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title: "Regolamento sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario"
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# Regolamento sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

## Art. 1 Tassa di esercizio annuale {#art_1}

1L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600
franchi.
2Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.
3La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata
effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2.

## Art. 2 Tassa di autorizzazione {#art_2}

1La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800
franchi.
2Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla
durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata
come mese.
3Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione
all’esercizio della professione di fiduciario.

## Art. 3 Tasse per le singole decisioni {#art_3}

1L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio
della copertura dei costi.
2L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo
massimo di 1'000 franchi.4

## Art. 4 Spese di cancelleria {#art_4}

Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2013, 14.
1 Ingresso modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
2 Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
3 Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
4 Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.
5 Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.
