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title: "Regolamento della legge cantonale sulle foreste"
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# Regolamento della legge cantonale sulle foreste

## Art. 1 a) Competenze {#art_1}

1L’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulle foreste è delegata alla
Sezione forestale (in seguito Sezione), in quanto determinate competenze non siano
espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi.
2Alla Sezione compete in particolare:
a) la definizione e l’approvazione di misure selvicolturali;
b) il rilascio di autorizzazioni e preavvisi concernenti la conservazione del bosco;
c) la gestione del catasto delle opere di premunizione;1
d) l’attuazione delle misure di prevenzione contro gli incendi di bosco e la consulenza ai corpi
pompieri durante gli interventi di spegnimento;
e) l’approvazione tecnica degli studi preliminari e la supervisione tecnica e finanziaria dei
progetti forestali;
f) l’organizzazione della formazione dei selvicoltori e la formazione continua del personale
forestale in collaborazione con le associazioni di categoria;
g) la formazione di apprendisti selvicoltori e vivaisti in seno all’azienda demaniale;
h) l’informazione agli enti locali, alla popolazione e alle scuole su temi legati al bosco,
all’ambiente e all’uso del legno;
i) la gestione del demanio forestale;
j) l’ordine di ripristino dello stato anteriore di cui all’art. 41 LCFo in caso di manomissione
dannosa del fondo boschivo o taglio di bosco non autorizzato;
k) il perseguimento e il giudizio dei reati previsti all’art. 39 cpv. 2 LCFo;
l) la misurazione dei ghiacciai;
m) l’emanazione delle necessarie direttive d’applicazione.
b) Collaborazione
3La Sezione collabora con i servizi competenti o le associazioni di categoria:
a) alla sorveglianza generale del territorio, dei biotopi e delle aree protette;
b) alla sorveglianza della flora e fauna, dei funghi, fossili e minerali;
c) alla sorveglianza, realizzazione e manutenzione della rete ufficiale dei sentieri escursionistici
e all’allestimento periodico di una documentazione sul loro stato;
d) alla commercializzazione dei prodotti del bosco così come alla loro valorizzazione;
e) all’autorizzazione e il controllo degli impianti a fune per il trasporto di materiale, come pure
alla gestione del relativo catasto.

## Art. 2 c) Organizzazione {#art_2}

1La Sezione è composta dall’ispettorato forestale cantonale (IFC) con uffici
specializzati, da un servizio decentralizzato formato dagli uffici forestali di circondario (in seguito:
circondari) e da un’azienda demaniale.
2I circondari sono suddivisi in settori forestali, l’azienda demaniale in una squadra per la gestione
del bosco demaniale e una per la gestione del vivaio cantonale.
3L’organizzazione territoriale come pure la ripartizione dei compiti e delle competenze all’interno
della Sezione è regolata da specifiche direttive.
1 Lett. modificata dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
4Il caposezione, i capi dei circondari e i forestali di settore prestano giuramento dinanzi al Capo
del Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento).

## Art. 3 d) Direttive {#art_3}

1La Sezione emana in particolare:
a) le direttive relative alla conservazione del bosco;
b) le direttive per l’elaborazione del piano forestale cantonale e dei piani di gestione;
c) le direttive per gli interventi selvicolturali;
d) le direttive riguardanti il picchetto forestale;
e) le direttive per i progetti forestali;
f) le direttive di sussidiamento per gli impianti a scopi energetici utilizzanti legna indigena
tenendo conto delle disposizioni federali specifiche;
g) le direttive per la fatturazione di prestazioni a terzi;
h) le direttive per la definizione dei criteri e degli importi unitari di multa per il perseguimento
delle infrazioni alla legislazione forestale.
2La Sezione forestale emana le direttive entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
3Il Consiglio di Stato approva le direttive emanate dalla Sezione.
CAPITOLO II
Conservazione del bosco
A. Accertamento (art. 4 LCFo)

## Art. 4 I. Accertamento puntuale {#art_4}

1La domanda d’accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere:
- la motivazione della richiesta;
- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l’estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo.
2La Sezione istruisce la pratica.
3Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell’accertamento presso le
Cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la
pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di
accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione.
4La Sezione decide sulla domanda. La decisione di accertamento è intimata all’istante, agli
opponenti e al Municipio.
5La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
6I costi dell’accertamento sono a carico dell’istante.

## Art. 5 II. Delimitazione bosco-zona edificabile {#art_5}

1Il Municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la
zona edificabile provvedendo al coordinamento della procedura. I piani contenenti il limite del
bosco devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica
federale.
2La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio.
3Previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi comunali il Municipio pubblica il risultato
dell’accertamento ed espone i piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale.
Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro
15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio.
4La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco.
5Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell’ambito del piano regolatore.
6Il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione della
revisione o della variante del piano regolatore ai sensi dell’art. 27 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (Lst). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del
bosco.2
7La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
8Il limite del bosco cresciuto in giudicato viene definitivamente riportato graficamente nei piani
regolatori. Nei Comuni dotati di misurazione ufficiale (del tipo MU93) tale limite è inserito, a cura
del geometra revisore, nel livello “limite legale del bosco”.
2 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
III. Accertamento nell’ambito di

## Art. 6 un raggruppamento terreni {#art_6}

1Prima dell’elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell’art. 16 della legge
cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio
fa accertare il carattere forestale dei fondi.
2L’accertamento del bosco cresciuto in giudicato secondo la procedura prevista dall’art. 5 del
presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi.
B. Dissodamento (art. 5 LCFo)

## Art. 7 I. Procedura3 {#art_7}

1La domanda di dissodamento deve essere presentata alla Sezione e deve contenere
almeno:
- la motivazione della richiesta ai sensi dell’art. 5 LCFo;
- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l’estratto della carta nazionale 1:25’000;
- l’estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo;
- formulari di dissodamento.
2La domanda di dissodamento e i documenti annessi devono essere firmati da un ingegnere
forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.
3La Sezione verifica la documentazione e provvede, previo avviso sul Foglio ufficiale, alla
pubblicazione degli atti per la durata di trenta giorni e comunica la pubblicazione degli atti ai
confinanti.
4Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può presentare opposizione alla
Sezione entro il termine di pubblicazione.
5Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all’istante, agli
opponenti e al Municipio. La decisione di dissodamento può essere impugnata giusta l’art. 42
LCFo.
6La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell’autorizzazione medesima.
II. ...

## Art. 8 {#art_8}

…5

## Art. 9 III. … {#art_9}

…6

## Art. 10 IV. … {#art_10}

…7

## Art. 11 V. Dissodamenti a scopo agricolo8 {#art_11}

1I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi se indispensabili alla
gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale.
2I dissodamenti a scopo agricolo hanno validità limitata (temporanei) e deve essere iscritta a
Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell’attività agricola il fondo ridiventa bosco.
3Per la procedura vale l’art. 7.

## Art. 12 {#art_12}

…10
3 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
4 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
5 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
6 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
7 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73; precedente modifica: BU 2006,
179.
8 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
9 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
10 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
C. Distanza dal bosco: definizione, deroghe
e distanze minime inferiori (art. 6 LCFo)

## Art. 13 I. Definizione11 {#art_13}

La distanza dalla foresta è misurata in maniera orizzontale dalla costruzione al limite
del bosco accertato secondo le direttive cantonali per l’accertamento del bosco e del suo margine
del 16 gennaio 2007.
II. Deroghe (art. 6 cpv. 1 LCFo)
Art. 13a13 1Per le costruzioni possono essere concesse deroghe alla distanza minima dal bosco
solamente in presenza di comprovate necessità di carattere oggettivo, tenendo segnatamente
conto delle caratteristiche del fondo, dell’andamento del limite del bosco e, nella zona edificabile,
di un’utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.
2La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula l’avviso vincolante considerando le
esigenze di conservazione, di cura e di utilizzazione del bosco: in particolare va tenuto conto del
valore ecologico del bosco, del pericolo d’incendio, delle possibilità di taglio e d’esbosco e della
sua accessibilità.
3Non possono essere concesse deroghe, segnatamente:
a) per costruzioni previste su fondi risultanti da frazionamenti iscritti a registro fondiario dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale mutazione abbia reso più difficile
l’edificazione per rapporto al rispetto della distanza dal bosco;
b) per costruzioni suscettibili di causare incendi di bosco.
III. Distanze minime inferiori (art. 6 cpv. 2 LCFo)
Art. 13b14 1Sono definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di costruzione,
che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio alla conservazione, alla cura e
all’utilizzazione del bosco.
2Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6 m, rispettivamente 2 m, dal limite del
bosco secondo quanto indicato nell’allegato.
3La Sezione stabilisce caso per caso l’appartenenza o meno delle costruzioni minori o accessorie
ai gruppi indicati nell’allegato. Essa può inoltre escludere l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 2 LCFo in
casi suscettibili di pregiudicare seriamente le funzioni del bosco.
IV. Responsabilità (art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo)
Art. 13c15 In caso di autorizzazione in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo è esclusa la
responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla foresta o dalla sua gestione.
D. Contributo finanziario (art. 8 LCFo)

## Art. 14 Importo forfettario16 {#art_14}

L’ammontare del contributo finanziario è fissato in fr. 20.- per ogni mq di dissodamento
definitivo.
E. Contributo di compensazione

## Art. 15 (plus valore, art. 9 LCFo) {#art_15}

1Il contributo di compensazione equivale alla metà della differenza tra il valore di stima
ufficiale della superficie boschiva e il valore di stima ufficiale della superficie a seguito della nuova
utilizzazione, dedotti i costi di compenso di cui all’art. 14.
2Non si prelevano contributi per vantaggi a seguito di dissodamenti a scopo agricolo ai sensi
dell’art. 11 RLCFo.
3Si può prescindere dal prelevamento del contributo per vantaggi derivanti da dissodamenti per
opere pubbliche.
4Il contributo di compensazione è definito nella decisione di dissodamento ed è esigibile con la
crescita in giudicato della decisione di dissodamento.
11 Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
12 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
13 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
14 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
15 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
16 Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
17 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
5L’importo è destinato al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle
funzioni del bosco.

## Art. 16 F. Limitazioni d’accesso (art. 10 LCFo) {#art_16}

1La Sezione può limitare l’accesso al bosco nei seguenti casi:
a) per la protezione di biotopi o geotopi nonché di specie faunistiche o floristiche particolarmente
delicati;
b) nelle riserve forestali;
c) per permettere la rinnovazione del bosco;
d) in caso di pericolo per la vita umana;
e) per necessità scientifiche.
2Sono ammesse limitazioni di accesso al bosco per la protezione di sorgenti ed impianti militari.
G. Manifestazioni in bosco (art. 11 LCFo)

## Art. 17 I. Definizione {#art_17}

1Sono manifestazioni soggette ad autorizzazione, gli avvenimenti sociali o sportivi in
bosco che, per numero di partecipanti, spettatori o impiego di mezzi tecnici, possono provocare un
impatto pregiudizievole sull’ecosistema forestale.
2Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente:
a) corse d’orientamento o manifestazioni simili;
b) corse ciclistiche;
c) gare d’equitazione;
d) campeggi scout.

## Art. 18 II. Procedura di approvazione {#art_18}

1La Sezione formula un preavviso vincolante all’indirizzo dell’autorità che autorizza le
manifestazioni di cui all’articolo 17 RLCFo, e meglio:
a) alla Sezione della circolazione per le manifestazioni soggette alla Legge cantonale di
applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
b) all’Ufficio permessi e passaporti per le manifestazioni soggette alla Legge sui campeggi del
16 aprile 1985;
c) al Municipio per altre manifestazioni non contemplate alle lett. a) e b).
2Per manifestazioni cantonali la Sezione può esprimere il suo preavviso vincolante sulla base di
un calendario annuale.
3In ogni caso il Municipio è tenuto ad informare i proprietari e la popolazione tramite la
pubblicazione agli albi comunali.

## Art. 19 {#art_19}

1La Sezione rilascia l’autorizzazione per le manifestazioni di cui all’art. 18 let. c)
previste sul territorio di più Comuni.
2La domanda dev’essere presentata almeno tre mesi prima della manifestazione alla Sezione che
provvede alla sua pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 15 giorni.
3Gli interessati possono presentare osservazioni al Municipio durante il periodo di pubblicazione.
4La Sezione decide dopo avere sentito i Municipi.
5La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.

## Art. 20 III. Condizioni {#art_20}

Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 RLCFo possono essere assoggettate a
condizioni particolari quali:
a) il deposito di una cauzione e la presentazione di una polizza RC;
b) la scelta del tracciato rispettivamente la limitazione dell’accesso a determinate aree;
c) la scelta del periodo;
d) la periodicità della manifestazione.
H. Utilizzazioni dannose (art. 14 LCFo)

## Art. 21 I. Definizione {#art_21}

Sono considerate utilizzazioni dannose in particolare:
a) il pascolo in bosco;
b) il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale;
c) la limitazione in crescita delle piante ad eccezione della potatura delle selve;
d) piccole costruzioni o piccoli impianti non forestali, per i quali non è necessaria
un’autorizzazione di dissodamento.

## Art. 22 II. Deroghe {#art_22}

1Le utilizzazioni dannose sono vietate. Può essere concessa una deroga qualora
fossero adempiute le seguenti condizioni:
a) l’utilizzazione è vincolata al luogo previsto;
b) sono soddisfatte le condizioni della pianificazione del territorio;
c) l’utilizzazione non comporta pericoli per l’ambiente, la natura e il paesaggio.
2La Sezione rilascia un’autorizzazione eccezionale o un preavviso vincolante nell’ambito della
procedura direttrice.
3Possono essere concesse deroghe segnatamente per:
a) la pascolazione dei pascoli alberati, dei boschi pascolati e delle selve purché non vengano
pregiudicate le funzioni del bosco, in particolare quella protettiva;
b) piccole opere di premunizione;
c) piccole condotte sotterranee;
d) parchi giochi in legno;
e) percorsi pedestri sportivi, escursionistici e didattici con le relative segnaletiche;
f) accessi agricoli e piste ciclabili larghe al massimo 2 m e senza manufatti;
g) la corte di 10 m intorno ai rustici fuori zona edificabile;
h) la limitazione della crescita delle piante in altezza sotto gli elettrodotti e sotto gli impianti a
fune;
i) le arnie;
j) le monorotaie o impianti simili per il trasporto privato di materiale e persone;
k) opere puntuali di manutenzione e di miglioria della rete viaria;
l) soste aperte per il deposito di legna a scopi energetici.
4La pascolazione di cui alla let. a) deve essere definita e delimitata nel piano di gestione.

## Art. 23 L. Alienazione e frazionamento (art. 15 LCFo) {#art_23}

1La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente l’alienazione di bosco
appartenente ad un ente pubblico.
2La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente il frazionamento di fondi boschivi o di
fondi che confinano con il bosco tenendo conto degli articoli 75 e 101 della legge cantonale sul
raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).
CAPITOLO III
Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi
A. Protezione dai pericoli naturali
e dagli incendi (art. 16 LCFo)

## Art. 24 I. In generale {#art_24}

1…18
2La Sezione promuove adeguate misure di prevenzione contro gli incendi di bosco.
3I boschi con particolare funzione protettiva e quelli situati nei bacini imbriferi dei torrenti sono
definiti secondo le direttive federali e cantonali in materia.
4La gestione continua del bosco persegue il mantenimento o il ripristino della copertura, della
stabilità e della rinnovazione boschiva. Essa è attuata attraverso il monitoraggio continuo, la
pianificazione e l’esecuzione di misure selvicolturali.
II. Misure di protezione e prevenzione dai

## Art. 25 pericoli naturali {#art_25}

1La protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli dai pericoli naturali è
attuata attraverso i provvedimenti previsti dall’art. 17 OFo, in particolare tramite:
a) l’impianto, la cura e la ricostituzione dei boschi con particolare funzione protettiva e di quelli
situati nei bacini imbriferi;
b) la costruzione, la manutenzione e il ripristino delle opere di premunizione;
c) il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe con il
consenso della Sezione;
d) l’impianto e l’esercizio di sistemi di monitoraggio;
e) l’allontanamento di alberi e tronchi che possono creare situazioni di pericolo negli alvei dei
torrenti.
18 Cpv. abrogato dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

## Art. 26 III. Sistemi di preallarme {#art_26}

1Se la situazione lo esige i Comuni, in collaborazione con la Sezione, istituiscono
servizi di preallarme e provvedono alla posa e alla gestione di stazioni di misurazione.
2Sulla scorta dei piani delle zone soggette a pericoli naturali i Comuni elaborano i piani di
evacuazione. In casi di pericolo incombente provvedono all’evacuazione ed allo sbarramento delle
zone a rischio.

## Art. 27 IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco {#art_27}

1La prevenzione dagli incendi è attuata tramite l’esecuzione di opere tecniche, in
particolare:
a) reti di idranti antincendio;
b) vasche di accumulo d’acqua per il pescaggio mediante elicottero;
c) interventi selvicolturali e di sgombero atti a ridurre la massa combustibile al suolo;
d) sistemi di preallarme o di misurazione.
2Se sussiste il pericolo d’incendio il personale giurato della Sezione può imporre lo spegnimento di
fuochi all’aperto su tutto il territorio cantonale.

## Art. 28 V. Incendi di bosco {#art_28}

1La Sezione comunica l’inizio e la fine del pericolo d’incendio e di divieto assoluto di
accendere fuochi all’aperto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta
contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RaLLI).
2La Sezione organizza il picchetto forestale in base alle direttive e il picchetto dei mezzi di
spegnimento aereo in base alla Convenzione del 25 maggio 2000 tra il Dipartimento del territorio e
le ditte ticinesi di elicotteri per la lotta contro gli incendi di boschi in Ticino mediante elicotteri. Essa
collabora con i Centri di Soccorso ai sensi degli art. 12 e 14 RaLLI durante le operazioni di
spegnimento.
3La Sezione allega un rapporto incendi alle fatture dei Corpi pompieri e dei mezzi di spegnimento
prima del pagamento da parte del Cantone.

## Art. 29 B. Interventi urgenti (art. 17 LCFo) {#art_29}

La Sezione garantisce la consulenza ai Comuni, ai Patriziati e ai Consorzi e autorizza
gli interventi immediati e urgenti di ripristino che la situazione richiede.

## Art. 30 C. Accertamento dei pericoli naturali (art. 18 LCFo) {#art_30}

L’accertamento dei territori esposti a pericoli naturali avviene mediante i piani delle
zone soggette a pericoli naturali previsti dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29
gennaio 1990.
CAPITOLO IV
Gestione del bosco
A. Strade forestali (art. 13 LCFo)

## Art. 31 I. Definizione di strada forestale {#art_31}

1È definita strada forestale una via di trasporto consolidata, asfaltata o in fondo
naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla
Confederazione.
2Essa può essere utilizzata in qualsiasi momento per scopi forestali con automezzi ammessi dalla
Legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze e può soddisfare
anche le necessità di trasporto di altri settori, in particolare per l’accesso a opere di premunizione
e a impianti d’approvvigionamento d’interesse pubblico.

## Art. 32 II. Definizione di pista forestale {#art_32}

È definita pista forestale una via di trasporto non consolidata che può essere percorsa
unicamente da mezzi forestali ed agricoli.

## Art. 33 III. Reti stradali forestali {#art_33}

I piani di rete stradale forestale, approvati tecnicamente dalla Sezione, sono integrati
nel piano forestale cantonale.

## Art. 34 IV. Categorie di utenti {#art_34}

1Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con
veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento d’uso
allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato.
2Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di
utenti:
a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
b) cacciatori per il recupero della selvaggina;
c) altri utenti in casi particolari e giustificati.
3Il proprietario della strada esegue i controlli e segnala gli abusi alla Sezione.

## Art. 35 V. Manutenzione {#art_35}

Il proprietario della strada forestale stabilisce sulla base delle spese di manutenzione
effettive, la tassa giornaliera o annuale per l’utilizzo dell’infrastruttura forestale. Gli importi devono
essere definiti nel regolamento d’uso di cui al precedente art. 34 RLCFo.

## Art. 36 VI. Segnaletica {#art_36}

La procedura e la competenza per la segnaletica sulle strade forestali è retta dalla
Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre
1985 (LACS) e dal Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS).

## Art. 37 VII. Barriere {#art_37}

Se non prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere è
retta dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

## Art. 38 B. Gestione (art. 19 LCFo) {#art_38}

1La gestione del bosco consiste negli interventi selvicolturali, nella costruzione di
infrastrutture di allacciamento e di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella
conservazione della capacità produttività della stazione e nella salvaguardia della biodiversità.
2Essa viene definita nell’ambito della pianificazione forestale.

## Art. 39 C. Taglio di piante in bosco19 {#art_39}

1Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva al circondario
competente. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del
bosco deve presentare l’accordo scritto del proprietario.
2Il circondario rilascia un’autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca
le piante da tagliare (martellata). Con l’autorizzazione di taglio, il circondario offre assistenza e
consulenza selvicolturale.
3Il circondario controlla l’esecuzione a regola d’arte del taglio e l’adempimento di eventuali
condizioni poste con l’autorizzazione. Nel caso d’inadempienza il circondario può sospendere il
taglio.

## Art. 40 D. Taglio raso {#art_40}

Il taglio raso ai sensi dell’articolo 20 OFo è permesso nei boschi che s’intendono
gestire a ceduo e per la rinnovazione di specie eliofile a condizione che le funzioni del bosco non
vengano compromesse.
E. Piano forestale cantonale (art. 20 LCFo)

## Art. 41 I. Contenuto {#art_41}

1Il piano forestale cantonale definisce gli aspetti d’interesse pubblico legati al bosco e
definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità della gestione forestale cantonale.
2Il piano forestale cantonale contiene:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi della politica forestale;
b) un’analisi delle funzioni che il bosco è chiamato a svolgere e procede, dove necessario, a una
loro ponderazione;
19 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
20 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
c) un’analisi delle condizioni stazionali, dello stato e delle tendenze evolutive del bosco come
pure dei vincoli giuridici che lo toccano;
d) le prescrizioni che regolano la gestione del bosco e la protezione della biodiversità;
e) l’identificazione delle tematiche e dei comprensori geografici che necessitano di
approfondimento;
f) gli approfondimenti identificati al punto precedente.
II. Procedura di approvazione
3Il piano forestale cantonale e i relativi approfondimenti vengono elaborati dalla Sezione con il
coinvolgimento dei proprietari, dei Comuni e dei beneficiari delle funzioni del bosco. La Sezione
coinvolge i servizi cantonali interessati e informa il pubblico.
4Il progetto di piano forestale cantonale o parti di esso sono pubblicati previo avviso sul Foglio
ufficiale presso gli Uffici forestali di circondario per un periodo di 30 giorni. Durante questo periodo
ognuno può presentare osservazioni alla Sezione. Su proposta del Dipartimento il Consiglio di
Stato evade le osservazioni e approva definitivamente il piano o parti di esso.
III. Modifiche
5Il piano forestale cantonale è aggiornato periodicamente. Importanti modifiche sono sottoposte
alla procedura di approvazione di cui al cpv. 4. La Sezione decide sulla necessità di un
aggiornamento del piano forestale cantonale.
F. Piano di gestione (art. 21 LCFo)

## Art. 42 I. In generale {#art_42}

1Il piano di gestione considera i contenuti della pianificazione di ordine superiore e:
a) definisce gli obiettivi della gestione forestale tenendo conto delle condizioni stazionali;
b) programma gli interventi forestali e l’eventuale realizzazione di infrastrutture di allacciamento
e trasporto;
c) fissa le condizioni per l’esecuzione e il controllo dei lavori.
2Un piano di gestione deve essere allestito nei seguenti casi:
a) quando ciò è prescritto dalla pianificazione di ordine superiore;
b) quando i proprietari intendono presentare richieste di finanziamento pubblico per le attività di
gestione;
c) laddove l’utilizzazione prevista è di entità o intensità tale da richiedere una programmazione
degli interventi allo scopo di assicurare una gestione sostenibile;
d) nel caso d’interventi in zone di pregio naturalistico inventariato o in aree protette secondo la
legislazione sulla protezione della natura.
3Il piano di gestione è allestito da uno o più proprietari di bosco (promotore). In caso di mancato
adempimento dell’obbligo di allestire un piano di gestione, la Sezione può sostituirsi al promotore
o negargli la concessione di autorizzazioni di eseguire lavori in bosco.
II. Procedura di approvazione
4Previo avviso sul Foglio ufficiale, il piano di gestione è depositato per un periodo di 30 giorni
presso gli Uffici forestali di circondario interessati. Durante questo periodo ognuno può presentare
osservazioni alla Sezione.
5Il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva il piano di gestione, sentiti gli Uffici cantonali
interessati. La decisione di approvazione del piano di gestione è pubblicata sul Foglio ufficiale.
6La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
III. Effetti
7Il piano di gestione è vincolante per il proprietario e per colui che ha ricevuto per delega il suo
bosco in gestione.
8Il periodo di validità di un piano di gestione non può superare i 20 anni.

## Art. 43 G. Delega della gestione (art. 22 LCFo) {#art_43}

1I proprietari possono delegare la gestione del bosco per motivi finanziari o operativi
nel seguente ordine di priorità:
a) persone giuridiche di diritto pubblico;
b) persone giuridiche di diritto privato;
c) persone fisiche.
2La delega della gestione del proprietario a terzi deve avvenire sulla base di un contratto ratificato
dalla Sezione che definisce pure i vincoli. Resta riservato l’obbligo di allestimento di un piano di
gestione da parte del gestore.
3L’obbligo di tollerare la gestione è impartito dal Consiglio di Stato dopo un’adeguata informazione
del proprietario.

## Art. 44 H. Riserve forestali (art. 23 LCFo) {#art_44}

Le riserve forestali sono definite e istituite in base a un concetto elaborato dalla
Sezione e approvato dal Consiglio di Stato.

## Art. 45 I. Riserve genetiche {#art_45}

1La Sezione predispone un catasto cantonale delle riserve genetiche e dei popolamenti
da seme.
2Il Vivaio forestale cantonale assicura la conservazione e la propagazione del materiale di
riproduzione caratteristico del Sud delle Alpi proveniente dalle riserve genetiche e dai popolamenti
da seme.

## Art. 46 L. Bosco di particolare pregio (art. 24 LCFo) {#art_46}

1Sono considerati boschi di particolare pregio i boschi menzionati nell’ordinanza
federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN), come pure i
boschi golenali, le selve gestite e i lariceti subalpini pascolati.
2Nelle selve gestite, i frutti appartengono al proprietario o al gestore delle piante.
3Il proprietario o il gestore di una pianta di castagno situata in una selva gestita può limitare la
raccolta pubblica delle castagne dal 1° luglio al giorno di San Martino (11 novembre).
4La segnalazione del divieto compete al proprietario o al gestore.
M. Rilievi dei danni causati dalla selvaggina

## Art. 47 (art. 25 LCFo) {#art_47}

1La Sezione rileva periodicamente lo stato della rinnovazione nel bosco sul territorio
cantonale e i danni forestali causati dalla pressione degli ungulati selvatici.
2Il Regolamento di applicazione alla legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici e i piani di abbattimento degli ungulati selvatici devono tenere conto dello stato di
rinnovazione del bosco, specialmente di quello con particolare funzione protettiva.
3Laddove la necessità e lo stato di rinnovazione del bosco lo esigono, la Sezione elabora dei
concetti regionali di prevenzione dei danni causati dagli ungulati selvatici.
CAPITOLO V
Provvedimenti promozionali

## Art. 48 A. Formazione obbligatoria (art. 26 cpv. 2 LCFo)21 {#art_48}

1La Sezione, nell’ambito delle proposte annuali di formazione continua, coordina le
domande e le offerte e organizza i corsi obbligatori e gli esami di competenza allo scopo di
prevenire gli infortuni e aumentare la sicurezza degli addetti all’abbattimento di alberi, in
collaborazione con le organizzazioni forestali e gli enti formatori certificati.
2I corsi vertono su aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro, secondo le raccomandazioni del gruppo
di lavoro della divisione foreste dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), della Sezione
concernente la sicurezza sul lavoro della SUVA, dell’Economia forestale Svizzera (EFS) di Soletta
e del Centro di competenza SPIA e agriss per il mantenimento e la protezione della salute, la
sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e nei settori affini.
3Gli enti formatori devono essere certificati “Eduqua” e accreditati, con i capicorso e gli istruttori
dei corsi, dagli organi della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale (CQF).
4La Confederazione e il Cantone accordano aiuti finanziari unicamente se i responsabili dei corsi
sono riconosciuti dalla Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale.
5Sono offerti i seguenti corsi modulari:
a) corso di taglio E28 con esami di competenza;
b) corso di taglio E29 con esami di competenza.
6A dipendenza delle necessità la Sezione o enti formatori certificati possono organizzare altri corsi
riguardanti la sicurezza sul lavoro.
7La partecipazione ai corsi di abilitazione E28 e E29 (e/o il superamento dei relativi esami di
competenza) è obbligatoria per le seguenti categorie di persone:
a) coloro che svolgono lavori di abbattimento alberi a titolo professionale in aziende o imprese
forestali (E28 e E29);
b) coloro che svolgono occasionalmente lavori di abbattimento alberi a titolo professionale in
altre aziende (E28);
21 Nota marginale modificata dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
22 Art. modificato dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
c) coloro che svolgono lavori di abbattimento alberi per il proprio fabbisogno o per quello di terzi,
per quantitativi superiori ai 15 m³ all’anno (E28).
8Sono esonerati dalla procedura di abilitazione:
a) i titolari di una qualifica professionale federale di selvicoltore AFC o di addetto selvicoltore
CFP;
b) i titolari di un corso interaziendale di abbattimento alberi CIA o CIB;
c) i titolari di un certificato di competenza conseguito negli ultimi 5 anni in corsi equivalenti
riconosciuti dalla Sezione forestale;
d) i titolari di una documentazione che comprovi una pratica professionale nei lavori di
abbattimento alberi svolta negli ultimi 5 anni, pari a 100 giorni lavorativi oppure 250 m³ di
legname tagliato e lavorato.
9La Sezione preavvisa le domande di esonero all’attenzione della Commissione per il controllo
della qualità nel settore forestale che rilascia i certificati di competenza.
10La Sezione verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti i certificati di competenza per
l’abilitazione a lavori di abbattimento alberi. In caso di provata inadempienza può essere disposta
la sospensione dal lavoro.
11La necessità di un certificato di competenza per l’abilitazione a lavori di abbattimento deve
essere menzionata negli atti di appalto.

## Art. 49 B. Indagine, ricerca e informazione (art. 27 LCFo) {#art_49}

1La Sezione coordina e pianifica i rilievi cantonali e regionali riguardanti lo stato del
bosco ticinese e ne decide la periodicità.
2La Sezione promuove e sostiene ricerche a orientamento pratico svolte da terzi, a condizione che
sia comprovato un interesse specifico per il bosco ticinese.
3La Sezione, nell’ambito delle sue competenze, realizza e promuove progetti di informazione
destinati alla popolazione, ai proprietari di bosco, alle scuole e alle autorità.

## Art. 50 C. Uso del legno (art. 28 LCFo) {#art_50}

Nell’ambito della promozione e dell’utilizzazione del legno indigeno, la Sezione
sostiene prioritariamente progetti di interesse generale per opere di edilizia pubblica e di sviluppo
del settore energetico come pure progetti di ingegneria naturalistica.

## Art. 51 D. Sussidi cantonali e federali (art. 30 LCFo) {#art_51}

La Sezione verifica gli effetti dei progetti forestali come pure l’efficacia degli interventi e
ne assicura la gestione finanziaria.

## Art. 52 E. Provvedimenti sussidiabili (art. 30 LCFo)23 {#art_52}

1Il Cantone sussidia i costi di cui all’art. 30 cpv. 1 LCFo nella misura in cui sono
riconosciuti negli accordi programmatici stipulati con la Confederazione.
2Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone può
continuare a sussidiare i costi di un prodotto elencato all’art. 30 cpv. 1 LCFo anche qualora, a
seguito di una modifica del relativo accordo programmatico, gli stessi non venissero più
riconosciuti dalla Confederazione.
3Per i provvedimenti sussidiati dal Cantone ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 LCFo sono riconosciuti i
seguenti costi:
a) Accessibilità al bosco:
- le infrastrutture di accesso per la produzione di legname, incluso il miglioramento e il
potenziamento dell’infrastruttura forestale esistente;
- il montaggio, lo spostamento e lo smontaggio di impianti di teleferica per l’esbosco.
b) Gestione dei boschi di svago:
- i provvedimenti selvicolturali volti alla creazione e al mantenimento dei boschi di svago;
- la realizzazione di infrastrutture per l’escursionismo e lo svago in bosco.
c) Provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale:
- gli impianti a scopo energetico che utilizzano legna indigena;
- la promozione dell’utilizzo del legno da parte di associazioni di categoria;
- la copertura del deficit di tagli di produzione;
- i piani di gestione forestale.
23 Nota marginale modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
24 Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.

## Art. 53 F. Mutuo di investimento (art. 31 LCFo) {#art_53}

1La Sezione decide e coordina la concessione dei crediti forestali d’investimento della
Confederazione.
2Al mutuo hanno accesso solo gli enti pubblici, le imprese e le aziende forestali.
3La concessione a una persona giuridica di diritto privato è subordinata alla presentazione di una
garanzia commisurata o pari al mutuo richiesto.
4Nella concessione dei crediti si terrà conto dell’importanza delle opere, dell’ammontare
dell’investimento e della situazione finanziaria degli Enti esecutori.
CAPITOLO VI
Disposizioni varie

## Art. 54 A. Collaborazione e deleghe (art. 34 LCFo) {#art_54}

L’ente a cui vengono delegati compiti riguardanti la formazione continua forestale deve
essere riconosciuto dalle competenti istanze federali o cantonali di certificazione eduQua o di
certificazione equivalente.

## Art. 55 B. Risarcimento (art. 41 LCFo) {#art_55}

1L’autorità che decide sul reato decide anche sull’importo del risarcimento.
2Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato.
CAPITOLO VII
Disposizioni finali

## Art. 56 Entrata in vigore {#art_56}

1Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore in data 1° gennaio 2003.
2L’entrata in vigore degli articoli 21 e 22 (utilizzazioni dannose) come pure degli articoli 41 (piano
forestale cantonale) e 42 (piano di gestione) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste
è sospesa fino all’ottenimento dell’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.25
Pubblicato nel BU 2002, 351.
ALLEGATO26 (art. 13b)
1. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 3 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza), possono sorgere fino a 6 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
a) muri di cinta, di sostegno o di controriva, in muratura, a vasche o in terra armata, con una
sottostruttura correttamente dimensionata; opere di sostegno realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica e piccoli terrazzamenti;
b) vigneti e frutteti;
c) serre e tunnel di plastica a scopo agricolo;
d) piccole casette adibite al deposito di attrezzi da giardino o al ricovero di animali (apiari, canili,
pollai, ecc.), ripostigli, gazebo, verande, giardini d’inverno, pergole e simili, a condizione che
tali opere presentino una superficie non superiore a 10 mq e che siano posate in modo
semplice sul terreno (senza fondazione);
e) elementi sporgenti da un edificio (quali ad esempio balconi), con una sporgenza fino a 1,10
m, che non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata; il limite d’altezza di m 3
non si applica;
f) elementi addossati a un edificio (quali ad esempio scale esterne, pozzi luce) con un ingombro
al suolo di 10 mq al massimo; il limite d’altezza di m 3 non si applica;
25 Approvazione federale: 23 dicembre 2002; entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 2.
26 Allegato art. 13b introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
g) posteggi coperti (aperti ai lati) e tettoie di superficie non superiore a 25 mq;
h) contenitori (anche interrati) per la raccolta di rifiuti; il limite d’altezza di m 3 non si applica;
i) pannelli solari termici o fotovoltaici, se posati al suolo;
j) termopompe.
2. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 1,50 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza) possono sorgere fino a 2 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
a) muri di cinta, di sostegno o di controriva, in muratura, a vasche o in terra armata; opere di
sostegno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e piccoli terrazzamenti;
b) recinzioni fisse, cancelli o simili; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica se sono formati da
una struttura leggera che consente il passaggio laterale di luce;
c) piccole costruzioni di cui all’art. 22 cpv. 3 RLCFo non considerate nella cifra 1 (quali ad
esempio monorotaie, condotte, sentieri, ecc.);
d) strade (pubbliche e private), inclusi i marciapiedi, le piazze di scambio e gli allargamenti
(distanza misurata dal ciglio), in fondo naturale o pavimentate;
e) piazzali e posteggi scoperti;
f) ponti e passerelle, comprese le relative rampe d’accesso nonché eventuali opere di sostegno
(distanza misurata dal ciglio);
g) campi sportivi in erba, in fondo naturale o artificiale (quali ad esempio quelli per la pratica di
calcio, tennis, basket, golf, piste d’atletica, ecc.), campi di bocce scoperti, minigolf, skate park,
percorsi pumptrack, piste per go-kart e simili;
h) opere di arredo semplice da giardino, quali ad esempio pavimentazioni, camminamenti e viali,
scalinate, orti, tavoli e panchine infissi al suolo, fontane, impianti d’irrigazione, piccoli
candelabri per l’illuminazione esterna, stagni o biotopi, superfici pavimentate adibite a
terrazza (prive di copertura fissa);
i) tende avvolgibili (distanza misurata in posizione aperta);
j) pensiline e grondaie (prive di collegamenti al suolo) sporgenti al massimo 1 m dall’edificio;
k) bonifiche agricole, campicoltura, compostaggio di bordo campo;
l) trincee o drenaggi;
m) pozzi perdenti e fosse digestive; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica;
n) sonde geotermiche verticali, piezometri e altre perforazioni simili.
