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title: "Legge sui campeggi"
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provisions: 32
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# Legge sui campeggi

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina l’utilizzazione delle aree destinate a campeggio.

## Art. 2 Principio {#art_2}

1È possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio.
2Fa eccezione al principio di cui al cpv. 1 l’attendamento a scopo di bivacco in montagna.

## Art. 3 Campeggiare; definizione {#art_3}

Sono considerati «campeggiare» la sosta e il pernottamento temporaneo al di fuori del
proprio domicilio, utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes»,
«motorhomes».

## Art. 4 Installazioni mobili {#art_4}

1Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che
durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di cinque giorni
consecutivi.
Rimane riservato quanto previsto dall’art. 4a.
2Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e per un periodo transitorio, può prolungare sino a sette
giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.
Installazioni fisse
Art. 4a3 1Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell’area attrezzata e
destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all’installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o
prefabbricati) di proprietà dei campeggi.
2Quest’area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e,
unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la
percentuale fissata dall’art. 8 della legge.

## Art. 5 Tipi di campeggio; definizioni {#art_5}

1I campeggi si distinguono in campeggi di vacanza e occasionali.
2Sono campeggi di vacanza le aree attrezzate e destinate stabilmente al soggiorno di ospiti per
periodi di riposo e di svago.
3Sono campeggi occasionali le aree non attrezzate adibite eccezionalmente a tale scopo per una
durata limitata.
Capitolo II
Condizioni e norme di sistemazione

## Art. 6 Zone riservate a campeggio {#art_6}

1I campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un piano regolatore
comunale o piano di utilizzazione cantonale.
2Fanno eccezione a questo principio i campeggi occasionali.
1 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
2 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
3 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
943.100

## Art. 7 Domanda di costruzione {#art_7}

1Alla domanda di costruzione dev’essere allegato un piano globale con illustrazioni
dettagliate della sistemazione, dell’organizzazione e dell’equipaggiamento del campeggio nonché
un rapporto tecnico esplicativo.
2Il regolamento stabilisce le modalità e precisa il contenuto del piano globale.

## Art. 8 Permanenza prolungata {#art_8}

Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all’art. 7 cpv. 1 lo prevedono è
possibile destinare un’area del campeggio, non superiore al 40% del numero dei posti totali, allo
stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni
fisse ai sensi dell’art. 4a.

## Art. 9 Costruzioni o impianti permanenti {#art_9}

Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per
l’esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.

## Art. 10 Capienza massima {#art_10}

La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» è stabilita dal
regolamento tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.

## Art. 11 Aree di svago {#art_11}

1Ogni campeggio deve disporre di aree libere comuni per l’attività di svago e di riposo
degli ospiti.
2Il regolamento ne fissa le superfici minime tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.

## Art. 12 Chiusura temporanea {#art_12}

1Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e
«motorhomes» devono essere liberi; restano riservate la possibilità del deposito di «roulottes» e
«motorhomes» sull’area adibita a questo scopo e indicata sul piano globale, così come le
installazioni fisse di cui all’art. 4a.5
2Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1
qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle «roulottes» e «motorhomes»
in installazioni mobili.
Capitolo III
Apertura ed esercizio

## Art. 13 Autorizzazione {#art_13}

1L’apertura e l’esercizio di un campeggio sono soggetti ad un’autorizzazione rilasciata
dal Municipio, che sente preliminarmente, limitatamente ai campeggi occasionali, il Dipartimento del
territorio.
2Il regolamento stabilisce le modalità ed il contenuto della domanda.

## Art. 14 Requisiti del titolare {#art_14}

1Il titolare dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche
o unione di persone, dev’essere solvibile e non condannato alla pena detentiva o alla pena
pecuniaria per reati intenzionali a meno che la condanna non sia eliminata dal casellario giudiziale.6
2Il Municipio può assumere presso uffici pubblici ulteriori informazioni.

## Art. 15 Assicurazione obbligatoria {#art_15}

Il titolare deve stipulare un’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla
responsabilità civile. Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.

## Art. 16 Requisiti del gerente {#art_16}

1Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve possedere i requisiti indicati per il
titolare.
4 Art. modificato dalla L 18.9.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 366; precedente modifica: BU 2012,
553.
5 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
6 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21.
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2Il gerente per conto del titolare dev’essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.

## Art. 17 Chiusura temporanea o definitiva e riapertura stagionale {#art_17}

La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono
essere tempestivamente notificate al Municipio.

## Art. 18 Sospensione provvisoria {#art_18}

L’autorizzazione può essere sospesa, qualora non siano adempiuti i requisiti di legge o
di regolamento per l’ottenimento della stessa o quando intervengano temporaneamente situazioni
di pericolo.

## Art. 19 Estinzione dell’autorizzazione {#art_19}

1L’autorizzazione si estingue:
a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell’unione di
persone;
b) con la rinuncia del titolare;
c) con la revoca.
2In caso di estinzione dell’autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento
all’installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata
conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.
3L’obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in
particolare, i viali d’accesso e le canalizzazioni.
Capitolo IV
Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza

## Art. 20 Obblighi del gerente {#art_20}

1Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine, della tutela, della moralità,
dell’igiene e della sicurezza del campeggio.
2Egli è tenuto in particolare:
a) ad effettuare le notifiche prescritte dal regolamento;
b) a tenere un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori.

## Art. 21 Limite d’età {#art_21}

I giovani d’età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi nei campeggi se
accompagnati da persone maggiorenni che si rendano garanti del loro comportamento. Per i giovani
dai 14 ai 16 anni l’accompagnamento può essere sostituito da un’autorizzazione scritta dai genitori.

## Art. 22 Servizi igienici {#art_22}

1Il campeggio deve disporre di servizi igienici sufficienti.
2Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e le caratteristiche.

## Art. 23 Controlli {#art_23}

1Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e
comunale possono:
a) ispezionare i campeggi;
b) verificare i dati personali di chi si trova;
c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini.
2Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti e agli assistenti di polizia
nonché ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici.
Capitolo V
Tasse

## Art. 24 Tassa di rilascio {#art_24}

Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa da un minimo di fr. 200.-- ad un
massimo di fr. 5000.-- secondo il genere e l’importanza del campeggio.
Tassa d’esercizio
7 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
8 Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296.
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## Art. 25 {#art_25}

Per l’esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di fr.
400.-- ad un massimo di fr. 4000.-- secondo il genere, l’importanza e la durata di apertura annua del
campeggio.

## Art. 26 Tassa campeggio occasionale {#art_26}

Per l’esercizio di un campeggio occasionale è prelevata una tassa variante tra i fr. 50.-
ed i fr. 500.--. Le associazioni a carattere sociale possono beneficiare dell’esenzione.
Capitolo VI
Sanzioni

## Art. 27 Multa {#art_27}

Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento sono punite dal Municipio con
una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le norme della legge
organica comunale.

## Art. 28 Sospensione {#art_28}

L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di tre
mesi:
a) quando il titolare o il gerente contravvengono gravemente o ripetutamente alle norme della
presente legge o del regolamento di applicazione;
b) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

## Art. 29 Revoca {#art_29}

L’autorizzazione deve essere revocata:
a) quando, per ottenerla, sono state date indicazioni inveritiere;
b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione
per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha
causato la sospensione.

## Art. 30 Autorità di ricorso {#art_30}

1Contro le decisioni del Municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
Capitolo VII
Norme abrogative finali

## Art. 31 Norma abrogativa {#art_31}

La presente legge abroga la legge sui campeggi del 16 aprile 1985.

## Art. 32 Entrata in vigore {#art_32}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.10
Pubblicata nel BU 2004, 199.
9 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
10 Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 202.
