---
title: "Regolamento della maturità professionale"
id: cb21bcdf-5343-4274-b887-6c34afc9b085
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "415.120"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/244
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cb21bcdf-5343-4274-b887-6c34afc9b085
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20806/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 7c25f2669e052a95267fac205f0e9a8b9765c8e0fb0f931a98326f54884ed010
provisions: 22
---

# Regolamento della maturità professionale

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento si applica ai corsi per il conseguimento della maturità
professionale negli indirizzi stabiliti dall’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno
2009 e in quelli di competenza cantonale.
2Per quanto non definito dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento sulle
scuole professionali del 1° luglio 2015.

## Art. 2 Direzione generale {#art_2}

La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulla maturità professionale è
esercitata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) per
il tramite della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione), nel rispetto delle
norme federali e delle direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(di seguito SEFRI).

## Art. 3 Organizzazione dei corsi {#art_3}

1La maturità professionale può essere frequentata in tutti gli indirizzi, parallelamente alla
formazione professionale (MP1) o dopo aver conseguito un attestato federale di capacità (MP2).
2L’istituzione o la soppressione di corsi di maturità professionale nelle diverse scuole, la forma nella
quale essi sono offerti e i diversi indirizzi è decisa dal Dipartimento.
3Oltre che a tempo pieno, la Divisione può autorizzare un’organizzazione dei corsi che favorisca la
frequenza scolastica parallela all’esercizio di un’attività lavorativa.
Capitolo secondo
Ammissione e promozione

## Art. 4 Ammissione ai corsi di maturità professionale MP1 {#art_4}

1Sono ammessi ai corsi di maturità professionale MP1 senza esame di ammissione:
a) le persone in formazione che dispongono della licenza della scuola media e adempiono ai criteri
dell’art. 42 cpv. 1 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016;1
b) le persone in formazione che dispongono della licenza di scuola media con al massimo
un’insufficienza non inferiore al 3 e con almeno una media di 4.5 nelle discipline obbligatorie
(italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione
fisica, opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di punto per ogni corso
attitudinale frequentato; per le scuole medie di commercio la media deve essere almeno di 4.8
ridotta di due decimi di punto per ogni corso attitudinale frequentato.
2Le scuole, salvo le scuole medie di commercio, possono organizzare esami di ammissione per le
persone in formazione che non dispongono dei requisiti indicati al cpv. 1; gli esami comprendono
prove scritte in italiano, tedesco e matematica.
3L’esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è almeno di 4
e vi è al massimo un’insufficienza non inferiore a 3.
1 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 189.
415.120
4Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori condizioni particolari per l’ammissione alle scuole
professionali a tempo pieno.
5I regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole definiscono, sulla scorta
delle condizioni di cui al cpv. 1, le modalità di ammissione su graduatoria.

## Art. 5 Ammissione ai corsi di maturità professionale MP2 {#art_5}

1Per essere ammessi ai corsi di maturità professionale MP2 le persone in formazione
devono certificare le competenze acquisite in base alle relative disposizioni emesse dalla Divisione
per i diversi settori.
2La Divisione stabilisce la forma e i contenuti del dossier personale, i termini di iscrizione al ciclo di
formazione e la sede di attribuzione della persona in formazione.
3L’ammissione alla MP2 è decisa dai responsabili della sede scolastica o di settore d’attribuzione
sulla base del dossier e dell’esito di un eventuale colloquio.

## Art. 6 Criteri di promozione {#art_6}

1La promozione al periodo successivo avviene quando la media complessiva delle
discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla
sufficienza, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono
state attribuite più di due note insufficienti. Nei cicli di formazione della MP2 della durata di due
semestri il passaggio al secondo semestre avviene quando la media complessiva delle discipline di
maturità professionale è almeno pari alla sufficienza e lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non
supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.
2Chi non soddisfa le condizioni di promozione:
a) nella MP1 è promosso una prima volta in via provvisoria; la seconda volta è escluso dalla
maturità professionale;
b) nella MP2 è escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale.
3La promozione provvisoria è concessa una sola volta nel corso dell’intera formazione e, dal
momento che è stata concessa, viene indicata su tutte le pagelle.
4La ripetizione dell’anno è ammessa una sola volta.
5Se la persona in formazione non supera l’ultimo semestre del ciclo di formazione, è comunque
ammessa agli esami.
Capitolo terzo
Insegnamento

## Art. 7 Articolazione e programmi {#art_7}

1L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale comprende un ambito
fondamentale, un ambito specifico e un ambito complementare.
2Il Dipartimento approva i piani di sede per il ciclo di formazione e i modelli organizzativi per tutti gli
indirizzi di maturità professionale.
3Il Dipartimento può accordare alle scuole la facoltà di ampliare l’offerta nelle singole discipline.
4L’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza sono compresi nella disciplina
«storia e politica».
Capitolo quarto
Approccio interdisciplinare

## Art. 8 Principi {#art_8}

1Un decimo dell’insegnamento disciplinare e delle ore di studio di maturità professionale
è dedicato all’approccio interdisciplinare.
2Esso si compone dell’approccio interdisciplinare tematico e del progetto didattico interdisciplinare.
3L’approccio interdisciplinare prepara le persone in formazione allo svolgimento di compiti complessi
e al tipo di lavoro autonomo richiesti dalle scuole universitarie professionali.

## Art. 9 Valutazione {#art_9}

1L’approccio interdisciplinare è disciplina di maturità professionale ed è oggetto di una
nota scolastica specifica, che si compone in parti uguali delle note finali delle sue due componenti.
2La nota dell’approccio interdisciplinare non è considerata ai fini della promozione, ma è
determinante ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale.
Approccio interdisciplinare tematico
415.120

## Art. 10 {#art_10}

1L’approccio interdisciplinare tematico è dedicato allo sviluppo di competenze
metodologiche e alla risoluzione di problemi ed è promosso ed esercitato nell’ambito di piccoli
progetti, di prestazioni di trasferimento, di gestione di progetti e di comunicazione.
2Esso si estende a tutti gli ambiti d’insegnamento (fondamentale, specifico e complementare) e
prepara al progetto didattico interdisciplinare.
3Esso è incentrato su un tema adatto, tratto dagli ambiti di apprendimento di due o più discipline, si
ricollega agli interessi delle persone in formazione, è in relazione con il mondo del lavoro e coniuga
aspetti contenutistici e metodologici delle discipline coinvolte.
4Esso può essere organizzato nelle forme seguenti:
a) sequenza didattica interdisciplinare: viene svolto durante le lezioni delle discipline coinvolte;
b) piccoli progetti: viene svolto nel quadro di escursioni, mezze giornate tematiche, giornate
dedicate a un progetto, laboratori o blocchi di lezione oppure in altri contesti idonei;
c) studio autogestito: le persone in formazione ricevono assistenza attraverso colloqui o
accompagnamento a distanza.
5La direzione di istituto assicura le condizioni organizzative per lo svolgimento dell’approccio
interdisciplinare tematico e ne dà comunicazione alle persone in formazione all’inizio dell’anno
scolastico; la compresenza dei docenti non è necessaria.

## Art. 11 Valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico {#art_11}

1Per il calcolo della nota dell’approccio interdisciplinare tematico fanno stato almeno due
note semestrali, ciascuna delle quali calcolata in base ad almeno due prestazioni interdisciplinari
svolte nello stesso semestre. Per i corsi della MP2 della durata di due semestri, il calcolo della nota
si basa su almeno tre prestazioni.
2È compito dei singoli istituti disciplinare nei dettagli la valutazione dell’approccio interdisciplinare
tematico informando adeguatamente le persone in formazione all’inizio del ciclo scolastico di
maturità professionale.

## Art. 12 Progetto didattico interdisciplinare {#art_12}

1Le persone in formazione realizzano un progetto didattico interdisciplinare che fa
riferimento al mondo del lavoro e coinvolge almeno due discipline di maturità professionale.
2La sua elaborazione avviene sotto forma di progetto, individuale o di gruppo, e consiste in gran
parte di lavoro autonomo.
3Il progetto didattico interdisciplinare deve essere svolto entro la fine del primo semestre dell’ultimo
anno di formazione. Nei corsi MP2 della durata di due semestri esso è svolto nel secondo semestre.
4Di regola il tema del progetto didattico interdisciplinare è proposto dai docenti e sottoposto per
approvazione alla direzione di istituto.

## Art. 13 Struttura del progetto didattico interdisciplinare {#art_13}

1La struttura del progetto didattico interdisciplinare e la sua organizzazione sono definite
all’inizio dell’attività dai docenti coinvolti.
2Il progetto verte su una tematica comune e comprende parti approfondite individualmente ben
riconoscibili.
3L’elaborato scritto è strutturato in un unico documento, secondo le disposizioni particolari emanate
dalla direzione dell’istituto. Le fonti di riferimento per testi e immagini devono essere esplicitamente
dichiarate.
4L’elaborato scritto può essere accompagnato da supporti audiovisivi, informatici, manufatti o
fabbricazioni, mostre o altro.
5Il prodotto finale del progetto può consistere in una produzione creativa o in una produzione tecnica,
che include un elaborato scritto.
6Il progetto didattico interdisciplinare è sempre accompagnato da una presentazione orale, che deve
anche consentire la verifica della padronanza dei contenuti del progetto di ogni singola persona in
formazione.

## Art. 14 Valutazione del progetto didattico interdisciplinare {#art_14}

1La valutazione del progetto didattico interdisciplinare è concordata tra i docenti coinvolti.
2Per la valutazione si applicano i criteri definiti nel programma quadro d’insegnamento per la
maturità professionale, segnatamente menzionati nell’allegato 3 dello stesso.
3La nota del progetto comprende per almeno 2/3 la valutazione del processo di elaborazione e del
prodotto e per al massimo 1/3 la valutazione della presentazione orale.
4La nota 4 è raggiunta con il 60% dei punti ottenibili.
415.120
Capitolo quinto
Esami di maturità professionale

## Art. 15 Esami finali {#art_15}

1L’autorità d’esame della maturità professionale è la direzione di istituto.
2Secondo le disposizioni federali, gli esami finali concernono, per tutti gli indirizzi, le discipline
dell’ambito fondamentale: «italiano» (esame scritto e orale), «tedesco» (esame scritto e orale),
«inglese» (esame scritto e orale) e «matematica» (esame scritto).
3Essi concernono pure le discipline dell’ambito specifico a dipendenza dell’indirizzo, segnatamente:
a) per la maturità d’indirizzo Economia e servizi: «contabilità analitica e finanziaria» (esame
scritto) e «economia e diritto» (esame scritto);
b) per la maturità d’indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita: «matematica» (esame
scritto) e «scienze naturali» (esame scritto);
c) per la maturità d’indirizzo Natura, paesaggio e alimentazione: «scienze naturali» (esame
scritto);
d) per la maturità d’indirizzo Creazione e arte: «creazione, cultura e arte» (esame scritto e pratico)
e «informazione e comunicazione» (esame scritto e pratico);
e) per la maturità d’indirizzo sanità e socialità: nel settore Sanità «scienze naturali» (esame scritto)
e «scienze sociali» (esame scritto e orale), mentre nel settore Lavoro sociale «economia e
diritto» (esame scritto) e «scienze sociali» (esame scritto e orale).

## Art. 16 Superamento dell’esame {#art_16}

1Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate:
a) le note nelle discipline dell’ambito fondamentale;
b) le note nelle discipline dell’ambito specifico;
c) le note nelle discipline dell’ambito complementare;
d) la nota ottenuta nell’approccio interdisciplinare.
2Le condizioni per la promozione di cui all’art. 6 cpv. 1 si applicano per analogia.

## Art. 17 Ripetizione degli esami {#art_17}

1Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2La ripetizione verte solo sulle discipline nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota
insufficiente.
3Nelle discipline dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico in cui l’esame è ripetuto la nota
d’esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della disciplina.
4In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle discipline dell’ambito complementare.
Solo la nota d’esame fa stato.
5Se la nota dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole
seguenti:
a) il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
b) se la nota finale della disciplina è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull’approccio
interdisciplinare.
6Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per almeno due
semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della disciplina.
7L’autorità cantonale decide la data di ripetizione dell’esame.
Passaggio dai corsi della maturità professionale alla formazione di base senza maturità

## Art. 18 professionale {#art_18}

1La persona in formazione che passa dai corsi della maturità professionale a quelli di
cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione professionale di base deve assolvere l’intera
procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti
corsi di cultura generale presso la scuola professionale.
2Se il passaggio avviene durante l’ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare
conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura
generale corrisponde a quella ottenuta nell’esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica.
3Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l’esame finale è dispensato dalla
disciplina «cultura generale» e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.
4Chi non ha superato l’esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione seguito
durante la formazione professionale di base consegue l’attestato federale di capacità, purché le
condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.
415.120
5La Divisione disciplina la portata e lo svolgimento degli esami sostitutivi necessari e emana
disposizioni sulle situazioni particolari.
Capitolo sesto
Organi della maturità professionale

## Art. 19 Commissione cantonale di maturità professionale {#art_19}

1Il Dipartimento designa come organo consultivo una Commissione cantonale di maturità
professionale, alla quale compete l’esame di tutte le questioni connesse con la maturità
professionale.
2La Commissione si compone di un membro della direzione della Divisione, dei direttori delle sezioni
della formazione, di un rappresentante dei tre collegi dei direttori e del coordinatore cantonale della
maturità professionale.2
3La Commissione può avvalersi di altre collaborazioni, in particolare degli esperti di materia e dei
rappresentanti cantonali in seno alla Commissione federale di maturità professionale; essa si
riunisce periodicamente con i direttori di istituto della maturità professionale.
4In aggiunta alla Commissione possono essere istituiti altri organismi di coordinamento settoriali,
segnatamente con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o con altre scuole o
enti che organizzano formazioni di grado terziario non universitario.
Capitolo settimo
Norme finali

## Art. 20 Reclamo {#art_20}

In materia di valutazione dei periodi di formazione o d’esame è ammesso il reclamo alla
direzione di istituto nel termine di 15 giorni.

## Art. 21 Norma transitoria {#art_21}

Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle
lezioni nel corso del secondo semestre a causa della pandemia COVID-19:
a) per tutte le norme del presente regolamento in contrasto con l’ordinanza COVID-19 esami
cantonali di maturità professionale del 29 aprile 2020 fa stato quest’ultima;
b) il limite alle ripetizioni degli esami di cui all’art. 17 è sospeso;
c) le direttive del Dipartimento sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della
pandemia COVID-19 disciplinano ulteriori dettagli.

## Art. 22 Abrogazione ed entrata in vigore {#art_22}

1È abrogato il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 396, 426.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
3 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
4 Art. modificato dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 176.
