---
title: "1.2.3 Regolamento del Corpo civici pompieri della Città di Lugano dell'8 novembre 1982"
id: d574ef7f-b515-4839-a66f-d1facf44baaa
authority: bfs5192
place: "Lugano"
applies_also_from: [ti, ch]
kind: communal_act
in_force: true
number: "16176659"
publisher_url: https://www.lugano.ch/law/16176659/1-2-3-Regolamento-del-Corpo-civici-pompieri-della-Citta-di-Lugano-dell-8-novembre-1982
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d574ef7f-b515-4839-a66f-d1facf44baaa
language: it
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: authentic
source_url: https://www.lugano.ch/law/16176659/1-2-3-Regolamento-del-Corpo-civici-pompieri-della-Citta-di-Lugano-dell-8-novembre-1982
read_on: 2026-11-08
sha256: 0d854ca969b0c2fc119164286a2a5b6471d6f3ddc92f8e7500fad07bb0dc2bca
provisions: 35
---

# 1.2.3 Regolamento del Corpo civici pompieri della Città di Lugano dell'8 novembre 1982

## Art. 1 Costituzione {#art_1}

Conformemente alla Legge sulla polizia del fuoco è istituito a Lugano un
Corpo civici pompieri, posto sotto la sorveglianza del Municipio, che la
esercita tramite un suo delegato.

## Art. 2 {#art_2}

11 Corpo civici pompieri è classificato nel primo gruppo dell'organizzazione
cantonale dei corpi pompieri urbani (centro di soccorso tipo A).

## Art. 2a {#art_2a}

1 All'interno del Corpo civici pompieri è istituita l'Accademia per pompieri
professionisti di lingua italiana.
2 11 Municipio disciplina le modalità operative.
CAPITOLO 2

## Art. 3 Zona d'intervento {#art_3}

Il comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri di Lugano è fissato dal
Dipartimento competente.

## Art. 4 {#art_4}

In caso di necessità il Corpo civici pompieri di Lugano interviene anche fuori
dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta del Dipartimento
competente o del corpo pompieri interessato e quando situazioni particolari
lo impongono.

## Art. 5 {#art_5}

1 Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri di
Lugano sono convenzionati con il Comune di Lugano per la ripartizione dei
relativi oneri finanziari della gestione del Corpo pompieri.
P. 2 di 9
1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.3
y
La convenzione intercomunale deve essere sottoposta, per la ratifica, al
Consiglio di Stato.
CAPITOLO 3

## Art. 6 Composizione {#art_6}

11 Corpo civici pompieri di Lugano si compone dei seguenti quadri e militi:
un comandante con il grado di capitano;
un sostituto con il grado di I tenente;
due ufficiali subalterni con il grado di tenente;
un aiutante sottufficiale;
un sergente maggiore;
un furiere;
quattro sergenti;
un caporale ogni 8-10 militi;
70 pompieri.

## Art. 7 {#art_7}

La distinzione ad appuntato potrà essere conferita a militi particolarmente
meritevoli.
Il numero degli appuntati non potrà superare il 10 % dell'effettivo totale del
corpo.

## Art. 8 {#art_8}

La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del
Municipio, su proposta del comandante del corpo, e sono subordinate alla
ratifica del Dipartimento competente.
Il primo anno di servizio (scuola reclute) è considerato anno di prova.

## Art. 9 {#art_9}

Nel Corpo pompieri sono ammesse persone che hanno un'età dai 18 ai 35
anni, dichiarati idonei da un medico di fiducia designato dal Dipartimento
competente.
A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti ad una visita
medica di controllo ogni 5 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio
pompieristico.
Il comandante del corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di
controllo.
L'età massima per appartenere al Corpo civici pompieri di Lugano è fissata a
65 anni.
P. 3 di 9
1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.3

## Art. 10 y {#art_10}

Le dimissioni di un milite del Corpo pompieri devono essere motivate ed
inoltrate, per iscritto, al Municipio tramite il comandante del corpo.
Chi è assente dal Comune per un periodo superiore a 6 mesi deve
rassegnare le dimissioni e restituire gli effetti personali ricevuti.
Sono riservati i casi speciali (servizio militare, ecc.) che vengono decisi dal
Comandante di corpo.
Le dimissioni come pure le destituzioni devono essere comunicate al
Dipartimento competente per la ratifica.
CAPITOLO 4

## Art. 11 Istruzione e picchetto festivo {#art_11}

Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del
Comandante del corpo e secondo le direttive del Dipartimento competente,
delle esercitazioni periodiche teoriche e pratiche, necessarie a mantenere
efficiente il Corpo pompieri.
Nei giorni festivi viene organizzato un servizio di picchetto per garantire un
immediato intervento del Corpo pompieri.

## Art. 12 {#art_12}

La partecipazione alle esercitazioni periodiche come pure ai turni per il
servizio di picchetto festivo è obbligatoria per tutti i membri del Corpo
pompieri.

## Art. 13 {#art_13}

Oltre alle esercitazioni periodiche il Comando può ordinare dei corsi di
perfezionamento e di formazione per gli specialisti del Corpo.

## Art. 14 {#art_14}

Il programma delle esercitazioni periodiche è allestito dal comandante del
Corpo e deve essere inviato, in forma preventiva, al Dipartimento
competente per l'approvazione.

## Art. 15 {#art_15}

I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni
della Federazione svizzera dei pompieri.
Per quanto riguarda gli interventi per inquinamenti valgono le direttive e
norme del Dipartimento dell'ambiente.
P. 4 di 9
1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.3
y
CAPITOLO 5

## Art. 16 Comando {#art_16}

AI comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del Corpo
pompieri, dell'istruzione dei militi, della coordinazione e distribuzione dei
servizi e della direzione delle operazioni d'intervento.
Gli ufficiali subalterni coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue
funzioni e nell'istruzione dei pompieri.

## Art. 17 {#art_17}

Il comandante è pure responsabile dell'amministrazione e della gestione
della cassa del Corpo.
Alla fine di ogni anno deve informare il Municipio sulla situazione finanziaria
della cassa del Corpo nonché sull'attività svolta dal Corpo pompieri durante
l'anno.

## Art. 18 {#art_18}

Il comandante fa parte di diritto della commissione comunale di polizia del
fuoco ed è a disposizione delle autorità comunali per l'applicazione della
Legge sulla polizia del fuoco.
CAPITOLO 6

## Art. 19 Retribuzioni {#art_19}

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi,
allagamenti, inquinamenti come pure per la partecipazione a corsi cantonali
e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in
conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità
per il servizio difesa contro gli incendi.

## Art. 20 {#art_20}

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei
pompieri o ne trae un vantaggio.
P. 5 di 9
1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.3

## Art. 21 y {#art_21}

Per le esercitazioni periodiche e per il servizio di picchetto festivo i membri
del Corpo pompieri hanno diritto ad un'indennità annua fissa, che viene
stabilita dal Municipio con speciale decreto esecutivo.
Per la determinazione dell'indennità annua valgono le direttive del
Dipartimento competente.
La stessa deve inoltre tenere in considerazione l'evoluzione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo.

## Art. 22 {#art_22}

Le indennità per i corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti
del Corpo pompieri vengono fissate dal Comando del Corpo pompieri,
previa ratifica da parte del Municipio.
CAPITOLO 7

## Art. 23 Trattenute {#art_23}

In caso di mancata partecipazione dei membri del Corpo pompieri a qualsiasi
servizio comandato sarà effettuata una trattenuta sull'indennità fissa annua.
L'importo sarà determinato dal Comando del Corpo, previa ratifica da parte
del Municipio.
Le trattenute sono versate alla cassa del Corpo e restano a disposizione del
Comando per eventuali donazioni, passeggiate o manifestazioni
pompieristiche.
Restano riservate le misure disciplinari di cui all'art. 28.
CAPITOLO 8

## Art. 24 Materiale e veicolo {#art_24}

11 Municipio mette a disposizione del Corpo pompieri le autorimesse per i
veicoli, i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale, i locali
per gli spogliatoi e servizi nonché per l'istruzione ed il picchetto festivo.

## Art. 25 {#art_25}

Il materiale come pure gli automezzi devono sempre essere pronti all'uso.
La manutenzione è curata dagli specialisti del Corpo pompieri.
P. 6 di 9

## Art. 26 Città di Lugano Regolamento 1.2.3 {#art_26}

È proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio
pompieristico, salvo autorizzazione da parte del Dipartimento competente.

## Art. 27 {#art_27}

I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato l'equipaggiamento
personale ricevuto dal Dipartimento competente e dal Comune.
Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso ed in casi
di danneggiamento dovuti ad incuria o negligenza devono provvedere, a
loro spesa, alla sostituzione del materiale.
L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.
CAPITOLO 9

## Art. 28 Misure disciplinari {#art_28}

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente
Regolamento comporta, a seconda della sua gravità, l'applicazione dei
seguenti provvedimenti riservata, se del caso, l'eventuale azione penale:
a. ammonime nto;
b. multa sino a fr. 100.--;
c. sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un
m assi modiunanno;
d. espulsione.

## Art. 29 {#art_29}

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella
quale dovrà essere data al milite la possibilità di essere sentito.
Tutte le punizioni dovranno essere motivate e comunicate, per iscritto,
all'interessato, al Municipio ed al Dipartimento competente.

## Art. 30 {#art_30}

I provvedimenti disciplinari saranno applicati:
dal Municipio, su preavviso del Comandante del corpo, in forma
inappellabile per le sanzioni previste dall'art. 28 lett. a) e b);
dal Municipio con possibilità di ricorso entro 15 giorni secondo l'art. 154
della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) per le sanzioni
previste dall'art. 28 lett. c). e d).
E I
. .
Disposizioni finali
P. 7 di 9
1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.3
y
CAPITOLO 10

## Art. 31 Onoreficenze {#art_31}

Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio rispettivamente
alla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri le onoreficenze da
consegnare ai militi che hanno raggiunto:
15 anni - gratifica annuale doppia
20 anni - gratifica annuale doppia
25 anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
30 anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
35 anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
40 anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
In caso di matrimonio di un milite del corpo pompieri il Comando concede
una gratifica speciale.

## Art. 32 CAPITOLO 11 {#art_32}

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le
disposizioni della Legge sulla poliza del fuoco e le direttive cantonali in
vigore.

## Art. 33 {#art_33}

Il presente Regolamento abroga quello del 9 dicembre 1954 ed ogni altra
disposizione contraria o incompatibile.

## Art. 34 {#art_34}

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale di Lugano nella
seduta dell'8 novembre 1982, entra in vigore con effetto 1° gennaio 1982,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
P. 8 di 9
Città di Lugano Regolamento 1.2.3
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
Franco Robbiani Armando Zoppi Fabio Bernasconi
Rodolfo Bianchi
Approvato dal Dipartimento dell'Interno per delega del Consiglio di Stato, con
ris. no. 1923 del 4 febbraio 1983.
E I
. .
P. 9 di 9
Città di Lugano Regolamento 1.2.3
Note
1 Articolo adottato dal Consiglio comunale il 29 novembre 2021, pubblicato agli albi comunali
dal 2 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 10.03.2022
E I
. .
