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title: "Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero"
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# Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero

## Art. 1 {#art_1}

Il direttore del Penitenziario cantonale è l’autorità incaricata dell’esecuzione del
concordato 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e delle
relazioni con gli altri Cantoni.

## Art. 2 {#art_2}

Egli è pure incaricato dell’applicazione del decreto legislativo 19 aprile 1943
concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice
penale svizzero.

## Art. 3 {#art_3}

Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od
una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero (art. 14, 15, 42, 43,
44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena
la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.

## Art. 4 {#art_4}

Il Dipartimento di giustizia è incaricato di esercitare la sorveglianza sull’esecuzione del
presente decreto e di impartire le necessarie istruzioni per la sua applicazione.

## Art. 5 {#art_5}

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti
esecutivi del Cantone.
Pubblicato nel BU 1945, 125.
