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title: "Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili"
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provisions: 14
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# Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina l’organizzazione e le competenze delle autorità penali
minorili.
Magistratura dei minorenni

## Art. 2 a. Organizzazione {#art_2}

1La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un
sostituto; essa ha giurisdizione sull’intero Cantone e ha sede a Lugano.
2Il magistrato dei minorenni dirige l’ufficio e vigila sul suo funzionamento.
3Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

## Art. 3 b. Competenze {#art_3}

1Il Magistrato dei minorenni conduce l’istruzione, emette i decreti d’accusa e le decisioni
di promozione dell’accusa, sostiene l’accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre
competenze attribuitegli dalla legge.
2Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle
decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata
mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.1

## Art. 4 c. Protezione della gioventù {#art_4}

1Il magistrato dei minorenni promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli
interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per
i minorenni soggetti alla sua competenza.
2Egli collabora con i magistrati degli altri cantoni e con le autorità che si occupano della protezione
e dell’educazione della gioventù.
Tribunale dei minorenni

## Art. 5 a. Organizzazione {#art_5}

1Il Tribunale dei minorenni è composto di un presidente e di due giudici; vi sono inoltre
un presidente supplente e due membri supplenti.
2Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un’autorità penale
e gli ex magistrati; è applicabile per analogia l’articolo 52 capoverso 3 della legge del 10 maggio
2006 sull’organizzazione giudiziaria.
3I membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.

## Art. 6 b. Competenze {#art_6}

1Il Tribunale dei minorenni esercita le competenze attribuitegli dalla legge.
2Il presidente del Tribunale dei minorenni giudica sulle opposizioni ai decreti d’accusa concernenti
le contravvenzioni.
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi:

## Art. 7 competenze {#art_7}

L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi esercita le competenze attribuite dalla
legge al giudice dei provvedimenti coercitivi.
1 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
314.100

## Art. 8 Corte dei reclami penali: competenze {#art_8}

1La giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei
reclami penali.
2Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla Corte
dei reclami penali entro il termine di dieci giorni; è applicabile per analogia l’articolo 39 della legge
del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.

## Art. 9 Corte di appello e di revisione penale: competenze {#art_9}

La giurisdizione d’appello in materia penale minorile è esercitata dalla Corte di appello e
di revisione penale.

## Art. 10 Procedura per le contravvenzioni del diritto cantonale {#art_10}

La procedura per i reati previsti nel diritto cantonale è retta dalla legge federale del 20
marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.

## Art. 11 Mediazione {#art_11}

Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i
requisiti per l’ammissione all’attività di mediatore.

## Art. 12 Divieto di pubblicità {#art_12}

1È fatto divieto ai mezzi di informazione di pubblicare notizie che consentano
l’identificazione di minori coinvolti quali autori o vittime di reati.
2Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è
applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013.2
3Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione
è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 13 Esecuzione: collaborazione degli enti pubblici {#art_13}

Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con il magistrato dei minorenni per l’esecuzione
delle sanzioni.
Conservazione e consultazione degli atti
Art. 13a3 1Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito
sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito
dal Tribunale dei minorenni e quelli d’esecuzione dall’autorità competente. Il Consiglio di Stato
stabilisce i termini di conservazione.
2Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un
interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
4Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte
dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura
prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

## Art. 14 Entrata in vigore {#art_14}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 2010, 332.
2 Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
3 Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 332.
