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title: "Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti"
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# Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a
base di canapa.

## Art. 2 Definizione {#art_2}

Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto
della pianta.
TITOLO I
Vendita al dettaglio di canapa

## Art. 3 Autorizzazione {#art_3}

1La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni
della presente legge.
2L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a carattere personale. Il titolare
dell’autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla
gerenza del negozio o alla vendita ambulante.
3Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l’autorizzazione per le persone fisiche
che nel loro ambito esplicano un’attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere
conferito il diritto di firma.

## Art. 3a Limitazioni della vendita {#art_3a}

È proibito vendere canapa ai minorenni.

## Art. 4 Requisiti {#art_4}

1L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti:
a) gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile;
b) non è stata condannata in Svizzera o all’estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali
atti a togliere la sua buona reputazione.
2L’autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati
contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.

## Art. 5 Validità, revoca ed effetti {#art_5}

1L’autorizzazione è valida cinque anni.
2Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti.
3È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.

## Art. 6 Divieto di apertura {#art_6}

1La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o
punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad
esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.
2I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.
Gestione dei negozi
822.200

## Art. 7 {#art_7}

Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito
personalmente dalla persona titolare dell’autorizzazione, la quale può avvalersi della
collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

## Art. 8 Condizioni per la vendita al dettaglio {#art_8}

La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal
Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai
seguenti documenti:
a) ...1
b) estratto del casellario giudiziale;
c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il
preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scelto dall’istante.

## Art. 9 Obbligo di notifica {#art_9}

1Chi è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a
notificare annualmente all’Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti
commercializzati.
2L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.

## Art. 10 Pubblicità {#art_10}

È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita
direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.

## Art. 11 Rapporti con altre leggi {#art_11}

Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e
chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle
autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista
all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.

## Art. 12 Autorità competenti e tassa {#art_12}

1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
2Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.
TITOLO II
Coltivazione

## Art. 13 Coltivazione {#art_13}

1La coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di
notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza
federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
2Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC)
della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.
3La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere
sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per
estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è
ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto
potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la
coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono
addossate le relative spese di analisi.
4Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di
controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.
5Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono
ogni intento commerciale.

## Art. 14 Rimedi diritto {#art_14}

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sanzioni
1 Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
822.200

## Art. 15 {#art_15}

1Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr.
100'000.--.
2La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le
contravvenzioni.3

## Art. 16 Altre misure {#art_16}

Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art.
34 della legge di procedura per le cause amministrative.

## Art. 17 Norma transitoria {#art_17}

Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere
l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della
stessa.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 2002, 327.
3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
4 Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.
