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title: "4.1.1 Ordinanza municipale sulla gestione dei rifiuti del 17 ottobre 2019"
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# 4.1.1 Ordinanza municipale sulla gestione dei rifiuti del 17 ottobre 2019

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Campo di applicazione
1 La presente Ordinanza disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
l'accesso alle infrastrutture di raccolta dei rifiuti e le tasse di raccolta.
2 Sono oggetto di raccolta i rifiuti urbani, i rifiuti domestici (o rifiuti solidi
urbani, in seguito RSU), i rifiuti ingombranti domestici, i rifiuti raccolti
separatamente e gli scarti vegetali.
3 Sono di principio esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali o aziendali e i
rifiuti speciali, che vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le
prescrizioni federali e cantonali applicabili. Sono inoltre esclusi i rifiuti di
cui all'art. 1 8 del Regolamento. In casi particolari, il Municipio autorizza la
consegna di tali rifiuti al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del
Comune.

## Art. 2 {#art_2}

Delega
La Divisione spazi urbani (in seguito DSU) esercita le competenze delegategli
dalla presente Ordinanza.

## Art. 3 {#art_3}

Giorni e orari di raccolta
1 La raccolta avviene sulle strade pubbliche e su quelle private aperte al
pubblico transito, normalmente accessibili ai mezzi di raccolta, secondo un
piano stabilito dalla DSU.
2 Di regola, la raccolta ha luogo dal lunedì al sabato. Nel caso di giorni
festivi infrasettimanali, può aver luogo il giorno precedente o quello
successivo.
1- 7
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3 I giorni e gli orari di raccolta sono stabiliti dalla DSU.

## Art. 4 {#art_4}

Modalità di consegna
1 Per i RSU possono essere impiegati esclusivamente i sacchi ufficiali di
colore rosso. Gli stessi devono essere depositati nei contenitori adibiti a
tale scopo.
2 I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non
possono essere mischiati e smaltiti assieme ai RSU, ma devono essere
raccolti separatamente e consegnati negli appositi punti per la raccolta
differenziata.
3 I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati negli Ecopunti e/o negli
Ecocentri; i rifiuti ingombranti domestici e gli scarti vegetali prodotti dai
privati vanno consegnati unicamente negli Ecocentri.
4 Il Municipio può istituire altre strutture, oltre a quelle previste dal
Regolamento, in cui consegnare particolari categorie di rifiuti,
segnatamente presso aree di consegna temporanee o presso privati
autorizzati.
5 Il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati o seminterrati è autorizzato,
di regola, tutti i giorni della settimana. Il Municipio può, quando
necessario, limitare l'accesso ai contenitori a determinati orari e/o giorni,
segnatamente per tutelare la pubblica quiete e l'ordine pubblico.
6 Il cartone va tagliato in pezzi in misura adeguata ed inserito nei contenitori
appositi per la raccolta della carta e del cartone, oppure consegnato agli
Ecocentri.

## Art. 5 {#art_5}

Eccezioni ai principi di raccolta e smaltimento
1 Il Municipio può stabilire modalità di raccolta e di consegna differenti da
quelle previste dalla presente Ordinanza, e porre ulteriori condizioni
speciali, localmente e/o a titolo transitorio, in casi particolari, previa
comunicazione alla cittadinanza interessata dalla misura.
2 Nel caso in cui la viabilità e l'accessibilità a determinati fondi e/o strade
risultasse ostacolata o difficoltosa, come pure in presenza di cause di forza
maggiore o altri eventi eccezionali, il servizio di raccolta dei rifiuti può
essere temporaneamente limitato o sospeso, anche senza preavviso agli
utenti.
3 Il Municipio autorizza in casi eccezionali, i produttori di grandi quantità di
rifiuti a usufruire del servizio di raccolta. In tal caso viene stipulata
un'apposita convenzione.

## Art. 6 {#art_6}

Contenitori su proprietà privata
1 Al momento della costruzione o della ristrutturazione di un immobile (con
aumento sostanziale dell'utenza da servire), su richiesta della DSU, il
proprietario è tenuto a posare, a sue spese, sulla sua proprietà,
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un numero di contenitori interrati proporzionato all'utenza servita. Di
regola, deve essere presente almeno un contenitore ogni 1 0
appartamenti.
2 Per ufficializzare quanto descritto al capoverso 1, tra il Comune e il
proprietario viene stipulata una convenzione, la quale deve prevedere la
costituzione di una servitù a favore del Comune.
3 La posa spontanea di nuovi contenitori da parte del proprietario è
soggetta a licenza edilizia. Il posizionamento del contenitore va
preventivamente approvato dalla DSU.
4 Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, tutti i relativi
costi, compresi quelli di manutenzione e pulizia, sono sopportati dal
proprietario.
5 Non vengono vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di
manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

## Art. 7 {#art_7}

Divieti 1
Oltre ai divieti prescritti dall'art. 1 7 del Regolamento, sono vietati:
l'inserimento nei contenitori di raccolta di rifiuti sciolti o altro materiale,
solido o liquido;
l'esposizione di rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade o sul suolo
pubblico o privato;
l'apposizione di iscrizioni o affissioni di qualsiasi tipo sui contenitori;
il deposito di materiale fuori dai contenitori nei vari punti di raccolta nel
caso in cui gli stessi siano colmi. In questi casi l'utente deve portare il
materiale in altri punti di raccolta o trattenere il materiale e rinviarne la
consegna.
Il deposito del vetro tra le ore 20:00 e le ore 08:30, la domenica e i giorni
festivi.

## Art. 8 {#art_8}

Manifestazioni
1 In caso di manifestazioni su suolo pubblico, gli organizzatori sono tenuti
ad usare i sacchi ufficiali per RSU; essi possono chiedere ai Puntocittà la
fornitura di sacchi da 200 litri, al costo fissato dall'apposita Ordinanza.
2 Gli organizzatori devono raccogliere separatamente i rifiuti riciclabili e
provvedere a portarli agli Ecocentri.
3 Per manifestazioni per le quali è prevista un'affluenza di almeno 200
persone, nonché lo smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono
utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, a proprie spese.
4 Quando l'utilizzo di bicchieri/stoviglie riutilizzabili non è possibile per
ragioni organizzative o finanziarie, è permesso l'uso di bicchieri e/o
stoviglie monouso compostabili. In questo caso, i residui devono essere
compostati o recuperati a regola d'arte dagli organizzatori.
5 Il Municipio si riserva di concedere delle agevolazioni logistiche per le
manifestazioni che ossequiano quanto prescritto ai capoversi 3 e 4.
C.
d.
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CAPITOLO II
Ecocentri
Sezione 1

## Art. 9 In generale {#art_9}

Definizione e obiettivi
1 Gli Ecocentri sono i luoghi per la raccolta differenziata di tutti i generi di
rifiuti, eslcusi i RSU e le altre tipologie di rifiuti di cui all'art. 1 4 della
presente Ordinanza.
2 Essi hanno lo scopo di incentivare e incrementare le raccolte separate,
riducendo i costi di raccolta e di smaltimento, nonché di offrire occasioni
di recupero gratuito di oggetti ancora riutilizzabili.
Sezione 2

## Art. 10 Organizzazione {#art_10}

Giorni e orari di apertura e personale 2
1 I giorni e gli orari di apertura degli Ecocentri sono stabiliti dalla DSU e
indicati tramite gli usuali mezzi di informazione.
2 Il Municipio può decidere delle variazioni dei giorni/orari di apertura, in
concomitanza di festività o di altri eventi.
3 In ogni Ecocentro opera a tempo pieno almeno un addetto, responsabile
della gestione e della sorveglianza del centro.

## Art. 11 {#art_11}

Accesso 3
1 Possono accedere agli Ecocentri:
i cittadini residenti a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato
degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;
i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Lugano e nei Comuni
con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste
infrastrutture;
gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Lugano e nei
Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di
queste infrastrutture, limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro
attività produttiva.
2 Le ditte di trasloco possono consegnare solamente piccole quantità (fino a
ca. 1 m³) di materiale per conto di terzi, dietro presentazione di un
apposito formulario di delega debitamente compilato e firmato dagli
aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Per quantitativi importanti, il
proprietario della merce deve essere presente di persona al momento
della consegna, munito di Ecocard.
C.
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3 Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attività
di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al
Comune gli scarti vegetali provenienti dalla propria attività.

## Art. 12 {#art_12}

Ecocard
1 L'accesso agli Ecocentri è consentito unicamente mediante la
presentazione all'addetto di un'apposita tessera, denominata Ecocard.
2 L'addetto verifica la validità della tessera. In caso di dubbio, egli è
legittimato ad accertare l'identità e il domicilio dell'utente.
3 Viene distribuita una Ecocard a ogni famiglia e alle persone sole
maggiorenni. Su richiesta, viene data anche ai proprietari delle residenze
secondarie, agli amministratori di immobili, nonché alle ditte aventi diritto.
4 Il costo per la sostituzione della Ecocard ammonta a:
CHF 40.-- cadauna in caso di perdita;
CHF 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (obbligo restitutzione
della tessera danneggiata);
CHF 40.-- per ogni Ecocard supplementare.
5 È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la
duplicazione della stessa. L'importo minimo della multa per le infrazioni a
questa disposizione è di CHF 300.--. Restano inoltre riservate le
disposizioni del diritto penale.
6 Ai fini del rilascio e della successiva gestione delle Ecocard, la DSU è
autorizzata a richiedere ed ottenere dagli Uffici controllo abitanti del
Comune di Lugano e dei Comuni convenzionati, i dati personali necessari
relativi agli aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Essa è pure autorizzata
ad elaborare statistiche sulle consegne e sui quartieri di provenienza degli
utenti.
Sezione 3

## Art. 13 Categorie di rifiuti {#art_13}

Rifiuti ammessi 4
1 Presso gli Ecocentri possono essere depositate le seguenti tipologie di
rifiuti, inclusi alcuni rifiuti speciali determinati in deroga all'art. 1 cpv. 2:
carta e cartone;
vetro;
alluminio e latta;
ferro;
legno e derivati del legno (esclusi grossi rami e ceppaie);
materiale ingombrante non riciclabile;
bottiglie per bevande in PET;
oli minerali e vegetali;
elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici;
scarti vegetali provenienti da piccoli lavori di giardinaggio eseguiti da
privati;
C.
C.
d.
e.
f.
g.
h.
1.
j.
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materiale inerte da discarica in piccole quantità (ad esempio specchi,
ceramiche, terracotta) o materiale derivante da piccoli lavori edili
eseguiti dai privati fino ad un massimo di 0,5 m³;
lastre e vasi di eternit in fibrocemento ecologico (attestato mediante
apposita indicazione);
tessili;
rifiuti speciali quali pile e batterie, prodotti per la pulizia, vernici,
diluenti, veleni d'uso domestico, liquidi fotografici;
rifiuti vari quali ad esempio lampadine, tubi fluorescenti, cartucce
toner, capsule di caffè;
scarti umidi di cucina;
flaconi in polietilene (PE e PE-HD) e flaconi in polipropilene (PP).
2 A titolo di prova, possono essere ammesse altre tipologie di rifiuti,
eventualmente in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 4.

## Art. 14 {#art_14}

Rifiuti non ammessi 5
1 Presso gli Ecocentri non sono in particolare ammessi:
RSU;
contenitori e imballaggi di plastica o altro materiale sintetico la cui
raccolta non è specificatamente autorizzata all'art. 1 3;
scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali;
materiale esplosivo (ad esempio pallottole, proiettili inesplosi, armi da
fuoco, esplosivi e fuochi di artificio);
farmaci e medicinali, siringhe o altro materiale derivante da cure
mediche;
residui provenienti da dissabbiatori o separatori di oli, fosse biologiche,
latrine o impianti di depurazione dei fumi;
carbone, cenere;
materiale putrescibile di varia natura (ad esempio carcasse di animali,
scarti di macellazione);
materiale in fibrocemento contenente amianto fortemente
agglomerato (ad esempio: lastre ondulate e manufatti stampati, vasi);
pneumatici;
scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite invasive)
elencati nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi
nell'ambiente del 1 0 settembre 2008 (OEDA), e in particolare:
Ambrosia artemisiifolia, Hercleum mantegazzianum, Reynoutria
japonica, Ailanthus altissima e Pueraria lobata.
2 Per eventuali altre tipologie di rifiuti non esplicitamente contemplate dalla
presente Ordinanza, l'utente è tenuto a rispettare le indicazioni impartite
dall'addetto.
k.
1®
m.
n.
0.
P.
q.
C.
d.
f.
g.
h.
1.
j.
k.

## Art. 15 P. 7 di 1 3 {#art_15}

Quantità dei rifiuti
1 Agli Ecocentri possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti.
2 In caso di quantitativi importanti, l'addetto compila un apposito formulario
e indirizza l'utente presso una ditta di smaltimento autorizzata, incaricata
del ritiro gratuito.
3 Nel caso in cui nello stesso giorno si rendessero necessarie più consegne,
la procedura di cui al precendete capoverso deve essere seguita per
ciascun viaggio.
Sezione 4

## Art. 16 Gestione {#art_16}

Modalità di deposito e divieti
1 Il materiale ammesso deve essere scaricato, separato per tipologia e
depositato personalmente dagli utenti negli appositi contenitori, tenuto
conto delle seguenti disposizioni e di eventuali istruzioni impartite dal
personale addetto:
il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e
depositati nelle apposite benne in modo ordinato;
nella benna del vetro può essere unicamente depositato il vetro di
bottiglie, vasetti alimentari e simili previa sciacquatura e separazione
delle parti di diverso materiale quali tappi, coperchi e corde;
Lastre di vetro e cristalli vanno depositati nella benna del materiale
inerte.
2 È vietato depositare materiale all'esterno degli Ecocentri (segnatamente
nei pressi dell'entrata dell'Ecocentro e dei contenitori interrati situati
all'esterno dello stesso), come pure gettare oggetti oltre la recinzione.

## Art. 17 {#art_17}

Sicurezza
1 Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dall'addetto e le
seguenti norme di comportamento:
all'interno degli Ecocentri è vietato fumare;
non è consentito entrare nelle benne dei rifiuti e prelevare materiali
dalle stesse;
non è consentito l'uso di scale, ad eccezione di quelle appositamente
allestite e messe a disposizione dell'utenza;
è vietata la sosta all'interno degli Ecocentri oltre il tempo necessario
per lo scarico delle merci;
gli spostamenti con i veicoli all'interno dell'Ecocentro devono avvenire
a passo d'uomo e secondo le indicazioni degli addetti;
il personale addetto ha la facoltà di allontanare dall'Ecocentro coloro
che perturbano l'ordine e la sicurezza o che si rifiutano di seguire le sue
indicazioni;
C.
C.
d.
e.
f.
P. 8 di 1 3
nelle fasi di attesa e durante lo scarico del materiale i motori dei veicoli
devono essere spenti.
2 Gli Ecocentri possono essere dotati di un sistema di videosorveglianza.

## Art. 18 {#art_18}

Mercatino
È detta "mercatino" l'area appositamente messa a disposizione dell'utenza
per depositare e prelevare, per uso personale e non lucrativo, gli oggetti in
buono stato. È esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni
provocati da oggetti o da apparecchi provenienti dal mercatino, come pure
per il malfunzionamento degli stessi.
CAPITOLO III

## Art. 19 Tasse {#art_19}

Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie 6
1 La tassa base annua (IVA inclusa) ammonta a:
Genere di economia domestica Tassa
Residenze primarie, per persona sola CHF 50.--
Residenze primarie, per due o più persone CHF 1 00.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un
posto letto CHF 50.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due o
più posti letto CHF 1 00.--
2 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune per lo stesso
nucleo famigliare è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza
primaria.

## Art. 20 {#art_20}

Tassa base per attività economiche 7 8
1 La tassa base annua (IVA inclusa) ammonta a:
Genere di attività Tassa
Persone fisiche o giuridiche che hanno attività economiche
accessorie presso economie domestiche, per persona fisica o
giuridica
CHF 50.--
Campeggi, per posto tenda o camper CHF 1 5.--
Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto CHF 8.--
Ospedali, istituti, per ogni posto letto CHF 20.--
g.
P. 9 di 1 3
Attività economiche senza unità lavorative e società di sede. CHF 1 00.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani,
garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini,
depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri
commerciali, ed altre attività economiche, da 1 a 10 unità
lavorative
CHF 200.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani,
garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini,
depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri
commerciali, ed altre attività economiche, da 11 a 99 unità
lavorative
CHF 400.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani,
garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini,
depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri
commerciali, ed altre attività economiche, da 100 unità
lavorative in poi
CHF 800.--
2 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili
alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base
per ciascuna di esse.

## Art. 21 {#art_21}

Esigibilità della tassa base 9
1 L’assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o
dall’intensità con le quali si fruisce dei servizi comunali.
2 Fa stato la residenza delle persone fisiche (comprese le residenze
secondarie) e l'operatività delle attività economiche, al momento della
fatturazione della tassa, la quale è internamente dovuta, anche se la
residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
3 La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione.
4 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% dell'anno
di riferimento a partire dalla notifica del primo richiamo di pagamento. Se
la tassa non viene pagata a seguito del secondo richiamo di pagamento, il
Municipio procede per le vie esecutive.

## Art. 22 {#art_22}

Tassa sul sacco
1 La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di
Stato entro la fine di ottobre di ogni anno. L'importo è applicato a contare
dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.
2 La tassa sul sacco, viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi, il cui
prezzo di vendita ingloba la tassa causale, i costi di produzione, quelli di
distribuzione e l'IVA.
3 La tassa sul sacco viene fissata annulamente dal Municipio con ordinanza
separata.
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4 Il Municipio pubblica periodicamente l'elenco dei rivenditori autorizzati
per l'acquisto dei sacchi ufficiali del Comune di Lugano, oltre agli sportelli
dei Puntocittà.

## Art. 23 {#art_23}

Sacchi gratuiti
Le seguenti categorie di perosne possono fare richiesta per ricevere
gratuitamente dei sacchi ufficiali:
persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero del 1 0
dicembre 1 907 (CCS) con figli o minori in affidamento fino al compimento
dei 3 anni di età: fino a 20 sacchi da 35 l all'anno (o volume equivalente
con altre tipologie di sacco) per ogni figlio/minore in affidamento;
persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 CCS con problemi di incontinenza
attestati da un certificato medico, e che fanno uso di pannolini: fino a 20
sacchi da 35 l all'anno (o volume equivalente con altre tipologie di sacco).
Il certificato deve essere datato di al massimo 3 mesi al momento della
richiesta.

## Art. 24 {#art_24}

Tasse per interventi di recupero di oggetti smarriti
1 Le tasse per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei
contenitori interrati, ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta
dei rifiuti, sono le seguenti:
CHF 1 00.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;
CHF 250.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.
2 La tassa è dovuta anche in caso di mancato ritrovamento.
3 Il servizio viene svolto unicamente su richiesta dell'utente. La richiesta
deve pervenire durante gli orari di apertura dello sportello della DSU.
4 Eventuali danni all'infrastruttura di raccolta causati da tentativi inadeguati
di recupero degli oggetti smarriti da parte dell'utente, gli saranno
addebitati.
CAPITOLO IV

## Art. 25 Disposizioni varie e finali {#art_25}

Ritiro a domicilio degli ingombranti
1 Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via eccezionale, in
casi di comprovate difficoltà che impediscono oggettivamente al
richiedente di provvedere individualmente o tramite terzi al trasporto e
alla consegna degli stessi presso gli Ecocentri.
2 Le richieste devono essere presentate per iscritto o tramite posta
elettronica alla segreteria della DSU che, se adempiute le condizioni,
organizza il ritiro, comunicando al richiedente le modalità di esposizoine
degli ingombranti, la data e gli orari.
3 In ogni caso, il richiedente ha diritto a un unico ritiro annuale.

## Art. 26 P. 1 1 di 1 3 {#art_26}

Informazione alla cittadinanza
Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con
ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal Regolamento
e dalla presente Ordinanza.

## Art. 27 {#art_27}

Controlli
1 Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad
effettuare i necessari controlli dei rifiuti, segnatamente possono aprire ed
ispezionare i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto, e in genere
possono compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per
stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza. Essi sono pure
autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo
rifiuti conformi.
2 Il Municipio può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di
videosorveglianza sia a titolo preventivo sia allo scopo d'identificare gli
autori di eventuali abusi.

## Art. 28 {#art_28}

Responsabilità
L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati o
seminterrati, ai cassonetti comunali, ed in generale alle strutture di raccolta
dei rifiuti, a seguito della consegna, intenzionale o per negligenza, di rifiuti
non idonei o in quantità e qualità non conformi.

## Art. 29 {#art_29}

Altri costi
I costi derivanti da azioni in contrasto con il Regolamento e/o con la presente
Ordinanza, sono addebitati ai responsabili.

## Art. 30 {#art_30}

Contravvenzioni e multe
1 Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la
multa fino a CHF 1 0'000.--. La relativa procedura è disciplinata dagli artt.
1 45 e seg. della LOC.
2 Resta riservato l'avvio di una procedura penale.

## Art. 31 {#art_31}

Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni della DSU è dato reclamo al Municipio entro il termine
di 1 5 giorni dalla notifica della decisione. In mancanza di reclamo contro la
fattura per le tasse, il conteggio costituisce decisione esecutiva per
l'incasso.
2 Contro le decisioni del Municipio in applicazione del Regolamento e della
presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
30 giorni dalla notifica della decisione. Contro la decisione del Consiglio
di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 32 P. 1 2 di 1 3 {#art_32}

Abrogazioni
La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed
in particolare:
- l'Ordinanza municipale sugli Ecocentri del 1 3 gennaio 201 0;
- l'Ordinanza municipale sugli ingombranti del 28 aprile 201 0;
- l'Ordinanza municipale concernente la raccolta della carta del 31 ottobre
201 3.

## Art. 33 {#art_33}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore il 1 ° gennaio 2020, riservati eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 1 7 ottobre 201 9.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2019 e il 25
novembre 2019.
P. 1 3 di 1 3
1 Lett. e: approvata dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
2 Cpv. 3: modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
3 Cpv. 3: modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
4 Lett. j, p, q: modificate dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
5 Lett. i, j: modificate dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
6 Cpv. 2: modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
7 Cpv. 1 parte 3: (esercizi pubblici e alberghi) modificata dal Municipio con ris. mun. del 30
gennaio 2020, pubblicata agli albi comunali dal 3 febbraio al 4 marzo 2020.
8 Cpv. 1 : modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
9 Cpv. 1 : modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi
Note
