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title: "Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico"
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# Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico

## Art. 1 Autorità competente {#art_1}

L’applicazione della legge compete al Dipartimento delle finanze e dell’economia per il
tramite dell’Ufficio dell’energia (UEn).
Centro tecnico di competenza

## Art. 2 a) Composizione {#art_2}

1Il centro tecnico di competenza (CTC) è composto da 7 membri, così suddivisi:
a. 1 rappresentante del Consiglio di Stato;
b. 1 rappresentante dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET);
c. 5 rappresentanti degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche, equamente
suddivisi secondo le differenti tipologie di dimensione aziendale e la localizzazione geografica.
2I membri del CTC sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell’AET e degli altri operatori
ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti.

## Art. 3 b) Compiti {#art_3}

Il CTC, conformemente alle normative e alle pianificazioni in vigore, in particolare in
materia energetica, svolge segnatamente i compiti seguenti:
a. promuove l’efficienza e la sicurezza della rete;
b. promuove l’ottimizzazione dei flussi di energia e delle perdite di rete;
c. favorisce e regola i contatti con Swissgrid e con gli altri attori coinvolti nella gestione delle reti
elettriche, curando gli interessi degli operatori ticinesi;
d. raccoglie i dati necessari alla verifica e alla comparazione delle tariffe per l’uso della rete sul
territorio cantonale;
e. formula proposte per allestire il regolamento sull’armonizzazione delle tariffe.

## Art. 4 c) Funzionamento {#art_4}

1Il CTC designa un presidente scelto fra i suoi membri.
2Il CTC si riunisce di regola 4 volte all’anno.
3Le modalità di funzionamento interno sono disciplinate dal CTC con un apposito regolamento.
4Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di
lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, del 6 maggio 2008.
Comprensori dei gestori di rete

## Art. 5 a) Principi {#art_5}

1Le aziende che gestiscono le reti di distribuzione ed il relativo comprensorio di Comuni
o di frazioni in cui sono tenute a garantire l’allacciamento alla rete elettrica dei consumatori finali
sono specificati nell’allegato.
2Il comprensorio speciale assegnato ad AET corrisponde alla situazione esistente al 31 dicembre
2008 ed è pure indicato nell’allegato.
3I comprensori di distribuzione sono aggiornati in funzione dei cambiamenti approvati nei rapporti di
gestione delle reti.

## Art. 6 b) Eccezioni {#art_6}

Sul territorio dei Comuni, delle frazioni o del comprensorio speciale di AET indicati
nell’allegato, l’obbligo di garantire l’allacciamento per il relativo gestore di rete non sussiste per:
1 Art. modificato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
742.110
a. singoli consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica serviti da un altro gestore in
virtù di accordi particolari;
b. singoli consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica per i quali viene sancito
l’obbligo di allacciamento a carico di un altro gestore fuori dal proprio comprensorio.

## Art. 7 Fuori comprensorio {#art_7}

La ponderazione globale degli interessi necessaria per stabilire l’obbligo di allacciamento
per il gestore di rete al di fuori del proprio comprensorio tiene conto in particolare:
a. della fattibilità tecnica di altri possibili allacciamenti;
b. dell’utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
c. della sostenibilità economica per le possibili varianti.

## Art. 8 Fuori delle zone edificabili {#art_8}

La valutazione dei giustificati motivi per definire la ripartizione dei costi di allacciamento
tiene conto in particolare:
a. della situazione degli allacciamenti preesistenti;
b. della necessità di potenziamento della rete di allacciamento esistente;
c. della richiesta di ampliamento della rete esistente e di allacciamento per nuovi consumatori.

## Art. 9 {#art_9}

…2

## Art. 10 Tassa metrica3 {#art_10}

La tassa metrica annuale è decisa dal Consiglio di Stato entro il 31 agosto di ogni anno
per l’anno successivo ed è notificata agli interessati.
Determinazione superfici stradali
Art. 10a5 1Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali
e costituiscono la base di calcolo per la determinazione della tassa per l’uso speciale delle strade
pubbliche cantonali e comunali ai sensi dell’art.14 cpv. 3 LA-LAEI.
2I Comuni e l’Ufficio cantonale del demanio segnalano all’Ufficio dell’energia (UEn) le modifiche
delle superfici delle strade comunali e cantonali sulla base di un aggiornamento periodico allestito
dal proprio geometra revisore.
3Le modifiche presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in considerazione per il
computo dell’anno successivo.
Tassa
Art. 10b6 La tassa è stabilita sulla base della superficie stradale di cui all’art. 10a
moltiplicata per la tassa annuale metrica di cui all’art. 10 ed è notificata agli interessati entro
il 31 agosto.
Dati per il computo della tassa ai consumatori finali
Art. 10c7 1I gestori di rete inoltrano all’UEn entro il 30 giugno di ogni anno i dati che riguardano
l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:
• ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi
dell’art. 5 e dell’Allegato, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
• al numero di clienti finali con un consumo superiore a 8 GWh annui e quantitativi globali di
energia elettrica loro fatturata eccedente gli 8 GWh/annui.
2Il quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del fattore di addossamento relativo
all’anno successivo di fatturazione è determinato sulla base dei dati dell’anno di riferimento del cpv.
1, sottraendo al quantitativo globale di elettricità fatturata le eccedenze superiori a 8 GWh.
Computo della tassa ai consumatori finali
2 Art. abrogato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
3 Nota marginale modificata dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
4 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,
587.
5 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
6 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,
587.
7 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
742.110
Art. 10d8 1Il fattore di addossamento è calcolato dividendo l’importo totale della tassa di cui all’art.
10b per il quantitativo di energia elettrica fatturata secondo l’art. 10c cpv. 2, tenuto debitamente conto
di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative.
2Il fattore di addossamento viene stabilito entro il 31 agosto per l’anno successivo sulla base dei
dati dell’anno precedente e viene notificato agli interessati.9
3L’addossamento al consumatore finale deve essere indicato separatamente dai gestori di rete nella
fattura al cliente finale, secondo le disposizioni della legislazione federale vigente in materia, e deve
essere computato fino a un quantitativo globale di elettricità fatturata di 8 GWh.
Riscossione
Art. 10e10 1La tassa d’uso per le strade di proprietà cantonale e comunale prevista dall’art. 22 cpv.
5 LA-LAEl è riscossa dal Cantone mediante decisione del Consiglio di Stato, che riversa ai singoli
Comuni la tassa di loro pertinenza in base alla superficie di strada di loro proprietà.
2I gestori di rete possono riscuotere dai consumatori finali la tassa loro computata ai sensi dell’art.
14 cpv. 2-4 LA-LAEl.
3Il Dipartimento trasmette ai gestori di rete le richieste di acconto per la riscossione della tassa in
tre rate con pagamento per fine aprile, fine agosto e fine dicembre, calcolate sulla base del 98% del
quantitativo di energia elettrica fatturata ai sensi dell’art. 10c cpv. 2.11
4In seguito il Dipartimento allestisce i relativi conguagli all’attenzione dei gestori di rete entro il 31
agosto dell’anno successivo.
Versamento
Art. 10f12 I riversamenti ai Comuni vengono effettuati in due rate semestrali tramite il conto corrente
Stato-Comuni nel mese di giugno e di dicembre.

## Art. 11 Controversie e contestazioni {#art_11}

Le controversie e le contestazioni sono decise dal Consiglio di Stato, riservate le
competenze attribuite alla Commissione dell’energia elettrica (ElCom).

## Art. 12 Entrata in vigore {#art_12}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.13
Pubblicato nel BU 2010, 497.
Allegato14
Conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, i gestori di rete ed i relativi comprensori
sono i seguenti:
Gestore di rete Comune / frazione
AGE sa Chiasso Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo
Azienda Elettrica Comunale Airolo (AECA) Airolo
Azienda Elettrica Comunale Ascona Ascona
Azienda Elettrica Comunale di Bedretto Bedretto
Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA Capriasca, Isone, Massagno
Aziende Industriali di Lugano AIL SA Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedano,
Bedigliora, Bioggio, Bissone, Breggia, Brusino Arsizio,
Cademario, Cadempino, Canobbio, Caslano, Castel San
Pietro, Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia,
Curio, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Magliaso,
Manno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri,
8 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
9 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.
10 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
11 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.
12 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,
587.
13 Entrata in vigore: 30 novembre 2010; BU 2010, 497.
14 Allegato modificato dal R 21.2.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 45; precedenti modifiche: BU
2013, 587; BU 2014, 389 e 464; BU 2016, 93, 185 e 266; BU 2018, 109; BU 2019, 303; BU 2022, 219.
742.110
Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano,
Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura,
Riva San Vitale, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne,
Val Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote
Aziende Industriali Mendrisio AIM Mendrisio
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino,
Sant’Antonino
Aziende Municipalizzate Stabio AMS Stabio
Cooperativa Elettrica di Faido CEF Faido
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) Acquarossa, Avegno-Gordevio, Biasca, Blenio, Bodio, Bosco
Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Brissago,
Campo (Vallemaggia), Centovalli, Cerentino, Cevio, Corippo,
Cugnasco Gerra, Dalpe, Frasco, Gambarogno, Giornico,
Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone,
Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina,
Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Ronco
sopra Ascona, Serravalle, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di
Pedemonte, Vogorno
Azienda Elettrica Ticinese AET Il comprensorio speciale di AET è quello stabilito dall’art. 4 cpv.
2 e 3 della legge e comprende in particolare:
– ex rete USTRA (Strade nazionali)
– rete Dipartimento del territorio per i cantieri e le opere proprie
del Cantone
– rete PTL (Piano Trasporti Luganese)
– rete Alptransit
– rete impianto zona industriale a Bodio gestita da AET al
31.12.2008
– rete impianto di termovalorizzazione ACR
– impianti propri e sistemi ausiliari AET
