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title: "Decreto legislativo in aggiunta e a complemento della legge sui consorzi"
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provisions: 9
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# Decreto legislativo in aggiunta e a complemento della legge sui consorzi

## Art. 1 {#art_1}

I consorzi che hanno un comprensorio molto vasto possono dal Consiglio di Stato essere
suddivisi in sezioni amministrative aventi ciascuna una Delegazione consortile sezionale propria.

## Art. 2 {#art_2}

Le sezioni e la loro sede devono essere determinate dal decreto del Consiglio di Stato di
costituzione del consorzio.

## Art. 3 {#art_3}

I proprietari interessati nel consorzio sono ripartiti nelle sezioni dove tengono i loro fondi e
quando possiedono stabili in più di una sezione vengono per l’esercizio del loro diritto di voto
assegnati a quella dove si trovano gli stabili che complessivamente rappresentano il maggior valore.

## Art. 4 {#art_4}

Le assemblee sezionali vengono convocate la prima volta il giorno fissato nel decreto,
successivamente dalla delegazione centrale alla sede della rispettiva sezione:
a) per la nomina della rispettiva delegazione sezionale e del suo presidente;
b) per l’approvazione o modificazione del regolamento.

## Art. 5 {#art_5}

Il numero dei membri delle delegazioni sezionali è determinato dal Consiglio di Stato. Di
regola si assegnerà un membro per ogni centinaio di voti: il numero non potrà tuttavia essere pari.
I membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

## Art. 6 {#art_6}

Per i consorzi suddivisi in sezioni, il decreto di costituzione fisserà il numero dei membri
della delegazione centrale.
Il Consiglio di Stato nomina uno o due dei suoi rappresentanti ed indica se ed eventualmente quali
enti pubblici abbiano diritto alla designazione di un proprio rappresentante.
Gli altri membri sono nominati dall’assemblea dei delegati sezionali.
Il presidente della delegazione centrale è designato dalla delegazione stessa nella sua prima seduta.

## Art. 7 {#art_7}

Le delegazioni sezionali vengono convocate ogni anno in assemblea generale dalla
delegazione centrale per l’esame e l’approvazione della gestione e per eventuali nomine suppletorie,
come pure ogni qualvolta la delegazione centrale lo stimi opportuno per sentire il loro avviso in forma
puramente consultiva sopra oggetti interessanti il consorzio.

## Art. 8 Disposizioni transitorie ed esecutive {#art_8}

Per i consorzi già istituiti la determinazione delle sezioni e rispettive sedi viene fatta con
decreto speciale. Nel medesimo decreto il Consiglio di Stato indicherà il giorno nel quale il
presidente della delegazione centrale in carica deve convocare le assemblee sezionali, e
successivamente quella dei delegati sezionali per le nomine di loro istituto.
I delegati delle sezioni ed i membri della nuova delegazione centrale entrano immediatamente in
carica.

## Art. 9 {#art_9}

Il presente decreto entrerà in vigore1 trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di
referendum.
1 Entrata in vigore: 26 luglio 1921 - BU 1921, 297.
723.110
Pubblicato nel BU 1921, 297.
