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title: "Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali"
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# Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto
prescritto dalla legislazione federale in materia.
CAPITOLO II
Organizzazione e competenze
Organi

## Art. 2 a) Dipartimento {#art_2}

1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza
sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
2Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di
autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

## Art. 3 b) Ufficio del veterinario cantonale1 {#art_3}

L’Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale
sulla protezione degli animali attribuisce all’autorità cantonale, a meno che la presente legge o i
relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

## Art. 4 c) Commissione di sorveglianza {#art_4}

Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo
consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le
competenze nel regolamento.

## Art. 5 d) Municipi {#art_5}

1Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai
sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull’osservanza della
legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle
competenti autorità cantonali.
2I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza
padrone.3
3Preavvisano le domande d’autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci,
velenosi o comunque pericolosi.
4I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

## Art. 6 Collaborazione {#art_6}

Nell’esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la
legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:
a. delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni
stabilite dal regolamento;
1 Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
2 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
3 Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.
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b. degli agenti della polizia comunale o cantonale;
c. dei veterinari e degli ispettori delle carni;
d. degli ispettori del bestiame;
e. dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca.
CAPITOLO III
Disposizioni varie

## Art. 7 Interventi {#art_7}

1Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno
diritto all’ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di
agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli
animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.
2Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o
sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in
luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e
l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

## Art. 8 Ricorsi {#art_8}

1Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento
è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.5

## Art. 9 Legittimazione {#art_9}

1Può ricorrere ai sensi dell’art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei
Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.
2Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della
protezione degli animali.

## Art. 10 Tasse {#art_10}

1I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti
al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.
2Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della
complessità e importanza della pratica.

## Art. 11 Disposizioni penali {#art_11}

1I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall’autorità giudiziaria
competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.
2Ogni altra infrazione alla Legge o all’Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è
perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.6

## Art. 12 Regolamenti {#art_12}

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.
CAPITOLO IV
Approvazione ed entrata in vigore

## Art. 13 Norme abrogative e entrata in vigore {#art_13}

1La legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 è abrogata.
2Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio
federale7, conformemente all’art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
4 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU
1997, 216 e 287.
5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
6 Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
7 Approvazione federale: 9 aprile 1987.
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3Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.8
Pubblicata nel BU 1987, 269.
8 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.
