---
title: "Regolamento sulle strade nazionali"
id: cf42b403-8a7f-44cf-bf99-c52ea0b437cd
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "725.210"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/423
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cf42b403-8a7f-44cf-bf99-c52ea0b437cd
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20387/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 6606259121aac49e6de730e4e502754d4643bcfab27237ec62cdfb0b5c5da373
provisions: 5
---

# Regolamento sulle strade nazionali

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di
strade nazionali.

## Art. 2 Mandati {#art_2}

I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze
dei servizi cantonali interessati.

## Art. 3 Altri compiti {#art_3}

1I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di
competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla
legge di applicazione cantonale.
2Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.

## Art. 4 Pretese (art. 15 LFespr.) {#art_4}

Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del
Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente
convenuto.

## Art. 5 Entrata in vigore e abrogazioni {#art_5}

1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
2Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.
Pubblicato nel BU 2007, 696.
