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title: "Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale"
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provisions: 11
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# Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di
videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la
conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente:
a) durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico;
b) in altri luoghi pubblici dove l’ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi;
c) nell’ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da
parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti;
d) per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di
aggressione alle persone;
e) in generale, quando sono da prevedersi situazioni di rischio per gli agenti di polizia.

## Art. 2 Apparecchi tecnici autorizzati {#art_2}

1La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che:
a) captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi,
apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
b) captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori).
2Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati
nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.

## Art. 3 Condizioni {#art_3}

1La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro
azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che
potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.
2Queste condizioni sono date in particolare quando:
a) vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in
passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in
particolare in occasione di eventi sportivi;
b) nell’ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto
riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o
dell’evento;
c) durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti,
segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio
accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell’incolumità delle
persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia.

## Art. 4 Proporzionalità {#art_4}

Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un’analisi preventiva dei
rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di
assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci.

## Art. 5 Ordine e impiego {#art_5}

1L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative
modalità nei casi di servizi pianificati.
2Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via
subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.
561.360

## Art. 6 Obbligo di informazione {#art_6}

1Gli apparecchi di ripresa devono per principio essere riconoscibili come mezzi di
supporto della polizia cantonale.
2In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione
generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.
3Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.

## Art. 7 Analisi e utilizzazione delle registrazioni {#art_7}

1Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per:
a) identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti
di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova;
b) documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e
disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la
polizia;
c) la formazione interna degli agenti di polizia e la formazione di addetti privati alla sicurezza;
d) le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a
intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data,
dell’estensione e del risultato dei controlli.
2Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a
tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono
essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo
dell’elaborazione.
3Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e
conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con
l’adozione di misure tecniche adeguate.

## Art. 8 Identificazione {#art_8}

L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile
per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.
Modalità di conservazione e distruzione

## Art. 9 delle registrazioni {#art_9}

1La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per
proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa
designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza
dei dati.
2La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle
conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni
necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.
3Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere
conservato per due anni negli archivi di polizia.

## Art. 10 Diritti degli interessati {#art_10}

Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13
dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi e entra in vigore il 1° marzo 2012.
Pubblicato nel BU 2012, 80.
