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title: "Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati"
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provisions: 6
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# Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1La legge ha per scopo:
a) di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine;
b) di predisporre una procedura per l’indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
c) di garantire l’esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b);
d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui
problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone
decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’adeguata cura dei propri genitori
a causa di reati o di eventi traumatici.1
2La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono
salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.2

## Art. 2 Autorità competenti {#art_2}

1Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le
norme necessarie per l’applicazione diretta.
2Spetta in particolare al Consiglio di Stato:
a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime;
b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d’informazione;
c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
d) ...
e) concludere con altri Cantoni accordi sull’eventuale ripartizione dei compiti e delle spese
derivanti dall’applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 18
cpv. 2 LAV.
3Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale
organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.

## Art. 3 Polizia cantonale {#art_3}

La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall’art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede
all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.
Consulenza, aiuto immediato,
aiuto a più lungo termine e

## Art. 4 sostegno immediato5 {#art_4}

1Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza
prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa
1 Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
3 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
4 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
5 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
6 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
312.400
di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi
traumatici.
2Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.
Indennizzo e/o

## Art. 5 riparazione morale7 {#art_5}

1La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima
all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
2Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.
Sensibilizzazione, prevenzione,
informazione, formazione e altre
attività a favore dell’aiuto alle vittime
Art. 5a9 1Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi
dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o
privati senza scopo di lucro.
2Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del
75% delle spese riconosciute.
Rimedi di diritto
Art. 5b10 1La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la
decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
3La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 6 Entrata in vigore {#art_6}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.11
Pubblicata nel BU 1996, 215.
7 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
8 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica: BU 2008,
517.
9 Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
10 Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
11 Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.
