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title: "Legge sulla fusione e separazione di Comuni"
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# Legge sulla fusione e separazione di Comuni

## Art. 4 b) procedimento d’ufficio {#art_4}

Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d’ufficio.

## Art. 5 c) preavvisi comunali {#art_5}

Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a
tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive
assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.
Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda.
Il preavviso comunale deve essere motivato.
Art. 6-13 …5
Art. 14 …6
Art. 15-16 …7
Art. 17 …8
Art. 18 …9
Rettifica dei confini
Art. 19 1Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo
compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie
per adattarla alla configurazione del terreno.
1 Titolo modificato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 105.
2 Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
3 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
4 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
5 Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
6 Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966,
202.
7 Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
8 Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966,
202.
9 Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
182.100
2Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.10
Decreto del Consiglio di Stato
Art. 2011 1Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti
patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente
legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50’000.-- e la
superficie di mq. 50’000.
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.12
Art. 21-23 …13
Art. 24-27 …14
Pubblicata nel BU 1945, 85.
10 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
11 Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 202.
12 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
13 Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.
14 Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
