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title: "Legge sulla protezione della popolazione"
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provisions: 31
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# Legge sulla protezione della popolazione

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.

## Art. 2 Obiettivi {#art_2}

1La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare
l’intervento delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio in caso
di eventi maggiori o di catastrofe.
2Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l’attività governativa e
amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l’approvvigionamento
del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
3Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a
tutte le organizzazioni di sicurezza.4
Definizioni
Art. 2a5 1È considerata una situazione ordinaria l’evento che può essere affrontato con i consueti
mezzi e procedure di intervento.
2È considerata una situazione particolare l’evento il cui impatto, in termini di tempo, spazio e
sconvolgimento della società e delle conseguenze che ne derivano, richiede la concentrazione di
diversi mezzi di intervento, nonché il coordinamento di diverse procedure e una condotta coordinata.
3È considerata una situazione straordinaria l’evento il cui impatto interessa tutto o parte del territorio
cantonale e le cui conseguenze richiedono la concentrazione della maggior parte dei mezzi
d’intervento, il coordinamento delle procedure e una condotta coordinata.

## Art. 3 Cantone {#art_3}

1Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e
sull’approvvigionamento economico del Paese determinandone l’organizzazione.
2Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione, designa il Dipartimento competente per
l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali
e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge e funge da Servizio cantonale per
l’approvvigionamento economico del Paese.
3Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all’analisi dei pericoli.
Comuni
1 Titolo modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
2 Ingresso modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335; precedente modifica: BU
2017, 179.
3 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
4 Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.
5 Art. introdotto dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
6 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
500.100

## Art. 4 {#art_4}

1I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni
partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all’interno
dell’amministrazione una persona di riferimento.
1bisIl Comune, in particolare applicazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della
legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017, ordina in particolare tutte le
misure per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività.7
2Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
3I Comuni istituiscono il Servizio di riferimento per l’approvvigionamento economico del Paese. Tale
Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente.8

## Art. 5 Organizzazioni partner e loro compiti {#art_5}

1Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili
di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.
2Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti
organizzazioni partner:
a) la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza;
b) i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
c) i servizi del sistema sanitario, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di fornire le prestazioni
medico-sanitarie alla popolazione;
d) i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica e della qualità
dell’ambiente, in particolare dell’approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello
smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica e della
protezione dell’ambiente;9
e) la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di
protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni
partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.
3Le organizzazioni partner collaborano tra loro.

## Art. 6 Intervento di altri enti o organizzazioni {#art_6}

1Quando i mezzi e le risorse civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono,
su richiesta dell’autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall’esercito e in caso di
evento transfrontaliero, da organizzazioni partner estere.10
2Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di
protezione della popolazione.
3Il Consiglio di Stato è competente per definire la procedura di richiesta di supporto.11
Capitolo II
Organizzazioni di condotta e competenze

## Art. 7 Consiglio di Stato {#art_7}

Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per:
a) assicurare la condotta, l’intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner;
b) assicurare l’istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali;
c) promuovere l’aiuto intercomunale, così come la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;
d) esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.

## Art. 8 Organi di condotta {#art_8}

1La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di
condotta.
2Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa
le competenze.
3Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.

## Art. 9 Organizzazione degli Stati maggiori di condotta {#art_9}

1L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:
7 Cpv. introdotto dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
8 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
9 Lett. modificata dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
10 Cpv. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
11 Cpv. introdotto dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
500.100
a) coordinare e predisporre l’organizzazione cantonale di condotta;
b) coordinare e assicurare l’istruzione e la formazione;
c) pianificare, verificare e promuovere l’aggiornamento costante dei preparativi;
d) favorire lo scambio di informazione tra i partner.
2L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture:
a) Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);
b) Stato maggiore regionale di condotta (SMRC).12
3L’OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte:
– fase di pianificazione;
– fase di condotta acuta;
– fase di condotta del ripristino.13

## Art. 10 Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) {#art_10}

1Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la
composizione, l’organizzazione e il funzionamento.
2Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e
coordinamento ed esegue le sue decisioni.
3Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in
collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d’urgenza e di assistenza e condurne
l’attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio
di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.
4La sua attivazione è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di impedimento di
questo e in successione, dal suo sostituto o dall’ufficiale di picchetto della Polizia cantonale.
5La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad
un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino. La continuità di
condotta deve essere garantita in ogni fase.

## Art. 11 Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)15 {#art_11}

1Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi
nella medesima regione come pure la gestione di un evento con ripercussioni regionali.
2L’attivazione di uno SMRC è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di
impedimento di questo e in successione, è decisa dal suo sostituto o dall’ufficiale di picchetto della
Polizia cantonale o dall’ufficiale della Polizia cantonale responsabile per la regione toccata.
3L’attivazione di uno SMRC può anche essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.
4Lo SMRC è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.

## Art. 12 Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI) {#art_12}

1Lo SMEPI coordina l’intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e
servizi d’autoambulanza.
2Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.

## Art. 13 Servizi coordinati {#art_13}

1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad
assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle
installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della
popolazione.
2Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e
l’organizzazione.
3Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.
Installazioni
12 Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
13 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
14 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
15 Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
16 Art. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335; precedente modifica: BU 2017,
179.
17 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
500.100

## Art. 14 {#art_14}

Per assicurare l’attività dell’organizzazione di condotta l’ente competente mantiene in
uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni
partner.

## Art. 15 Istruzione {#art_15}

1Il Dipartimento predispone l’istruzione e l’esercitazione nell’ambito della protezione della
popolazione.
2Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell’ambito della condotta
mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate
alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.
3Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l’aggiornamento tecnico dei
propri quadri e del proprio personale di condotta.
Obbligo di prestare servizio

## Art. 16 a) Principio {#art_16}

1Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organo di condotta cantonale e dei
servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:
a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;
b) i dipendenti dell’amministrazione cantonale;
c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a
disposizione a tale scopo.
d) in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 17.
2Nell’ambito della condotta operativa e in funzione dell’organizzazione di condotta e delle
competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di
funzioni.

## Art. 17 b) Casi eccezionali {#art_17}

1L’obbligo di servizio giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente in casi
particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la
collaborazione delle persone indicate nell’art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare
i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di
organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.
2Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l’età
del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.

## Art. 18 Rimunerazione {#art_18}

1Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.
2Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un’indennità calcolata sulla base dei
parametri stabiliti nella legislazione federale.

## Art. 19 Mobilitazione e intervento {#art_19}

1La mobilitazione e l’intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle
normative che reggono la loro attività.
2Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta
cantonale.
Capitolo III
Stato di necessità

## Art. 20 Definizione {#art_20}

1Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni
d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone, le cose o l’ambiente,
non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse
pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone, delle cose e dell’ambiente a livello cantonale,
regionale o locale.
2Lo stato di necessità può essere decretato anche solo per una parte del territorio e per un periodo
determinato.
Dichiarazione e revoca dello stato di necessità
18 Art. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore 1.1.2025 - BU 2024, 335.
500.100

## Art. 21 {#art_21}

Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:
a) dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di esso;
b) dal Municipio sul territorio comunale.

## Art. 22 Provvedimenti {#art_22}

1L’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i
provvedimenti necessari, in particolare a:
a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento;
b) requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla
requisizione.
2Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le
procedure ordinarie d’approvazione, autorizzazione, concessione, aggiudicazione ed elaborazione
di dati personali. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.19
3La responsabilità dell’esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all’autorità che ha
dichiarato lo stato di necessità.

## Art. 23 Informazione {#art_23}

L’autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla
situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in
grado di funzionare.
Capitolo IV
Finanziamento

## Art. 24 Spese di preparazione {#art_24}

1Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e
l’esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive
competenze.
2Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante
sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.

## Art. 25 Spese d’intervento {#art_25}

1Il finanziamento delle spese d’intervento è retto:
a) dalle disposizioni speciali che regolano l’attività delle singole organizzazioni partner;
b) dati gli estremi dello stato di necessità, dall’articolo 26 della legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall’articolo 165 capoverso 3 della legge organica
comunale del 10 marzo 1987.
2Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro
finanziamento.
3Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria.
Capitolo V
Disposizioni particolari e rimedi di diritto

## Art. 26 Tutela del segreto {#art_26}

1Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in
relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.
2Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

## Art. 27 Rimedi di diritto {#art_27}

1Contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato; è applicabile la legge
organica comunale del 10 marzo 1987.
2Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui
decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
3Dichiarato lo stato di necessità:
a) tutte le decisioni sono immediatamente esecutive;
19 Cpv. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335.
20 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179; precedente modifica: BU 2013,
480.
500.100
b) i ricorsi non hanno effetto sospensivo;
c) nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese il termine di ricorso è di 5 giorni.
Capitolo VI
Disposizioni penali

## Art. 28 Violazioni delle norme della presente legge {#art_28}

Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è
punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva
fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente
può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

## Art. 29 Procedura {#art_29}

Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite:
a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010;
b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.
Capitolo VII
Disposizioni finali

## Art. 30 Abrogazione di legge {#art_30}

La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.

## Art. 31 Entrata in vigore {#art_31}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.22
Pubblicata nel BU 2008, 307.
21 Art. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335; precedente modifica: BU 2010,
260.
22 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.
