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title: "Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore"
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# Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

## Art. 1 Autorità competente {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione è l’autorità competente a
prelevare le imposte di circolazione.
Art. 1a, 1b …1

## Art. 1f Art. 1c, 1d, 1e …2 {#art_1f}

…3

## Art. 2 Esonero dall’imposta di circolazione {#art_2}

La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di
circolazione per i veicoli:4
a) dello Stato
b) dei Corpi pompieri
c) destinati alla protezione civile
d) dei Corpi di polizia comunale
e) dei posti consolari
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento
federale degli affari esteri
f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza
energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti.5
Tecniche di trazione o combustibile alternativi
Art. 2a6 1I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono
esonerati dall’imposta di circolazione:7
a) i veicoli elettrici, al 100 per cento;
1 Art. abrogati dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2013, 548; BU 2022, 325.
2 Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008,
659.
3 Art. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2013, 548.
4 Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013,
548; BU 2023, 410.
5 Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2023, 410.
6 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008,
659.
7 Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50 per cento;
c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008,
al 25 per cento.8
2…
3L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.9
4…
Infermi di modeste condizioni finanziarie:

## Art. 3 a) Definizione {#art_3}

Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della
legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro
spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai
sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

## Art. 4 b) Istanza e documentazione {#art_4}

Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su
apposito formulario alla Sezione della circolazione, allegando:
a) un certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover
disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto
l’esonero;
b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei
sussidi previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Targhe temporanee
a) Imposta di circolazione
Art. 4a10 1Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per
l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di 30 franchi, le seguenti imposte di circolazione:
Per la
durata di
Motoveicoli /
macchine da lavoro
Autoveicoli peso sino a
35 q a pieno carico
Autocarri / autobus del peso
oltre 35 q a pieno carico
24 ore fr. 10.– fr. 25.– fr. 30.–
48 ore fr. 15.– fr. 30.– fr. 45.–
72 ore fr. 20.– fr. 35.– fr. 60.–
96 ore fr. 25.– fr. 40.– fr. 75.–
Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore
fr. 15.– fr. 30.– fr. 45.–
2Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per
i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato
il premio per l’assicurazione responsabilità civile.
3Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio
avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.
b) Deposito di garanzia
Art. 4b11 1Chi chiede la licenza temporanea deve depositare 200 franchi a titolo di garanzia.12
2La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data
della loro scadenza.
c) Supplementi
Art. 4c13 1Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito,
è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come
previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.
2Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione della circolazione,
provvede al loro formale annullamento.
8 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.
9 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
10 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
11 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
12 Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedente modifica: BU 2018,
472.
13 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
d) Perdita o furto
Art. 4d14 1In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il
fatto all’autorità di rilascio.
2Dall’importo del deposito è dedotta la somma di 100 franchi per spese di procedura, di
annullamento e di ristampa.
TITOLO II
Tasse di circolazione
Capitolo primo
Disposizioni concernenti i conducenti

## Art. 5 Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi {#art_5}

La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a) Esami di guida franchi
1. Esame teorico
- scritto 40.–
- scritto (OAut) 60.–
Supplemento per:
- forma singola 30.–
- revisione errori 50.–
2. Esame pratico
- cat. A 120.–
- cat. A1 100.–
- cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F, trasporto
professionale di persone con veicolo leggero
100.–
- cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus 180.–
Supplemento per:
- corsa di controllo 20.–
- esame effettuato fuori sede da 20.– a 100.–
- spostamento o annullamento dell’esame effettuato
online dall’utenza
20.–
- spostamento o annullamento dell’esame, su richiesta
o per conto dell’utente, ma effettuato dalla Sezione
della circolazione
- rilascio dell’autorizzazione ad eseguire l’esame fuori
cantone
3. Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di
esami
130.–
b) Licenze di condurre
1. Apertura incarto: 20.–
2. Rilascio:
- della licenza per allievo conducente 50.–
- della licenza di condurre 60.–
- del permesso internazionale di condurre o rinnovo 50.–
- della licenza per allievo conducente o della licenza di
condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o
federale
- del certificato di capacità per conducenti 35.–
3. Conversione di una licenza estera ed emissione:
- della licenza di condurre 150.–
- della licenza di condurre (categorie professionali) 200.–
4.
5. Rilascio di un’ulteriore licenza di condurre (duplicato o
modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)
14 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
15 Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 1996,
505; BU 2003, 120; BU 2009, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2016, 521; BU
2024, 112 e 152.
6. Emissione di un duplicato della licenza per allievo
conducente
7. Modifica della licenza per allievo conducente o del
permesso internazionale di condurre, ad eccezione del
cambiamento di indirizzo
10.–
8. Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più
categorie supplementari sulla base di una licenza
estera
60.–
9. Restituzione della licenza di condurre estera a seguito
di conversione
10.–
c) Libretti di lavoro
1. Rilascio del libretto di lavoro 20.–
2. Decisione ed emissione della dispensa di compilazione
(art. 19 OLR)
Capitolo secondo
Disposizioni concernenti i veicoli
Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi

## Art. 6 a) Sezione della circolazione {#art_6}

La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a) Esami dei veicoli franchi
1. Motoveicolo e motoleggera 55.–
2. Triciclo e quadriciclo a motore 60.–
3. Slitta a motore 80.–
4. Monoasse 40.–
5. Monoasse agricolo 40.–
6. Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV) 80.–
7. Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV) 150.–
8. Automobile 80.–
9. Furgoncino 80.–
10. Autobus 150.–
11. Autofurgone 80.–
12. Autocarro 150.–
13. Carro a motore 70.–
14. Carro a motore agricolo 60.–
15. Trattore 150.–
16. Trattore agricolo 75.–
17. Trattore a sella leggero 80.–
18. Trattore a sella pesante 150.–
19. Autoarticolato leggero 170.–
20. Autoarticolato pesante 210.–
21. Autosnodato 210.–
22. Macchina semovente 130.–
23. Carro di lavoro 90.–
24. Carro di lavoro agricolo 90.–
25. Veicolo agricolo combinato 40.–
26. Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera 30.–
27. Rimorchio trainato da veicolo leggero 50.–
28. Rimorchio trainato da veicolo pesante 80.–
29. Semirimorchio 80.–
30. Supplemento per l’esame di un veicolo speciale, di
un veicolo non omologato o parzialmente omologato
o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il
genere del veicolo e il tempo impiegato
da 20.– a 500.–
16 Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 235; precedenti modifiche: BU 1996,
505; BU 2003, 120; BU 2008, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2014, 596; BU
2016, 521; BU 2017, 128; BU 2018, 472; BU 2024, 112 e 152; BU 2026, 60.
30a. Supplemento per l’esame di un veicolo importato,
secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato
da 20.– a 500.–
31. Supplemento per l’esame di un veicolo cisterna
adibito al trasporto di merci pericolose o di un veicolo
adibito al trasporto di merce esplosiva
50.–
31a. Supplemento per l’esame di un veicolo effettuato
fuori sede (applicabile fino ad un massimo di 5
veicoli)
da 20.– a 100.–
32. Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico
o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo
consacrato
da 20.– a 500.–
33. Prova di frenaggio, di accelerazione, di
decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni
supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo
il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed
il tempo consacrato
da 20.– a 500.–
34. Ogni pesatura di controllo 10.–
35. Conferma di riparazione 20.–
36. Conversione tardiva della conferma di riparazione in
collaudo
20.–
37. Spostamento del collaudo, su richiesta o per conto
dell’utente, ma effettuato dalla Sezione della
circolazione
20.–
38. Registrazione del collaudo eseguito fuori cantone 25.–
b) Licenza di circolazione
1. Rilascio:
- della licenza di circolazione, della licenza di
circolazione collettiva o della licenza di circolazione
per un veicolo di riserva
50.–
- del certificato internazionale per autoveicolo,
rimorchio, semirimorchio o rinnovo
40.–
- della licenza di circolazione per ciclomotori 20.–
2. Rilascio:
- del certificato di capacità per conducenti 35.–
3. Sostituzione o emissione di un duplicato:
- della licenza di circolazione, della licenza di
circolazione collettiva, della licenza di circolazione
per un veicolo di riserva
- della licenza di circolazione per ciclomotori 15.–
4. Modifica della licenza di circolazione, della licenza di
circolazione collettiva, della licenza di circolazione
per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione
per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di
indirizzo.
20.–
c) Targhe
1. Rilascio:
- di una coppia di targhe o relativa ristampa 40.–
- di una targa singola o relativa ristampa 20.–
- di una targa di ciclomotore 10.–
- di targhe CC (tassa d’uso) 30.–
- di targhe depositate 15.–
1a ...
1b Per la ristampa urgente di una targa viene percepito
un supplemento di franchi
1c Cessione delle targhe all’interno della famiglia
(coniuge o partner registrato, genitori, figli, fratelli,
zii, nonni, nonché ai nipoti, da intendersi sia quali
nipoti dei nonni sia quali nipoti degli zii)
50.–
Cessione delle targhe, negli altri casi 300.–
1d Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno 50.–
1e Mancato ritiro di una targa acquistata all’asta o a
prezzo fisso
da 50.– a 1’000.–
1f Assegnazione diretta a un detentore, a titolo affettivo,
di una targa intestata ad un famigliare defunto
300.–
2. Ritiro delle targhe
2a Avvio della procedura amministrativa di ritiro targhe 20.–
2b Esame e decisione concernente il ritiro delle targhe 100.–
2c Avvio della procedura di sequestro delle targhe 40.–
2d Registrazione del rientro delle targhe a seguito del
sequestro
25.–
2e Iscrizione del veicolo nel registro internazionale di
polizia (RIPOL)
20.–
d) Tassa di prima immatricolazione
1. Tassa per ogni veicolo alla prima immatricolazione 30.–
e) Permessi speciali Permesso
unico franchi
Permesso
annuale franchi
1. Tassa base per l’emissione di un
permesso speciale in deroga alle
indicazioni stabilite dalle leggi o
segnali
20.– 80.–
Nel caso si rendesse necessario un
esame tecnico, la Divisione delle
costruzioni preleva, per ogni singolo
permesso:
- casi semplici (esame segnaletica,
geometria, presenza cantieri)
100.–
- casi da approfondire (portanza
strutture stradali)
300.– 2’000.–
- in casi particolari e complicati,
come pure per gli eventuali riesami
tecnici in casi di permessi annuali,
verranno fatturati i costi effettivi in
base al tempo impiegato.
2. Alla tassa base sono aggiunte in
modo cumulativo le seguenti tasse:
- per la lunghezza 40.– 240.–
- per la larghezza 50.– 300.–
- per l’altezza 50.– 300.–
- per il peso 50.– 300.–
- per la pressione sugli assi 100.–
- per lo sbalzo anteriore 40.– 240.–
- per lo sbalzo posteriore 40.– 240.–
- per il permesso festivo 10.– 60.–
- per il permesso notturno 20.– 360.–
- per le richieste tardive di trasporti
eccezionali (art. 21 cpv. 1 RLACS)
da 150.– a 500.–
- per le altre eccezioni non elencate 10.– 60.–
3. Rilascio di un permesso speciale:
- per gatto delle nevi o motoslitta 20.–
- per veicoli agricoli equipaggiati di
calla neve
20.–
- per veicoli allegorici 20.–
- per veicoli d’epoca 20.–
4. Modifica, sostituzione del permesso
speciale o emissione del duplicato
durante la validità del permesso

## Art. 7 b) Imprese o organizzazioni private {#art_7}

Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni
riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente regolamento.
TITOLO III
Disposizioni diverse

## Art. 8 Tasse diverse, competenza e importi {#art_8}

La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a) Maestri conducenti e scuole di guida franchi
1. Esame di controllo per maestro conducente 300.–
2. Omologazione di una sala di teoria 200.–
3. Ispezione periodica o supplementare di una scuola
guida
fino a 200.–
4. Registrazione e/o aggiornamento dei dati di corsi
obbligatori
- tassa base (presa a carico della pratica) 40.–
- tassa per allievo da trattare 5.–
5. Noleggio infrastruttura per esami teorici fino a 400.–
b) Informazioni
1. Informazioni sull’identità del detentore di una targa o
del suo assicuratore
15.–
2. …
3. Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di
informazioni alle compagnie di assicurazione o
professionali del ramo, secondo contratto
da 10.– a 10’000.–
4. Ricerche, analisi, programmazioni diverse,
statistiche, informazioni e altre comunicazioni
analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo
consacrato
da 10.– a 3’000.–
5. Approfondimento e consultazione a carattere tecnico 3.– al minuto
6. Tassa per consulenza telefonica 3.– al minuto
c) Tasse diverse
1. Esame e decisione concernente una manifestazione
sportiva o altro, soggetta ad un’autorizzazione
secondo l’art. 52 LCS
da 50.– a 1’000.–
2. Esame e decisione concernente il rilascio o
l’aggiornamento di licenze di circolazione collettive o
di altre deleghe previste dall’OETV
da 20.– a 300.–
3. Controllo amministrativo e/o ispezione nell’ambito
della gestione delle licenze di circolazione collettive o
di altre deleghe previste dall’OETV
da 100.– a 300.–
4. Perizia ordinata dall’autorità giudiziaria penale da 100.– a 10’000.–
5. Decisioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni
diverse
da 10.– a 1’000.–
6. Tassa di richiamo 20.–
7. Scansioni e fotocopie diverse, per pagina da 0.50 a 1.50
8. Corsi di formazione da 50.– a 1’000.–
9. Abbonamenti forfettari annuali per servizi online da 50.– a 100.–
10. Esame e decisione concernente una manifestazione
sportiva podistica, di velocità con animali o veicoli a
trazione animale secondo l’art. 2 RLACS
da 50.– a 500.–
11. Controllo amministrativo o ispezione in loco di
un’azienda nell’ambito della sorveglianza riguardante
l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS)
da 20.– a 300.–
12. Utilizzo spazi (piazzale o altro) della Sezione per
corsi o attività di terzi
da 100.– a 150.–
13. Tassa amministrativa per l’invio del modulo cartaceo 20.–
17 Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 2011,
515; BU 2013, 548; BU 2016, 521; BU 2024, 152.
“richiesta visita medica” (e-Medko) da parte del
medico abilitato di livello 1 o 2
14. Gestione campagne di richiamo alle aziende 20.–
15. Ricerca indirizzo per posta ritornata per indirizzo
errato
20.–
Art. 8a18 Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione
della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo
1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e
fattura le spese seguenti:
a) una tassa di esame da un minimo di 50 franchi ad un massimo di 2000 franchi a dipendenza
della complessità dell’incarto;
b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si
rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del
richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

## Art. 9 Tassa per mancata presentazione {#art_9}

1Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli
esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
2Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere
all’utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
3L’ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.

## Art. 10 Tassa per l’allestimento della licenza di condurre {#art_10}

1All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle
tasse corrispondenti alla procedura completa per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato
(rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di
condurre).
2Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata,
su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale
versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.

## Art. 11 Tassa per permessi speciali duraturi {#art_11}

1La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai
mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.
2Le frazioni di mese contano per mese intero.

## Art. 12 Rimborso della tassa {#art_12}

1In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della
tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.
2La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.

## Art. 13 Esonero dalle tasse {#art_13}

1È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato.20
2È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati
chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale.
TITOLO IV
Disposizioni finali

## Art. 14 Norma abrogativa {#art_14}

Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e
tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.
Entrata in vigore
18 Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.
19 Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedente modifica: BU 2013,
450.
20 Cpv. modificato dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112.

## Art. 15 {#art_15}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1992, 407.
Allegato21
21 Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU
2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.
