, ritenuto che il contributo cantonale non può superare il 50% del preventivo riconosciuto
dell’opera e che, in caso di costruzione di singoli elementi, la somma dei contributi parziali non
può essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio:
Centri aziendali comprendenti stalla, deposito concimi,
fienili e rimesse
bovini caprini ovini
Contributo di base fr. 40’000.– 30’000.– 20’000.–
Contributo fr./UBG 9’800.– 9’000.– 7’000.–
Per singoli elementi
stalle
Contributo di base fr. 25’000.– 17’000.– 13’000.–
Contributo fr./UBG 6’600.– 5’900.– 4’600.–
deposito concimi aziendali
Contributo di base fr. 7’500.–
Contributo fr./mc 69.–
fienili
Contributo di base fr. 20’000.–
Contributo fr./ mc 55.–
18 Lett. modificata dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
19 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
20 Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2021, 323.
21 Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
22 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
rimesse
Contributo di base fr. 13’000.–
Contributo fr./mq 92.–
b) per nuovi edifici inclusi i depositi di foraggio e gli impianti per il deposito dei concimi aziendali
ritenuto un massimo di 200'000 franchi:
– per suini riproduttori, discendenti e verri compresi 3'300 franchi per unità di bestiame grosso
(UBG)
– per suini da ingrasso e suinetti svezzati 1'600 franchi per UBG
– per galline ovaiole 2'400 franchi per UBG
– per pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi 2'800 franchi per UBG;
c) sui forfait di cui alla lettera a) e b) sono concessi i seguenti supplementi:
– nel caso di bovini, caprini, ovini, suini, ovaiole e pollame i contributi per unità sono aumentati
del 10% nelle zone di montagna I e II, rispettivamente del 15% nelle zone di montagna III e
IV
– nel caso di bovini da latte i contributi per UBG sono del 20% e per gli ovini da latte e caprini
da latte del 10%
– nel caso di più supplementi l’aliquota da applicare corrisponde alla somma delle relative
singole percentuali;
d) per gli altri animali da reddito, limitatamente alle zone di collina e montagna, può essere
concesso al massimo il 50% del preventivo riconosciuto fino ad un massimo di 100'000 franchi;
e) in caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi sono ridotti
in modo adeguato;
f) un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto,
problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze imposte
legate alla protezione del paesaggio e degli edifici, qualora non vi siano alternative
all’ubicazione dell’opera. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applica
l’aliquota massima del 50% dei costi supplementari;
g) i contributi sono concessi per al massimo 65 UBG;
h) per gli impianti di economia rurale eseguiti singolarmente e non cumulabili viene concesso un
contributo del 50% del preventivo riconosciuto.
2Per le opere di cui all’articolo 7 lettera b, segnatamente l’abitazione per il capoazienda, sono
concesse le seguenti aliquote di contributo:
– per le nuove costruzioni in zona di montagna il 45% del preventivo riconosciuto ma al massimo
150'000 franchi;
– per la trasformazione o il risanamento il 45% del preventivo riconosciuto tenuto in
considerazione il patrimonio edilizio esistente ma al massimo 130'000 franchi per le zone di
pianura e collina e 150'000 franchi per le zone di montagna.
3Per l’aiuto concernente la lettera e dell’articolo 7 il contributo corrisponde al massimo all’80%
dell’importo forfettario che verrebbe concesso per una nuova costruzione tenendo conto anche della
svalutazione a causa della vetustà.
Se il prezzo d’acquisto fosse inferiore al contributo calcolato si applica l’aliquota del 50% del prezzo
d’acquisto.
Nel caso in cui siano necessari dei lavori di risanamento può essere concesso un contributo del
50% del preventivo riconosciuto ma al massimo fino al 100% del contributo per la costruzione nuova.
4Per le opere di cui alle lettere sotto indicate dell’articolo 7 vengono concesse le seguenti percentuali
massime di contributo calcolate sul preventivo riconosciuto:
– lett. c) e d) 50%
– lett. k), l), p) 30%
– lett. h), n) e s) 40% con un massimo di fr. 200’000.–
per le cantine viticole aziendali
– lett. f) 50% ritenuto un contributo massimo di fr. 0.80/mq per l’allontanamento della
vegetazione indesiderata e del pietrame nonché per la seminagione
– lett. q) e r) 30%, ritenuto un massimo per le serre di fr. 200’000.–/ha,
rispettivamente di fr. 400’000.– per azienda
– lett. g), i), j) e m) 45%
– lett. v) 50% con un massimo di fr. 20’000.–23
– lett. y) si applicano le disposizioni dell’OMSt.24
23 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
24 Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
5Per le opere di cui all’articolo 7 lettera o si applicano le aliquote di cui all’articolo 9.
6Per le opere di cui all’articolo 7 lettera w si applicano le aliquote previste dall’articolo 8 capoverso
1 lettera c LAgr.25
7In assenza di una modalità di stanziamento specifica di cui al presente regolamento, per i progetti
di cui all’articolo 7 lettere t e u si applicano le disposizioni dell’OMSt. Gli aumenti concernenti i PSR
di cui all’OMSt sono sempre applicabili.26
7bisPer i progetti di cui all’articolo 7 lettera x si applicano le disposizioni previste dall’OMSt.27
8Il contributo cantonale non è subordinato alla concessione degli aiuti federali.
9Durante l’esecuzione dei lavori possono essere versati in base a un piano finanziario acconti fino
ad un massimo del 90% dell’aiuto finanziario previsto. Il saldo è versato dopo l’approvazione della
liquidazione finale.
10Tutti i contributi possono essere arrotondati per difetto al centinaio.

## Art. 9 Tassi d’interesse per crediti agricoli {#art_9}

1Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera b LAgr limitatamente alle
aziende agricole, il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse se il tasso è inferiore al 4%.
2Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente per un
massimo del 3%.
3La richiesta deve essere inoltrata all’USA all’apertura del credito di costruzione o del mutuo.
4L’assunzione del tasso d’interesse dell’1% è concessa unicamente per il finanziamento delle opere
e dei provvedimenti di cui all’articolo 6 LAgr.

## Art. 10 Garanzia della restituzione dei contributi {#art_10}

A garanzia della restituzione dei contributi giusta l’articolo 41 LAgr, è possibile rinunciare
all’ipoteca legale di cui all’articolo 42 LAgr in assenza di registro fondiario definitivo o nel caso di
contributi per il genio rurale non vincolati alle superfici, di contributi per interventi di ripristino a
seguito di danni causati da elementi naturali o per interventi di ripristino periodici, oppure nel caso
di contributi per la riqualifica professionale o l’acquisto di installazioni mobili, di macchine o di veicoli.

## Art. 11 {#art_11}

…30

## Art. 12 Ricostruzione di edifici rurali {#art_12}

1Sono concessi contributi a favore della ricostruzione di edifici rurali e alpestri distrutti
dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono
adempiute.
2Per il calcolo del contributo è determinante solamente la parte della spesa non coperta dalle
prestazioni assicurative o da altri contributi analoghi. Restano riservate le eccezioni a detta norma
ove la ricostruzione contribuisca a migliorare notevolmente le strutture.
3Se l’interessato non si fosse avvalso della possibilità di assicurarsi o se ne fosse avvalso in modo
insufficiente, l’ammontare sussidiabile viene ridotto di conseguenza.

## Art. 13 Obbligo di manutenzione e coltivazione {#art_13}

1Le terre bonificate con l’aiuto del Cantone devono essere coltivate in modo adeguato e
le strutture mantenute convenientemente. Per gli edifici rurali, l’obbligo di mantenere un’opera
implica quello di assicurare un edificio contro gli incendi, e per quanto possibile, contro i danni
cagionati da fenomeni naturali, in ragione del suo valore di costruzione.
2In caso di negligenza nella coltivazione o nella manutenzione, l’USA diffida il proprietario e il
gestore del fondo a coltivare in modo adeguato le terre o a mantenere convenientemente le strutture
assegnandogli un termine per il riassetto.32
25 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
26 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2021, 323.
27 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2021, 323.
28 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
29 Art. reintrodotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
30 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
31 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
32 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
TITOLO III
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese33

## Art. 14 Applicazione {#art_14}

1Nell’applicazione del presente regolamento vanno promossi lo sviluppo sostenibile e le
buone pratiche di responsabilità sociale e ambientale delle aziende agricole.35
2Nella commisurazione dei sussidi di cui al presente regolamento può essere preso in
considerazione il perseguimento, da parte del beneficiario, delle buone pratiche di responsabilità
sociale delle imprese negli ambiti economico, sociale e ambientale.
3La Sezione emana delle specifiche direttive di applicazione relative agli indicatori di buone pratiche
di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese.
Art. 15-16 …36
TITOLO IV
Promozione del settore agricolo37

## Art. 17 Rappresentatività delle organizzazioni {#art_17}

1Le organizzazioni dei produttori e di categoria possono essere riconosciute in base ai
criteri di cui all’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori del 30
ottobre 2002 (OOCOP).38
2Per tipo di prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione
dei produttori o di categoria che può tuttavia cedere parte dei contributi da lei ricevuti a favore delle
altre organizzazioni di produttori e di categoria a essa connesse.39
3Il riconoscimento è verificato almeno una volta ogni 8 anni.40

## Art. 18 Domanda di riconoscimento {#art_18}

Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate dalle organizzazioni alla Sezione
con i documenti e le informazioni a comprova che i criteri di rappresentatività sono adempiuti.

## Art. 19 Costi computabili per il contributo cantonale {#art_19}

Per stabilire i contributi a favore delle organizzazioni riconosciute, possono essere
considerati computabili per esempio i costi di comunicazione, pubblicazioni, pubblicità,
commercializzazione di prodotti, studi, manifestazioni, eventi, esposizioni, pubbliche relazioni,
nonché quelli legati al lavoro del personale impiegato, indennità di trasferta, pasti e pernottamento
nell’ambito degli eventi di promozione e nella misura prevista dal regolamento concernente le
indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
Conferenza agro-alimentare
Art. 19a43 1La commissione consultiva Conferenza agro-alimentare è nominata ogni quattro anni
ed è composta da un rappresentante di ognuna delle organizzazioni agricole di produttori o di
categoria riconosciute ai sensi dell’articolo 17 e dai rappresentanti dei seguenti settori:
a) Cantone;
b) agricoltura produttiva;
33 Titolo reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU
34 Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
35 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
36 Art. abrogati dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
37 Titolo modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
38 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
39 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
40 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
41 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
42 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2019, 382; BU 2021, 323.
43 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
c) trasformatori di prodotti agricoli;
d) commercianti di prodotti agricoli;
e) turismo;
f) formazione professionale agricola;
g) ristorazione;
h) albergheria;
i) consumatori;
l) grande distribuzione.
2Il capo della Sezione dell’agricoltura è il presidente della Conferenza agro-alimentare.
Compiti della Conferenza agro-alimentare
Art. 19b44 La Conferenza agro-alimentare ha i seguenti compiti:
a) individuare sinergie, obiettivi, strategie comuni e collaborazioni per la promozione
dell’agricoltura ticinese e dei suoi prodotti tra le organizzazioni agricole e i settori economici che
hanno attività collegate all’agricoltura;
b) coordinare preventivamente le richieste di concessione di contributi già prima della
presentazione dei preventivi da parte delle singole organizzazioni di categoria o di produttori
riconosciute adottando una visione strategica anche per gli anni seguenti;
c) tenere conto delle priorità ed esigenze dei diversi settori agricoli mantenendo l’equilibrio tra il
sostegno di quelli maggiormente in difficoltà e la necessità di dedicare al meglio i fondi pubblici
nei settori che permettono un maggior ritorno di investimento;
d) coordinarsi e collaborare con le organizzazioni interdisciplinari sostenute dal Cantone ai sensi
dell’articolo 14a LAgr;
e) preavvisare alla Sezione le richieste di concessione di contributi a favore delle misure di
promozione delle organizzazioni di produttori e categoria e dalla Conferenza stessa;
f) preavvisare i contributi a sostegno di singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni
riconosciute ai sensi degli articoli 9 e 33 capoverso 3 LAgr.

## Art. 20 {#art_20}

…45

## Art. 21 Misure di solidarietà {#art_21}

1Solo le organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute possono domandare
l’estensione dell’obbligo del pagamento dei contributi (in seguito estensione) giusta l’articolo 14
LAgr.
2Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione dei produttori o dell’organizzazione di
categoria accettare le misure promozionali e chiedere la sua estensione.
3Possono essere estese le misure di solidarietà per promuovere le attività di cui all’articolo 10
capoverso 3 LAgr.

## Art. 22 Domanda di estensione {#art_22}

1Le organizzazioni dei produttori e di categoria devono inoltrare la loro domanda di
estensione alla Sezione.47
2Le domande devono contenere:
a) una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi;
b) un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse
pubblico;
c) il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta
chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato
della votazione relativa alla richiesta di estensione;
d) i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare;
e) la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura;48
f) un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.
3La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà
presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria.
44 Art. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
45 Art. abrogato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2007,
615; BU 2015, 528; BU 2024, 116.
46 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2014, 391.
47 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
48 Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
4Chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione dell’agricoltura nei 15 giorni successivi alla
pubblicazione.49

## Art. 23 Contributi versati dai non membri {#art_23}

1Se la domanda di estensione viene accolta, la Sezione definisce tramite direttive:
a) i contributi che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle
diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
b) l’utilizzo dei contributi;
c) la trasmissione dei dati;
d) l’incasso dei contributi;
e) la durata dell’obbligo contributivo dei non membri;
f) i rimedi di diritto.51
2Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce l’importo dei contributi
dei suoi membri durante la durata di validità dell’obbligo contributivo dei non membri, il contributo
dei non membri è ridotto in modo corrispondente.
3L’organizzazione informa la Sezione sulle modifiche dei contributi e le direttive vengono modificate
di conseguenza.52
Obbligo di rendere conto
Art. 23a53 Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria, le cui misure
promozionali beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare alla Sezione entro il 31 marzo
un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia delle misure dell’anno precedente.

## Art. 24 Sostegno alle misure di promozione della qualità {#art_24}

1Per le denominazioni di origine o di provenienza o marchi di garanzia di interesse
generale per il settore agroalimentare può essere concesso un contributo fino a un massimo del
50% delle spese indispensabili per l’istituzione o la riqualifica o l’adesione a tali iniziative dedotti altri
aiuti pubblici ritenuto un massimo di 50’000 franchi.
2Per la gestione delle denominazioni di origine o di provenienza o dei marchi di proprietà del
Cantone può essere versato un importo massimo di 50'000 franchi.

## Art. 25 Produzione animale {#art_25}

Il Contributo per la produzione animale di cui all’articolo 13 capoverso 1 LAgr è
assegnato all’Unione Contadini Ticinesi (UCT) quale associazione di categoria che rappresenta le
associazioni di produttori.
TITOLO V
Avvicendamento generazionale

## Art. 26 Contributo {#art_26}

1I contributi per l’avvicendamento generazionale vanno richiesti nell’ambito della
procedura per l’ottenimento dell’aiuto iniziale secondo l’OMSt.
2Per chi ha superato il limite di età di cui all’OMSt, la domanda deve contemplare i medesimi
documenti richiesti nell’ambito dell’aiuto iniziale secondo l’OMSt.
3Il contributo è versato nell’ambito della procedura di iscrizione del trapasso di proprietà a registro
fondiario.
49 Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
50 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
51 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2021, 177; BU 2025, 2.
52 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2021, 177; BU 2024, 116; BU 2025, 2.
53 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
54 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
55 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
56 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU

## Art. 27 Credito di formazione57 {#art_27}

1Il credito di formazione per la riqualifica professionale di cui all’articolo 19 LAgr ammonta
a:
a) 20'000 franchi all’anno per due anni per persone che seguono un apprendistato nel settore
agricolo;
b) 20'000 franchi complessivi (o per il primo anno) per persone che seguono una formazione sulla
base della procedura di qualificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge federale sulla
formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) ottenendo l’attestato federale di
capacità giusta l’articolo 38 LFPr.
2Il credito di formazione per la riqualifica professionale va richiesto prima dell’inizio della formazione
tramite domanda scritta all’USA, alla quale vanno allegati il progetto di avvicendamento aziendale,
il piano finanziario e un accordo di principio tra le parti sulla ripresa dell’azienda ubicata nel Cantone
Ticino. Nel caso di richiesta dopo l’inizio della formazione, l’aiuto è ridotto di 1/12 per ogni mese
intero trascorso, ritenuto un massimo di 6 mesi.
2bisNel caso di mancata conclusione della formazione l’USA revoca il credito concesso,
rispettivamente ne ordina la restituzione.
3Se le trattative per la ripresa dell’azienda non fossero concluse in tempo utile i documenti richiesti
al capoverso 2 possono essere presentati dopo l’inizio della formazione; in ogni caso il rilevamento
dell’azienda deve avvenire entro 5 anni dalla conclusione della formazione.
4Per le aziende rilevate all’interno della famiglia ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LAgr, il credito
può essere convertito in sussidio se il trapasso avviene entro cinque anni dalla conclusione della
formazione.
Art. 28-29 …59
TITOLO VI
Conversione delle aziende all’agricoltura biologica
Definizione
Art. 3060 1Per agricoltura biologica si intende la forma di produzione giusta l’ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD).
2La conversione è considerata compiuta con l’ottenimento del certificato di azienda biologica dopo
la prima valutazione aziendale sull’agricoltura biologica da parte dell’ente di certificazione
riconosciuto dalla Confederazione.
Beneficiari
Art. 3161 Il contributo è concesso alle aziende agricole di gestori domiciliati nel Cantone che:
a) già hanno diritto ai pagamenti diretti federali;
b) sono in possesso del certificato di cui all’articolo 30 capoverso 2;
c) hanno convertito l’intera azienda alla produzione biologica. Per le aziende ai sensi dell’articolo
6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7
dicembre 1998 (OTerm) che non convertono alla produzione biologica il settore viticolo, il
contributo è ridotto proporzionalmente in funzione delle USM richieste dal settore viticolo.
Contributo
Art. 3262 1Il contributo unico iniziale è calcolato proporzionalmente al numero delle USM
necessarie all’azienda agricola, ritenuto un minimo di 0,2 e un massimo di 2.
2Il contributo è concesso per i settori della produzione di latte, di carne, della campicoltura, delle
colture speciali; per la produzione estensiva di carne e l’allevamento estensivo di animali da reddito
è concesso il 50% del contributo.
3Il contributo è versato dietro presentazione del rapporto relativo al controllo e alla certificazione
quale azienda biologica.
4Le USM corrispondono a quelle determinate per la concessione dei pagamenti diretti dell’anno di
contribuzione.
57 Nota marginale modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
58 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2013, 435; BU 2015, 528; BU 2017, 454; BU 2024, 116.
59 Art. abrogati dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
60 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
61 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
62 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
5Dopo la riconversione il fabbisogno in USM dell’azienda utilizzato per il calcolo dell’aiuto finanziario
non può diminuire più del 30% in media su tre anni, durante i 10 anni dopo l’ottenimento del
contributo pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.

## Art. 33 {#art_33}

…63
TITOLO VII
Pagamenti diretti e contributi suppletivi64

## Art. 34 Declività {#art_34}

1Quale base per la determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di
declività fanno stato i dati rilevati nell’ambito della concessione dei contributi di declività federali.65
2…66

## Art. 35 Contributi cantonali di declività {#art_35}

1I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a:
a) terreni con una declività tra il 18 e il 35% 100 franchi;
b) terreni con una declività tra il 35 e il 50% 250 franchi;
c) terreni con una declività superiore al 50% 250 franchi;
d) vigneti con una declività tra il 30 e il 50% 1'000 franchi;68
e) vigneti con una declività superiore al 50% 2'000 franchi;69
f) vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% 2'000 franchi.70
2Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al capoverso 1 sono uguali a quelle previste
per i contributi di declività e per i contributi di declività per vigneti dell’ordinanza federale sui
pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD).
3I contributi di declività per i vigneti sono ridotti in analogia alle norme sulla limitazione del contributo
di transizione previste dall’OPD.

## Art. 36 Contributi d’estivazione {#art_36}

1Ai beneficiari dei contributi d’alpeggio previsti dall’OPD è concesso un contributo
massimo di 30 franchi per carico normale di bestiame munto.
2Per le aziende di estivazione con trasformazione del latte prive di accesso stradale e al beneficio
dei corrispondenti contributi federali è concesso un contributo massimo di 30 franchi per carico
normale di bestiame munto.
3Per le aziende d’estivazione con bestiame munto e una durata d’alpeggio tra i 56 e i 91 giorni può
essere versato un contributo proporzionale fino a concorrenza della differenza tra il sistema federale
dei pagamenti diretti che fino al 2018 considerava anche il carico usuale in unità di bestiame grosso
munte e quello attuale.72
Art. 37-39 …73
TITOLO VIII
Biodiversità e qualità del paesaggio74
Capitolo primo
…75
63 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
64 Titolo modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
65 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
66 Cpv. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
67 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
68 Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
69 Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
70 Lett. introdotta dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
71 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
72 Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 317.
73 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
74 Titolo modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
75 Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

## Art. 40 {#art_40}

…76

## Art. 41 Condizioni e oneri {#art_41}

Le basi cantonali per valutare il livello qualitativo II della biodiversità, rispettivamente per
l’interconnessione, approvate dall’UFAG, sono emanate quali direttive dall’UGDA.
Capitolo secondo
…78

## Art. 42 Promotori {#art_42}

I promotori sottopongono preliminarmente l’impostazione del progetto d’interconnessione all’UGDA che si esprime sulla sua fattibilità dopo avere sentito l’Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP).

## Art. 43 {#art_43}

…80

## Art. 44 Approvazione del progetto d’interconnessione {#art_44}

Il progetto d’interconnessione è inviato all’UGDA che, sentito l’UNP, lo approva.
Capitolo terzo
…82

## Art. 45 Importo dei contributi {#art_45}

I costi computabili per i progetti di qualità del paesaggio corrispondono a 50 franchi/ha
di superficie agricola utile (SAU) per la preparazione del progetto e 10 franchi/ha di SAU una tantum
per l’accompagnamento durante gli 8 anni previsti.
TITOLO IX
…84
Art. 46-64 …85
TITOLO X
Salute dei vegetali86
Servizio fitosanitario
Art. 6587 Il Servizio fitosanitario, applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la salute
dei vegetali.
Obbligo del rispetto delle misure di lotta e di prevenzione
76 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
77 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
78 Capitolo abrogato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
79 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
80 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
81 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
82 Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
83 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
84 Titolo abrogato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
85 Art. abrogati dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2004,
409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421 e 528; BU 2017, 454.
86 Titolo modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
87 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
Art. 6688 1Tutte le persone sono tenute a rispettare le misure di lotta o di prevenzione contro gli
organismi nocivi di cui all’articolo 29 LAgr e a permettere e agevolare i controlli del Servizio
fitosanitario.89
2In particolare i proprietari, i gestori e i manutentori di particelle o di vegetali contaminati:
a) effettuano un monitoraggio costante di tali particelle o vegetali;
b) segnalano immediatamente al Servizio fitosanitario casi sospetti o comprovati della presenza
di organismi di cui al capoverso 1;
c) seguono le indicazioni date dal Servizio fitosanitario per evitare l’introduzione, la diffusione e la
moltiplicazione degli organismi di cui al capoverso 1.
Elenco degli organismi nocivi e delle piante infestanti
Art. 6790 Il Servizio fitosanitario tiene l’elenco aggiornato degli organismi nocivi e delle piante
infestanti per il settore agricolo ai sensi dell’articolo 29 LAgr.
Adeguate misure di lotta e di prevenzione
Art. 6891 Sono considerate adeguate in particolare le seguenti misure di lotta e di prevenzione:
a) le misure d‘igiene e di disinfezione;
b) il taglio, la raccolta e l’eliminazione adeguata del materiale vegetale;
c) lo smaltimento corretto del suolo contaminato;
d) la rotazione;
e) il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti di organismi nocivi o dei loro vettori;
f) il posizionamento di trappole;
g) i trattamenti fitosanitari contro un organismo nocivo o il suo vettore;
h) l’estirpazione di piante o di colture agricole che costituiscono potenziali o manifesti focolai
d’infestazione;
i) la messa in quarantena o la distruzione di colture e merci infestate o per le quali si può
presumere che siano infestate;
j) il divieto di messa in commercio e movimentazione di vegetali;
k) altre misure di lotta previste dal Servizio fitosanitario cantonale in funzione del tipo di organismo
e contesto.
Focolai d’infezione
Art. 6992 1Il proprietario e il gestore di particelle o di vegetali contaminati da focolai d’infezione da
organismi nocivi o da piante infestanti, devono eseguire le misure ordinate entro i termini stabiliti dal
Servizio fitosanitario.
2Gli interventi sulle piante di platano devono essere eseguiti secondo le modalità e nei periodi
previsti dalla direttiva allestita dal Servizio fitosanitario.
3Scaduti i termini di cui al capoverso 1, l’USA applica la procedura di estirpo mediante esecuzione
forzata tramite esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato ai sensi dell’articolo 56 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm).93
Autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari
Art. 7094 1Il Servizio fitosanitario è l’autorità preposta per assumere i compiti previsti per gli organi
d’esame contemplati dall’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego
di prodotti fitosanitari nell’agricoltura del 24 novembre 2022 (OAS-A).
2Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 il Servizio fitosanitario si può avvalere della
collaborazione del Centro professionale del verde.
88 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
89 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
90 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
91 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
92 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
93 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
94 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
Indennità95
Art. 70a96 1Il Servizio fitosanitario può concedere indennità alle aziende agricole per i costi derivanti
da misure da esso ordinate.97
2Non sono concessi contributi se il loro importo risulta inferiore a 2'000 franchi oppure se le misure
sono state ordinate a seguito dell’inosservanza delle disposizioni federali o cantonali concernenti la
salute dei vegetali.
Richiesta di indennità
Art. 70b98 Per ottenere le indennità dal Servizio fitosanitario, il richiedente deve:
a) aver segnalato tempestivamente la presenza dell’organismo nocivo particolarmente pericoloso
e aver contribuito a evitare o contenerne la sua diffusione;
b) inviare una richiesta di concessione di contributi allegando il preventivo dei costi;
c) attendere che siano ordinate le misure;
d) procedere all’esecuzione delle misure di lotta ordinate, in accordo e sotto la supervisione del
Servizio fitosanitario;
e) inviare il resoconto dei costi con i relativi documenti giustificativi indicando perché non potrebbe
ragionevolmente farsi carico dei costi.
Costi trattamenti obbligatori99
Art. 70c100 Il Consiglio di Stato può sostenere le misure di lotta imposte dall’ordinanza sulla
protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV)
assumendo in tutto o in parte i costi che ne derivano.
TITOLO XI
Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti
Procedura
Art. 71 1Chi intende gestire un terreno incolto, nell’impossibilità di giungere ad un accordo su
base privata con il proprietario, inoltra la domanda motivata al Comune ove è situato il terreno
precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare.
2In caso di terreno incolto e contaminato da un focolaio d’infezione ai sensi dell’articolo 69, il Servizio
fitosanitario, con il supporto delle associazioni agricole o del Comune ove è situato il terreno, può
procedere alla ricerca di un agricoltore disposto a riprendere la gestione del terreno incolto.101
3Il Municipio o il Servizio fitosanitario notifica la domanda al proprietario del terreno assegnandogli
un termine di quindici giorni per poter inoltrare una sua motivata eventuale opposizione.102
4Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio o il
Servizio fitosanitario trasmette all’USA la domanda con il proprio preavviso.103
Decisione
Art. 72104 1L’USA decide tenendo conto del preavviso del Municipio o del Servizio fitosanitario e
dell’interesse pubblico.105
2Se più domande concernono lo stesso terreno, l’USA considera la domanda del richiedente per il
quale la gestione del terreno è di maggior utilità per una gestione razionale della propria azienda.
Rilascio dell’autorizzazione
95 Nota marginale modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
96 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2015,
528; BU 2021, 177.
97 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
98 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
99 Nota marginale introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
100 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2021,
177.
101 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
102 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2024, 116.
103 Cpv. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
104 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
105 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
Art. 73106 1Se la domanda è accolta, l’USA rilascia l’autorizzazione a coltivare che implica per il
proprietario l’obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti.
2L’USA può fissare condizioni relative alla gestione del terreno tenendo conto delle sue particolarità.
3L’autorizzazione è personale e non è trasferibile senza il consenso dell’USA.
Durata
Art. 74 1L’autorizzazione è data a tempo indeterminato.
2Il proprietario che, scaduta la durata minima iniziale dell’affitto secondo la legge federale sull’affitto
agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr), intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un
affittuario, lo comunica in forma scritta al gestore e all’USA almeno sei mesi prima, rispettando il
termine dell’uso cantonale (11 novembre).107
3L’USA, se sussistono le condizioni di cui al capoverso 2, dichiara decaduta l’autorizzazione.108
TITOLO XII
Esposizioni di bestiame109
Contributo per esposizioni ovine e caprine
Art. 75110 1Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale dei riproduttori maschi e delle
esposizioni regionali consortili del bestiame ovino e caprino è versato alla Federazione ticinese
consorzi allevamento caprino e ovino un contributo annuo di 7'000 franchi.
2Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale delle pecore e delle capre può essere concesso
un contributo di 6'000 franchi per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni quattro
anni.
3Nel caso in cui l’esposizione è organizzata per una sola specie, il contributo è dimezzato.
Contributo per esposizioni bovine
Art. 76111 1Per l’organizzazione delle esposizioni bovine il contributo agli organizzatori è concesso
in funzione del numero di capi presentati iscritti al libro genealogico, segnatamente per le esposizioni
regionali:
– da 50 a 100 capi 3'000 franchi per esposizione
– da 101 a 150 capi 4'000 franchi per esposizione
– oltre 150 capi 5'000 franchi per esposizione
2Nel caso di esposizioni cantonali il contributo agli organizzatori è di 6'000 franchi per esposizione,
ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni quattro anni.
3Per l’esposizione di carattere nazionale Gotthard Open il contributo agli organizzatori è di 15'000
franchi per esposizione.
Contributo per esposizioni equine
Art. 77112 Per l’organizzazione delle esposizioni equine per il rilascio dei certificati d’origine è
versato agli organizzatori un contributo di 500 franchi per esposizione, ritenuta una frequenza
massima di due esposizioni all’anno.
Termine di inoltro della richiesta di concessione di sussidi
Art. 78113 I contributi vanno richiesti entro il 15 novembre dell’anno nel quale si tiene l’esposizione
con i dati degli animali esposti e i giustificativi delle spese sostenute.
106 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
107 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2024, 116.
108 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
109 Titolo modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
110 Art. reintrodotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
111 Art. reintrodotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2007, 731.
112 Art. reintrodotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
113 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2016, 234; BU 2024, 116.
Art. 79 …114
TITOLO XIII
Condotte veterinarie
Condotta veterinaria
Art. 80115 1La Condotta veterinaria (in seguito Condotta) è un’associazione di utilità pubblica ai
sensi dell’articolo 37 della legge di applicazione e complemento al codice civile svizzero del 18 aprile
1911 (LAC).
2Gli statuti della Condotta soggiacciono all’approvazione della Sezione.116
3Le Condotte sono tenute a collaborare tra di loro, in particolare quelle confinanti.
4La vigilanza sulle Condotte spetta all’UGDA.117
Circoscrizione
Art. 81 1Il territorio del Cantone è suddiviso di principio nelle seguenti Condotte:
a) Condotta veterinaria del Mendrisiotto;
b) Condotta veterinaria del Luganese;
c) Condotta veterinaria Piano di Magadino;
d) Condotta veterinaria del Locarnese;
e) Condotta veterinaria di Vallemaggia;
f) Condotta veterinaria della Verzasca;
g) Condotta veterinaria Riviera e Bassa Leventina;
h) Condotta veterinaria di Blenio;
i) Condotta veterinaria di Leventina.118
2La Sezione designa i comuni facenti parte delle singole Condotte.119
3La Sezione, a dipendenza dell’evoluzione delle necessità e sentiti l’Ufficio del veterinario cantonale
e la Federazione Ticinese delle Condotte Veterinarie, può modificare il numero e l’ampiezza
territoriale delle Condotte.120
Soci
Art. 82 1Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della
Condotta.
2All’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro socio o da un
membro maggiorenne della propria economia domestica. Nessuno può rappresentare più di un
socio.
Mandato di prestazione
Art. 83121 1Il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e i veterinari, stabilendo
segnatamente l’indennità versate.122
2Le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari ticinesi e approvate dalla Sezione sono
parte integrante del mandato di prestazione.123
3Il mandato di prestazione soggiace all’approvazione della Sezione.124
4Per lo svolgimento del mandato di prestazione, sono possibili forme di collaborazione tra veterinari
in modo da garantire un’ottimale copertura del territorio e un’organizzazione del lavoro più efficace
ed efficiente.125
Veterinario di condotta
114 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
115 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
116 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
117 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
118 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
119 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
120 Cpv. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
121 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
122 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
123 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
124 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
125 Cpv. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
Art. 84 1Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina
veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone.
2Il concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.
3Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario
cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro
le epizoozie e l’igiene delle carni.
4Il veterinario di Condotta collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame
e per ridurre i costi di cura e attua possibilmente una strategia di cura preventiva.126
Competenze della condotta
Art. 85127 1La Condotta stabilisce annualmente la propria tariffa per UBG tenendo conto del proprio
fabbisogno finanziario e delle UBG presenti nel comprensorio.
2La tariffa di Condotta soggiace all’approvazione della Sezione.128
3Per il calcolo delle UBG fanno stato i coefficienti che figurano nell’allegato all’OTerm.
Specie animali
Art. 86 1Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali
delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.
2Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini
dei pagamenti diretti.
Contributo cantonale
Art. 87129 1La chiave di riparto per il contributo complementare considera:
a) il numero delle aziende, con fattore di ponderazione 1;
b) il numero ponderato delle UBG al beneficio dei pagamenti diretti, con fattore di ponderazione
4. Per il calcolo del numero ponderato delle UBG si tiene conto di un fattore 4 per le UBG da
latte e di un fattore 1 per le altre;
c) la distanza chilometrica delle aziende dal domicilio del veterinario di Condotta, con fattore di
ponderazione 2;
d) la durata del tragitto dal domicilio del veterinario di Condotta all’azienda, con fattore di
ponderazione 3.
2La chiave di riparto di cui al capoverso 1 viene aggiornata ogni quattro anni sulla base dei dati delle
aziende e UBG al beneficio dei pagamenti diretti federali.130
3…131
Trasloco del bestiame
Art. 88 Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio,
pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle
stesse condizioni.
TITOLO XIV
Assicurazione del bestiame
Casse di assicurazione del bestiame
Art. 89 1L’assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino è gestita dalle Casse di
assicurazione del bestiame (in seguito Casse).
2Gli statuti della Cassa soggiacciono all’approvazione della Sezione.132
3La vigilanza sulle Casse spetta all’UGDA.133
Costituzione delle Casse
126 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
127 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
128 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
129 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
130 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
131 Cpv. abrogato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
132 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedente modifica: BU
133 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
Art. 90134 1La Sezione è competente a decretare la costituzione, la modifica del comprensorio o la
fusione di una o più Casse.
2Qualora la Sezione, nei casi previsti dalla legge, decreti la costituzione di una Cassa, l’UGDA
convoca l’assemblea preliminare dei possessori di bestiame per la nomina di una commissione, che
elabori un progetto di Statuto da presentare all’assemblea costitutiva.
3L’assemblea costitutiva è convocata dall’UGDA entro 60 giorni dall’assemblea preliminare.
Soci
Art. 91135 1Ogni detentore di bestiame con bestiame residente nel comprensorio è socio della
Cassa.
2Il centro aziendale determina l’affiliazione alla Cassa; in caso di contestazione decide l’UGDA.136
Statuto
Art. 92 1La Cassa è retta da uno Statuto che definisce:
a) il comprensorio e la sede della Cassa;
b) le condizioni di ammissione degli animali da assicurare, il valore massimo di stima, il tasso per
il calcolo dei premi, che non può essere inferiore all’1,5% del valore di stima;
c) i limiti di età del bestiame assicurabile, ritenuto l’obbligo di assicurazione dei capi dal sesto
mese di età;
d) la percentuale per il calcolo dell’indennizzo in caso di morte o macellazione ordinata dal
comitato o dal suo delegato;
e) la modalità di valutazione e di vendita dell’animale da macellare o macellato;
f) a chi spetta il ricavo dalla macellazione;
g) le eventuali prestazioni supplementari della Cassa, quali la partecipazione alle spese di visita
e cura veterinaria, pareggio delle unghie, ecc.;
h) le condizioni assicurative per il bestiame venduto o di nuovo acquisto;
i) le norme disciplinari verso soci che non rispettano lo Statuto o si rendono colpevoli di atti
dannosi alla Cassa;
l) la nomina di una commissione per l’evasione dei ricorsi proponibili contro le decisioni degli
organi della Cassa;
m) lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio sociale.
2Il centro aziendale determina l’affiliazione alla Cassa; in caso di contestazione decide l’UGDA.137
Art. 93 …138
Bestiame non assicurabile
Art. 94 Non è assicurabile il bestiame:
a) d’età inferiore a 2 mesi;
b) d’età superiore a 14 anni;
c) ammalato al momento della prima stima;
d) da commercio o da macello di proprietà dei commercianti di bestiame o dei macellai.
Stima
Art. 95 1Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni
capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle
epizoozie.
2Il detentore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e
detentore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente
in vigore.139
3La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente.
Indennizzo
Art. 96 1La Cassa indennizza i danni derivanti dalla morte o macellazione dell’animale ordinata
dal comitato o dal suo delegato, esclusi i casi di epizoozia indennizzati dallo Stato. L’indennizzo è
calcolato fra il 50 e l’80% del valore di stima.
134 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
135 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
136 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
137 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
138 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
139 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
2L’indennizzo può essere ridotto o negato quando il danno è causato od aggravato da colpa del
possessore di bestiame. In caso di dolo è riservata la procedura penale.
3Se il ricavo dalla macellazione o dalla vendita, eccede l’indennizzo statutario, la somma eccedente
è da versare al socio, deduzione fatta di eventuali spese sopportate dalla Cassa nell’intento di
realizzare un ragionevole utile.
Danni della natura
Art. 97 1La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la
copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e
dall’incendio.
2L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa
risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata.
Fondo di riserva
Art. 98 1La Cassa costituisce gradualmente un fondo di riserva, depositato presso un Istituto di
credito, in modo che dopo 10 anni esso sia almeno pari al 5% del capitale assicurato.
2I proventi del fondo di riserva della cassa sono da impiegare a copertura dei rischi aziendali quali i
risultati d’esercizio annuali negativi oppure l’esecuzione di spese eccezionali relative ai compiti
stabiliti dalla legge sull’agricoltura.140
Obbligo di informare
Art. 99141 Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente all’UGDA:
a) il rendiconto finanziario;
b) l’ammontare dei contributi versati dai detentori;
c) il numero dei detentori di bestiame affiliati;
d) il numero dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati;
e) il numero dei capi di bestiame indennizzati.
Contributo cantonale
Art. 100142 1Per il calcolo del contributo annuo alle Casse fanno stato i contributi annui versati alla
singola Cassa dai loro detentori di bestiame nell’anno precedente.
2Nel caso di costituzione di una nuova Cassa il calcolo del contributo annuo avviene sulla base dei
contributi annui versati dai detentori di bestiame della nuova Cassa nell’anno della sua costituzione.
TITOLO XV
Organizzazioni agricole
Incasso quota per l’UCT
Art. 101 1Su richiesta dell’UCT, la Sezione trattiene dall’ammontare dei pagamenti diretti le quote
volontarie di cui all’articolo 31 LAgr. La Sezione mette a disposizione dell’UCT annualmente entro il
30 giugno l’elenco delle aziende richiedenti i pagamenti diretti. L’UCT fornisce annualmente entro il
30 settembre l’elenco delle aziende disposte a versare la quota volontaria.143
2Contestazioni sulla trattenuta di cui al capoverso 1 sono intimate direttamente all’UCT, la quale
riversa all’avente diritto la trattenuta.
Organizzazioni agricole nazionali
Art. 102144 1Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni
intercantonali o nazionali seguenti:
a) Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA);
b) Associazione svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB);
c) Associazione svizzera industria+agricoltura (SVIL);
d) Associazione svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH);
e) Agriviva;
f) Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO);
140 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
141 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
142 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
143 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
144 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
g) Organismo intercantonale di certificazione Sagl (OIC - Sagl);
h) Società svizzera di economia alpestre (SAV);
i) Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e Conferenza dei capi
delle sezioni dell’agricoltura romande e del Ticino (CCSAR);
j) Associazione svizzera per lo sviluppo rurale (Suissemelio);
k) Alpinavera;
l) Beratungsforum Schweiz (BFS);
m) Agricola-PoolPLUS.
2Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari
richiesti ai rispettivi membri.
Art. 103 …145
TITOLO XVI
Dati delle aziende agricole
Rilevazioni complementari
Art. 104 1La Sezione può estendere la cerchia delle persone e delle aziende sottoposte ai
rilevamenti rispetto alle disposizioni federali o cantonali.
2La Sezione può inoltre condurre indagini statistiche supplementari.
Forma delle rilevazioni e trasmissioni dei dati
Art. 105146 1La Sezione può impiegare questionari propri o altri mezzi per l’esecuzione delle
rilevazioni. In particolare può rendere obbligatorio l’interscambio dei dati tramite sistemi elettronici.
2I dati rilevati dalla Sezione possono essere utilizzati per l’applicazione di disposizioni federali e
cantonali nell’ambito agricolo, veterinario, fitosanitario e statistico.
3La Sezione trasmette ai servizi dell’amministrazione cantonale i dati indispensabili all’adempimento
dei loro compiti legali, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987 (LPDP).
TITOLO XVII
Protezione giuridica, misure amministrative e sanzioni147
Capitolo primo
Protezione giuridica
Reclamo
Art. 106148 Contro le decisioni della Sezione, o dell’ufficio competente di cui agli articoli 2–4, relative
a contributi e a tasse è data facoltà di reclamo entro venti giorni dall’intimazione.
Opposizione
Art. 107149 Contro le decisioni dell’UGDA che modificano il carico usuale è data facoltà di
opposizione entro 30 giorni conformemente all’OPD.
Capitolo secondo
Misure amministrative
In generale
Art. 108150 1La Sezione o l’ufficio competente di cui agli articoli 2–4 possono pronunciare le misure
amministrative secondo le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’agricoltura e della
legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.151
145 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
146 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
147 Titolo modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
148 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2014, 119; BU 2015, 528; BU 2016, 234; BU 2024, 116.
149 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015,
150 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
151 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
2L’UGDA revoca il riconoscimento delle forme di azienda qualora le condizioni definite dall’OTerm
non siano più date e stabilisce la data in cui la revoca prende effetto, di regola dal momento in cui
le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute.152
3Le spese causate da provvedimenti presi a seguito di indicazioni false, inesatte o mancanti sono a
carico dell’ente o della persona responsabile.
Art. 109 …153
Restituzione dei contributi
Art. 110154 1Per determinare l’importo della restituzione dei contributi a seguito di una loro riduzione
o revoca, fa stato il rapporto tra la durata effettiva di utilizzo dell’oggetto del contributo e quella
cosiddetta conforme.
2La durata di utilizzazione conforme è definita nell’OMSt.
Art. 111 …155
Capitolo terzo
Sanzioni156
Decisioni
Art. 112157 Le decisioni relative alle sanzioni per le violazioni della legge e del presente regolamento
sono di competenza della Sezione o dell’ufficio competente di cui agli articoli 2–4.
TITOLO XVIII
Disposizioni finali
Capitolo primo
Esecuzione
Collaborazione
Art. 113 1I Municipi, le Cancellerie comunali, le Amministrazioni patriziali, gli enti, le associazioni
di categoria e gli Uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.
2La Sezione può delegare le rilevazioni dei dati delle aziende agricole giusta il Titolo XVI ai Comuni
o a altri Enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3La Sezione trasmette all’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT), alle Condotte
veterinarie, all’UCT e alle loro associazioni membre nonché ai servizi di cui all’articolo 7
dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole del 31 ottobre 2018 (OCoC) i
dati indispensabili allo svolgimento dei propri compiti legali.158
Obbligo di informare e verifiche
Art. 114159 1Il richiedente è tenuto a fornire alle autorità e agli organi competenti per l’applicazione
della legislazione in materia di agricoltura tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti
giustificativi e a permettere l’accesso agli edifici e alle superfici e l’esame dei libri contabili e della
corrispondenza come pure il prelievo di campioni.
2Il servizio competente di cui agli articoli 1–4, può limitarsi a chiedere al richiedente il rilascio di
un’autocertificazione del rispetto dei criteri legali e procedere con verifiche a campione.
152 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
153 Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421.
154 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
155 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
156 Capitolo reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU
157 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2024, 116.
158 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
2015, 421.
159 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU
Art. 115-117 …160
Direttive e istruzioni
Art. 118 1Le autorità e gli organi competenti per l’applicazione della legislazione in materia
agricola emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di
loro competenza.161
2I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria
entrano in vigore con l’approvazione della Sezione.162
Art. 119 …163
Capitolo secondo
Tasse
In generale
Art. 120164 1A copertura delle spese la Sezione o l’ufficio competente di cui agli articoli 2–4 possono
prelevare una tassa corrispondente ad un massimo di 1'000 franchi.165
2I richiami di documenti o informazioni riguardanti rilevamenti nel settore agricolo rimasti inevasi per
inattività e responsabilità dell’interessato sono soggetti alle seguenti tasse:
– 1° richiamo 30 franchi
– 2° richiamo 60 franchi
– e in seguito tutte le spese per l’acquisizione dei dati non forniti, ritenuta una tariffa di 40 franchi
all’ora.166
3Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione la Sezione riscuote, a copertura dei costi,
una tassa in conformità dell’OSalV.167
4…168
5…169
Prestazioni del Servizio dei controlli dell’agricoltura
Art. 121170 1Le prestazioni del Servizio dei controlli dell’agricoltura (SCA) sono retribuite come
segue:
lett. prestazione franchi
a) Tassa di base annuale 140.–/anno
b) Controllo in azienda 40.–/ora
c) Controllo marchi di privati 50.–/per controllo (1 ora)
2Le prestazioni di controllo sono fatturate dalla Sezione.
3Se, anche a seguito di richiamo, le prestazioni non vengono pagate, l’UGDA procede alla
compensazione dell’importo dovuto dai gestori per le prestazioni di controllo con il credito generato
dalle decisioni di concessione dei pagamenti diretti.171
Art. 122 …172
Prestazioni di consulenza e formazione
160 Art. abrogati dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015,
161 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
162 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
163 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
164 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU
2015, 421 e 528.
165 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
166 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
167 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
168 Cpv. abrogato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
169 Cpv. abrogato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
170 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2010,
169; BU 2015, 421; BU 2016, 234; BU 2017, 454.
171 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
172 Art. abrogato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015,
Art. 123173 1Le prestazioni di consulenza e formazione alle aziende agricole hanno la seguente
tariffa:
lett. Tipo prestazione fr.
a) Piano di concimazione per azienda 100.–
b) Piano di concimazione per parcella 20.–
c) Piano dei trattamenti 100.–
d) Bilancio nutritivo (Suisse-Bilanz) 50.–
e) Bilancio foraggero (per PLCSI) 20.–
f) Tariffa forfetaria per trasferta 30.–
g) Tariffa oraria 50.–/ora
h) Abbonamento annuale 200.–/anno
2Nell’abbonamento annuale a favore delle aziende agricole non sono inclusi i bilanci nutritivi e
foraggeri. Per altre prestazioni, segnatamente perizie, stime e rapporti agronomici e formazione si
applica la tariffa oraria e la fatturazione dei costi vivi per esempio per il materiale consegnato.
3Le prestazioni fornite a enti pubblici, organizzazioni, privati e persone giuridiche hanno la tariffa
oraria di 100 franchi.
Capitolo terzo
Disposizioni transitorie
Art. 124 …174
Art. 125 …175
Art. 126 …176
Capitolo quarto
Abrogazione
Abrogazione
Art. 127 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) regolamento sulla terminologia agricola del 7 febbraio 1995;
b) regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura del 4 maggio 1994;
c) regolamento sulla promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di
compensazione ecologica nell’agricoltura del 2 luglio 2003;
d) regolamento sui dati delle aziende agricole del 28 marzo 1995;
e) regolamento sulla consulenza agricola del 3 dicembre 1996;
f) regolamento sull’obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti del 17 aprile 1996;
g) regolamento sui crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola
del 17 aprile 1996;
h) regolamento concernente l’edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23
marzo 1983;
i) regolamento concernente l’adesione ed il finanziamento alle organizzazioni agricole nazionali
di interesse generale del 17 aprile 1996;
l) regolamento sulla viticoltura del 28 maggio 1997;
m) regolamento sulla protezione dei vegetali del 4 febbraio 1998;
n) regolamento sull’allevamento e sulla vendita del bestiame del 2 giugno 1993;
o) regolamento sulle condotte veterinarie del 19 novembre 1985;
p) regolamento sull’assicurazione del bestiame del 20 settembre 1983;
q) decreto esecutivo sui contributi di superficie cantonali per la gestione del suolo agricolo del 17
aprile 1996;
r) decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti
vitivinicoli ticinesi del 24 settembre 2002.
173 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2016, 234.
174 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
175 Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2004,
409.
176 Art. abrogato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
Capitolo quinto
Entrata in vigore
Entrata in vigore
Art. 128 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.177
Pubblicato nel BU 2004, 3.
Allegato 1178
Allegato 2179
Allegato 3180
177 Entrata in vigore: 2 gennaio 2004 - BU 2004, 3.
178 Allegato abrogato dal R 7.1.2025; in vigore dal 10.1.2025 - BU 2025, 2; precedenti modifiche: BU 2014,
391; BU 2015, 528; BU 2018, 298; BU 2021, 177; BU 2022, 121.
179 Allegato abrogato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU
180 Allegato abrogato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU
2015, 528; BU 2021, 177.
