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title: "Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni"
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# Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca del 21
giugno 1991 (LFSP) e dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre
1993 (OLFP).3
2Essa ha inoltre lo scopo di:
a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale
equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli
ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;
c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica
in generale;
d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali
cantonali.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

1La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di
piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.
2L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla
relativa ordinanza federale.
3La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

## Art. 3 Diritti di pesca {#art_3}

1Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti
acquisiti.
2Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione
dell’8 marzo 1971.4
TITOLO II
Esercizio della pesca

## Art. 4 Definizioni {#art_4}

1L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri
animali acquatici da utilizzare come esca.
2Con il termine “patente” si intende il documento in forma cartacea o elettronica rilasciato
dall’autorità competente.
3Con il termine “strumento di statistica” si intende il libretto allegato alla patente cartacea o
l’applicazione del Cantone per dispositivi mobili.
1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
2 Ingresso modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
3 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
4 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
5 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.

## Art. 5 Cattura {#art_5}

È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei
periodi fissati dal regolamento.

## Art. 6 Attrezzi e sistemi {#art_6}

1Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
2E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di
pesca.

## Art. 7 Natanti {#art_7}

L’uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il trasporto di
attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano
e Ceresio.

## Art. 8 Statistica {#art_8}

L’attività di pesca e le relative catture devono essere iscritte nell’apposito strumento di
statistica, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 9 Gare {#art_9}

1Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei
laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
2L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la
competizione; la tassa varia da fr. 100.– a fr. 1000.– a dipendenza dell'estensione del campo di gara
e del numero di partecipanti.
3Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

## Art. 10 Polizia della pesca e collaboratori {#art_10}

1La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca,
dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
2Alla polizia della pesca collaborano:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine.
3Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia
e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute,
la qualità di guardapesca volontario.8
Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca

## Art. 11 {#art_11}

1Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate
alla presente legge, alla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP), alla legge federale
sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e alla legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN).10
2Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:
a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal
regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare
la pesca a titolo cautelativo;
b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione
amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.
3Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all’Ufficio della caccia e della pesca,
un verbale dei fatti e l’eventuale patente ritirata.
6 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
7 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2010,
43.
8 Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
9 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
10 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
4Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide sul
mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Contro tale decisione
è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.11
5Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni
di pesca inutilizzati.

## Art. 12 Controlli {#art_12}

1Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare
gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.
2Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al
sequestro a scopo di pegno.
3Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine
della competente autorità giudiziaria.
4Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze,
respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.
Banca dati informatica
Art. 12a12 1Il sistema informatico cantonale di gestione della pesca svolge la funzione di piattaforma
elettronica per la gestione e l’archiviazione dei dati relativi ai pescatori, alle patenti rilasciate e
all’attività di pesca di cui all’articolo 8.
2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico, in particolare definisce:
a) l’organo responsabile del trattamento dei dati;
b) le categorie di dati contenuti;
c) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei
destinatari.
3I dati archiviati nel sistema informatico devono poter soddisfare integralmente gli obblighi di
informazione di cui all’articolo 11 LFSP.
4I dati archiviati possono venire elaborati a scopo di ricerca, di statistica e di gestione, nel rispetto
delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
TITOLO III
Patenti

## Art. 13 Patente {#art_13}

1L’esercizio della pesca presuppone l’ottenimento della patente.
2…14
3Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.
4Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiuta, ad
eccezione di quanto previsto all’articolo 15 capoverso 1 lettera a).15
Bambini sotto sorveglianza, ragazzi e persone in sedia a rotelle
Art. 13a16 1I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso
dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore
maggiorenne in possesso di una valida patente e strumento di statistica, alle seguenti condizioni
cumulative:
a) il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante;
b) i pesci catturati vanno iscritti nello strumento di statistica del sorvegliante, il quale prende a
carico le catture nel proprio contingente;
c) il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia.
2I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e le
persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative
vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere l’attività di pesca e le catture nell’apposito strumento di
statistica, conformemente all’articolo 8.
11 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
12 Art. introdotto dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
13 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
14 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
15 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
16 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2022,
292.

## Art. 14 Condizioni per l’ottenimento della patente {#art_14}

1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente
a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza
riconosciuto a livello federale ai sensi dell’articolo 5a OLFP (certificato SaNa o equipollente).18
2L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame
organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal
regolamento.

## Art. 15 Diniego della patente {#art_15}

1Il rilascio della patente è negato a chi:
a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della
pesca con reti;
b) ha meno di 14 anni e non è in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale,
per la pesca dilettantistica;19
c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art.
33), del diritto di pescare;20
d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o
sulla caccia;
e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato;21
f) non ottempera alle condizioni previste dall’articolo 14.22
2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

## Art. 16 Categorie di patenti e tasse {#art_16}

1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:
a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
- Categoria P1, professionale fr. 1200.–
- Categoria P2, semiprofessionale fr. 1000.–
b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
– Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone,
compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo
sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 170.–
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero fr. 350.–
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.–
– Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e
Ceresio senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi:
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri
in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.–
- per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.–
– Categoria D3, per la pesca del temolo:
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.–
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri
all’estero fr. 180.–
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.–24
c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
– Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante
o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
- valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.–
- valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.–
– Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio
17 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
18 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedenti modifiche: BU
2010, 43; BU 2022, 292.
19 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
20 Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
21 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
22 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
23 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001,
63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
24 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi:
- valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.–
- valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.–25
2Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:
– Categoria D1, indistintamente: fr. 50.–
– Categoria D3, indistintamente: fr. 20.–
– Categoria T1
- valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.–
- valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.–26
3L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):
– al prezzo di fr. 20.– sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o
promozionali;
– al prezzo di fr. 10.– sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o
promozionali.
4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e
che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno.27
5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal Consiglio di
Stato a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la
pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a essere affiliato a una delle società
ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa
al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la
sovrattassa è devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.28

## Art. 17 Obblighi del pescatore {#art_17}

1Il detentore della patente deve averla con sé nell’esercizio della pesca e deve
presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente allo strumento di statistica e a un
documento di legittimazione valido.
2È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell’esercizio
della pesca devono portare con sé unicamente lo strumento di statistica da presentare, su richiesta,
agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.
3La patente e lo strumento di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto
previsto dall’articolo 13a capoverso 1.

## Art. 18 Ripartizione degli introiti {#art_18}

1Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo
D e T) viene assegnato:
a) il 7% ai Comuni, in base all’importo delle patenti da loro rilasciate;
b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.
2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla
Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista
alla lettera c) del presente articolo.
TITOLO IV
Fondo per la fauna ittica e la pesca

## Art. 19 Destinazione {#art_19}

1E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di
Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa:
a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del
loro ambiente naturale;
25 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
26 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
27 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
28 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
29 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedenti modifiche: BU 2010,
43; BU 2022, 292.
30 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001,
63; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse
sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla
pesca del 21 giugno 1991 e dalla presente legge;31
c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi;
d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;
e) l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento;
f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura
del pesce bianco;
g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e
l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.
2È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell’articolo 27a della legge sulla
gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.32

## Art. 20 Finanziamento {#art_20}

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:
a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera b) della presente
legge;33
b) dalla sovrattassa, giusta l’articolo 16 capoverso 5;34
c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 37;
d) dalle multe e dai risarcimenti;
e) da sussidi e proventi vari;
f) da eventuali devoluzioni del Cantone.
TITOLO V
Protezione e valorizzazione

## Art. 21 Protezione delle specie {#art_21}

Il Consiglio di Stato:
a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale
riproduzione naturale;
b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è
consentita;
c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

## Art. 22 Corsi, formazione, studi di base {#art_22}

1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei guardapesca e
dei funzionari dell’Ufficio della caccia e della pesca.
2Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle
specie ittiche e dei loro biotopi.

## Art. 23 Ripopolamento {#art_23}

Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.

## Art. 24 Valorizzazione biotopi {#art_24}

Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo
stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

## Art. 25 Interventi sui corpi d'acqua {#art_25}

1Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.
2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al
biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi
sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.
3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione
antecedente.
31 Lett. modificata dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
32 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
33 Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente modifica: BU 2001,
63.
34 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2001, 63.
35 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

## Art. 26 Catture eccezionali {#art_26}

Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se
giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

## Art. 27 Attività moleste {#art_27}

1In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere
limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle
comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.
2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.
TITOLO VI
Associazioni e commissioni

## Art. 28 Associazioni {#art_28}

1Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio
di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché
nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.
3...36

## Art. 29 Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale37 {#art_29}

1Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di
abilitazione per l’ottenimento dell’attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato può delegare
a terzi l’organizzazione di tali compiti.39
2L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della
patente di tipo P.

## Art. 30 Commissione consultiva {#art_30}

1La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni,
tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.
2Essa in particolare:
a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo
ambiente vitale;
b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.
TITOLO VII
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

## Art. 31 Esecuzione coattiva {#art_31}

Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento
ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni
penali di cui all'articolo 292 CP e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

## Art. 32 Contravvenzioni {#art_32}

1Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle
relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.–.
2Il tentativo e la complicità sono punibili.
3Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.41
Multe disciplinari: principio, competenza e procedura
36 Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
37 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
38 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2010, 43.
40 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
41 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.
Art. 32a42 1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare
e stabilisce l’importo delle multe.
2Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della pesca.
3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

## Art. 33 Divieto di esercitare la pesca {#art_33}

Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, quando esiste
grave o reiterata trasgressione degli articoli 5–8 e 17 capoverso 3, o in altri casi di grave violazione
della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la
pesca.

## Art. 34 Competenze e procedure {#art_34}

1I reati elencati nell'articolo 16 capoverso 1 LFSP sono perseguiti dal Ministero pubblico.
2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e le contravvenzioni di
diritto cantonale sono perseguiti dal Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## Art. 35 Risarcimento danni {#art_35}

1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.
2L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

## Art. 36 Confisca {#art_36}

1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la
confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita,
comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente
dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.
2L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

## Art. 37 Prestazioni dell’Amministrazione {#art_37}

Le prestazioni dell’Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e
nell’esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di
corsi d’acqua a seguito di danni alluvionali.

## Art. 38 Ricorso {#art_38}

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie

## Art. 39 Applicazione diretta {#art_39}

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in
applicazione della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991.

## Art. 40 {#art_40}

…47

## Art. 41 Esami per patenti di categoria P {#art_41}

Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il
passaggio dalla categoria P2 alla P1.

## Art. 42 Raggiungimento del contingente {#art_42}

Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente
fissato nel regolamento.
42 Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.
43 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
44 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2007,
19.
45 Art. modificato dalla L 16.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 411.
46 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.
47 Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
48 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

## Art. 43 {#art_43}

…49

## Art. 44 Abrogazione {#art_44}

La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di
applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.

## Art. 45 Pubblicazione ed entrata in vigore {#art_45}

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione
dell'autorità federale50 in conformità con l'articolo 26 capoverso 1 della legge federale sulla pesca,
la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone
Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.51
Disposizione transitoria della modifica dell’8 novembre 202152
Abilitazione alla pesca dilettantistica
1I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a partire da
quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di competenza
riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi all’anno di entrata in vigore
della presente modifica per conseguire l’abilitazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.
2Limitatamente al periodo indicato al capoverso. 1, la patente annuale per la pesca dilettantistica
può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente annuale in
Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di introduzione alla pesca
organizzato dal Cantone.
Pubblicata nel BU 1996, 419.
49 Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
50 Approvazione federale: 13 novembre 1996.
51 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.
52 Disposizione transitoria introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
