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title: "Legge organica comunale"
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# Legge organica comunale

## Art. 1 Definizione {#art_1}

Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio
proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

## Art. 2 Compiti. Autonomia residua {#art_2}

Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla
Confederazione o al Cantone.

## Art. 3 Garanzia {#art_3}

La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a
norma delle disposizioni legali.

## Art. 4 Suddivisioni {#art_4}

1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente
distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce
tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.
2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i
confini.
3L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale.
I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il
diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.
4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura
prevista per la modifica del regolamento comunale.
5Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un
budget finanziario e ne disciplina le modalità.

## Art. 5 {#art_5}

…3

## Art. 6 Domicilio comunale {#art_6}

È domiciliato in un comune chi vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

## Art. 7 Diritti politici {#art_7}

1I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.
2La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

## Art. 8 Stemma e sigillo {#art_8}

1Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.
2L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale; quella del
sigillo è di competenza del municipio.
1 Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
2 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008,
627.
3 Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
4 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
3…5
TITOLO II
Organizzazione politica del comune
Capitolo primo
Gli organi del comune

## Art. 9 Organi {#art_9}

1Gli organi sono:
a) l’assemblea;
b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
c) il municipio.
2Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.
3Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può
essere modificato solo per l’inizio di un periodo quadriennale di nomina.
4Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario
comunale, ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle
commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non
attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate
leggi speciali.6
5Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile
del corretto espletamento delle competenze delegate.7

## Art. 10 Data di elezione {#art_10}

1L’elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il
mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell’anno precedente. È
riservato l’articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre
2003.8
2Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall’approvazione del
regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a
completare il quadriennio.9
Formazione dei membri degli organi comunali
Art. 10a10 Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del
Municipio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale.
Capitolo secondo
L’assemblea comunale

## Art. 11 Definizione {#art_11}

1L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini.
2È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.
3La partecipazione all’assemblea è un dovere civico.
Attribuzioni:

## Art. 12 a) per scrutinio popolare {#art_12}

1L’assemblea per scrutinio popolare:
a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio
comunale.
2Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.11
5 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
6 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
7 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
8 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2004,
59.
9 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
10 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
11 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

## Art. 13 b) in pubblica seduta {#art_13}

1L’assemblea in seduta pubblica:
a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;12
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale;
c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con
l’imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d’imposta;13
d) adotta e modifica il piano regolatore;
e) autorizza le spese di investimento;
f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro
approvazione;14
g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e
accorda i crediti necessari;15
h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la
locazione, I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;16
i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni
mobili;17
l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono
riservate le procedure amministrative;
m) decide l’assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse
comunale, anche in regime di privativa;18
n) accorda l’attinenza comunale;
o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei
comuni e dei singoli statuti consortili;
p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte
secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza
municipale;19
q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre
commissioni previste dal regolamento;20
r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.
2Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e
per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può
prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e
delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime.21
3L’assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è
utilizzato.22

## Art. 14 Numero legale {#art_14}

1L’assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.
2Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini
residenti all’estero.
Assemblea costitutiva
12 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
13 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedenti modifiche: BU 2012,
157; BU 2019, 69.
14 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
15 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
16 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
17 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
18 Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU
1999, 273.
19 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2014, 495.
20 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
21 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 – BU 2019, 76; precedente modifica: BU
1999, 273; BU 2008, 627.
22 Cpv. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

## Art. 15 {#art_15}

1L’assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati dell’elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori
a formare l’ufficio provvisorio.
2L’assemblea provvede esclusivamente:
a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell’ufficio presidenziale;
b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei
delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l’art. 13
lett. o) e p).

## Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti {#art_16}

1L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.
2La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente del comune e delle aziende
comunali.25
3La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.

## Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio {#art_17}

1La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.27
1bisIl Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per
motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate
entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.28
2Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la
data dell’ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente
nota con avviso all’albo comunale.29
3Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di
circolo o comunali, l’assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

## Art. 18 Assemblee straordinarie {#art_18}

1Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d’intesa con il municipio:
a) quando il municipio lo ritiene opportuno;
b) su domanda popolare;
c) quando l’autorità cantonale lo impone.
2In caso di disaccordo sulla data dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.

## Art. 19 Assemblee su domanda popolare {#art_19}

1I cittadini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria per
deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.
2La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno
1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.
3La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le
firme di almeno 1/4 dei cittadini.
4Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all’estero.
5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione.31
6Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni
dalla pubblicazione all’albo.32
23 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
24 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
25 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2019, 76.
26 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
27 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2014, 191.
28 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
29 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
30 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
31 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
32 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
7Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall’assemblea sono assoggettate alla procedura
di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal
municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.33

## Art. 20 Modo di convocazione {#art_20}

1Il presidente dell’assemblea, d’intesa con il municipio, convoca l’assemblea mediante
avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all’albo comunale durante dieci giorni
prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo
sulla data di convocazione dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
2L’assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare
qualunque sia il numero dei presenti.
3Il presidente, d’intesa con il municipio, può prevedere nell’avviso di convocazione la data di
riconvocazione dell’assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere
pubblicata all’albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla
data della riconvocazione prevale l’opinione del presidente.

## Art. 21 Ordine del giorno {#art_21}

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.

## Art. 22 Luogo35 {#art_22}

1Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.36
2...37

## Art. 23 Ufficio presidenziale {#art_23}

1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l’ufficio presidenziale
composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.38
2Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono
far parte dell’ufficio presidenziale.39
Verbale:

## Art. 24 a) contenuto {#art_24}

1Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il
verbale che deve contenere:
a) la data e l’ordine del giorno;
b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto
dell’art. 29 cpv. 2;
d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2Per la redazione del verbale è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà
stabilito dal regolamento di applicazione.

## Art. 25 b) approvazione {#art_25}

1Il contenuto del verbale relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine
di ogni trattanda.
2Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.
3Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte,
trascritto e approvato nell’assemblea successiva.

## Art. 26 Pubblicità dell’assemblea {#art_26}

1L’assemblea è pubblica.
33 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
34 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994,
285.
35 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
36 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
37 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
38 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
39 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
40 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
2Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve
manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

## Art. 27 Ordine nell’assemblea {#art_27}

1Il presidente dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle
deliberazioni.
2Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di
recidiva lo fa allontanare dalla sala.
3Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli
è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

## Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni {#art_28}

1Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno.
2I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal
regolamento comunale.
3Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del
municipio.
4Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni
eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.
5…41

## Art. 29 Sistema di voto {#art_29}

1L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la
controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.
2Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari
e degli astenuti.
3Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima
di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema
di voto.
4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati
eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e
validità delle schede.
Maggioranza:

## Art. 30 a) semplice {#art_30}

1L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede
una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a.43
2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
3In caso di parità la votazione viene ripetuta in un’assemblea successiva; se il risultato è ancora di
parità, il presidente decide.
4Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese
e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit).44

## Art. 31 b) qualificata {#art_31}

1Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e
193f, l’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.45
2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
3In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.
4Il cittadino escluso dal voto in forza dell’art. 32 non è computato nel numero dei presenti.
Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura
Art. 31a46 1Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema
della maggioranza assoluta al primo turno.
41 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
42 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
43 Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
44 Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412.
45 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
46 Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di
almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili.
3Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della
maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi
computabili.
4Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun
caso computate.
5Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità
il Presidente procede al sorteggio.

## Art. 32 Casi di collisione {#art_32}

1Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano
il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83.
2Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione
delle deliberazioni su singoli aspetti.
3…
4L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e
privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
5La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.
6I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso
il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.48

## Art. 33 Messaggi e rapporti {#art_33}

1I messaggi all’assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle
commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.50
1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.51
1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle
scadenze del capoverso 1bis.52
2Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la
cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea; la cancelleria trasmette
immediatamente i rapporti al municipio.
3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
4È applicabile l’art. 57.

## Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento {#art_34}

Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri,
ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle
commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.

## Art. 35 Commissioni speciali {#art_35}

Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali
composte da tre a undici cittadini.

## Art. 36 Interpellanze {#art_36}

1Ogni cittadino, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere
informato su oggetti d’interesse comunale.54
2Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
47 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2007, 575.
48 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
49 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
50 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2014, 191.
51 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
52 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
53 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
54 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
3Se l’interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima
dell’assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.55
4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L’interpellante può dichiararsi
soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del
municipale.
Vi può essere una discussione generale se l’assemblea lo decide.56
5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso
informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e
valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere
a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.57

## Art. 37 Mozioni {#art_37}

1Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti
di competenza dell’assemblea che non sono all’ordine del giorno.58
2Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso
scritto.59
3Se il municipio dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente.
4Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l’assemblea
delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione
per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
5Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso
ha diritto di essere sentito.

## Art. 38 Proposte di emendamento {#art_38}

1Nessuna proposta può essere esaminata dall’assemblea senza il preavviso municipale.
2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del
giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se
contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del
messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli
altri casi, l’oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel
termine di 6 mesi. È riservato l’art. 177 cpv. 3.61
3Le deliberazioni adottate dall’organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b)
sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di
emendamento a carattere sostanziale.62

## Art. 39 Revoca di risoluzioni {#art_39}

1L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.
2La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art.
19.63
3Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo
di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.
Art. 40 ...64
Pubblicazione delle risoluzioni
55 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
56 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
57 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
58 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
59 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
60 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
61 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU
2012, 157; BU 2014, 191.
62 Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.
63 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994,
285.
64 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

## Art. 41 {#art_41}

1Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all’albo comunale le risoluzioni
dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.65
2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Capitolo terzo
Il consiglio comunale

## Art. 42 Istituzione. Attributi {#art_42}

1I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento
l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a
60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.
2Il consiglio esercita gli attributi dell’assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.
3Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle
disposizioni della presente legge.66

## Art. 43 Eleggibilità {#art_43}

1Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.
2La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di
dipendente del comune e delle sue aziende.
3Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal
comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della
Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.

## Art. 44 {#art_44}

…67

## Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica {#art_45}

1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al
consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
1bisSe le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante
può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47.69
2È riservata la legge speciale.

## Art. 46 Seduta costitutiva {#art_46}

1Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni
dalla proclamazione dei risultati.
2La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l’ufficio provvisorio
due scrutatori.

## Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi {#art_47}

I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato
dall’Autorità designata.

## Art. 48 Ufficio presidenziale {#art_48}

1L’ufficio presidenziale è costituito di:
a) un presidente;
b) uno o due vicepresidenti;
c) due scrutatori.
2Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della
prima sessione ordinaria.
3Le cariche non sono obbligatorie.
Sessioni ordinarie
65 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
66 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
67 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
68 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
69 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
70 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

## Art. 49 {#art_49}

1Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.71
2La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno
precedente.72
3La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno
seguente.
4...73
5Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi
di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro
il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.74

## Art. 50 Sessioni straordinarie {#art_50}

1Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
a) se il municipio lo ritiene opportuno;
b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
2Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d’accordo con il municipio
fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione
del presidente.75
3Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di
rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio.
Sono riservate leggi speciali.76

## Art. 51 Modo di convocazione {#art_51}

1Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il
municipio, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con
l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di
convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente.77
2La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da
riconoscersi dal municipio e dal presidente.78
3La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

## Art. 52 Luogo {#art_52}

1Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.79
2...80

## Art. 53 Frequenza. Sanzioni {#art_53}

1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2...81
3...82
4Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri
della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.83
Riconvocazione. Sanzione
71 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
72 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
73 Cpv. abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
74 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
75 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
76 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
77 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994,
285.
78 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
79 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
80 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
81 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
82 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
83 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

## Art. 54 {#art_54}

1Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede
ad una nuova convocazione.84
3...85
4Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si
procede come all’art. 53 cpv. 4.

## Art. 55 Funzionamento {#art_55}

1Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le
veci.
2Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
3Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a
sostegno delle proposte municipali.86
4Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la
sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.

## Art. 56 Messaggi municipali {#art_56}

1I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e
trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.87
1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.88
1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del
capoverso 1bis.89
2Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e
votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

## Art. 57 Ritiro e rinvio90 {#art_57}

1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere
ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.
2Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al
municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.
Art. 58 ...92

## Art. 59 Urgenza ed emendamenti93 {#art_59}

1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno,
se non è accolta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere
dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.94
2Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ordine del giorno è applicabile la
procedura di cui all’art. 38 cpv. 2.
Sistema di voto
84 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
85 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
86 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
87 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
88 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
89 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
90 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
91 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008,
627.
92 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
93 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
94 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

## Art. 60 {#art_60}

1Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto.
Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.96
2Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima
di ogni votazione.
3In materia di concessione dell’attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento
comunale.
4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati
eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e
validità delle schede.
Quoziente di voto
a) maggioranza semplice
b) maggioranza qualificata

## Art. 61 c) maggioranza assoluta {#art_61}

1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto
affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.
2Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere
il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.98
3In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva;
se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si
ritiene respinta.
4I consiglieri esclusi dal voto in forza dell’articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.99
5Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese
e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit)
6Le elezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.
L’art. 31a è applicabile.
Verbale:
a) contenuto

## Art. 62 b) approvazione {#art_62}

1Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in
conformità all’art. 24.
2Il contenuto relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
4Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con
le dichiarazioni di voto.
5Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali
assieme ai rapporti.

## Art. 63 Revoca di risoluzioni {#art_63}

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza
assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

## Art. 64 Casi di collisione {#art_64}

Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione,
né al voto.

## Art. 65 Interrogazioni {#art_65}

Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei
consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene
a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo,
distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi
95 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
96 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
97 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU
2017, 412.
98 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
99 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
100 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
101 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente
l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.

## Art. 66 Interpellanze {#art_66}

1Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale.
2Il regolamento comunale può prevedere l’obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.
3Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata in forma scritta,
anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere
nella seduta stessa.102
4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto
o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale.
Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.103
5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso
informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e
valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere
a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.104

## Art. 67 Mozioni {#art_67}

1Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su
oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la
proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.106
2Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o
speciale, ritenuto l’obbligo del municipio di allestire:
a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio
non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.107
3Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso
ha diritto di essere sentito.
4Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la
necessaria documentazione e assistenza.
5Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla
scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
6Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

## Art. 68 Commissioni permanenti {#art_68}

1Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione
della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.
2Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere
composte di almeno sette membri.
3Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il
funzionamento.

## Art. 69 Commissioni speciali {#art_69}

È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per
l’esame di determinati problemi.

## Art. 70 Sedute delle commissioni108 {#art_70}

1Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei
membri.
102 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
103 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
104 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
105 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
106 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 2012,
157.
107 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189.
108 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
1bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi
virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma;
in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente
articolo e dell’articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.109
2Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.
3Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.110
4La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per
legittimi motivi.111

## Art. 71 Rapporti {#art_71}

1La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso
la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea rispettivamente del consiglio
comunale.
2La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.
3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

## Art. 72 Commissione della gestione. Competenze {#art_72}

1La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e
seguenti.113
2Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

## Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114 {#art_73}

1Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si
compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.
2Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.116
3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono
costituire gruppi misti.
4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno
cinque giorni prima della seduta costitutiva.
5I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi
da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l’elezione del Consiglio comunale stabilito
dalla legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi
che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.117
6I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero
dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle
commissioni nel corso della legislatura.118

## Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni {#art_74}

1Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio
comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del
diritto di referendum.119
2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Referendum
109 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
110 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
111 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 165.
112 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
113 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU
2008, 627.
114 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
115 Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.
116 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
117 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU
2008, 627.
118 Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.
119 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

## Art. 75 {#art_75}

1Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e,
g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando
ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.120
2Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della
pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.121
3La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale
il referendum è chiesto.122
4Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione.123
5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al
più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.124

## Art. 76 Iniziativa {#art_76}

1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d,
e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.126
2I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno
da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a
ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio
comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla
cancelleria comunale.127
3La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini,
ritenuto un massimo di 3000 cittadini.128
4Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del
testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero.129
5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone
al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.130
6Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma
elaborata.131

## Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132 {#art_77}

1Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla
domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e
ricevibilità della domanda di iniziativa.
2Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto
ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
120 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU
2004, 481; BU 2009, 275.
121 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
122 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU
2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275.
123 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
124 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.
125 Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.
126 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
127 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU
2009, 275.
128 Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU
2004, 481.
129 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
130 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391; FU 1999, 5138.
131 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391; FU 1999, 5138.
132 Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
133 Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994;
285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
3Qualunque sia la forma dell’iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il
municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto
prima della decisione del Consiglio comunale.
Votazione popolare
Art. 77a134 1Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la
consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro
cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.135
2Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi
diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto
al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere
la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.
Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda.
Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di
voti del popolo.

## Art. 78 Ritiro dell’iniziativa {#art_78}

1I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore
di un controprogetto, sia incondizionatamente.
2Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle
firme.
3L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione
all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.136
4Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.

## Art. 79 Norme sussidiarie {#art_79}

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito
ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della
legge sull’esercizio dei diritti politici.
Trasmissione dati
Art. 79a138 I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’eventuale ritiro e del
risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.
Capitolo quarto
Il Municipio

## Art. 80 Funzione, composizione, carica139 {#art_80}

1Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in
base alle competenze previste dalla legge.140
2Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un
massimo di sette.
3La carica è obbligatoria.

## Art. 81 Supplenti {#art_81}

1Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.
2Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai
due terzi dei membri del municipio.
Incompatibilità:
134 Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
135 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207.
136 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
137 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
138 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17.
139 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
140 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

## Art. 82 a) per carica {#art_82}

Non possono assumere la carica di municipale:
a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
b) i magistrati dell’ordine giudiziario;141
c) i funzionari dell’Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;142
d) i docenti di nomina comunale;
e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

## Art. 83 b) parentela {#art_83}

1Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di
fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
2Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.
3Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

## Art. 84 {#art_84}

…144

## Art. 85 Dimissioni {#art_85}

1Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi,
in particolare:145
a) l’aver coperto la carica l’intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro
comune;146
b) l’età di 65 anni;147
c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.148
2Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di
municipale.

## Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149 {#art_86}

1Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e
hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
2Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il
motivo dell’art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.
3È riservata la legge speciale.

## Art. 87 {#art_87}

…151

## Art. 88 Durata della carica {#art_88}

1Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre
rieleggibili.
2Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione ed alle leggi.

## Art. 89 Seduta costitutiva {#art_89}

1Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del sindaco.
141 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1992,
349.
142 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedenti modifiche: BU
1992, 42; BU 2012, 307.
143 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007,
575.
144 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
145 Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
146 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
147 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
148 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
149 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
150 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008,
627.
151 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
152 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
2Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli
13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.153

## Art. 90 Dicasteri {#art_90}

1Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua
competenza.
2Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
3L’assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione
municipale a maggioranza dei presenti.154
4Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

## Art. 91 Delegazioni e commissioni {#art_91}

1Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento
e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell’amministrazione e per lo
studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l’articolo 192c.155
2Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.
3Il municipio decide sull’opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle
delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l’art. 4.157
4Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

## Art. 92 Luogo delle sedute {#art_92}

1Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.
2Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non
sia un pubblico esercizio.

## Art. 93 Convocazione delle sedute {#art_93}

1Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.
2Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:
a) quando lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.
In quest’ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni
disciplinari di cui all’art. 197.158
3Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un
municipale.

## Art. 94 Validità della seduta {#art_94}

1Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la
maggioranza assoluta dei membri del municipio.
2Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio,
almeno 24 ore prima della riunione.
2bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi
virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma;
in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente
capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.159
3Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della
maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l’oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima
seduta.
4Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.
Chiamata dei supplenti
153 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
154 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
155 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
156 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
157 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
158 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
159 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.

## Art. 95 {#art_95}

1I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la
maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
2Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di
un solo municipale.
3I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell’art. 100, viene a
mancare la maggioranza assoluta.
4I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi
rappresentati dai municipali mancanti.

## Art. 96 Frequenza e sanzioni {#art_96}

1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2...160
3Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della
propria carica, il municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza.161

## Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta {#art_97}

Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non
è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per
la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.
Sedute municipali
a) preparazione e direzione

## Art. 98 b) discussione e votazioni162 {#art_98}

1Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro
preparazione.163
2Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
3Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli
altri municipali.
4Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in
ordine inverso rispetto all’anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
5Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.
6Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione
elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei
dati. È inoltre riservato l’art. 104.164

## Art. 99 Validità delle risoluzioni {#art_99}

1Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non
possono astenersi dal voto.
2Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
3In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
4Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la
votazione è segreta, decide la sorte.

## Art. 100 Collisione di interesse {#art_100}

1Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti
che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83.
2Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le
deliberazioni su singoli aspetti.165
3L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e
privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.166
160 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
161 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
162 Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente
modifica: BU 2008, 627.
163 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
164 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
165 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
166 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
4La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.167

## Art. 101 Divieto di prestazione {#art_101}

Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori,
forniture o mandati a favore del comune.

## Art. 102 Revoca di risoluzioni {#art_102}

Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri,
riservati i diritti dei terzi.

## Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione {#art_103}

1Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e
firmato dal sindaco e dal segretario.
2Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il
riassunto della discussione.
3Ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
4Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto
su registro e approvato nella seduta successiva.

## Art. 104 Discrezione e riserbo {#art_104}

I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la
necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di
carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
Obbligo di denuncia
Art. 104a169 1Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono
tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e
i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
2Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l’obbligo di denuncia incombe ad essi.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

## Art. 105 Ispezione di atti170 {#art_105}

1I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti
riguardanti l’amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento
delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 98.171
2Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni
per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la
consegna del rapporto scritto.
3Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo
che intercorre tra la convocazione e la riunione.172
4-6…173

## Art. 106 Competenze generali {#art_106}

Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il
regolamento comunale:
a) pianifica l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti
di sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
167 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
168 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
169 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010,
251.
170 Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
171 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
172 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
173 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994,
285.
174 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale;
c) informa sulle decisioni prese l’assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali,
nonché dal regolamento comunale;
e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro
della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l’archivio comunale.175

## Art. 107 Polizia locale {#art_107}

1Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate
secondo la presente legge e il regolamento comunale.176
2Queste hanno specialmente per oggetto:
a) il mantenimento dell’ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente
illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne
l’uso accresciuto ed esclusivo;
d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge
federale e cantonale;
e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
3...177
4Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.
5Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16

## Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178 {#art_108}

…179
Perquisizione domiciliare
Art. 108a180 Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono
designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità
degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.

## Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181 {#art_109}

1In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune
di prestargli man forte.
2Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a
decisioni dell’autorità.182
3Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati
dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.183

## Art. 110 Competenze amministrative {#art_110}

1Nell’amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti
funzioni:
a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;185
b) provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi
entro il secondo anno in cui sono scadute;
175 Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.
176 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
177 Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
178 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
179 Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
180 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.
181 Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
182 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
183 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
184 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
185 Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.
c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo,
all’impiego dei capitali, all’accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del
comune;186
d) fa eseguire i regolamenti comunali;
e) nomina i dipendenti comunali;
f) delibera in tema di commesse pubbliche;
g) preavvisa all’assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della
gestione se l’amministrazione è affidata a terzi;187
i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed
amministrative, informando l’assemblea o il consiglio comunale;
m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle
lettere b) e c).188
Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per
le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.189
2Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell’art. 13 cpv. 2.
3Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi
diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.
4Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere
b) e c) del cpv. 1.191

## Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni {#art_111}

Il sindaco provvede entro cinque giorni, all’esposizione all’albo comunale delle risoluzioni
la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l’interesse generale lo richiede.

## Art. 112 Informazione {#art_112}

1Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
2Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell’art. 4.192

## Art. 113a Art. 113 ...193 {#art_113a}

…194

## Art. 114 {#art_114}

…195

## Art. 115 {#art_115}

…196

## Art. 116 Tasse e indennità speciali {#art_116}

1Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse
di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l’ammontare e le modalità di pagamento.
2Il regolamento comunale fissa l’ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune
richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.
Onorario e rimborso spese dei membri del municipio
186 Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
187 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
188 Lett. introdotta dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
189 Frase modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
190 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
191 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
192 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
193 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999,
194 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifca: BU 1998,
126.
195 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
196 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.

## Art. 117 {#art_117}

Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di
rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo
adeguato del lavoro richiesto per l’assolvimento del mandato pubblico.
Capitolo quinto
Il sindaco
Competenze e funzioni del sindaco:

## Art. 118 a) in genere {#art_118}

1Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio
municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge.198
2... 199
3Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi
urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla
ratifica del municipio.
4Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione
municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

## Art. 119 b) in particolare {#art_119}

In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e
il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:
a) ...;
b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della
corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione
comunale;
d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
e) ordina l’esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell’art. 111;
f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

## Art. 120 Supplenza del sindaco {#art_120}

In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal
municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

## Art. 121 Casi urgenti {#art_121}

Nei casi urgenti, che esigono l’intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve
provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.
Art. 122 - 123 ...202
Capitolo sesto
L’opzione
Termini
Art. 124203 1Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art.
43 e 82 deve optare per una delle cariche.
2Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.
3Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell’atto di nomina.
4Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.
TITOLO III
197 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
198 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
199 Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
200 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
201 Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
202 Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
203 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Capitolo primo
I dipendenti del comune

## Art. 125 In genere {#art_125}

Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune
previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

## Art. 126 Nomine {#art_126}

1I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato
all’albo per un periodo di almeno sette giorni.
2Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità
previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente
legge e il regolamento comunale.204
Nomine generali:
a) periodo di nomina
b) durata in carica

## Art. 127 c) mancata conferma {#art_127}

1Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati
durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l’art. 135 cpv. 3.206
2Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle
elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in
ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132.
3La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito
dei dipendenti.

## Art. 128 Nullità della nomina {#art_128}

È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

## Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi {#art_129}

Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie
o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro
consegnato dal Municipio.

## Art. 130 Periodo di prova {#art_130}

1Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di
prova.
2Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la
durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.
3Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due
anni.
4Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

## Art. 131 Segreto d’ufficio {#art_131}

1I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d’ufficio.
2Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

## Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego {#art_132}

1Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.
2Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della
funzione e della durata dell’impiego.
Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
204 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
205 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.
206 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
207 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
208 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
209 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

## Art. 133 {#art_133}

Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi
dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente
comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

## Art. 134 Provvedimenti disciplinari {#art_134}

1La violazione di doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la
negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i
seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
d) il trasferimento ad altra funzione;
e) la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo
massimo di tre mesi;
f) la sospensione per un tempo determinato dell’assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
g) l’assegnazione temporanea a una classe inferiore dell’organico;
h) la destituzione.
2Tali misure sono applicabili anche nei casi dell’art. 133.
3L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Al dipendente viene data
conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta. Egli può farsi assistere da un
procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all’interessato con l’indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso.
4Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire
provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta
disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. La decisione
provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata
immediatamente all’interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al
Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.212
Impugnabilità; prescrizione
Art. 134a213 1Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui
decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.214
2La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in
presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente
prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

## Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali {#art_135}

1I rapporti d’impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal
regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.
2Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le
assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la
prestazione di cauzioni. Il regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento
delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.215
3In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni
della LORD.216
Dipendenti delle aziende municipalizzate
210 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
211 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994,
285.
212 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
2010, 541; BU 2013, 471.
213 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
214 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
215 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
216 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
1995, 237 e 297; BU 1999, 273.

## Art. 136 {#art_136}

Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono
riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.
Capitolo secondo
Il segretario comunale
Competenze:

## Art. 137 a) in genere {#art_137}

1Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.218
2Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai
regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

## Art. 138 b) in particolare {#art_138}

In particolare il segretario:
a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui
rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la
presente legge e il regolamento comunale;
b) redige il verbale dell’assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
c) è responsabile della corretta gestione dell’archivio amministrativo e dell’archivio storico del
Comune in base alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici;220
d) esercita le funzoni attribuitegli dalla LAC;
e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

## Art. 139 Incompatibilità {#art_139}

1Il segretario è soggetto all’incompatibilità d’ufficio stabilita per i membri del municipio
alle lett. a) e b) dell’art. 82.221
2La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all’art. 83 e,
limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto,
anche nei confronti dei municipali.
Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.222

## Art. 140 Collisione di interesse {#art_140}

In caso di collisione d’interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati
dall’art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitamente alla trattanda che lo
concerne.

## Art. 141 Supplenza {#art_141}

1In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona
designata dal municipio.
2Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro
tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.
Requisiti; diploma cantonale per l’esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di

## Art. 142 formazione {#art_142}

1Il segretario comunale dev’essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civici ed essere
in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all’esercizio della professione.
2Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla
carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.
3Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.
217 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
218 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
219 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
220 Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
221 Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
222 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU
2007, 575; BU 2008, 627.
223 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
224 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. 143 ...225
Corsi di formazione
Art. 144226 Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di
aggiornamento per i segretari.
TITOLO IV
Norme di polizia

## Art. 145 Contravvenzioni {#art_145}

1Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle
ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2Il massimo della multa è di fr. 10’000.-, riservate le leggi speciali.
3La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria
a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.227

## Art. 146 Rapporti. Segnalazioni {#art_146}

1I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno
rapporto al municipio.228
2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Procedura:

## Art. 147 a) rapporto di contravvenzione {#art_147}

1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le
infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo
intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni
scritte.229
3È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.230

## Art. 148 b) decisione {#art_148}

1Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere
richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la
trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe
fino a fr. 300.–.231
2La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.232
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.233
4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al
denunciato.

## Art. 149 Prescrizione {#art_149}

Per la prescrizione è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010.
225 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
226 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
227 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.
228 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
229 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
230 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
231 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
232 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
233 Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
234 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006,
561.

## Art. 150 Pagamento e commutazione {#art_150}

1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di
pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
3Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.
4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza del municipio e
previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre
mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.235 236
5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre
reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre
2007.237 238
TITOLO V239
Gestione finanziaria e contabilità
Capitolo primo
Principi generali

## Art. 151 Principi {#art_151}

1La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della
parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto
del vincolo delle entrate.
2La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria,
del patrimonio e dei debiti del comune.
3Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
4Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

## Art. 152 Piano finanziario {#art_152}

1A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano
finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.
2Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio
municipale.
3Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in
particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per
legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.
4Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.

## Art. 153 Modello contabile armonizzato {#art_153}

La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa
si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.
Capitolo secondo
Struttura del modello contabile

## Art. 154 Elementi del modello contabile {#art_154}

Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli
investimenti e l’allegato.
235 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU
2007, 17; BU 2010, 251.
236 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
237 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
238 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU
1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
239 Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

## Art. 155 Bilancio {#art_155}

1Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale
dei conti.
2Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.
3I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.

## Art. 156 Conto economico {#art_156}

1Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi
modificano il capitale proprio.
2Il conto economico presenta:
a) il risultato dell’attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
b) il risultato dell’attività straordinaria;
c) il risultato totale d’esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso
modifica l’eccedenza o il disavanzo di bilancio.
3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono
influenzabili o controllabili e non fanno parte dell’attività operativa.

## Art. 157 Conto degli investimenti {#art_157}

1Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile,
finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va
tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.
2Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto.
3Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene
amministrativo.

## Art. 158 Allegato {#art_158}

L’allegato è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni
supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.

## Art. 159 Capitale proprio {#art_159}

1Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget
globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall’eccedenza o disavanzo di
bilancio.
2L’eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d’esercizio
degli anni precedenti.
3Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.

## Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati {#art_160}

Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in
forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

## Art. 161 Contabilità dei cespiti {#art_161}

1La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull’evoluzione dei beni
d’investimento attivati a bilancio.
2Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni
amministrativi.
3A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.
Capitolo terzo
Beni comunali, valutazione, ammortamenti

## Art. 162 Beni amministrativi {#art_162}

1I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all’esecuzione di
compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte
di interesse collettivo.
2I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

## Art. 163 Beni patrimoniali {#art_163}

1I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.
2I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

## Art. 164 Valutazione dei beni comunali {#art_164}

1I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o
costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal
regolamento.
2I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i
relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti
dal regolamento.
3Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.

## Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi {#art_165}

1I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di
utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita
a preventivo.
2I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.
3Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore
all’ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.
4Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l’eccezione
dell’art 164 cpv. 2.
5Ammortamenti supplementari non sono ammessi.

## Art. 166 Amministrazione dei beni comunali {#art_166}

Il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo
che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

## Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali {#art_167}

1Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico
concorso.
2Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad
ogni interessato.
3In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l’interesse generale
lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per
trattative dirette.
4Sono riservate disposizioni di leggi speciali.

## Art. 168 Divieto di speculazione {#art_168}

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.
Capitolo quarto
Atti autorizzativi e procedure

## Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione {#art_169}

1Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal
regolamento.
2Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno
di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d’esercizio sono forniti
a titolo informativo.
3Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e
autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio,
anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell’espletamento delle sue competenze
esecutive.
4Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate
solo a titolo informativo.
5Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui
singoli emendamenti e nel complesso.

## Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi {#art_170}

1I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo
oggetto e fino a concorrenza dell’importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza.
Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.
2I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l’art. 169 cpv. 3.
3Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può
effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.

## Art. 171 Assenza di preventivo approvato {#art_171}

1In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese
e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni
o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.
2Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio
di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino
all’approvazione del preventivo.
3Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un’inchiesta
amministrativa nei confronti degli organi comunali.

## Art. 172 Previsione di spesa globale {#art_172}

I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell’art. 169 allestendo il preventivo per i
loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del
caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il
piano dei conti armonizzato.

## Art. 173 Consuntivo {#art_173}

1Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed
è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.
2Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.

## Art. 174 Credito di investimento {#art_174}

1Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di
importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate
le competenze dell’art. 13.
2Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve
dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di
adeguamento del credito al livello dei prezzi.
3Il credito di investimento può essere impiegato solo per l’oggetto per il quale è stato stanziato e
fino a concorrenza del credito lordo concesso.
4I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all’importanza del comune devono
dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune.

## Art. 175 Credito quadro {#art_175}

1I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di
investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici
simili.
Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un’unità non suddivisibile.
2Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.
3Il regolamento definisce i presupposti d’utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della
risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

## Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito {#art_176}

1Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
2Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10%
del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-.
3Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire
con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei
conti consuntivi.

## Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione {#art_177}

1Il moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale
che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del
comune, segnatamente all’imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata
all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.
240 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.
1bisIl moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che
determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del
comune, segnatamente all’imposta sull’utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all’unità
intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti
percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle
persone fisiche.
2L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i
moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1bis, di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si
riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.
3Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale
modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione,
tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli
cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5
punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno
10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo
preavviso tramite un breve rapporto.
4La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.
5Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell’anno precedente;
è riservato l’art. 178 cpv. 2.
6Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte
comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull’utile e sul capitale delle
persone giuridiche e l’imposta cantonale base delle stesse.

## Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione {#art_178}

1Nella fissazione dei moltiplicatori, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono
conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale
proprio.
2In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito
dal regolamento.
3Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al
cpv. 2.
Capitolo quinto
Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno

## Art. 179 Controllo finanziario {#art_179}

1La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti;
essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell’autorità
superiore.
2Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato
ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del municipio. Il Dipartimento
emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.
3Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto
dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.
4Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

## Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno {#art_180}

1Il municipio può dotare l’amministrazione di un sistema di gestione della qualità,
comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull’analisi dei rischi.
2Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio
di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.
3Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di
controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.
TITOLO VI
Commissione della gestione - Competenze
Attribuzioni
241 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.

## Art. 181 {#art_181}

1L’esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l’art. 179
cpv. 2.
2A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell’amministrazione comunale. I commissari
della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell’art. 104.
3La commissione si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio
comunale in virtù dell’art. 13, a meno che l’esame non rientri nella competenza esclusiva di
un’altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di
pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
c) sul consuntivo.
4La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

## Art. 182 Incompatibilità {#art_182}

1Non possono far parte della commissione:
a) i membri del municipio ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli,
fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il
segretario comunale.
Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
2Nei comuni in regime d’assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti
del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all’art. 43 cpv. 3.

## Art. 183 Collisione {#art_183}

1Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione
della gestione.
2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

## Art. 184 Rapporto {#art_184}

1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l’art. 71.
2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i
motivi all’assemblea o al consiglio comunale.
3L’assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò
il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
Art. 185 ...246
TITOLO VII
Capitolo primo247
Regolamenti, ordinanze

## Art. 186 Regolamenti; procedura248 {#art_186}

1Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue
competenze.
2L’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui
singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.249
Esposizione
242 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
243 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
244 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
245 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
246 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
247 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
248 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
249 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

## Art. 187 {#art_187}

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi
comunali:
a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio
di Stato;
b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è
data facoltà di referendum a norma dell’articolo 75.251

## Art. 188 Approvazione {#art_188}

1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 187, i regolamenti sono sottoposti al
Consiglio di Stato per l’approvazione.
2Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.
3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di
decisione sulla ratifica.252

## Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato {#art_189}

1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali,
valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 194, può:
a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le
norme della Costituzione e delle leggi;
b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune
a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine
adeguato.
2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo comunale competente il regolamento,
limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito
e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo
della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo comunale.253

## Art. 190 Applicabilità {#art_190}

1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

## Art. 191 Copia ai cittadini {#art_191}

1Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che
ne faranno richiesta.
2I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

## Art. 192 Ordinanze {#art_192}

1Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o
delegata da leggi o da regolamenti.
2Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.255
Capitolo secondo256
Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali
a) Assunzione di servizi di interesse comunale
Art. 192a257 1Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in
proprio anche in regime di privativa l’esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate
leggi speciali.
250 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013,
471.
251 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
252 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
253 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
254 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
255 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
256 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
257 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
2L’assunzione è decisa dall’assemblea o dal consiglio comunale.
b) Aziende comunali
Principio
Art. 192b258 1Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più
settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale.
2Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un
regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.
Organizzazione
Art. 192c259 1Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano
secondo le norme del titolo II.
2Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata
ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il
funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti
degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.
3I dipendenti integrati nell’organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del titolo
III capitolo primo.
4È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti
di cui al capoverso 3.
Regolamento delle aziende
Art. 192d260 1Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:
– la denominazione e il settore di attività dell’azienda;
– la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della
commissione amministratrice;
– le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta
l’articolo 192c;
– le tariffe e le tasse applicate all’utenza per i servizi prestati.
2Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.
Gestione finanziaria e contabilità
Art. 192e261 1Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità
stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È
applicabile l’articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.262
2Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
3Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il
prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne
stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell’utile all’erario
comunale.
Capitolo terzo263
Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune
Esecuzione dei compiti pubblici

## Art. 193 a) principi264 {#art_193}

1Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti
esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire
organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.
258 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
259 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
260 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
261 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
262 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2019, 69.
263 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
264 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62; precedenti
modifiche: BU 2008, 627; BU 2009, 274.
265 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
1bisAssemblea e consiglio comunale possono delegare l’esecuzione di loro risoluzioni secondo gli
articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati
dall’oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.266
2Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta
i necessari controlli.
3Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso
tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono
essere date senza restrizioni.
4Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In
caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai
rappresentanti diretti in soggetti esterni.267
5Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.
b) convenzioni
Art. 193a268 1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati
per l’esecuzione dei suoi compiti.
2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il
termine di rinnovo e di disdetta.
3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste
per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.
c) mandati di prestazione
Art. 193b269 1Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per
l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
- la prestazione e le modalità esecutive;
- i mezzi finanziari;
- i controlli;
- diritti e obblighi reciproci;
- durata, facoltà di revoca.
2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art.
208 e seguenti.
3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità
previste per il regolamento comunale.
d) ente autonomo di diritto comunale.
Principio
Art. 193c270 1Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica,
anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2L’assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per
il regolamento comunale.
3Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l’art.
193b.
Statuti e organizzazione
Art. 193d271 1Lo statuto dell’ente deve in particolare contenere:
- scopi e compiti;
- organi dell’ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.
Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.
266 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62.
267 Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274.
268 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
269 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
270 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
271 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
2I conti dell’ente devono essere approvati dall’assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli
organi dell’ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell’Esecutivo pure all’art. 101. Sono inoltre
applicabili gli art. 208 e seguenti.
Scioglimento
Art. 193e272 L’ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici
preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale
ratificata dal Consiglio di Stato.
e) Concessioni
Principio e contenuti
Art. 193f273 1Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
2L’atto di concessione deve prevedere:
a) la durata della concessione;
b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l’art. 193h, per l’anticipata immissione
in possesso degli impianti e per l’eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze,
termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non
riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
– una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all’attività
svolta nell’ambito della concessione
– ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di
costruzione
– una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all’utenza;
e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di
tariffe speciali;
f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con
preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo
anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi
determinanti;
g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all’anno il valore di
riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso
trasmessa annualmente al Municipio;
h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della
stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.
3Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.
Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento
Art. 193g274 1L’atto di concessione è adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo
le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità
devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell’atto.
2L’atto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con
la stessa.
Riscatto
Art. 193h275 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è
tenuto ad assumere in proprio il servizio d’interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere
diversamente nell’atto di concessione.
2Il comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se
prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.
3L’indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.
L’indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze
contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i
contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all’investimento incassato. È riservata la
facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione.
272 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
273 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
274 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
275 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
4In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all’esercizio del servizio
pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel
calcolo dell’indennità di riscatto.
5Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.
Contestazioni
Art. 193i276 1Riservate norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra
concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione
è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2Le contestazioni sull’anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono
decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
TITOLO VIII
Capitolo primo
Della vigilanza sui comuni

## Art. 194 Vigilanza {#art_194}

I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di
Stato, che designa il Dipartimento competente.

## Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali {#art_195}

1Nell’esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame
dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull’uso e sulla gestione dei beni
comunali.
2Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell’amministrazione
dei Comuni.
3Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi
speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

## Art. 196 Procedura di vigilanza279 {#art_196}

1L’autorità, d’ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali
e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi
collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o
sospetto di cattiva amministrazione.
Istanza d’intervento:
a) generalità
Art. 196a281 1L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non
sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale,
il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.
2L’introduzione dell’istanza non dà diritto all’entrata in materia. L’istante non ha ruolo di parte.
3Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano
intravedere i presupposti per un’entrata in materia sono evase con breve motivazione.
b) forma
276 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
277 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
278 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
279 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
280 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
281 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
Art. 196b282 1L’istanza deve essere presentata in forma scritta all’autorità di vigilanza.
2Essa deve contenere:
a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di
prova richiesti;
c) le conclusioni dell’istante.
3L’istanza deve essere corredata dall’eventuale decisione censurata e da ogni utile
documentazione.
Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell’autorità di vigilanza283
Art. 196c284 1L’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le
risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di
regolamenti;
b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.
Le misure possono essere precedute da un’inchiesta amministrativa.
2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni
dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
Sanzioni disciplinari:

## Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni {#art_197}

1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della
commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli
di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza
nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:
a) ...;
b) l’ammonimento;
c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
e) la destituzione.
2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei
propri incombenti.
3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data
all’interessato la possibilità di giustificarsi.
4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel
caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.
5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
6Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.
7…286

## Art. 198 b) sospensione per altri motivi {#art_198}

1Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della
carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un
supplente secondo le norme dell’art. 95 cpv. 4.287
2La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di
un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i
seguenti provvedimenti:
a) rilascio di un attestato di carenza beni;
b) dichiarazione di fallimento.288
3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.
282 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
283 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
284 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
285 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
286 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
287 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51.
288 Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.

## Art. 199 Destituzione {#art_199}

1Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria
per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue
funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull’esercizio dei diritti
politici.289
2Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato
la possibilità di giustificarsi.

## Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria {#art_200}

L’autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di
un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla
dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre
mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del
municipio quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
Provvedimenti di eccezione:

## Art. 201 a) gestione speciale291 {#art_201}

1Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad
assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo
ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o
più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che
perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento.
2L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

## Art. 202 b) aggregazione {#art_202}

Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare
d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei
Comuni.

## Art. 203 c) sostegno del Cantone293 {#art_203}

1Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune
non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo
perso.
2Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di
crediti sul mercato monetario.294
3In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno
fissate da apposita risoluzione.

## Art. 204 Spese d’istruttoria295 {#art_204}

1Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano
le spese d’istruttoria.296
2Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.
3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.297

## Art. 205 {#art_205}

…298
Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito
289 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU
2007, 17.
290 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012,
363.
291 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
292 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
293 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
294 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
295 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
296 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
297 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
298 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.

## Art. 206 {#art_206}

1Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati,
il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest’ultimo statuisce in merito, ritenuto
che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione
del legislativo.300
2Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

## Art. 207 Autorità di ricorso {#art_207}

1Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in
applicazione del presente capitolo.
2Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.
Capitolo secondo
Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

## Art. 208 Competenze {#art_208}

1Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui
decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti.
2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga
altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la
sospensione della decisione.
3I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non
sospendono l’entrata in carica delle persone elette.302

## Art. 209 Legittimazione attiva {#art_209}

Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:
a) ogni cittadino del comune;
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

## Art. 210 Nullità assoluta {#art_210}

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo
incompetente.
Annullabilità:

## Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali {#art_211}

Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:
a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione
fosse stata influente sulle deliberazioni;
b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

## Art. 212 b) delle singole decisioni {#art_212}

Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:
a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto
influire sulle deliberazioni;
c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da
presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

## Art. 213 Termini e forma {#art_213}

1Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate
in ogni tempo.
299 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
300 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
301 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999,
302 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla
data di pubblicazione della decisione impugnata.303
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le
disposizioni di altre leggi speciali.304
Capitolo terzo305
Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
Autorità di ricorso
Art. 213a306 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato
ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO IX

## Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali {#art_214}

…307

## Art. 215 Introduzione MCA2 {#art_215}

1Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato
di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le
necessarie direttive.
2Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino
a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In
questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.309
Art. 215a ...310

## Art. 216 Moltiplicatori differenziati {#art_216}

Per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso, in deroga all’art. 177 cpv. 1bis LOC, il
moltiplicatore d’imposta delle persone giuridiche non può essere inferiore al moltiplicatore delle
persone fisiche.
Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico

## Art. 217 {#art_217}

1Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno
adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel
regolamento.
2Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in
vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.313 Sono riservati disposti di legge
speciale.

## Art. 218 Regolamenti di applicazione {#art_218}

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.
303 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
304 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
305 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
306 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
307 Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008,
627.
308 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
309 Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge.
310 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
311 Art. reintrodotto dalla L 4.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 1; precedente modifica: BU 2008,
627.
312 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU
2008, 627.
313 Articoli consultabili in fondo a questa legge.
Art. 219 ...314

## Art. 220 Entrata in vigore {#art_220}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data d’entrata in vigore.315
Pubblicata nel BU 1987, 173.
Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2)
Conto amministrativo
Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto
investimenti.
Conto di gestione corrente
Art. 154 1Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.
2Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.
3In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli
ammortamenti.
Conto degli investimenti
Art. 155 1Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione
di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d’utilizzazione di
più anni.
2Esso deve indicare l’investimento lordo e netto.
3Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa,
nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a
maggioranza semplice.
Ammortamento. Interesse del debito
Art. 158 1Ogni anno deve essere previsto l’ammortamento della sostanza ammortizzabile con
tassi differenziati a seconda del genere d’investimento.
2In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all’8%.
3Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile e per la depurazione delle
acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza
ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi
d’ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.
4I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza
ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante
l’esercizio.
5L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.
6Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere
iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.
Contenuto della sostanza ammortizzabile
Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d’investimento mobili e immobili, di
contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.
Bilancio patrimoniale
Art. 160 1Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e
l’eventuale disavanzo riportato.
2I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.
3Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e
patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.
314 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
315 Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24
aprile 1988 - BU 1987, 173.
Debito pubblico e autofinanziamento
Art. 161 1Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni
patrimoniali allibrati a bilancio.
2L’autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e
dell’avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.
3Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non
coperto dall’autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge
e il regolamento comunale.
Contenuto del consuntivo
Art. 167 1Il consuntivo contiene:
a) il conto amministrativo;
b) il bilancio patrimoniale.
2Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i
debitori e i debiti verso i creditori.
Norme per i libri contabili e i conti
Art. 171 1I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.
2Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile
e i tassi di ammortamento differenziati.
Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre
1907 (art. 217 cpv. 2)
Art. 35 Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere votata dai due terzi dell’Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza
assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.
Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani
inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini
almeno un mese prima dell’assemblea;
b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l’art. 44;
c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l’art. 38;
d) stabilire l’obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato
economico aziendale generale dell’attività svolta nell’ambito della concessione. La contabilità
deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le
prestazioni fornite e il ricavo lordo.
Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli
impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento
devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve
essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di
controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell’atto di concessione;
e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.
1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta
l’azienda.
2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle
stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata
della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente
tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti.
3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente
regolata;
f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in
caso di grave violazione delle sue disposizioni.
La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.
Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato.
La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.
Art. 36 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di
prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la
prolungazione in forma tacita.
Art. 38 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è
tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda
consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico.
2A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti
necessari.
3Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende
pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.
4L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.
L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con
le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per
allacciamento.
4bisIl riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della
concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.
5Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso
del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.
6...
