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title: "Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS"
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provisions: 4
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# Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

## Art. 1 {#art_1}

L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di
compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale
ed è costituito da:
a) un’indennità base di fr. 500.-;
b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.

## Art. 2 {#art_2}

L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione
corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70%
dell’onorario minimo.

## Art. 3 {#art_3}

La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

## Art. 4 {#art_4}

Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale,1 la
presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.
Pubblicato nel BU 1990, 311.
1 Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.
